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Decisione

13.2022.76

Causa di stato e gratuito patrocinio. La decisione sulla richiesta di autorizzazione a superare l'importo forfettario massimo di fr. 4'200.- presuppone la preventiva pronuncia sull'istanza di gratuito patrocinio

7 febbraio 2023Italiano22 min

sfociati in problematiche e conflitti di vario genere, e in data 8 aprile 2022 a

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.76

Lugano

7 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2022.1937(misure a protezione dell’unione

coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

15 aprile 2022 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE 2

patrocinata

dall’ RE 1

e ora sul reclamo 17

ottobre 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2022 con cui il

Pretore aggiunto non lo ha autorizzato a superare l’importo forfettario di fr.

4'200.– di onorario valido per le cause di stato (dispositivo n. 3);

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 2 si sono uniti

in matrimonio l’8 giugno 2012 a __________. Dalla loro unione sono nati __________

e __________. CO 1 è inoltre padre di una terza figlia, __________ che vive in __________,

unitamente alla di lei madre.

Fatti

I rapporti tra i coniugi sono

sfociati in problematiche e conflitti di vario genere, e in data 8 aprile 2022 a

seguito di un intervento della Polizia del Cantone Ticino è stato disposto

l’allontanamento fino al 17 aprile 2022 - con ricovero coatto e provvisorio

presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio - della moglie dal marito

e dai figli.

B. Con istanza 15 aprile

2022 CO 1 ha chiesto, già in via supercautelare e cautelare, il prolungamento

della decisione di allontanamento della moglie fino all’udienza e l’adozione di

misure a protezione dell’unione coniugale nel senso di sospendere l’unione

coniugale, attribuire a sé l’appartamento coniugale e affidare a sé i due figli,

sospendere le relazioni personali tra madre e figli con riserva di un protocollo

in forma sorvegliata e rinuncia infine a contributi di mantenimento.

Lo stesso giorno con

decreto supercautelare il Pretore aggiunto ha confermato la decisione di

allontanamento fino all’udienza del 25 maggio 2022.

C. All’udienza cautelare

e di dibattimento, concorde l’autorizzazione a vivere separati, le parti hanno confermato

le divergenze in punto ad allontanamento della moglie, attribuzione

dell’abitazione coniugale, affidamento e relazioni personali con i figli e

contributi di mantenimento per figli e coniuge. RE 2 ha in particolare rivendicato

l’attribuzione dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei due figli con ampio

diritto di visita al padre, contributi di mantenimento per sé e per i figli e un

importo di fr. 5'000.– a titolo di provisio ad litem, subordinatamente il

beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale

dell’avv. RE 1. Con replica e duplica orali le parti hanno confermato la

propria posizione.

A titolo cautelare le

parti hanno stabilito di confermare il divieto di avvicinamento della moglie,

in via provvisoria di assegnare l’abitazione coniugale al padre e affidare i

figli al padre ritenuto un diritto di visita con la madre almeno ogni 15 giorni

in forma sorvegliata svolto previo accordo presso un punto d’incontro. La transazione

è stata omologata dal Pretore aggiunto.

D. Con decisione

supercautelare 14 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha vietato al marito di

lasciare il territorio svizzero insieme ai due figli, ordine impartito con la

comminatoria dell’art. 292 CP. Il 21 giugno 2022 lo ha sollecitato a contattare

la psicologa designata per organizzare i diritti di visita sorvegliati. Il 22

giugno 2022 il Pretore aggiunto ha deferito il marito al Ministero pubblico, trovandosi

egli in vacanza in __________ con i figli.

Il 24 giugno 2022 il marito

ha precisato che il divieto di lasciare la Svizzera gli era stato notificato

quando già si trovava in __________ e, ravvisando un sospetto di parzialità

nell’agire del primo giudice, ne ha chiesto la ricusazione. Il 27 giugno 2022

il procedimento è stato sospeso - riservate le questioni urgenti - fino a

definizione della ricusa. Il 12 settembre 2022 la relativa istanza è stata

respinta dal Pretore avv. Claudia Canonica Minesso.

E. Nel frattempo, il 22

settembre 2022, l’avv. RE 1 ha sollecitato il Pretore aggiunto a decidere la

richiesta di provisio ad litem e l’istanza di gratuito patrocinio, informandolo

di avere già raggiunto l’importo forfettario di fr. 4'200.– valido per le cause

di stato come da allegato dettaglio delle prestazioni.

Con decisione 6 ottobre

2022, riattivata la procedura (dispositivo n. 1), il Pretore aggiunto ha negato

al legale l’autorizzazione a superare l’importo di fr. 4'200.– (dispositivo n.

3).

F. Con reclamo 17

ottobre 2022 l’avv. RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 3 della

decisione 6 ottobre 2022 e di essere autorizzato a superare l’importo massimo

di fr. 4'200.–.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con il dispositivo

impugnato il Pretore aggiunto non ammette il superamento della cifra forfettaria

di fr. 4'200.– quale onorario massimo al patrocinatore legale che opera in una

causa di stato e in regime di gratuito patrocinio. La decisione è assimilabile

a una tassazione di nota d’onorario dell’avvocato e soggiace quindi ai medesimi

rimedi di diritto.

2.

La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente all’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa

(sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26

giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

2.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico

al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che se ne occupa giusta l’art. 48

lett. c cifra 2 LOG.

2.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo

un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro

la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art.

110.

CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario:

sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio

2019).

La decisione impugnata è

pervenuta al qui reclamante il 7 ottobre 2022. Spedito con invio raccomandato

il 17 ottobre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro

ammissibile.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il Pretore aggiunto ha posto

quale principio quello secondo cui sulla domanda di gratuito patrocinio era da

decidere nel contesto della decisione finale, unitamente alla tassazione della nota

d’onorario del legale. Ha poi soggiunto di ritenere eccessivo il dispendio di

tempo da questi esposto in quanto la causa era stata promossa dalla

controparte, erano conteggiate prestazioni non attinenti alla procedura e i

contatti con la cliente andavano limitati non dovendosi generare inutile lavoro

all’avvocato. Di qui la mancata autorizzazione a superare l’importo di fr.

4'200.–.

3.2

A mente del reclamante la conclusione

è immotivata e arbitraria, costitutiva di errata applicazione del diritto e di accertamento

manifestamente errato dei fatti e totalmente avulsa dal corso della procedura.

4.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime

di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base

della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di

spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per

cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

4.1

Salvo diversa decisione del

giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione

dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta

unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar),

corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–

applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un

importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò

posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o

quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo

immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che

sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le

conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare

quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche

a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3 con

riferimento).

4.2

La liquidazione delle spese

giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne

ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del

patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le

difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto,

l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento

a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel

complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021

consid. 3).

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto, e stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita

e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF

6B_810/2010 del 25.5.2011).

5.

A titolo di premessa

il Pretore aggiunto ha anzitutto indicato di attenersi al principio secondo

cui l’istanza di gratuito patrocinio - che comprende anche la designazione del

gratuito patrocinatore - era da decidere insieme alla tassazione della nota

d’onorario di quest’ultimo contestualmente alla decisione finale che poneva

termine all’intera causa. Il tema impone qualche riflessione.

5.1

Si può discutere

sull’opportunità di evadere l’istanza di gratuito patrocinio nel contesto del giudizio

finale emesso a chiusura di una vertenza giudiziaria per poi procedere, in

quella medesima sede e se concesso, alla tassazione della nota professionale

del legale. Certo questa soluzione può risultare più agevole per chi è chiamato

a decidere e forse anche sostenibile per rapporto ad una procedura prevedibile dove

è prospettabile una conclusione a breve e medio termine. Tuttavia non può assurgere

a principio invalso e unanime, pacifico essendo pur sempre l’indubbio e

legittimo interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito

patrocinio quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi

ragionevoli se quel beneficio le è concesso (IIICCA 13.2021.153/13.2022.6 del 7

giugno 2022 consid. 4.3).

5.2

Con particolare riferimento

all’obbligo di informazione a carico dell’avvocato che opera o aspira ad

operare in regime di gratuito patrocinio quando le prestazioni effettuate

raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice (art.

8.

Rtar), questa Camera ha indicato che esso sussiste per rapporto all’istanza

di gratuito patrocinio e che tale obbligo non viene meno per il solo fatto che

il giudice non ha ancora formalmente concesso quel beneficio. Più in

particolare, ha precisato che l’obbligo di informazione non è vincolato solo e

unicamente alla preventiva decisione formale con cui il giudice riconosce ad

una parte il gratuito patrocinio, ma sussiste già e anche rispetto alla mera

aspettativa che si possa disporre in tal senso. A mente della Camera una

diversa conclusione avrebbe introdotto una condizione che l’art. 8 cpv. 1 Rtar

non prevede affatto, rendendo in sostanza illusorio il compenso determinato da

importi forfettari massimi che, per le cause di stato, lo Stato del Canton

Ticino ha prefissato in fr. 4'200.–, riservato un successivo aumento

autorizzato dal giudice (IIICCA 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid. 5).

5.3

La prospettiva cambia però

quando la parte interessata adempie al suo obbligo d’informazione e il giudice

si trova allora a dover decidere se autorizzare il superamento di quell’importo

forfettario massimo. Dovendosi statuire su quest’ultima richiesta, non è

evidentemente più possibile rinviare e prescindere dalla preventiva decisione

formale sull’istanza di gratuito patrocinio. In effetti la concessione del

gratuito patrocinio potrebbe dirsi implicita quando il giudice autorizza il

superamento dell’importo forfettario massimo (sottointesa poi la fissazione di

un nuovo importo massimo), nel qual caso però non vi sarebbe motivo alcuno per non

specificarlo nel dispositivo. Parimenti dicasi qualora quel giudice dovesse negare

il superamento dell’importo forfettario poiché, per rapporto a una conduzione

ragionevole del mandato di patrocinio, non reputa pertinenti tutte le

prestazioni svolte sino a quel momento e, a tal proposito, procedesse ad una tassazione

parziale del dettaglio di nota d’onorario allegato indicando rispettivamente quantificando

le specifiche attività che non ammette e l’onorario sin lì dovuto. E ancora,

laddove i motivi della mancata autorizzazione a superare l’importo forfettario dovessero

risiedere in diniego del gratuito patrocinio, s’imporrà allora e semplicemente una

decisione in tal senso.

5.4

Certo il giudice potrebbe magari

anche trovarsi nella condizione di dover procrastinare la decisione sull’istanza

di gratuito patrocinio poiché in attesa di ulteriore documentazione. Ma in tal

caso nemmeno potrebbe decidere la richiesta di autorizzazione a superare l’importo

forfettario massimo. E se poi ritenesse di attendere la decisione finale per

risolvere e liquidare il tutto per infine giungere alla conclusione di dover

concedere il gratuito patrocinio, ovviamente non potrebbe negare un maggior

onorario per il semplice fatto di non avere (ancora) mai autorizzato quella

richiesta di superamento dell’importo forfettario prefissato.

6.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di avere negato il superamento dell’importo di

fr. 4'200.– senza tener conto di tutti gli elementi a sua disposizione,

segnatamente della specificità, della complessità e della litigiosità della

causa, parametri che nel loro insieme non giustificavano oramai più una

remunerazione secondo i criteri standard alla base di quell’importo forfettario.

In quest’ottica l’interessato lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione

e la conseguente arbitraria decisione.

6.1

L’obbligo per il giudice di

motivare la sua decisione è parte del diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1

CPC; Oberhammer/ Weber, in:

Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, in: Petit commentaire, CPC,

2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner

Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) e, giusta l’art. 238

lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno

brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il

giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato

nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione (Trezzini,

op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22

marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi

essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto

(DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Il diritto di essere sentito

delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).

6.2

Per prassi del Tribunale

federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione

dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale

federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non

pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto

al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si

scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111

Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les

décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités

d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal

fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di

motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio

particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso

indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o

da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità

superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale

5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in

DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,

op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). Sul tema: IIICCA 13.2019.87 del

22.

aprile 2020 consid. 3.1 e 13.2019.100 del 2 maggio 2020 consid. 3.

6.3

In concreto il Pretore

aggiunto ha deciso di non autorizzare il reclamante a superare l’importo

massimo di fr. 4'200.–, cifra che questi sostiene di avere oramai raggiunto

come da allegata distinta. Se non che, il primo giudice non si è pronunciato nel

senso di un accoglimento o di una reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio

della convenuta, tema che (appunto) pare intenzionato ad evadere con la

decisione finale. Non solo. Egli neppure ha provveduto a tassare la nota

d’onorario parziale trasmessagli il 22 settembre 2022, e quindi a identificare

in modo esplicito quali puntuali prestazioni sono da stralciare in quanto

eccessive, estranee alla procedura e non remunerabili. E questo nonostante

precluda di fatto all’interessato la possibilità di vedersi riconoscere un

maggior onorario (rispetto al forfait di fr. 4'200.–). Sicché, neanche

implicitamente il reclamante ha modo di capire se la sua assistita beneficia

del gratuito patrocinio, rispettivamente in che misura e quali voci di costo il

Pretore aggiunto intende per finire retribuire. Ma, per quanto si è detto

(sopra, consid. 5, 5.1, 5.2, 5.3), tale approccio non merita tutela. In tal

senso pertanto, la decisione impugnata viene in effetti meno all’obbligo di

motivazione e risulta arbitraria, da cui l’errata applicazione del diritto.

7.

Afferma in

particolare il reclamante che la decisione limita di fatto il diritto della sua

assistita a farsi patrocinare da un avvocato, la stessa non essendo in grado di

tutelare i propri interessi e provvista di mezzi finanziari. Non potendosi

esigere da un avvocato che svolga la sua attività a titolo gratuito e ritenuto

che le prestazioni sin lì svolte erano tutte necessarie ai fini di un corretto

patrocinio, al reclamante si poneva in sostanza il quesito se continuare il

mandato con il rischio di non essere pagato perché il Pretore aggiunto non lo

aveva autorizzato a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–.

7.1

La questione invocata dal

reclamante non è senza rilevanza. Sapere se il proprio assistito gode del

gratuito patrocinio non è determinante solo riguardo a quest’ultimo, ma ha

conseguenze pratiche anche per il rappresentante legale medesimo. Basti pensare

che in caso di diniego del gratuito patrocinio l’avvocato è legittimato a

sollecitare acconti presso il proprio assistito (art. 8 cpv. 2 Rtar), mentre -

sull’altro fronte - il gratuito patrocinatore non è legittimato a rivendicare

dal proprio cliente un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato,

intesa appunto a coprire il mandato di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122

[versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 23 ad art. 122). Peraltro,

il sollecito ad evadere - fra l’altro - la domanda di gratuito patrocinio era

già stato ribadito al Pretore aggiunto in occasione dell’udienza del 25 maggio

2022.

(act. IV: verbale, pag. 2), quindi ben prima dello scritto 22 settembre

2022.

che lo informava dell’avvenuto raggiungimento dell’importo di fr. 4'200.–.

E, per il resto, il Pretore aggiunto nemmeno pretende di non avere ancora

potuto decidere al riguardo poiché in attesa di ulteriore documentazione

(sopra, consid. 5.4).

7.2

Inoltre, richiamate le

modalità con cui il primo giudice ha negato il superamento dell’importo

forfettario e in assenza di una tassazione parziale della sua nota

professionale (sopra, consid. 6.3), il reclamante non ha alcun margine per

quantificare quale sia - a mente del Pretore aggiunto - il residuo scoperto rispetto

all’importo forfettario di fr. 4'200.– e finanche per eventualmente rinnovare

una richiesta di autorizzazione a superarlo. Una volta di più, l’eccepita

carente motivazione risulta fondata e costitutiva di un’errata applicazione del

diritto.

8.

Rileva ancora il reclamante

che il Pretore aggiunto si è limitato a defalcare delle prestazioni senza

contestualizzarle rispetto a quanto era effettivamente già stato fatto e senza

considerare le difficoltà della causa e quello che ancora c’era da fare fino al

termine della causa (ferma al livello di decisione cautelare), omettendo in tal

senso di fare corretto uso del suo ampio potere di apprezzamento.

Come spiegato (sopra,

consid. 6.3 e 7.1 e 7.2) è a causa di una carente motivazione che il

reclamante, assolto il suo obbligo di informazione nei confronti del Pretore

aggiunto, non è stato autorizzato a superare l’importo massimo di fr. 4'200.–. Ma

ciò non si giustifica nemmeno in un’ottica di ampio potere di apprezzamento di

cui gode il giudice in punto alla retribuzione del gratuito patrocinatore. In

tal senso pertanto la conclusione pretorile sfocia anche in accertamento

manifestamente errato dei fatti.

9.

In definitiva il

reclamo merita accoglimento nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata

va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante (e meglio di

autorizzare il superamento del forfait massimo di fr. 4'200.–), giusta l’art.

327.

cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio della causa al Pretore aggiunto

affinché si chini nuovamente sulla questione della richiesta di autorizzazione

a superare l’importo forfettario massimo di fr. 4'200.– ed emetta un nuovo

giudizio ai sensi dei considerandi, ritenuto che preventivamente andrà evasa

l’istanza di gratuito patrocinio.

10.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–). Esse vanno poste a carico dello Stato

risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC). Allo Stato incombe pure

l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale. In

applicazione del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(Rtar) l’indennità può essere fissata in fr. 500.– (IVA inclusa) senz’altro

adeguati per la proposizione delle censure che sono state qui accolte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 ottobre 2022

dell’avv. RE 1 è accolto.

§ Di conseguenza è

annullato il dispositivo n. 3 della decisione datata 6 ottobre 2022, con cui il

Pretore aggiunto ha negato al patrocinatore legale della convenuta l’autorizzazione

a superare l’importo forfettario massimo di fr. 4'200.–. La causa è rinviata al

Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, con obbligo di

rifondere all’avv. RE 1 fr. 500.– di ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 ottobre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).