13.2022.64
Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto. Stralcio
22 settembre 2022Italiano4 min
chiede che sia fatto ordine alla Pretura di Lugano d’indire l’udienza di conciliazione
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2022.64
Lugano
22 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2022.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
istanza di conciliazione 16 marzo 2022 da
RE
1
contro
CO
1
e ora sul reclamo per
denegata giustizia 16/19 settembre 2022 di RE 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 marzo
2022 RE 1 ha chiesto la citazione a un’udienza di conciliazione in relazione
alla sua domanda di condanna di CO 1 al pagamento di fr. 18'808.-. La somma in
questione era stata ceduta all’istante da __________ che, già alle dipendenze
della convenuta, rivendicava nei confronti di questa l’importo in questione a
titolo di salario;
che con sentenza 23 marzo
2022 il Segretario assessore ha dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo
che la cessione di credito in questione era a suo avviso avvenuta per eludere
le norme sulla rappresentanza professionale ed era pertanto nulla, con la
conseguenza che RE 1 non poteva procedere in qualità di istante né avrebbe
potuto agire quale rappresentante della cedente;
che con di appello 29
marzo 2022 RE 1 ha chiesto di rinviare l’istanza alla Pretura di Lugano,
sezione 2, affinché procedesse alla convocazione delle parti per l’udienza di
conciliazione;
che con sentenza 21 giugno
2022 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha annullato la sentenza
impugnata e disposto il rinvio degli atti al Segretario assessore per procedere
come previsto dagli art. 202 seg. CPC, segnatamente citando le parti
all’udienza di conciliazione;
che con reclamo per
denegata giustizia, non datato ma rimesso alla posta il 16 settembre 2022, RE 1
chiede che sia fatto ordine alla Pretura di Lugano d’indire l’udienza di conciliazione
nel più breve tempo possibile;
che con ordinanza 16
settembre 2022 il Segretario assessore ha convocato le parti al tentativo di
conciliazione;
che di conseguenza il
reclamo è divenuto privo d’oggetto, poiché l’atto che il reclamante chiedeva
fosse esperito è stato compiuto;
che, comunque sia, se non
fosse divenuto privo d’oggetto, il reclamo sarebbe verosimilmente stato
respinto. Non si può, infatti, rimproverare al Segretario assessore di non aver
proceduto prima alla citazione per l’udienza, ritenuto che era in attesa non
solo della crescita in giudicato della sentenza d’appello, ma neppure disponeva
dell’incarto che ancora non gli era stato ritornato dall’autorità superiore e
di conseguenza non gli si può comunque imputare un’inattività nella trattazione
della pratica;
che, stante l’esito del
reclamo si prescinde dal prelevare spese mentre non si giustifica
l’attribuzione di ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 16/19
settembre 2022 di RE 1 è privo d’oggetto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali, non si assegnano ripetibili
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), ritenuta in concreto la
limitazione dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile
è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).