13.2022.72
Reclamo. Concetto di diniego di giustizia e di ritardata giustizia
3 febbraio 2023Italiano4 min
quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2022.72
Lugano
3 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo per
denegata giustizia nei confronti del Giudice di pace del circolo della Navegna,
Sandro Lanini, presentato da
RE
1
ritenuto
in fatto e in diritto che con “istanza per denigrata
giustizia” (recte “reclamo per denegata giustizia”) 6 ottobre 2022 RE 1 chiede
“che la giudicatura di Pace del Circolo della Navegna, e per essa il giudice di
pace supplente signor Sandro Lanini, sia condannata ad emettere in tempi brevi
una sentenza riguardante l’incarto n. CM.2020.05 del 25.05.2021”;
che il diniego di
giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento.
Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo
inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che
rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia
quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge
o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del
caso fanno apparire ragionevole;
che, se la
giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una
decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo
all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);
che nel caso
concreto l’incarto CM.2020.05, indicato dal reclamante, è stato evaso con
sentenza 8 settembre 2020, sicché in relazione al medesimo il reclamo è privo
d’oggetto;
che, nella misura in cui
il reclamo dovesse invece concernere i procedimenti promossi da RE 1 nei
confronti di __________, __________, __________, __________, __________ e __________
- ancora pendenti - va rilevato che alle istanze 15 novembre 2021 è seguito lo
scambio degli allegati, terminato con la duplica 21 giugno 2022, dopo di che il
30 agosto 2022 si è tenuto il dibattimento;
che, in siffatta
situazione, il reclamo per denegata giustizia 6 ottobre 2022 di RE 1 appare
prematuro, non potendosi rimproverare al primo giudice di non essersi occupato
convenientemente del procedimento o di averlo procrastinato in modo inabituale;
che di conseguenza il
reclamo è da respingere. Gli atti vanno ritornati al Giudice di pace affinché possa
procedere con quanto di sua competenza;
che
le spese del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG) e da fissare in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), si situano tra fr. 100.– e
fr. 10'000.– (art. 14 LTG) e quantificate in fr. 100.– sono poste a carico del
reclamante, soccombente;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo
d’oggetto, il reclamo 6 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.