13.2022.7
Interpretazione di una decisione. Limiti in punto ad una transazione giudiziaria raggiunta nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale
17 agosto 2022Italiano15 min
dell’unione coniugale innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 6 (inc.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.7
Lugano
17 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.5409 (interpretazione di decisione
- protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 26 novembre
2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 11
gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 29 dicembre 2021 con cui il Pretore ha
respinto la sua istanza di interpretazione;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata __________, e CO
1 si sono uniti in matrimonio il 25 giugno 2010 a __________. Dalla loro unione
non sono nati figli.
Fatti
B. La vita separata dei
coniugi è stata regolamentata nell’ambito di una procedura a protezione
dell’unione coniugale innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 6 (inc.
n. SO.2017.1255), sfociata in una transazione conclusa dalle parti e registrata
a verbale durante l’udienza di dibattimento tenutasi il 23 novembre 2017,
ripresa dal Pretore con decisione a verbale.
Questo il tenore della relativa
clausola n. 3 oggetto dell’istanza di cui trattasi:
“3. A
partire dal mese di marzo (compreso) 2016 il marito verserà alla moglie
mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese un contributo di
mantenimento pari a CHF 10'540.00.
Il
marito è autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la
moglie.
In
futuro il marito è altresì autorizzato a pagare direttamente i costi
dell’abitazione, della moglie (oneri ipotecari, spese condominiali,
assicurazione ED e RC, assicurazione stabile, assicurazione per oggetti di
valore e AIL) portandoli in deduzione dal summenzionato contributo alimentare.”
C. Rilevato un errore di
trascrizione rispetto a quanto discusso dalle parti, la clausola n. 3 è stata rettificata
d’ufficio dal Pretore con separata decisione 23 novembre 2017 nel senso che il contributo
mensile di mantenimento era stabilito in fr. 11'000.– in luogo di fr. 10'540.–.
Per il resto la clausola è stata riprodotta senza modifiche.
D. Con istanza 26
novembre 2021 RE 1 ha chiesto al Pretore di interpretare la clausola n. 3 di
cui alla decisione di rettifica 23 novembre 2017, rispondendo a due domande.
CO 1 vi si è opposto e ha
chiesto di respingere l’istanza d’interpretazione. Ha rilevato che la rettifica
riguardava unicamente l’errata cifra riportata a titolo di contributo, che per
prassi non vi era modo per il giudice di interpretare l’effettiva volontà delle
parti in punto ad una transazione da loro raggiunta, che l’accordo era ad ogni
modo chiaro e preciso e che, dopo avere tentato invano di escutere il marito
per pretesi contributi non corrisposti, l’istante intendeva ora strumentalizzare
la via dell’interpretazione a tale scopo.
E. Con decisione 29
dicembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e condannato RE
1 a pagare le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità per ripetibili di
fr. 664.– alla controparte.
F. Con reclamo 11
gennaio 2022 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere l’istanza di
interpretazione e di rispondere ai due quesiti, subordinatamente di modificare la
clausola n. 3 entro i termini da lei proposti, con nuova ripartizione di spese
e ripetibili.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 29 dicembre
2021.
con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione della
decisione di rettifica 23 novembre 2017 è impugnabile mediante reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 334 cpv.
3.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG. Richiamata la procedura sommaria che regge la
procedura di misure a protezione dell’unione coniugale il termine è di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1
La decisione impugnata, notificata
il 29 dicembre 2021, è giunta alla reclamante lunedì 3 gennaio 2022. Pertanto
il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 gennaio 2022, è tempestivo e
da questo punto di vista ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria, il presente reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
2.
Con il reclamo
possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 cpv. 1 CPC)
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (cpv. 2).
3.
Gli istituti
giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non
costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe)
intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarirla laddove il
dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto
ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il
dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla
base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4 ad art. 334; Brunner/Tanner, in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art.
334; Bastons Bulletti, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 1 e 5 ad
art. 334; Herzog, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1-8 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed.,
2016, n. 3 e 5 ad art. 334; Schwander,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n.
3.
e 5 ad art. 334; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO; 2012, n. 1 e 5 ad art. 334).
4.
Nel caso specifico,
la reclamante ha rivolto la sua domanda d’interpretazione della decisione di
rettifica 23 novembre 2017 in punto alla clausola n. 3 integralmente ripresa
nel dispositivo, con riferimento alla seguente clausola: “Il marito è
autorizzato a portare in deduzione le spese fino ad oggi pagate per la moglie.”.
A detta dell’interessata il passaggio in questione risulta poco chiaro e lascia
sussistere il dubbio che il marito possa portare in deduzione qualsiasi spesa
pagata per la moglie e soprattutto senza alcuna limitazione temporale.
In particolare la
reclamante ha sottoposto al Pretore i seguenti due quesiti, integralmente
riproposti in sede di reclamo:
“1. Parlando
di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle che si
riferiscono al periodo che va da marzo 2016 a novembre 2017?
2.
Parlando
di “spese fino ad oggi pagate per la moglie” si intendono quelle
elencate nel fabbisogno muliebre di cui alle pag. 1-2 del verbale
d’udienza del 23 novembre 2017?”
5.
Giova anzitutto
rilevare che il Pretore ha comunque considerato ricevibile l’istanza, pur lasciando
aperta la disamina del presupposto di interesse degno di protezione a chiedere
l’interpretazione di un dispositivo a distanza di oltre 4 anni. Su questo punto
la reclamante rileva che la sua istanza d’interpretazione è pertinente e
legittima poiché la procedura di rigetto dell’opposizione nell’esecuzione da
lei promossa in forza della decisione giudiziaria 23 novembre 2017 per alimenti
non pagati dal convenuto non era andata a buon fine. Con decisione 6 ottobre
2021.
- che l’interessata allega al reclamo - il giudice del rigetto non aveva in
effetti considerato sufficientemente preciso quel dispositivo. Nondimeno, di
tale circostanza non vi è menzione alcuna nell’istanza 26 novembre 2021 ed è con
obiettivo diverso che il convenuto vi ha fatto riferimento in sede di osservazioni
21.
dicembre 2021. Pertanto, in quanto invocata dalla reclamante, l’allegazione
è ad ogni modo nuova e come tale inammissibile in forza del divieto sancito
dall’art. 326 cpv. 1 CPC.
6.
Il Pretore ha anche precisato
di non comprendere perché la reclamante aveva chiesto l’interpretazione della
decisione di rettifica 23 novembre 2017 in luogo della precedente decisione di
omologazione dell’accordo raggiunto il medesimo giorno, visto che con quella di
rettifica si era solo proceduto a correggere l’importo che le spettava a titolo
di contributo alimentare. Gli obietta la reclamante che nella propria istanza
di interpretazione aveva fatto riferimento sia alla decisione giudiziaria 23
novembre 2017 sia alla decisione di rettifica di stessa data. Sia come sia, dal
distinguo così rilevato il Pretore non ha tratto alcuna conclusione, posto che
non è per questo motivo che la domanda d’interpretazione è stata respinta.
7.
Richiamata la giurisprudenza
vigente il Pretore ha precisato che le decisioni rese da un tribunale sulla
base di una transazione giudiziaria non sono soggette alla procedura di
interpretazione e/o rettifica giusta l’art. 334 CPC. Questo poiché il giudice può
solo dare informazioni sul contenuto reale di una decisione quando questa contiene
ingiunzioni proprie ed è frutto della sua propria volontà. In concreto, la
frase che la reclamante chiedeva di interpretare faceva parte della transazione
intervenuta tra i due coniugi. E come tale essa era il risultato della loro
libera volontà su cui il giudice non era in grado di determinarsi.
7.1
La reclamante gli rimprovera
che, seguendo il suo ragionamento, allora non avrebbe nemmeno potuto rettificare
d’ufficio la cifra dovuta a titolo di contributo alimentare. Precisa che la
prassi evocata dal Pretore riguarda una fattispecie conclusasi con decreto di
stralcio ed estranea al diritto di famiglia. Per contro, nella fattispecie in
esame, il giudice aveva omologato l’accordo raggiunto dalle parti nell’ambito
di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale. Egli aveva quindi
avuto l’ultima parola e aveva necessariamente preso una decisione.
7.1.1
Ora, una transazione giudiziaria
non può essere interpretata o rettificata giusta l’art. 334 CPC poiché tale
operazione impone che ci si determini sulla reale volontà che ne è stata
all’origine chiarendone il contenuto, strumento che resta nondimeno valido laddove
necessitassero chiarimenti in punto alla decisione di stralcio che ne è conseguita
(di portata meramente dichiarativa) o al dispositivo sulle spese (DTF 143 III
520.
consid. 6.2; sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5).
Tale approccio - come rileva la reclamante e a ben vedere anche il riferimento menzionato
dal Pretore - non include invece le convenzioni relative agli effetti accessori
del divorzio ratificate in applicazione dell’art. 279 cpv. 1 CPC, dove il
giudice è tenuto ad esaminare che l’accordo sia adeguato, chiaro e completo, e ad
omologarlo se lo reputa in tal senso valido (DTF143 III 520 consid. 6.2;
sentenza del TF 4A_640/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.5; Brunner/Tanner, op. cit., n. 2 ad art.
334; Bastons Bulletti, op. cit.,
n. 4 ad art. 334; Schwander, op.
cit., n. 5 ad art. 334). Chiamato ad interpretare un siffatto accordo, il giudice
dovrà procedere in base a come egli ha inteso, compreso e ritenuto valida la
volontà espressa in quel contesto dalle parti (DTF143 III 520 consid. 6.2).
Accordi tra coniugi in tema
di contributi di mantenimento sono ammissibili anche in esito a procedure di
misure a protezione dell’unione coniugale (DTF 142 III 518 consid. 2.5). Secondo
la dottrina maggioritaria, l’omologazione del giudice è indispensabile anche
per questi accordi (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c; Bohnet, in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC)
e tale è l’orientamento della prima Camera civile del Tribunale - almeno in
presenza di figli minorenni - per quanto vi sia anche chi sostiene l’opinione
contraria (Six, Eheschutz, 2a edizione, pag. 38
n. 1.42 segg.). Sia come sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al
giudice di approvare l’intesa (I CCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020, consid. 3
con riferimenti). Da ciò ne consegue che, alla stessa stregua di una
convenzione sugli effetti del divorzio, anche una convenzione sugli effetti
della vita separata può essere censurata per inosservanza dell’art. 279 cpv. 1
CPC (ICCA 11.2020.110 del 6 novembre 2020 consid. 3).
7.1.2
Nel caso che qui ci occupa,
previa discussione informale in apertura di dibattimento, le parti hanno
chiesto al Pretore di verbalizzare la transazione raggiunta, di cui la controversa
clausola n. 3 è parte integrante (verbale 23 novembre 2017 dell’inc. n.
SO.2017.1255, pag. 1). In esito alla medesima udienza e con decisione
registrata a verbale il Pretore ha quindi statuito nel senso di riprendere
l’esatto integrale tenore del citato accordo (verbale 23 novembre 2017 dell’inc.
n. SO.2017.1255, pag. 2). Con separata decisione del medesimo giorno, esplicitamente
riferita al “verbale di udienza odierno, ed in particolare la decisione che ha
portato alla conclusione della procedura”, ha quindi rilevato la difformità tra
il contributo di mantenimento di fr. 11'000.– espressamente concordato durante
la discussione tra le parti e quello di fr. 10'540.– erroneamente trascritto “nella
verbalizzazione della transazione e in seguito nell’omologazione di quest’ultima”
e, d’ufficio, ha disposto il necessario correttivo (decisione di rettifica 23
novembre 2017 dell’inc. SO.2017.1255). Pacifico che lo stesso Pretore ha inteso
omologare quell’accordo, alla luce dei citati principi (sopra, consid. 7.1.1) un’esclusione
a priori nel caso specifico della via dell’interpretazione giusta l’art. 334
CPC a motivo che si trattava di una transazione, risulta invero quantomeno
sbrigativa. Nondimeno, questo ancora non soccorre la reclamante.
7.2
A titolo di interpretazione
la reclamante ha rivolto al Pretore due quesiti intesi a chiarire se per “spese
fino ad oggi pagate per la moglie” fossero da intendere quelle considerate nel
fabbisogno di quest’ultima e limitate al periodo da marzo 2016 a novembre 2017
(sopra, consid. 4).
7.2.1
La reclamante contesta al Pretore
un eccesso di formalismo per averle imputato la mancata formulazione in prima
sede di come la clausola fosse da modificare. Ma invano, visto che ciò è quanto
espressamente prevede l’art. 334 cpv. 1 CPC. E questo esclude a priori
un’ipotesi di applicazione errata del diritto e accertamento manifestamente
errato dei fatti. La reclamante si avvale poi di una domanda nuova e
inammissibile giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella misura in cui formula per la
prima volta davanti a questa Camera il tenore della modifica da apportare alla
clausola n. 3.
7.2.2
Non solo. La via
dell’interpretazione può essere percorsa se il dispositivo risulta in sé
contraddittorio oppure quando viene rilevata una contraddizione tra dispositivo
e considerandi. Contraddizione e mancanza di chiarezza devono però ricondursi a
mancanze di natura formale, in quanto l’interpretazione non è finalizzata ad
ottenere modifiche di natura materiale, a recuperare ciò che è stato omesso o
ad eliminare logiche contraddizioni (DTF 143 III 520 consid. 6.1 con
riferimenti; Brunner/Tanner, op.
cit., n. 1 ad art. 334; Bastons Bulletti,
op. cit., n. 12 ad art. 334).
7.2.3
Ora, la reclamante non sostiene
che la clausola n. 3 dell’accordo omologato dal Pretore sia costitutiva di una contraddizione
formale né che la stessa risulti per rapporto ai termini pattuiti dalle parti
nel corso dell’udienza. Una siffatta contraddizione emergeva per contro dal
verbale d’udienza 23 novembre 2017 in punto al contributo di mantenimento, da
cui la conseguente e pacifica decisione di rettifica 23 novembre 2017. Ma per
il resto tanto la decisione di omologazione quanto quella di rettifica ripropongono
letteralmente il tenore delle pattuizioni verbalizzate e intervenute tra le
parti, quale espressione dell’esatta loro volontà. Ed è pertanto solo entro
questi limiti che il Pretore può averla intesa. Laddove pretende di chiarire qualcosa
che non è stato in tal senso specificato, rispettivamente che è stato omesso, la
reclamante rivendica in sostanza un’estensione del contenuto di quella che è
stata la transazione a suo tempo conclusa, estensione che non può prescindere
da considerazioni di carattere materiale e da un esame di merito, ed esula
quindi dal concetto d’interpretazione giusta l’art. 334 CPC.
7.2.4
Inoltre, certo è che per porre
validamente in esecuzione dei contributi di mantenimento retroattivi, quindi
precedenti la decisione che costituisce titolo di rigetto, è necessario che il
relativo importo sia già dalla stessa determinato o determinabile, scenario escluso
in presenza di un’esplicita riserva non quantificabile (cfr. CEF 14.2020.26 19
agosto 2020 consid. 5.1; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 6.1.2; DTF 135 III 315
consid. 2.4, 2.5 e 2.6). Ciò non toglie che ad una lacuna in tal senso tanto il
giudice del rigetto quando il giudice dell’interpretazione non possono porre
rimedio (DTF 143 III 564 consid. 4.3.2 in fine). La questione sarà piuttosto da
risolvere con una procedura di merito.
7.2.5
Tutto sommato, nella misura in
cui ha respinto l’istanza di interpretazione 26 novembre 2017, la decisione
pretorile non rivela elementi che consentano di ritenerla costitutiva di un’errata
applicazione del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Nell’esito
il giudizio impugnato merita quindi conferma.
8.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 400.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 11 gennaio 2022 di RE 1i è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 gennaio 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).