13.2022.76
Causa di stato e gratuito patrocinio. La decisione sulla richiesta di autorizzazione a superare l'importo forfettario massimo di fr. 4'200.- presuppone la preventiva pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio
7 febbraio 2023Italiano22 min
sfociati in problematiche e conflitti di vario genere, e in data 8 aprile 2022 a
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.76
Lugano
7 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2022.1937(misure a protezione dell’unione
coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
15 aprile 2022 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE 2
patrocinata
dall’ RE 1
e ora sul reclamo 17
ottobre 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2022 con cui il
Pretore aggiunto non lo ha autorizzato a superare l’importo forfettario di fr.
4'200.– di onorario valido per le cause di stato (dispositivo n. 3);
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 2 si sono uniti
in matrimonio l’8 giugno 2012 a __________. Dalla loro unione sono nati __________
e __________. CO 1 è inoltre padre di una terza figlia, __________ che vive in __________,
unitamente alla di lei madre.
Fatti
I rapporti tra i coniugi sono
sfociati in problematiche e conflitti di vario genere, e in data 8 aprile 2022 a
seguito di un intervento della Polizia del Cantone Ticino è stato disposto
l’allontanamento fino al 17 aprile 2022 - con ricovero coatto e provvisorio
presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio - della moglie dal marito
e dai figli.
B. Con istanza 15 aprile
2022 CO 1 ha chiesto, già in via supercautelare e cautelare, il prolungamento
della decisione di allontanamento della moglie fino all’udienza e l’adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale nel senso di sospendere l’unione
coniugale, attribuire a sé l’appartamento coniugale e affidare a sé i due figli,
sospendere le relazioni personali tra madre e figli con riserva di un protocollo
in forma sorvegliata e rinuncia infine a contributi di mantenimento.
Lo stesso giorno con
decreto supercautelare il Pretore aggiunto ha confermato la decisione di
allontanamento fino all’udienza del 25 maggio 2022.
C. All’udienza cautelare
e di dibattimento, concorde l’autorizzazione a vivere separati, le parti hanno confermato
le divergenze in punto ad allontanamento della moglie, attribuzione
dell’abitazione coniugale, affidamento e relazioni personali con i figli e
contributi di mantenimento per figli e coniuge. RE 2 ha in particolare rivendicato
l’attribuzione dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei due figli con ampio
diritto di visita al padre, contributi di mantenimento per sé e per i figli e un
importo di fr. 5'000.– a titolo di provisio ad litem, subordinatamente il
beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale
dell’avv. RE 1. Con replica e duplica orali le parti hanno confermato la
propria posizione.
A titolo cautelare le
parti hanno stabilito di confermare il divieto di avvicinamento della moglie,
in via provvisoria di assegnare l’abitazione coniugale al padre e affidare i
figli al padre ritenuto un diritto di visita con la madre almeno ogni 15 giorni
in forma sorvegliata svolto previo accordo presso un punto d’incontro. La transazione
è stata omologata dal Pretore aggiunto.
D. Con decisione
supercautelare 14 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha vietato al marito di
lasciare il territorio svizzero insieme ai due figli, ordine impartito con la
comminatoria dell’art. 292 CP. Il 21 giugno 2022 lo ha sollecitato a contattare
la psicologa designata per organizzare i diritti di visita sorvegliati. Il 22
giugno 2022 il Pretore aggiunto ha deferito il marito al Ministero pubblico, trovandosi
egli in vacanza in __________ con i figli.
Il 24 giugno 2022 il marito
ha precisato che il divieto di lasciare la Svizzera gli era stato notificato
quando già si trovava in __________ e, ravvisando un sospetto di parzialità
nell’agire del primo giudice, ne ha chiesto la ricusazione. Il 27 giugno 2022
il procedimento è stato sospeso - riservate le questioni urgenti - fino a
definizione della ricusa. Il 12 settembre 2022 la relativa istanza è stata
respinta dal Pretore avv. Claudia Canonica Minesso.
E. Nel frattempo, il 22
settembre 2022, l’avv. RE 1 ha sollecitato il Pretore aggiunto a decidere la
richiesta di provisio ad litem e l’istanza di gratuito patrocinio, informandolo
di avere già raggiunto l’importo forfettario di fr. 4'200.– valido per le cause
di stato come da allegato dettaglio delle prestazioni.
Con decisione 6 ottobre
2022, riattivata la procedura (dispositivo n. 1), il Pretore aggiunto ha negato
al legale l’autorizzazione a superare l’importo di fr. 4'200.– (dispositivo n.
3).
F. Con reclamo 17
ottobre 2022 l’avv. RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 3 della
decisione 6 ottobre 2022 e di essere autorizzato a superare l’importo massimo
di fr. 4'200.–.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il dispositivo
impugnato il Pretore aggiunto non ammette il superamento della cifra forfettaria
di fr. 4'200.– quale onorario massimo al patrocinatore legale che opera in una
causa di stato e in regime di gratuito patrocinio. La decisione è assimilabile
a una tassazione di nota d’onorario dell’avvocato e soggiace quindi ai medesimi
rimedi di diritto.
2.
La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente all’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa
(sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26
giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
2.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico
al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che se ne occupa giusta l’art. 48
lett. c cifra 2 LOG.
2.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo
un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro
la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art.
110.
CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario:
sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio
2019).
La decisione impugnata è
pervenuta al qui reclamante il 7 ottobre 2022. Spedito con invio raccomandato
il 17 ottobre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Il Pretore aggiunto ha posto
quale principio quello secondo cui sulla domanda di gratuito patrocinio era da
decidere nel contesto della decisione finale, unitamente alla tassazione della nota
d’onorario del legale. Ha poi soggiunto di ritenere eccessivo il dispendio di
tempo da questi esposto in quanto la causa era stata promossa dalla
controparte, erano conteggiate prestazioni non attinenti alla procedura e i
contatti con la cliente andavano limitati non dovendosi generare inutile lavoro
all’avvocato. Di qui la mancata autorizzazione a superare l’importo di fr.
4'200.–.
3.2
A mente del reclamante la conclusione
è immotivata e arbitraria, costitutiva di errata applicazione del diritto e di accertamento
manifestamente errato dei fatti e totalmente avulsa dal corso della procedura.
4.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime
di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base
della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di
spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per
cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.1
Salvo diversa decisione del
giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione
dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta
unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),
corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–
applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un
importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò
posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o
quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo
immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che
sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le
conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare
quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche
a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3 con
riferimento).
4.2
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne
ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del
patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le
difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,
l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento
a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel
complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021
consid. 3).
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto, e stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita
e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF
6B_810/2010 del 25.5.2011).
5.
A titolo di premessa
il Pretore aggiunto ha anzitutto indicato di attenersi al principio secondo
cui l’istanza di gratuito patrocinio - che comprende anche la designazione del
gratuito patrocinatore - era da decidere insieme alla tassazione della nota
d’onorario di quest’ultimo contestualmente alla decisione finale che poneva
termine all’intera causa. Il tema impone qualche riflessione.
5.1
Si può discutere
sull’opportunità di evadere l’istanza di gratuito patrocinio nel contesto del giudizio
finale emesso a chiusura di una vertenza giudiziaria per poi procedere, in
quella medesima sede e se concesso, alla tassazione della nota professionale
del legale. Certo questa soluzione può risultare più agevole per chi è chiamato
a decidere e forse anche sostenibile per rapporto ad una procedura prevedibile dove
è prospettabile una conclusione a breve e medio termine. Tuttavia non può assurgere
a principio invalso e unanime, pacifico essendo pur sempre l’indubbio e
legittimo interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito
patrocinio quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi
ragionevoli se quel beneficio le è concesso (IIICCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7
giugno 2022 consid. 4.3).
5.2
Con particolare riferimento
all’obbligo di informazione a carico dell’avvocato che opera o aspira ad
operare in regime di gratuito patrocinio quando le prestazioni effettuate
raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice (art.
8.
Rtar), questa Camera ha indicato che esso sussiste per rapporto all’istanza
di gratuito patrocinio e che tale obbligo non viene meno per il solo fatto che
il giudice non ha ancora formalmente concesso quel beneficio. Più in
particolare, ha precisato che l’obbligo di informazione non è vincolato solo e
unicamente alla preventiva decisione formale con cui il giudice riconosce ad
una parte il gratuito patrocinio, ma sussiste già e anche rispetto alla mera
aspettativa che si possa disporre in tal senso. A mente della Camera una
diversa conclusione avrebbe introdotto una condizione che l’art. 8 cpv. 1 Rtar
non prevede affatto, rendendo in sostanza illusorio il compenso determinato da
importi forfettari massimi che, per le cause di stato, lo Stato del Canton
Ticino ha prefissato in fr. 4'200.–, riservato un successivo aumento
autorizzato dal giudice (IIICCA 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid. 5).
5.3
La prospettiva cambia però
quando la parte interessata adempie al suo obbligo d’informazione e il giudice
si trova allora a dover decidere se autorizzare il superamento di quell’importo
forfettario massimo. Dovendosi statuire su quest’ultima richiesta, non è
evidentemente più possibile rinviare e prescindere dalla preventiva decisione
formale sull’istanza di gratuito patrocinio. In effetti la concessione del
gratuito patrocinio potrebbe dirsi implicita quando il giudice autorizza il
superamento dell’importo forfettario massimo (sottointesa poi la fissazione di
un nuovo importo massimo), nel qual caso però non vi sarebbe motivo alcuno per non
specificarlo nel dispositivo. Parimenti dicasi qualora quel giudice dovesse negare
il superamento dell’importo forfettario poiché, per rapporto a una conduzione
ragionevole del mandato di patrocinio, non reputa pertinenti tutte le
prestazioni svolte sino a quel momento e, a tal proposito, procedesse ad una tassazione
parziale del dettaglio di nota d’onorario allegato indicando rispettivamente quantificando
le specifiche attività che non ammette e l’onorario sin lì dovuto. E ancora,
laddove i motivi della mancata autorizzazione a superare l’importo forfettario dovessero
risiedere in diniego del gratuito patrocinio, s’imporrà allora e semplicemente una
decisione in tal senso.
5.4
Certo il giudice potrebbe magari
anche trovarsi nella condizione di dover procrastinare la decisione sull’istanza
di gratuito patrocinio poiché in attesa di ulteriore documentazione. Ma in tal
caso nemmeno potrebbe decidere la richiesta di autorizzazione a superare l’importo
forfettario massimo. E se poi ritenesse di attendere la decisione finale per
risolvere e liquidare il tutto per infine giungere alla conclusione di dover
concedere il gratuito patrocinio, ovviamente non potrebbe negare un maggior
onorario per il semplice fatto di non avere (ancora) mai autorizzato quella
richiesta di superamento dell’importo forfettario prefissato.
6.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di avere negato il superamento dell’importo di
fr. 4'200.– senza tener conto di tutti gli elementi a sua disposizione,
segnatamente della specificità, della complessità e della litigiosità della
causa, parametri che nel loro insieme non giustificavano oramai più una
remunerazione secondo i criteri standard alla base di quell’importo forfettario.
In quest’ottica l’interessato lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione
e la conseguente arbitraria decisione.
6.1
L’obbligo per il giudice di
motivare la sua decisione è parte del diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1
CPC; Oberhammer/ Weber, in:
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, in: Petit commentaire, CPC,
2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner
Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) e, giusta l’art. 238
lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno
brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il
giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato
nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione (Trezzini,
op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22
marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi
essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto
(DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
6.2
Per prassi del Tribunale
federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione
dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale
federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non
pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto
al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si
scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111
Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les
décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités
d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal
fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di
motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio
particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso
indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o
da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità
superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale
5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in
DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,
op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). Sul tema: IIICCA 13.2019.87 del
22.
aprile 2020 consid. 3.1 e 13.2019.100 del 2 maggio 2020 consid. 3.
6.3
In concreto il Pretore
aggiunto ha deciso di non autorizzare il reclamante a superare l’importo
massimo di fr. 4'200.–, cifra che questi sostiene di avere oramai raggiunto
come da allegata distinta. Se non che, il primo giudice non si è pronunciato nel
senso di un accoglimento o di una reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio
della convenuta, tema che (appunto) pare intenzionato ad evadere con la
decisione finale. Non solo. Egli neppure ha provveduto a tassare la nota
d’onorario parziale trasmessagli il 22 settembre 2022, e quindi a identificare
in modo esplicito quali puntuali prestazioni sono da stralciare in quanto
eccessive, estranee alla procedura e non remunerabili. E questo nonostante
precluda di fatto all’interessato la possibilità di vedersi riconoscere un
maggior onorario (rispetto al forfait di fr. 4'200.–). Sicché, neanche
implicitamente il reclamante ha modo di capire se la sua assistita beneficia
del gratuito patrocinio, rispettivamente in che misura e quali voci di costo il
Pretore aggiunto intende per finire retribuire. Ma, per quanto si è detto
(sopra, consid. 5, 5.1, 5.2, 5.3), tale approccio non merita tutela. In tal
senso pertanto, la decisione impugnata viene in effetti meno all’obbligo di
motivazione e risulta arbitraria, da cui l’errata applicazione del diritto.
7.
Afferma in
particolare il reclamante che la decisione limita di fatto il diritto della sua
assistita a farsi patrocinare da un avvocato, la stessa non essendo in grado di
tutelare i propri interessi e provvista di mezzi finanziari. Non potendosi
esigere da un avvocato che svolga la sua attività a titolo gratuito e ritenuto
che le prestazioni sin lì svolte erano tutte necessarie ai fini di un corretto
patrocinio, al reclamante si poneva in sostanza il quesito se continuare il
mandato con il rischio di non essere pagato perché il Pretore aggiunto non lo
aveva autorizzato a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–.
7.1
La questione invocata dal
reclamante non è senza rilevanza. Sapere se il proprio assistito gode del
gratuito patrocinio non è determinante solo riguardo a quest’ultimo, ma ha
conseguenze pratiche anche per il rappresentante legale medesimo. Basti pensare
che in caso di diniego del gratuito patrocinio l’avvocato è legittimato a
sollecitare acconti presso il proprio assistito (art. 8 cpv. 2 Rtar), mentre -
sull’altro fronte - il gratuito patrocinatore non è legittimato a rivendicare
dal proprio cliente un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato,
intesa appunto a coprire il mandato di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122
[versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 23 ad art. 122). Peraltro,
il sollecito ad evadere - fra l’altro - la domanda di gratuito patrocinio era
già stato ribadito al Pretore aggiunto in occasione dell’udienza del 25 maggio
2022.
(act. IV: verbale, pag. 2), quindi ben prima dello scritto 22 settembre
2022.
che lo informava dell’avvenuto raggiungimento dell’importo di fr. 4'200.–.
E, per il resto, il Pretore aggiunto nemmeno pretende di non avere ancora
potuto decidere al riguardo poiché in attesa di ulteriore documentazione
(sopra, consid. 5.4).
7.2
Inoltre, richiamate le
modalità con cui il primo giudice ha negato il superamento dell’importo
forfettario e in assenza di una tassazione parziale della sua nota
professionale (sopra, consid. 6.3), il reclamante non ha alcun margine per
quantificare quale sia - a mente del Pretore aggiunto - il residuo scoperto rispetto
all’importo forfettario di fr. 4'200.– e finanche per eventualmente rinnovare
una richiesta di autorizzazione a superarlo. Una volta di più, l’eccepita
carente motivazione risulta fondata e costitutiva di un’errata applicazione del
diritto.
8.
Rileva ancora il reclamante
che il Pretore aggiunto si è limitato a defalcare delle prestazioni senza
contestualizzarle rispetto a quanto era effettivamente già stato fatto e senza
considerare le difficoltà della causa e quello che ancora c’era da fare fino al
termine della causa (ferma al livello di decisione cautelare), omettendo in tal
senso di fare corretto uso del suo ampio potere di apprezzamento.
Come spiegato (sopra,
consid. 6.3 e 7.1 e 7.2) è a causa di una carente motivazione che il
reclamante, assolto il suo obbligo di informazione nei confronti del Pretore
aggiunto, non è stato autorizzato a superare l’importo massimo di fr. 4'200.–. Ma
ciò non si giustifica nemmeno in un’ottica di ampio potere di apprezzamento di
cui gode il giudice in punto alla retribuzione del gratuito patrocinatore. In
tal senso pertanto la conclusione pretorile sfocia anche in accertamento
manifestamente errato dei fatti.
9.
In definitiva il
reclamo merita accoglimento nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata
va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante (e meglio di
autorizzare il superamento del forfait massimo di fr. 4'200.–), giusta l’art.
327.
cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio della causa al Pretore aggiunto
affinché si chini nuovamente sulla questione della richiesta di autorizzazione
a superare l’importo forfettario massimo di fr. 4'200.– ed emetta un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi, ritenuto che preventivamente andrà evasa
l’istanza di gratuito patrocinio.
10.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–). Esse vanno poste a carico dello Stato
risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC). Allo Stato incombe pure
l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale. In
applicazione del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
(Rtar) l’indennità può essere fissata in fr. 500.– (IVA inclusa) senz’altro
adeguati per la proposizione delle censure che sono state qui accolte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 ottobre 2022
dell’avv. RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza è
annullato il dispositivo n. 3 della decisione datata 6 ottobre 2022, con cui il
Pretore aggiunto ha negato al patrocinatore legale della convenuta l’autorizzazione
a superare l’importo forfettario massimo di fr. 4'200.–. La causa è rinviata al
Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, con obbligo di
rifondere all’avv. RE 1 fr. 500.– di ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 ottobre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).