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Decisione

13.2022.75

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. La procedura applicabile va determinata in base ai principi del CPC

11 gennaio 2023Italiano7 min

A. Con decisione 12 aprile

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.71

13.2022.75

Lugano

11 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.27 della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di

disconoscimento del debito) promossa con petizione 2 maggio 2022 da

IS

1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 30 settembre 2022 di IS 1 contro la decisione 12 settembre 2022

con cui il Pretore ha confermato la trattazione della causa in procedura

semplificata;

ritenuto in fatto:

Fatti

A. Con decisione 12 aprile

2021 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza di sequestro

di CO 1 e ha ordinato il sequestro della rendita mensile LAINF erogata a favore

di IS 1 sino a concorrenza dell’importo di fr. 8'951.55 oltre interessi.

Con istanza 3

maggio 2021 IS 1 si è opposta all’istanza di sequestro. Con decisione 10

gennaio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di opposizione al sequestro e con

sentenza 16 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo di IS 1 contro la predetta

sentenza.

B. Con petizione 2

maggio 2022 IS 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di cui trattasi,

postulando in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo. Con

ordinanza 5 maggio 2022 il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine

per presentare le proprie osservazioni e con atto 17 maggio 2022 questa ha

chiesto la reiezione della petizione.

Con decisione 30 giugno

2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sospensione della procedura

e, nel contempo, ha citato le parti per il dibattimento.

Con scritto 29 agosto 2022

IS 1 ha chiesto l’assegnazione di un termine di 30 giorni per replicare alla

risposta di controparte. La richiesta è stata respinta con ordinanza 30 agosto

2022 dal Pretore il quale ha rilevato che la causa è trattata con la procedura

semplificata, sicché non assegnava alcun termine per la replica, salva

rimanendo comunque la facoltà dell’attrice di presentare una replica scritta in

occasione dell’udienza.

C. Con “appello e

reclamo” 8 settembre 2022 IS 1 ha chiesto che sia accolta “l’eccezione di

difetto e vizio di notifica del PE”, che la decisione 30 agosto sia annullata e

che sia fatto ordine alla Pretura di trattare l’azione “con procedimento

ordinario ex art 219 segg. CPC”. Il reclamo è evaso con separata decisione.

D. Con scritto 8

settembre 2022 IS 1 ha nuovamente contestato la decisione del Pretore chiedendo

di procedere applicando la procedura ordinaria, quella semplificata essendo a

suo dire errata.

E. Con decisione 12

settembre 2022 il Pretore ha respinto anche quest’ultima richiesta rilevando

che già con l’ordinanza 5 maggio 2022 era stato indicato che era applicabile la

procedura semplificata, che peraltro ha ritenuto essere conforme al CPC.

F. Con reclamo 30

settembre 2022 IS 1 impugna quest’ultima decisione chiedendo l’annullamento

della stessa e che sia fatto ordine al Pretore di trattare l’azione con la

procedura ordinaria.

G. Ricevuta la richiesta

di anticipo delle spese per la procedura di reclamo, con istanza 14 settembre

2002 IS 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel

senso di essere esentata dal pagamento delle spese processuali.

L’atto non è stato

notificato alle parti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è

una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC,

impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione 12 settembre

2022.

è pervenuta alla reclamante il 20 settembre 2022. Rimesso alla posta il 30

settembre 2022

il gravame è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Il CPC non prevede

esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che

l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

3.

Nel caso concreto la

reclamante neppure sostiene che l’applicazione della procedura semplificata da

parte del primo giudice le causerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile.

Siffatto pregiudizio neppure appare poi evidente, considerato che la procedura

semplificata non stravolge i meccanismi della procedura ordinaria, di cui è una

variante semplificata. In mancanza di un presupposto inderogabile del reclamo,

il gravame è inammissibile.

4.

Comunque sia, anche

nel merito il reclamo sarebbe da respingere, ritenuto che, come giustamente

rilevato dal primo giudice, la procedura applicabile va determinata in base ai

principi del CPC, tenendo conto del valore litigioso. Non si può quindi

imputare al primo giudice un’applicazione errata del diritto o un accertamento

manifestamente errato dei fatti per aver applicato la procedura semplificata

nel caso concreto, il valore litigioso essendo manifestamente inferiore alla

soglia minima per l’applicazione della procedura ordinaria (art. 243 CPC).

5.

La domanda di

gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta poiché il gravame non

presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Pronuncia: 1. Il reclamo 30 settembre 2022 di

IS 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

L’istanza di gratuito

patrocinio è respinta.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 settembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).