13.2022.69
Il reclamo va motivato e deve confrontarsi con la decisione impugnata, pena la sua inammissibilità. Interesse degno di protezione a impugnare una decisione
13 gennaio 2023Italiano7 min
aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti
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Incarto n.
13.2022.69
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in
data 14 aprile 2022 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1 e PA
2
rispettivamente da
PA 1
contro
RE
1
PI
1
PI
2
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizioni 14
aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti
in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto loro il diritto di
chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la
divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in
entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2.
B. Con ordinanza 28
luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le
parti al dibattimento del 7 settembre 2022.
Con scritto 5 settembre
2022 il convenuto RE 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto
presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero
presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2,
rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto PI 1. Nel verbale,
il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato
scritto di RE 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe
tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le
proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che
il convenuto PI 1 non ha fatto osservazioni alle prove di controparte.
C. Con atto 14 settembre
2022 RE 1 dichiara di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di
mercoledì 7 settembre 2022 …”.
L’atto in questione,
trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono
impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,
finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a).
Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di
prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi
è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra
2).
2. Il verbale d’udienza
7 settembre 2022 non contiene decisioni formali suscettibili di essere
impugnate. Vero è che il primo giudice ha rilevato come, anche volendo
ipotizzare che lo scritto 5 settembre 2022 possa essere considerato quale
domanda di rinvio del dibattimento, la stessa sarebbe tardiva, considerato che
la convocazione risale al 28 luglio 2022.
Nella misura in cui ciò
possa essere considerato una decisione, la stessa sarebbe impugnabile alla
stregua di una disposizione ordinatoria processuale, impugnabile, in
applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
3. L’art. 321 cpv. 1
CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,
contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi confrontarsi con la decisione
impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il
diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti.
Orbene, la dichiarazione
di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di mercoledì 7 settembre 2022
…” non soddisfa all’evidenza tali requisiti formali, sicché il gravame appare
già per questo motivo inammissibile.
4. Dallo scritto in
questione si evince certo che il reclamante non è soddisfatto del mancato
rinvio dell’udienza, ma egli non si è in alcun modo confrontato con la
decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione
errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte
Considerandi
del giudice di prime cure. Né l’uso di toni villani da parte del reclamante -
che viene invitato in futuro ad utilizzare un linguaggio più urbano, pena la
non entrata in materia sui suoi scritti (art. 132 cpv. 2 CPC) - è sufficiente
per ovviare a tali mancanze. Privo di una delle premesse fondamentali del
reclamo, il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile.
5.
Comunque sia, va
ancora rilevato che giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione
o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare
d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione
dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), principio valido anche per
i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante deve avere un
interesse degno di protezione ad impugnare una decisione. Oltre che personale,
l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che l’esito del
giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione di
fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente
ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza
cantonale. In difetto di un interesse degno di protezione l’iniziativa giudiziaria
deve essere dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale
(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).
5.1
Rilevato che l’udienza si è
tenuta il 7 settembre viene meno l’interesse degno di protezione pratico a
impugnare la decisione che non accoglie la domanda di rinvio, ormai già
superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in
effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna
semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC. Di conseguenza il
reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del
necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile
per carenza del relativo presupposto processuale.
6.
Manifestamente inammissibile,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
7.
Le spese
processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14
LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili
per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2022 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 settembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).