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Decisione

13.2022.70

Reclamo inammissibile per difetto di una decisione impugnabile

13 gennaio 2023Italiano5 min

aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.70

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in

data 14 aprile 2022 da

CO

1

patrocinata

dall’ PA 1 e PA 2

rispettivamente

da

PA

1

contro

PI

1

RE

1

PI

2

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizioni 14

aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti

in nome della massa fallimentare di PI 1 - che aveva ceduto loro il diritto di

chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la

divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in

entrambe le procedure sono PI 1, RE 1 e PI 2.

B. Con ordinanza 28

luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le

parti al dibattimento del 7 settembre 2022.

Con scritto 5 settembre

2022 il convenuto PI 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto

presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero

presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2,

rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto RE 1. Nel verbale,

il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato

scritto di PI 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe

tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le

proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che

il convenuto RE 1 non ha osservazioni alle prove di controparte.

C. Con scritto 7

settembre 2022 RE 1 dichiara quanto segue: “io rigetto e respingo il verbale

come scritto, perché farlocco e non veritiero, esigendone uno nuovo, che

contenga anche tutte le mie affermazioni”.

L’atto in questione,

trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono

impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,

finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a).

Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di

prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi

è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra

2).

2. Il verbale d’udienza

7 settembre 2022 non contiene decisioni formali suscettibili di essere

impugnate. Vero è che il primo giudice ha rilevato come, anche volendo

ipotizzare che lo scritto 5 settembre 2022 possa essere considerato quale

domanda di rinvio del dibattimento, la stessa sarebbe tardiva, considerato che

la convocazione risale al 28 luglio 2022. Ma su tale questione RE 1 non solleva

censure di sorta.

In mancanza di una

decisione impugnabile, il reclamo è manifestamente inammissibile e può essere

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

cifra 2 LOG).

3. Le spese

processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14

LTG). Essa è stabilita in fr. 50.–. Non si pone la questione delle ripetibili

per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 settembre 2022 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 50.– sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 settembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).