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Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. La procedura applicabile va determinata in base ai principi del CPC
11 gennaio 2023Italiano6 min
2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sospensione della procedura di
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.63
13.2022.74
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.27 della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di
disconoscimento del debito) promossa con petizione 2 maggio 2022 da
IS
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 8 settembre 2022 di IS 1 contro le decisioni 30 giugno 2022,
rispettivamente 30 agosto 2022 del Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con decisione 12
aprile 2021 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza di
sequestro di CO 1 e ha ordinato il sequestro della rendita mensile LAINF
erogata a favore di IS 1 sino a concorrenza dell’importo di fr. 8'951.55 oltre
interessi.
Con istanza 3
maggio 2021 IS 1 si è opposta all’istanza di sequestro. Con decisione 10
gennaio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di opposizione al sequestro e con
sentenza 16 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo di IS 1 contro la predetta
sentenza.
B. Con petizione 2
maggio 2022 IS 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di cui trattasi,
postulando in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo. Con
ordinanza 5 maggio 2022 il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine
per presentare le proprie osservazioni e con atto 17 maggio 2022 questa ha
chiesto la reiezione della petizione.
Con decisione 30 giugno
2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sospensione della procedura di
IS 1 e, nel contempo, ha citato le parti per il dibattimento.
Con scritto 29 agosto 2022
IS 1 ha chiesto l’assegnazione di un termine di 30 giorni per replicare alla
risposta di controparte. La richiesta è stata respinta con ordinanza 30 agosto
2022 dal Pretore il quale ha rilevato che la causa è trattata con la procedura
semplificata, sicché non assegnava alcun termine per la replica, salva
rimanendo comunque la facoltà dell’attrice di presentare una replica scritta in
occasione dell’udienza.
C. Con “appello e
reclamo” 8 settembre 2022 IS 1 chiede che sia accolta “l’eccezione di difetto e
vizio di notifica del PE”, che la decisione 30 agosto sia annullata e che sia
fatto ordine alla Pretura di trattare l’azione “con procedimento ordinario ex
art 219 segg. CPC”.
D. Ricevuta la richiesta
di anticipo delle spese per la procedura di reclamo, con istanza 14 settembre
2002 IS 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel
senso di essere esentata dal pagamento delle spese processuali.
L’atto non è stato
notificato alle parti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 30
agosto 2022 è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC,
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello
nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 7 settembre 2022. Rimesso alla posta l’8 settembre
2022.
il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il CPC non prevede
esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che
l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.
Nel caso concreto la
reclamante neppure sostiene che l’applicazione della procedura semplificata da
parte del primo giudice le causerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile.
Siffatto pregiudizio neppure appare poi evidente, considerato che la procedura
semplificata non stravolge i meccanismi della procedura ordinaria, di cui è una
variante semplificata. In mancanza di un presupposto inderogabile del reclamo,
il gravame è inammissibile.
4.
Comunque sia, anche
nel merito il reclamo sarebbe da respingere, ritenuto che, come giustamente
rilevato dal primo giudice, la procedura applicabile va determinata in base ai principi
del CPC, tenendo conto anche del valore litigioso. Non si può quindi imputare
al primo giudice un’applicazione errata del diritto o un accertamento
manifestamente errato dei fatti per aver applicato la procedura semplificata
nel caso concreto, il valore litigioso essendo manifestamente inferiore alla
soglia minima per l’applicazione della procedura ordinaria (art. 243 CPC). Per
quanto concerne invece la richiesta “che l’eccezione di difetto e vizio di
notifica del PE è accolta”, la stessa non è ammissibile, mancando una decisione
del primo giudice sulla medesima.
5.
Nella misura in cui
la reclamante impugna la decisione 30 giugno 2022, pervenutale l’8 luglio 2022
il gravame, rimesso alla posta l’8 settembre 2022 è invece manifestamente
tardivo e quindi pure inammissibile.
6.
La domanda di
gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta poiché il gravame non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
8.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Pronuncia: 1. Il reclamo 8 settembre 2022 di IS
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
L’istanza di gratuito
patrocinio è respinta.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 8 settembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).