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Decisione

13.2022.69

Il reclamo va motivato e deve confrontarsi con la decisione impugnata, pena la sua inammissibilità. Interesse degno di protezione a impugnare una decisione

13 gennaio 2023Italiano7 min

aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.69

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in

data 14 aprile 2022 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1 e PA

2

rispettivamente da

PA 1

contro

RE

1

PI

1

PI

2

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizioni 14

aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti

in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto loro il diritto di

chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la

divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in

entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2.

B. Con ordinanza 28

luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le

parti al dibattimento del 7 settembre 2022.

Con scritto 5 settembre

2022 il convenuto RE 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto

presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero

presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2,

rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto PI 1. Nel verbale,

il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato

scritto di RE 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe

tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le

proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che

il convenuto PI 1 non ha fatto osservazioni alle prove di controparte.

C. Con atto 14 settembre

2022 RE 1 dichiara di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di

mercoledì 7 settembre 2022 …”.

L’atto in questione,

trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono

impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,

finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a).

Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di

prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi

è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra

2).

2. Il verbale d’udienza

7 settembre 2022 non contiene decisioni formali suscettibili di essere

impugnate. Vero è che il primo giudice ha rilevato come, anche volendo

ipotizzare che lo scritto 5 settembre 2022 possa essere considerato quale

domanda di rinvio del dibattimento, la stessa sarebbe tardiva, considerato che

la convocazione risale al 28 luglio 2022.

Nella misura in cui ciò

possa essere considerato una decisione, la stessa sarebbe impugnabile alla

stregua di una disposizione ordinatoria processuale, impugnabile, in

applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

3. L’art. 321 cpv. 1

CPC dispone che il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,

contenere una domanda di giudizio. Esso deve poi confrontarsi con la decisione

impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il

diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti.

Orbene, la dichiarazione

di inoltrare “… regolare reclamo contro la farsa di mercoledì 7 settembre 2022

…” non soddisfa all’evidenza tali requisiti formali, sicché il gravame appare

già per questo motivo inammissibile.

4. Dallo scritto in

questione si evince certo che il reclamante non è soddisfatto del mancato

rinvio dell’udienza, ma egli non si è in alcun modo confrontato con la

decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione

errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte

Considerandi

del giudice di prime cure. Né l’uso di toni villani da parte del reclamante -

che viene invitato in futuro ad utilizzare un linguaggio più urbano, pena la

non entrata in materia sui suoi scritti (art. 132 cpv. 2 CPC) - è sufficiente

per ovviare a tali mancanze. Privo di una delle premesse fondamentali del

reclamo, il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile.

5.

Comunque sia, va

ancora rilevato che giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione

o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare

d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra questi l’interesse degno di protezione

dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), principio valido anche per

i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante deve avere un

interesse degno di protezione ad impugnare una decisione. Oltre che personale,

l’interesse degno di protezione deve essere pratico, nel senso che l’esito del

giudizio di seconda sede deve avere delle ripercussioni sulla situazione di

fatto o giuridica della parte che si aggrava, e attuale, dovendo segnatamente

ancora sussistere nel momento in cui è emessa la decisione di seconda istanza

cantonale. In difetto di un interesse degno di protezione l’iniziativa giudiziaria

deve essere dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale

(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

5.1

Rilevato che l’udienza si è

tenuta il 7 settembre viene meno l’interesse degno di protezione pratico a

impugnare la decisione che non accoglie la domanda di rinvio, ormai già

superata. Giova in effetti rilevare che un rinvio della comparizione non è in

effetti più ipotizzabile dopo la data dell’udienza, poiché in tal caso torna

semmai applicabile la restituzione giusta l’art. 148 CPC. Di conseguenza il

reclamo qui in discussione, difettando sin dalla sua presentazione del

necessario interesse pratico e attuale, deve essere dichiarato inammissibile

per carenza del relativo presupposto processuale.

6.

Manifestamente inammissibile,

il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

7.

Le spese

processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14

LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili

per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2022 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 settembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).