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Decisione

13.2022.62

Reclamo in materia di prove. Quesiti peritali. Il mero timore di un giudizio finale negativo non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile

29 settembre 2022Italiano6 min

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.62

Lugano

29 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2016.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in

data 15 gennaio 2016 da

CO

1

patrocinata da PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 2 settembre 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 16

agosto 2022;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 15 gennaio

2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'000'000.-oltre

accessori.

Con risposta 18 agosto

2016 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione chiedendo, in via

riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 47'724.55 oltre

accessori.

Con gli ulteriori allegati

entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande, e l’attrice si è

opposta alla domanda riconvenzionale.

B. Nel contesto

dell’istruttoria il Pretore ha ammesso la prova peritale. I periti hanno

consegnato il proprio rapporto l’11 agosto 2021, di cui entrambe le parti hanno

chiesto il completamento/ delucidazione.

C. Con ordinanza 16

agosto 2022 il Pretore ha ammesso il quesito di completamento/delucidazione

presentato dalla parte attrice e solo parzialmente i quesiti della parte

convenuta.

D. Con reclamo 2

settembre 2022 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione la riforma

della stessa nel senso di ammettere integralmente i suoi quesiti complementari.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle domande di completamento/delucidazione della

perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra

1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 24 agosto 2022. Rimesso alla posta il 2 settembre 2022

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti,

il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non

può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di

abuso o eccesso.

3. A mente del

reclamante la decisione del Pretore avrebbe quale conseguenza che i periti non

si pronunceranno sui problemi oggetto dei quesiti complementari di parte

convenuta ciò che comporterebbe per lei un danno irreparabile.

Ciò non è tuttavia

sufficiente per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

L’argomento così proposto si fonda in ultima analisi sul mero timore di un

giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si

tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce

un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola

eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una

pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto

provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale

evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di

merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha

compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato.

Stando così le cose il

pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo. In mancanza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 700.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

5. Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2022 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 700.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 2 settembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.