13.2022.70
Reclamo inammissibile per difetto di una decisione impugnabile
13 gennaio 2023Italiano5 min
aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti
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Incarto n.
13.2022.70
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse in
data 14 aprile 2022 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1 e PA 2
rispettivamente
da
PA
1
contro
PI
1
RE
1
PI
2
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizioni 14
aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente PA 1 (inc. OR.2022.78), agenti
in nome della massa fallimentare di PI 1 - che aveva ceduto loro il diritto di
chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la
divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in
entrambe le procedure sono PI 1, RE 1 e PI 2.
B. Con ordinanza 28
luglio 2022 il Pretore, constatata la preclusione dei convenuti, ha citato le
parti al dibattimento del 7 settembre 2022.
Con scritto 5 settembre
2022 il convenuto PI 1 ha comunicato alla Pretura che non avrebbe potuto
presentarsi all’udienza e che neppure gli altri convenuti si sarebbero
presentati. Al dibattimento sono poi comparsi i legali PA 1 e PA 2,
rispettivamente per sé e per l’attrice CO 1, e il convenuto RE 1. Nel verbale,
il Pretore ha anzitutto rilevato che, anche volendo considerare il menzionato
scritto di PI 1 quale domanda di rinvio dell’udienza, la stessa sarebbe
tardiva. Ha poi proceduto al dibattimento, dove la parte attrice, confermate le
proprie domande, ha indicato le prove da assumere. Il verbale indica ancora che
il convenuto RE 1 non ha osservazioni alle prove di controparte.
C. Con scritto 7
settembre 2022 RE 1 dichiara quanto segue: “io rigetto e respingo il verbale
come scritto, perché farlocco e non veritiero, esigendone uno nuovo, che
contenga anche tutte le mie affermazioni”.
L’atto in questione,
trattato quale reclamo, non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 319 CPC sono
impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,
finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a).
Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di
prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi
è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra
2).
2. Il verbale d’udienza
7 settembre 2022 non contiene decisioni formali suscettibili di essere
impugnate. Vero è che il primo giudice ha rilevato come, anche volendo
ipotizzare che lo scritto 5 settembre 2022 possa essere considerato quale
domanda di rinvio del dibattimento, la stessa sarebbe tardiva, considerato che
la convocazione risale al 28 luglio 2022. Ma su tale questione RE 1 non solleva
censure di sorta.
In mancanza di una
decisione impugnabile, il reclamo è manifestamente inammissibile e può essere
evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a
cifra 2 LOG).
3. Le spese
processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14
LTG). Essa è stabilita in fr. 50.–. Non si pone la questione delle ripetibili
per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 settembre 2022 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 50.– sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 settembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).