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Decisione

13.2022.72

Reclamo. Concetto di diniego di giustizia e di ritardata giustizia

3 febbraio 2023Italiano4 min

quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2022.72

Lugano

3 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo per

denegata giustizia nei confronti del Giudice di pace del circolo della Navegna,

Sandro Lanini, presentato da

RE

1

ritenuto

in fatto e in diritto che con “istanza per denigrata

giustizia” (recte “reclamo per denegata giustizia”) 6 ottobre 2022 RE 1 chiede

“che la giudicatura di Pace del Circolo della Navegna, e per essa il giudice di

pace supplente signor Sandro Lanini, sia condannata ad emettere in tempi brevi

una sentenza riguardante l’incarto n. CM.2020.05 del 25.05.2021”;

che il diniego di

giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento.

Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo

inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che

rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia

quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge

o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del

caso fanno apparire ragionevole;

che, se la

giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una

decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo

all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);

che nel caso

concreto l’incarto CM.2020.05, indicato dal reclamante, è stato evaso con

sentenza 8 settembre 2020, sicché in relazione al medesimo il reclamo è privo

d’oggetto;

che, nella misura in cui

il reclamo dovesse invece concernere i procedimenti promossi da RE 1 nei

confronti di __________, __________, __________, __________, __________ e __________

- ancora pendenti - va rilevato che alle istanze 15 novembre 2021 è seguito lo

scambio degli allegati, terminato con la duplica 21 giugno 2022, dopo di che il

30 agosto 2022 si è tenuto il dibattimento;

che, in siffatta

situazione, il reclamo per denegata giustizia 6 ottobre 2022 di RE 1 appare

prematuro, non potendosi rimproverare al primo giudice di non essersi occupato

convenientemente del procedimento o di averlo procrastinato in modo inabituale;

che di conseguenza il

reclamo è da respingere. Gli atti vanno ritornati al Giudice di pace affinché possa

procedere con quanto di sua competenza;

che

le spese del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG) e da fissare in considerazione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), si situano tra fr. 100.– e

fr. 10'000.– (art. 14 LTG) e quantificate in fr. 100.– sono poste a carico del

reclamante, soccombente;

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo

d’oggetto, il reclamo 6 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.