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Decisione

13.2022.7

Interpretazione di una decisione. Limiti in punto ad una transazione giudiziaria raggiunta nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale

17 agosto 2022Italiano15 min

dell’unione coniugale innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 6 (inc.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.7

Lugano

17 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.5409 (interpretazione di decisione

- protezione dell'unione coniugale) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 26 novembre

2021 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 11

gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 29 dicembre 2021 con cui il Pretore ha

respinto la sua istanza di interpretazione;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO

1 si sono uniti in matrimonio il 25 giugno 2010 a __________. Dalla loro unione

non sono nati figli.

Fatti

B. La vita separata dei

coniugi è stata regolamentata nell’ambito di una procedura a protezione

dell’unione coniugale innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 6 (inc.

n. SO.2017.1255), sfociata in una transazione conclusa dalle parti e registrata

a verbale durante l’udienza di dibattimento tenutasi il 23 novembre 2017,

ripresa dal Pretore con decisione a verbale.

Questo il tenore della relativa

clausola n. 3 oggetto dell’istanza di cui trattasi:

“3. A

partire dal mese di marzo (compreso) 2016 il marito verserà alla moglie

mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese un contributo di

mantenimento pari a CHF 10'540.00.

Il

marito è autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la

moglie.

In

futuro il marito è altresì autorizzato a pagare direttamente i costi

dell’abitazione, della moglie (oneri ipotecari, spese condominiali,

assicurazione ED e RC, assicurazione stabile, assicurazione per oggetti di

valore e AIL) portandoli in deduzione dal summenzionato contributo alimentare.”

C. Rilevato un errore di

trascrizione rispetto a quanto discusso dalle parti, la clausola n. 3 è stata rettificata

d’ufficio dal Pretore con separata decisione 23 novembre 2017 nel senso che il contributo

mensile di mantenimento era stabilito in fr. 11'000.– in luogo di fr. 10'540.–.

Per il resto la clausola è stata riprodotta senza modifiche.

D. Con istanza 26

novembre 2021 RE 1 ha chiesto al Pretore di interpretare la clausola n. 3 di

cui alla decisione di rettifica 23 novembre 2017, rispondendo a due domande.

CO 1 vi si è opposto e ha

chiesto di respingere l’istanza d’interpretazione. Ha rilevato che la rettifica

riguardava unicamente l’errata cifra riportata a titolo di contributo, che per

prassi non vi era modo per il giudice di interpretare l’effettiva volontà delle

parti in punto ad una transazione da loro raggiunta, che l’accordo era ad ogni

modo chiaro e preciso e che, dopo avere tentato invano di escutere il marito

per pretesi contributi non corrisposti, l’istante intendeva ora strumentalizzare

la via dell’interpretazione a tale scopo.

E. Con decisione 29

dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e condannato RE

1 a pagare le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità per ripetibili di

fr. 664.– alla controparte.

F. Con reclamo 11

gennaio 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere l’istanza di

interpretazione e di rispondere ai due quesiti, subordinatamente di modificare la

clausola n. 3 entro i termini da lei proposti, con nuova ripartizione di spese

e ripetibili.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 29 dicembre

2021.

con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione della

decisione di rettifica 23 novembre 2017 è impugnabile mediante reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 334 cpv.

3.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG. Richiamata la procedura sommaria che regge la

procedura di misure a protezione dell’unione coniugale il termine è di 10 giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC).

1.1

La decisione impugnata, notificata

il 29 dicembre 2021, è giunta alla reclamante lunedì 3 gennaio 2022. Pertanto

il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 gennaio 2022, è tempestivo e

da questo punto di vista ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria, il presente reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

2.

Con il reclamo

possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 cpv. 1 CPC)

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (cpv. 2).

3.

Gli istituti

giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non

costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe)

intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarirla laddove il

dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto

ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il

dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla

base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4 ad art. 334; Brunner/Tanner, in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art.

334; Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1 e 5 ad

art. 334; Herzog, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1-8 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed.,

2016, n. 3 e 5 ad art. 334; Schwander,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.

3.

e 5 ad art. 334; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO; 2012, n. 1 e 5 ad art. 334).

4.

Nel caso specifico,

la reclamante ha rivolto la sua domanda d’interpretazione della decisione di

rettifica 23 novembre 2017 in punto alla clausola n. 3 integralmente ripresa

nel dispositivo, con riferimento alla seguente clausola: “Il marito è

autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la moglie.”.

A detta dell’interessata il passaggio in questione risulta poco chiaro e lascia

sussistere il dubbio che il marito possa portare in deduzione qualsiasi spesa

pagata per la moglie e soprattutto senza alcuna limitazione temporale.

In particolare la

reclamante ha sottoposto al Pretore i seguenti due quesiti, integralmente

riproposti in sede di reclamo:

“1. Parlando

di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle che si

riferiscono al periodo che va da marzo 2016 a novembre 2017?

2.

Parlando

di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle

elencate nel fabbisogno muliebre di cui alle pag. 1-2 del verbale

d’udienza del 23 novembre 2017?”

5.

Giova anzitutto

rilevare che il Pretore ha comunque considerato ricevibile l’istanza, pur lasciando

aperta la disamina del presupposto di interesse degno di protezione a chiedere

l’interpretazione di un dispositivo a distanza di oltre 4 anni. Su questo punto

la reclamante rileva che la sua istanza d’interpretazione è pertinente e

legittima poiché la procedura di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione da

lei promossa in forza della decisione giudiziaria 23 novembre 2017 per alimenti

non pagati dal convenuto non era andata a buon fine. Con decisione 6 ottobre

2021.

- che l’interessata allega al reclamo - il giudice del rigetto non aveva in

effetti considerato sufficientemente preciso quel dispositivo. Nondimeno, di

tale circostanza non vi è menzione alcuna nell’istanza 26 novembre 2021 ed è con

obiettivo diverso che il convenuto vi ha fatto riferimento in sede di osservazioni

21.

dicembre 2021. Pertanto, in quanto invocata dalla reclamante, l’allegazione

è ad ogni modo nuova e come tale inammissibile in forza del divieto sancito

dall’art. 326 cpv. 1 CPC.

6.

Il Pretore ha anche precisato

di non comprendere perché la reclamante aveva chiesto l’interpretazione della

decisione di rettifica 23 novembre 2017 in luogo della precedente decisione di

omologazione dell’accordo raggiunto il medesimo giorno, visto che con quella di

rettifica si era solo proceduto a correggere l’importo che le spettava a titolo

di contributo alimentare. Gli obietta la reclamante che nella propria istanza

di interpretazione aveva fatto riferimento sia alla decisione giudiziaria 23

novembre 2017 sia alla decisione di rettifica di stessa data. Sia come sia, dal

distinguo così rilevato il Pretore non ha tratto alcuna conclusione, posto che

non è per questo motivo che la domanda d’interpretazione è stata respinta.

7.

Richiamata la giurisprudenza

vigente il Pretore ha precisato che le decisioni rese da un tribunale sulla

base di una transazione giudiziaria non sono soggette alla procedura di

interpretazione e/o rettifica giusta l’art. 334 CPC. Questo poiché il giudice può

solo dare informazioni sul contenuto reale di una decisione quando questa contiene

ingiunzioni proprie ed è frutto della sua propria volontà. In concreto, la

frase che la reclamante chiedeva di interpretare faceva parte della transazione

intervenuta tra i due coniugi. E come tale essa era il risultato della loro

libera volontà su cui il giudice non era in grado di determinarsi.

7.1

La reclamante gli rimprovera

che, seguendo il suo ragionamento, allora non avrebbe nemmeno potuto rettificare

d’ufficio la cifra dovuta a titolo di contributo alimentare. Precisa che la

prassi evocata dal Pretore riguarda una fattispecie conclusasi con decreto di

stralcio ed estranea al diritto di famiglia. Per contro, nella fattispecie in

esame, il giudice aveva omologato l’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito

di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale. Egli aveva quindi

avuto l’ultima parola e aveva necessariamente preso una decisione.

7.1.1

Ora, una transazione giudiziaria

non può essere interpretata o rettificata giusta l’art. 334 CPC poiché tale

operazione impone che ci si determini sulla reale volontà che ne è stata

all’origine chiarendone il contenuto, strumento che resta nondimeno valido laddove

necessitassero chiarimenti in punto alla decisione di stralcio che ne è conseguita

(di portata meramente dichiarativa) o al dispositivo sulle spese (DTF 143 III

520.

consid. 6.2; sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5).

Tale approccio - come rileva la reclamante e a ben vedere anche il riferimento menzionato

dal Pretore - non include invece le convenzioni relative agli effetti accessori

del divorzio ratificate in applicazione dell’art. 279 cpv. 1 CPC, dove il

giudice è tenuto ad esaminare che l’accordo sia adeguato, chiaro e completo, e ad

omologarlo se lo reputa in tal senso valido (DTF143 III 520 consid. 6.2;

sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5; Brunner/Tanner, op. cit., n. 2 ad art.

334; Bastons Bulletti, op. cit.,

n. 4 ad art. 334; Schwander, op.

cit., n. 5 ad art. 334). Chiamato ad interpretare un siffatto accordo, il giudice

dovrà procedere in base a come egli ha inteso, compreso e ritenuto valida la

volontà espressa in quel contesto dalle parti (DTF143 III 520 consid. 6.2).

Accordi tra coniugi in tema

di contributi di mantenimento sono ammissibili anche in esito a procedure di

misure a protezione dell’unione coniugale (DTF 142 III 518 consid. 2.5). Secondo

la dottrina maggioritaria, l’omologazione del giudice è indispensabile anche

per questi accordi (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c; Bohnet, in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC)

e tale è l’orientamento della prima Camera civile del Tribunale - almeno in

presenza di figli minorenni - per quanto vi sia anche chi sostiene l’opinione

contraria (Six, Eheschutz, 2a edizione, pag. 38

n. 1.42 segg.). Sia come sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al

giudice di approvare l’intesa (I CCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020, consid. 3

con riferimenti). Da ciò ne consegue che, alla stessa stregua di una

convenzione sugli effetti del divorzio, anche una convenzione sugli effetti

della vita separata può essere censurata per inosservanza dell’art. 279 cpv. 1

CPC (ICCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020 consid. 3).

7.1.2

Nel caso che qui ci occupa,

previa discussione informale in apertura di dibattimento, le parti hanno

chiesto al Pretore di verbalizzare la transazione raggiunta, di cui la controversa

clausola n. 3 è parte integrante (verbale 23 novembre 2017 dell’inc. n.

SO.2017.1255, pag. 1). In esito alla medesima udienza e con decisione

registrata a verbale il Pretore ha quindi statuito nel senso di riprendere

l’esatto integrale tenore del citato accordo (verbale 23 novembre 2017 dell’inc.

n. SO.2017.1255, pag. 2). Con separata decisione del medesimo giorno, esplicitamente

riferita al “verbale di udienza odierno, ed in particolare la decisione che ha

portato alla conclusione della procedura”, ha quindi rilevato la difformità tra

il contributo di mantenimento di fr. 11'000.– espressamente concordato durante

la discussione tra le parti e quello di fr. 10'540.– erroneamente trascritto “nella

verbalizzazione della transazione e in seguito nell’omologazione di quest’ultima”

e, d’ufficio, ha disposto il necessario correttivo (decisione di rettifica 23

novembre 2017 dell’inc. SO.2017.1255). Pacifico che lo stesso Pretore ha inteso

omologare quell’accordo, alla luce dei citati principi (sopra, consid. 7.1.1) un’esclusione

a priori nel caso specifico della via dell’interpretazione giusta l’art. 334

CPC a motivo che si trattava di una transazione, risulta invero quantomeno

sbrigativa. Nondimeno, questo ancora non soccorre la reclamante.

7.2

A titolo di interpretazione

la reclamante ha rivolto al Pretore due quesiti intesi a chiarire se per “spese

fino ad oggi pagate per la moglie” fossero da intendere quelle considerate nel

fabbisogno di quest’ultima e limitate al periodo da marzo 2016 a novembre 2017

(sopra, consid. 4).

7.2.1

La reclamante contesta al Pretore

un eccesso di formalismo per averle imputato la mancata formulazione in prima

sede di come la clausola fosse da modificare. Ma invano, visto che ciò è quanto

espressamente prevede l’art. 334 cpv. 1 CPC. E questo esclude a priori

un’ipotesi di applicazione errata del diritto e accertamento manifestamente

errato dei fatti. La reclamante si avvale poi di una domanda nuova e

inammissibile giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella misura in cui formula per la

prima volta davanti a questa Camera il tenore della modifica da apportare alla

clausola n. 3.

7.2.2

Non solo. La via

dell’interpretazione può essere percorsa se il dispositivo risulta in sé

contraddittorio oppure quando viene rilevata una contraddizione tra dispositivo

e considerandi. Contraddizione e mancanza di chiarezza devono però ricondursi a

mancanze di natura formale, in quanto l’interpretazione non è finalizzata ad

ottenere modifiche di natura materiale, a recuperare ciò che è stato omesso o

ad eliminare logiche contraddizioni (DTF 143 III 520 consid. 6.1 con

riferimenti; Brunner/Tanner, op.

cit., n. 1 ad art. 334; Bastons Bulletti,

op. cit., n. 12 ad art. 334).

7.2.3

Ora, la reclamante non sostiene

che la clausola n. 3 dell’accordo omologato dal Pretore sia costitutiva di una contraddizione

formale né che la stessa risulti per rapporto ai termini pattuiti dalle parti

nel corso dell’udienza. Una siffatta contraddizione emergeva per contro dal

verbale d’udienza 23 novembre 2017 in punto al contributo di mantenimento, da

cui la conseguente e pacifica decisione di rettifica 23 novembre 2017. Ma per

il resto tanto la decisione di omologazione quanto quella di rettifica ripropongono

letteralmente il tenore delle pattuizioni verbalizzate e intervenute tra le

parti, quale espressione dell’esatta loro volontà. Ed è pertanto solo entro

questi limiti che il Pretore può averla intesa. Laddove pretende di chiarire qualcosa

che non è stato in tal senso specificato, rispettivamente che è stato omesso, la

reclamante rivendica in sostanza un’estensione del contenuto di quella che è

stata la transazione a suo tempo conclusa, estensione che non può prescindere

da considerazioni di carattere materiale e da un esame di merito, ed esula

quindi dal concetto d’interpretazione giusta l’art. 334 CPC.

7.2.4

Inoltre, certo è che per porre

validamente in esecuzione dei contributi di mantenimento retroattivi, quindi

precedenti la decisione che costituisce titolo di rigetto, è necessario che il

relativo importo sia già dalla stessa determinato o determinabile, scenario escluso

in presenza di un’esplicita riserva non quantificabile (cfr. CEF 14.2020.26 19

agosto 2020 consid. 5.1; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 6.1.2; DTF 135 III 315

consid. 2.4, 2.5 e 2.6). Ciò non toglie che ad una lacuna in tal senso tanto il

giudice del rigetto quando il giudice dell’interpretazione non possono porre

rimedio (DTF 143 III 564 consid. 4.3.2 in fine). La questione sarà piuttosto da

risolvere con una procedura di merito.

7.2.5

Tutto sommato, nella misura in

cui ha respinto l’istanza di interpretazione 26 novembre 2017, la decisione

pretorile non rivela elementi che consentano di ritenerla costitutiva di un’errata

applicazione del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Nell’esito

il giudizio impugnato merita quindi conferma.

8.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 400.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 11 gennaio 2022 di RE 1i è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 gennaio 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).