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Decisione

13.2022.65

Gratuito patrocinio. Nova. L'obbligo a carico del beneficiario di partecipare ai costi legali va commisurato alla sua effettiva situazione finanziaria. Obbligo di motivazione e diritto di essere sentito

13 gennaio 2023Italiano12 min

dell’indagine peritale già disposta dall’ARP in data 20 maggio 2022 e tesa anche

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.65

13.2022.66

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2022.536 (misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 19

settembre 2022 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2022 con cui il Pretore

aggiunto le ha concesso il gratuito patrocinio con contestuale obbligo di

partecipazione ai costi legali tramite rate mensili;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio a __________ il 19 agosto 2013 Dalla loro unione sono nati __________

e __________.

A seguito di fatti

avvenuti in seno alla famiglia il marito è stato posto in detenzione con

sospensione dei diritti di visita. Con risoluzione 496/2022 datata 24 marzo

2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito ARP) ha nominato

l’avv. S__________ curatrice di rappresentanza per i due figli.

B. Con istanza 6 maggio

2022, e già in via supercautelare e cautelare, RE 1 ha chiesto innanzi la

Pretura del Distretto di Bellinzona l’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale. Nel contempo ha postulato l’ammissione al gratuito

patrocinio nella forma più estesa, inclusi i costi di patrocinio dell’avv. PA 1,

__________.

Con decisione 6 maggio

2022 le richieste supercautelari sono state respinte.

C. Con osservazioni 19

maggio 2022 CO 1 ha aderito parzialmente alle richieste della moglie, e chiesto

a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa, inclusi

Fatti

i costi di patrocinio dell’avv. PA 2, __________.

D. Con istanza 9 giugno

2022 le parti hanno sottoposto al giudice per omologazione una proposta di

accordo provvisorio valido in via supercautelare e nelle more della procedura

fino al termine della detenzione.

Il 10 giugno 2022 il

Pretore aggiunto ha confermato l’avv. S__________ quale curatrice di

rappresentanza dei figli anche nella procedura di protezione dell’unione

coniugale. Con decisione cautelare 13 giugno 2022 ha poi omologato l’accordo

raggiunto dalle parti e ha sospeso la procedura in attesa delle risultanze

dell’indagine peritale già disposta dall’ARP in data 20 maggio 2022 e tesa anche

a valutare i termini di un eventuale ripristino dei diritti di visita.

A fronte del rapporto

peritale intermedio, con decisione cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto

ha conferito mandato all’ARP per la nomina di una curatela educativa ai figli -

cui è stato dato seguito con risoluzione 1167/2022 del 19 luglio 2022 - tesa a

organizzare e curare l’esercizio dei diritti di visita con il padre, dandone

poi un rendiconto.

E. Con scritto 10 agosto

2022 RE 1 ha sollecitato alla Pretura la decisione sulla sua istanza di

gratuito patrocinio del 6 maggio 2022.

Con decisione 6 settembre

2022 il Pretore aggiunto ha concesso il gratuito patrocinio a RE 1, ponendo nel

contempo a carico di quest’ultima un obbligo di partecipazione ai costi legali da

assolvere versando allo Stato rate mensili di fr. 150.– cadauna.

F. Con reclamo 19

settembre 2022 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di

accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio 6 maggio 2022,

ovvero senza obbligo di partecipazione ai costi legali. In via subordinata ne

postula l’annullamento con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. La

reclamante chiede inoltre che il gratuito patrocinio le sia conferito anche per

la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata

riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale

poiché, nel contempo, pone a suo carico una partecipazione ai costi legali

stabilita in ragione di fr. 150.– mensili da versare allo Stato. Ora, giusta

l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente

il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra

1.

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

Il giudizio impugnato è

pervenuto alla reclamante il 7 settembre 2022, sicché in applicazione dell’art.

142.

cpv. 3 CPC il termine di 10 giorni è giunto a scadenza lunedì 19 settembre

2022.

Il reclamo, impostato il medesimo giorno con invio “Posta A Plus [A+]” e recapitato

l’indomani alla cancelleria del tribunale, risulta così tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

1.2

Trattato in procedura

sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta

applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito

patrocinio (Bastons Bulletti, in:

Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto

non già agli atti, i documenti annessi al gravame (doc. D, E e F) sono da

considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tali, ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio avanzata in sede di reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

La reclamante lamenta la

violazione del diritto di essere sentito poiché il Pretore aggiunto non ha

motivato la sua decisione in punto alla parziale concessione del gratuito

patrocinio. Al primo giudice imputa poi un accertamento manifestamente errato

dei fatti, per non avere tenuto conto della sua effettiva e comprovata situazione

finanziaria attestante l’insufficiente disponibilità di mezzi economici e

quindi il suo totale stato d’indigenza. Da cui la necessità di riconoscerle il

gratuito patrocinio nella forma più totale e completa.

4.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, in: Kurzkommentar,

ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz,

in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22

marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi

essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto

(DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).

5.

Nella fattispecie in

esame, con decisione 6 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha indicato che “a RE

1.

è concesso il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1, __________, ritenuto che

l’istante parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate

mensili di fr. 150.– ciascuna”, limitandosi per il resto a richiamare “il

messaggio n. 6407 del 12 ottobre 2010 relativo alla legge cantonale

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio”.

5.1

Il menzionato messaggio alla

Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG – RL 178.300) evoca in effetti la facoltà per l’autorità di

concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte

beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell’intento di

responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio

n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del

Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto

processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di

esempio il “versamento di una franchigia” posta a carico dell’interessato limitatamente

all’importo che questi si può assumere, mentre l’eccedenza è assunta dallo

Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006

concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674 ).

Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che “consiste nel

domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la

durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale

dell’importo anticipato”, applicabile anche nella procedura civile (Messaggio

n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso

attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l’autorità

concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione

finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG),

sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione

ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine

indicare termini e modalità del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione

la decisione di gratuito patrocinio.

5.2

Nel caso concreto il Pretore

aggiunto ha evidentemente optato per il secondo sistema, nel senso che ha

riconosciuto il gratuito patrocinio accompagnato da un obbligo di partecipazione

ai costi legali che la reclamante era chiamata ad assumere nei confronti dello

Stato versando rate mensili di fr. 150.– ciascuna. Il primo giudice non ha però

spiegato il contesto finanziario che lo ha indotto a ritenere giustificata e

attuabile la partecipazione così stabilita. In difetto di una sufficiente

motivazione al riguardo non v’è quindi modo per questa Camera di stabilire se

il giudizio impugnato è frutto di un accertamento manifestamente errato dei

fatti, come sostiene la reclamante. L’eccepita violazione del diritto di essere

sentito è per contro fondata e costitutiva di una pacifica errata applicazione

del diritto.

Il reclamo merita quindi

accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327

cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché

si chini nuovamente sulla questione ed emetta un nuovo giudizio debitamente

motivato.

6.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501

consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le

prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna

una decisione che rifiuta - in concreto parzialmente (sopra, consid. 1) - il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce

vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 400.–, a

valere quale copertura di tre ore di lavoro (IVA inclusa), dispendio di tempo

senz’altro adeguato per la redazione del reclamo in oggetto alla tariffa oraria

di fr. 120.– di un praticante legale (art. 12 e 14 Rtar), senz’altro

sufficienti per l’esposizione (2 pagine scritte) della pertinente censura che ha

trovato qui accoglimento.

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo

19.

settembre 2022 di RE 1 è accolto.

§. Di conseguenza la

decisione 6 settembre 2022 con la quale il Pretore aggiunto ha concesso a RE 1 il

gratuito patrocinio con obbligo di partecipare ai costi legali tramite

versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna è annullata. La

causa è rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.

2.

La domanda

di gratuito patrocinio per il reclamo 19 settembre 2022 di RE 1 è priva

d’oggetto.

3.

Le spese

processuali di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il

quale rifonderà a RE 1 fr. 400.– di ripetibili.

4.

Notificazione:

- , .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Bellinzona;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di causa senza

carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.