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Decisione

13.2022.64

Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto. Stralcio

22 settembre 2022Italiano4 min

chiede che sia fatto ordine alla Pretura di Lugano d’indire l’udienza di conciliazione

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2022.64

Lugano

22 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2022.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con

istanza di conciliazione 16 marzo 2022 da

RE

1

contro

CO

1

e ora sul reclamo per

denegata giustizia 16/19 settembre 2022 di RE 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 marzo

2022 RE 1 ha chiesto la citazione a un’udienza di conciliazione in relazione

alla sua domanda di condanna di CO 1 al pagamento di fr. 18'808.-. La somma in

questione era stata ceduta all’istante da __________ che, già alle dipendenze

della convenuta, rivendicava nei confronti di questa l’importo in questione a

titolo di salario;

che con sentenza 23 marzo

2022 il Segretario assessore ha dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo

che la cessione di credito in questione era a suo avviso avvenuta per eludere

le norme sulla rappresentanza professionale ed era pertanto nulla, con la

conseguenza che RE 1 non poteva procedere in qualità di istante né avrebbe

potuto agire quale rappresentante della cedente;

che con di appello 29

marzo 2022 RE 1 ha chiesto di rinviare l’istanza alla Pretura di Lugano,

sezione 2, affinché procedesse alla convocazione delle parti per l’udienza di

conciliazione;

che con sentenza 21 giugno

2022 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha annullato la sentenza

impugnata e disposto il rinvio degli atti al Segretario assessore per procedere

come previsto dagli art. 202 seg. CPC, segnatamente citando le parti

all’udienza di conciliazione;

che con reclamo per

denegata giustizia, non datato ma rimesso alla posta il 16 settembre 2022, RE 1

chiede che sia fatto ordine alla Pretura di Lugano d’indire l’udienza di conciliazione

nel più breve tempo possibile;

che con ordinanza 16

settembre 2022 il Segretario assessore ha convocato le parti al tentativo di

conciliazione;

che di conseguenza il

reclamo è divenuto privo d’oggetto, poiché l’atto che il reclamante chiedeva

fosse esperito è stato compiuto;

che, comunque sia, se non

fosse divenuto privo d’oggetto, il reclamo sarebbe verosimilmente stato

respinto. Non si può, infatti, rimproverare al Segretario assessore di non aver

proceduto prima alla citazione per l’udienza, ritenuto che era in attesa non

solo della crescita in giudicato della sentenza d’appello, ma neppure disponeva

dell’incarto che ancora non gli era stato ritornato dall’autorità superiore e

di conseguenza non gli si può comunque imputare un’inattività nella trattazione

della pratica;

che, stante l’esito del

reclamo si prescinde dal prelevare spese mentre non si giustifica

l’attribuzione di ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 16/19

settembre 2022 di RE 1 è privo d’oggetto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali, non si assegnano ripetibili

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), ritenuta in concreto la

limitazione dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile

è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).