13.2022.62
Reclamo in materia di prove. Quesiti peritali. Il mero timore di un giudizio finale negativo non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile
29 settembre 2022Italiano6 min
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.62
Lugano
29 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2016.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in
data 15 gennaio 2016 da
CO
1
patrocinata da PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 2 settembre 2022 di RE 1 contro la decisione ordinatoria 16
agosto 2022;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 15 gennaio
2016 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2'000'000.-oltre
accessori.
Con risposta 18 agosto
2016 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione chiedendo, in via
riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 47'724.55 oltre
accessori.
Con gli ulteriori allegati
entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande, e l’attrice si è
opposta alla domanda riconvenzionale.
B. Nel contesto
dell’istruttoria il Pretore ha ammesso la prova peritale. I periti hanno
consegnato il proprio rapporto l’11 agosto 2021, di cui entrambe le parti hanno
chiesto il completamento/ delucidazione.
C. Con ordinanza 16
agosto 2022 il Pretore ha ammesso il quesito di completamento/delucidazione
presentato dalla parte attrice e solo parzialmente i quesiti della parte
convenuta.
D. Con reclamo 2
settembre 2022 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione la riforma
della stessa nel senso di ammettere integralmente i suoi quesiti complementari.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle domande di completamento/delucidazione della
perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 24 agosto 2022. Rimesso alla posta il 2 settembre 2022
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale
conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere
libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo
libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda
Fatti
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti,
il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non
può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di
abuso o eccesso.
3. A mente del
reclamante la decisione del Pretore avrebbe quale conseguenza che i periti non
si pronunceranno sui problemi oggetto dei quesiti complementari di parte
convenuta ciò che comporterebbe per lei un danno irreparabile.
Ciò non è tuttavia
sufficiente per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
L’argomento così proposto si fonda in ultima analisi sul mero timore di un
giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si
tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce
un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola
eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una
pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto
provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale
evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di
merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha
compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato.
Stando così le cose il
pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo. In mancanza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4. Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 700.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
5. Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2022 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 700.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 settembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.