13.2022.65
Gratuito patrocinio. Nova. L'obbligo a carico del beneficiario di partecipare ai costi legali va commisurato alla sua effettiva situazione finanziaria. Obbligo di motivazione e diritto di essere sentito
13 gennaio 2023Italiano12 min
dell’indagine peritale già disposta dall’ARP in data 20 maggio 2022 e tesa anche
Source ti.ch
Incarto n.
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13.2022.66
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2022.536 (misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 19
settembre 2022 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2022 con cui il Pretore
aggiunto le ha concesso il gratuito patrocinio con contestuale obbligo di
partecipazione ai costi legali tramite rate mensili;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio a __________ il 19 agosto 2013 Dalla loro unione sono nati __________
e __________.
A seguito di fatti
avvenuti in seno alla famiglia il marito è stato posto in detenzione con
sospensione dei diritti di visita. Con risoluzione 496/2022 datata 24 marzo
2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito ARP) ha nominato
l’avv. S__________ curatrice di rappresentanza per i due figli.
B. Con istanza 6 maggio
2022, e già in via supercautelare e cautelare, RE 1 ha chiesto innanzi la
Pretura del Distretto di Bellinzona l’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale. Nel contempo ha postulato l’ammissione al gratuito
patrocinio nella forma più estesa, inclusi i costi di patrocinio dell’avv. PA 1,
__________.
Con decisione 6 maggio
2022 le richieste supercautelari sono state respinte.
C. Con osservazioni 19
maggio 2022 CO 1 ha aderito parzialmente alle richieste della moglie, e chiesto
a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa, inclusi
Fatti
i costi di patrocinio dell’avv. PA 2, __________.
D. Con istanza 9 giugno
2022 le parti hanno sottoposto al giudice per omologazione una proposta di
accordo provvisorio valido in via supercautelare e nelle more della procedura
fino al termine della detenzione.
Il 10 giugno 2022 il
Pretore aggiunto ha confermato l’avv. S__________ quale curatrice di
rappresentanza dei figli anche nella procedura di protezione dell’unione
coniugale. Con decisione cautelare 13 giugno 2022 ha poi omologato l’accordo
raggiunto dalle parti e ha sospeso la procedura in attesa delle risultanze
dell’indagine peritale già disposta dall’ARP in data 20 maggio 2022 e tesa anche
a valutare i termini di un eventuale ripristino dei diritti di visita.
A fronte del rapporto
peritale intermedio, con decisione cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto
ha conferito mandato all’ARP per la nomina di una curatela educativa ai figli -
cui è stato dato seguito con risoluzione 1167/2022 del 19 luglio 2022 - tesa a
organizzare e curare l’esercizio dei diritti di visita con il padre, dandone
poi un rendiconto.
E. Con scritto 10 agosto
2022 RE 1 ha sollecitato alla Pretura la decisione sulla sua istanza di
gratuito patrocinio del 6 maggio 2022.
Con decisione 6 settembre
2022 il Pretore aggiunto ha concesso il gratuito patrocinio a RE 1, ponendo nel
contempo a carico di quest’ultima un obbligo di partecipazione ai costi legali da
assolvere versando allo Stato rate mensili di fr. 150.– cadauna.
F. Con reclamo 19
settembre 2022 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di
accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio 6 maggio 2022,
ovvero senza obbligo di partecipazione ai costi legali. In via subordinata ne
postula l’annullamento con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. La
reclamante chiede inoltre che il gratuito patrocinio le sia conferito anche per
la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata
riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale
poiché, nel contempo, pone a suo carico una partecipazione ai costi legali
stabilita in ragione di fr. 150.– mensili da versare allo Stato. Ora, giusta
l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente
il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra
1.
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 7 settembre 2022, sicché in applicazione dell’art.
142.
cpv. 3 CPC il termine di 10 giorni è giunto a scadenza lunedì 19 settembre
2022.
Il reclamo, impostato il medesimo giorno con invio “Posta A Plus [A+]” e recapitato
l’indomani alla cancelleria del tribunale, risulta così tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
1.2
Trattato in procedura
sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta
applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito
patrocinio (Bastons Bulletti, in:
Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto
non già agli atti, i documenti annessi al gravame (doc. D, E e F) sono da
considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tali, ammissibili
limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio avanzata in sede di reclamo.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
La reclamante lamenta la
violazione del diritto di essere sentito poiché il Pretore aggiunto non ha
motivato la sua decisione in punto alla parziale concessione del gratuito
patrocinio. Al primo giudice imputa poi un accertamento manifestamente errato
dei fatti, per non avere tenuto conto della sua effettiva e comprovata situazione
finanziaria attestante l’insufficiente disponibilità di mezzi economici e
quindi il suo totale stato d’indigenza. Da cui la necessità di riconoscerle il
gratuito patrocinio nella forma più totale e completa.
4.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, in: Kurzkommentar,
ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,
in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22
marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi
essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto
(DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).
5.
Nella fattispecie in
esame, con decisione 6 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha indicato che “a RE
1.
è concesso il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1, __________, ritenuto che
l’istante parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate
mensili di fr. 150.– ciascuna”, limitandosi per il resto a richiamare “il
messaggio n. 6407 del 12 ottobre 2010 relativo alla legge cantonale
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio”.
5.1
Il menzionato messaggio alla
Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG – RL 178.300) evoca in effetti la facoltà per l’autorità di
concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte
beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell’intento di
responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio
n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del
Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto
processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di
esempio il “versamento di una franchigia” posta a carico dell’interessato limitatamente
all’importo che questi si può assumere, mentre l’eccedenza è assunta dallo
Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006
concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674 ).
Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che “consiste nel
domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la
durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale
dell’importo anticipato”, applicabile anche nella procedura civile (Messaggio
n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso
attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l’autorità
concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione
finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG),
sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione
ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine
indicare termini e modalità del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione
la decisione di gratuito patrocinio.
5.2
Nel caso concreto il Pretore
aggiunto ha evidentemente optato per il secondo sistema, nel senso che ha
riconosciuto il gratuito patrocinio accompagnato da un obbligo di partecipazione
ai costi legali che la reclamante era chiamata ad assumere nei confronti dello
Stato versando rate mensili di fr. 150.– ciascuna. Il primo giudice non ha però
spiegato il contesto finanziario che lo ha indotto a ritenere giustificata e
attuabile la partecipazione così stabilita. In difetto di una sufficiente
motivazione al riguardo non v’è quindi modo per questa Camera di stabilire se
il giudizio impugnato è frutto di un accertamento manifestamente errato dei
fatti, come sostiene la reclamante. L’eccepita violazione del diritto di essere
sentito è per contro fondata e costitutiva di una pacifica errata applicazione
del diritto.
Il reclamo merita quindi
accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327
cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché
si chini nuovamente sulla questione ed emetta un nuovo giudizio debitamente
motivato.
6.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501
consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le
prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna
una decisione che rifiuta - in concreto parzialmente (sopra, consid. 1) - il
gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce
vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata
indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 400.–, a
valere quale copertura di tre ore di lavoro (IVA inclusa), dispendio di tempo
senz’altro adeguato per la redazione del reclamo in oggetto alla tariffa oraria
di fr. 120.– di un praticante legale (art. 12 e 14 Rtar), senz’altro
sufficienti per l’esposizione (2 pagine scritte) della pertinente censura che ha
trovato qui accoglimento.
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo
19.
settembre 2022 di RE 1 è accolto.
§. Di conseguenza la
decisione 6 settembre 2022 con la quale il Pretore aggiunto ha concesso a RE 1 il
gratuito patrocinio con obbligo di partecipare ai costi legali tramite
versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna è annullata. La
causa è rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.
2.
La domanda
di gratuito patrocinio per il reclamo 19 settembre 2022 di RE 1 è priva
d’oggetto.
3.
Le spese
processuali di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il
quale rifonderà a RE 1 fr. 400.– di ripetibili.
4.
Notificazione:
- , .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Bellinzona;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di causa senza
carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.