13.2022.79
Fissazione di un termine. Decisione incidentale (reclamo o appello). Disposizione ordinatoria processuale e pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
23 febbraio 2023Italiano13 min
dell’opera, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.79
Lugano
23 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa inc. OR.2021.14 (procedura
ordinaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione
11 giugno 2021 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 13
ottobre 2022 di RE 1 contro la decisione 3 ottobre 2022 con cui il Pretore, estromesse
dall’incarto risposta e domanda riconvenzionale e duplica e replica
riconvenzionale, ha fissato alla convenuta un ultimo termine per presentare la
risposta;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, proprietario di un’abitazione
di vacanza a __________, tra il 2018 e il 2019 ha affidato all’architetto __________
titolare della ditta individuale __________, progettazione, pianificazione, inoltro
domanda di costruzione e direzione lavori relativi ad interventi edilizi di
rinnovamento e risanamento interni ed esterni all’immobile. Varie problematiche
sono insorte nel corso dei lavori.
Fatti
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 giugno 2021 introdotta alla Pretura
di Locarno-Campagna, RE 1 ha chiesto la condanna della società a nome
collettivo CO 1 al pagamento di almeno fr. 108'348.40 e interessi di mora del
5% dall’11 novembre 2019 a titolo di risarcimento danni e minor valore
dell’opera, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno.
C. Il 21 settembre 2021
il Pretore ha fissato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per l’inoltro
della risposta. Con memoriale 29 settembre 2021 __________ di __________ ha postulato
la reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE. In via
riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr.
5'422.70.
D. Con replica e
risposta riconvenzionale datata 18 gennaio 2022 RE 1 ha confermato il suo punto
di vista e chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.
Con duplica e replica
riconvenzionale del 21 aprile 2022 __________ di __________ ha ribadito le sue
domande di giudizio.
Con duplica
riconvenzionale del 27 giugno 2022 RE 1 ha contestato l’ammissibilità del memoriale
21 aprile 2022, in quanto la ditta individuale __________ era stata radiata dal
Registro di commercio il 25 febbraio 2020 e convenuta in causa era la società a
nome collettivo CO 1. Per il resto ha chiesto di respingere la domanda
riconvenzionale.
E. Al dibattimento del 26
maggio 2022, notificati i mezzi di prova, le parti hanno chiesto al Pretore di
decidere l’ammissibilità della duplica e replica riconvenzionale. RE 1 ha
rilevato che pure la risposta e domanda riconvenzionale era stata presentata
dalla ditta individuale, contestando così l’ammissibilità di tutti gli allegati
non depositati dalla convenuta. Controparte vi si è opposta, poiché la parte in
causa era sempre stata individuabile e indubbia e RE 1 non aveva sollevato incongruenze
alla ricezione della risposta di causa.
F. Con decisione 3
ottobre 2022 il Pretore ha estromesso dagli atti la risposta e domanda
riconvenzionale 29 settembre 2021 e la duplica e replica riconvenzionale 18
gennaio 2022 [correttamente: 21 aprile 2022] (dispositivo n. 1). Ha poi fissato
a CO 1 un ultimo termine di 20 giorni per la risposta, con l’avvertenza che,
scaduto infruttuoso, avrebbe potuto emanare una decisione finale, sempre che la
causa fosse matura per il giudizio (dispositivo n. 2). A carico di CO 1 ha
posto le spese di fr. 400.– (dispositivo n. 3).
G. Con reclamo 13
ottobre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di
annullare il dispositivo n. 2 e di riformarlo nel senso che CO 1 sia tenuta a
versargli fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale 28 ottobre 2022.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il dispositivo n. 2 con cui
in data 3 ottobre 2022 il Pretore ha fissato alla parte convenuta un ultimo
termine per presentare la risposta è una decisione ordinatoria processuale ai
sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra
2.
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo da
proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
Il giudizio di cui al
dispositivo impugnato è stato notificato al reclamante il 4 ottobre 2022.
Rimesso alla posta il 13 ottobre 2022 il gravame è tempestivo e, da questo
punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo
secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non
può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza
finale favorevole.
2.1
Il Pretore ha rilevato che il
legale della convenuta aveva inoltrato la risposta in quanto __________ di __________,
ditta individuale radiata il 25 febbraio 2020, e che l’attore al dibattimento
aveva contestato la ricevibilità della risposta e di tutti i successivi
allegati di causa prodotti in quella veste. Proprio perché tali allegati erano
stati presentati personalmente dall’architetto __________, irrilevante essendo
l’intervenuta radiazione della ditta individuale, e non da CO 1, di cui
peraltro agli atti non figurava procura, il Pretore ha ritenuto giustificato estrometterli
dall’incarto in quanto irricevibili e fare dovuta chiarezza fissando a CO 1 un
ultimo termine per la risposta.
2.2
Dal canto suo il reclamante
rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto e meglio
dell’art. 223 CPC, oltre ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in
quanto aveva fissato un termine suppletorio da cui la convenuta avrebbe tratto
vantaggio malgrado lo avesse già disposto con precedente ordinanza 21 settembre
2021.
Estromessi dall’incarto gli allegati di cui si era comunque dovuto
occupare, rivendica fr. 1'000.– di ripetibili a compensare l’inutile lavoro
causatogli in particolare rispetto alla domanda riconvenzionale.
3.
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante
deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la
decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante
in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto
rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento
del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
Inoltre, questa Camera ha
già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona
automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22
marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.
Il reclamante
sostiene invero che la decisione qui impugnata costituisce una decisione
incidentale soggetta in quanto tale alla via del reclamo giusta l’art. 319
lett. a CPC. Ma invano.
4.1
Giusta l’art. 319 lett. a CPC
sono impugnabili le decisioni di prima istanza finali, incidentali e in materia
di provvedimenti cautelari, in quanto inappellabili. Ora, trattandosi di
controversie patrimoniali, questo è il caso quando il valore litigioso è
inferiore a fr. 10'000.– (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC) oppure ancora quando
il rimedio dell’appello è improponibile in applicazione dell’art. 309 CPC. In
tal senso pertanto, a fronte di una causa di risarcimento danni e minor valore
promossa dal reclamante per un valore di causa di fr. 108'348.40, nel caso che
qui ci occupa andava se del caso percorsa la via dell’appello e non quella del
reclamo. Non solo.
4.2
L’art. 237 cpv. 1 CPC
riconosce quale decisione incidentale quella che in caso di diverso giudizio
dell’autorità superiore porterebbe immediatamente all’emanazione di una
decisione finale e con ciò ad un importante risparmio di tempo o di spese.
Proprio per tener conto di questa sua particolare natura ed incidenza, l’art.
237.
cpv. 1 CPC non si applica ogni qual volta il tribunale decide di limitare
la procedura a singole questioni o conclusioni (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 2 e 13 ad art. 237).
4.2.1
Il reclamante non pretende - e
ancor meno lo spiega - che disponendo l’annullamento del dispositivo n. 2 possa
essere emessa in questa stessa sede di giudizio una decisione finale, con
importante risparmio di tempo e spese. Certo, il contestato termine fissato dal
Pretore reca l’avvertenza che in caso di mancata presentazione della risposta
poteva essere emanata una decisione finale laddove la causa fosse stata matura
per il giudizio (sopra, consid. F: dispositivo n. 2). Ma in concreto nulla agli
atti indica che allo stato attuale la causa possa considerarsi già tale. Giova
in effetti rilevare che l’eventuale preclusione della convenuta in applicazione
dell’art. 223 CPC non comporta automaticamente il riconoscimento dei motivi posti
a sostegno della pretesa oggetto dell’azione promossa dall’attore (Trezzini, op. cit., n. 12 segg. ad art.
223; Killias, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 223). All’evidenza poi, richiamato il
principio del doppio grado di giurisdizione, su questo punto non spetta
all’autorità superiore di ricorso trarre per la prima volta una conclusione in
tal senso, a maggior ragione se a sostegno del suo agire il Pretore rileva una necessità
di fare chiarezza. Del resto il reclamante ha pur sempre eccepito
l’irricevibilità della domanda riconvenzionale solo con la duplica
riconvenzionale, estendendola poi solo al dibattimento a tutti gli allegati
presentati dall’architetto __________, in quanto persona titolare della oramai
radiata ditta individuale, il tutto senza una benché minima spiegazione.
4.2.2
Il reclamante nemmeno ipotizza
che, dichiarando inammissibile tutto quanto personalmente presentato
dall’architetto __________, il Pretore abbia inteso statuire, respingendola, su
un’eventuale richiesta di sostituzione nel processo (art. 83 CPC) della parte
convenuta CO 1, richiesta a cui egli si sarebbe appunto opposto nella misura in
cui contestava la ricevibilità di quegli atti, da cui la natura incidentale
della relativa decisione (cfr. Dietschy-Martenet,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 83). L’interessato neppure
pretende che la fissazione del nuovo contestato termine per la risposta debba
essere letta in quest’ottica sicché anche il dispositivo n. 2 andava qualificato
alla stregua di una decisione incidentale giusta l’art. 237 CPC. E, nella
misura in cui la decisione impugnata non dà riscontro esplicito di uno scenario
in tal senso, la questione non merita più approfondita disamina.
In questo contesto gioverà
rilevare che la questione è tutt’altro che liquida. Il contratto era stato
stipulato nel 2018 dall’attore e dall’architetto __________, e più precisamente
con la ditta individuale __________ di cui questi era titolare, ditta poi
radiata il 25 febbraio 2020. E il precetto esecutivo 3 marzo 2020 (doc. AP)
indica quale debitore __________. L’attore ha poi però convenuto in causa lo CO
1, ditta iscritta il 25 febbraio 2020, che non risulta abbia assunto eventuali
impegni o responsabilità della ditta individuale, ciò che potrebbe imporre
qualche riflessione in merito alla legittimazione passiva. La questione non
necessita tuttavia di essere approfondita in questa sede.
5.
In via subordinata
il reclamante sostiene che la decisione rientra fra i casi elencati dall’art.
319.
lett. b CPC, con ciò impugnabili con reclamo.
5.1
Ora, il reclamante non
accenna ad alcuno specifico scenario rientrante nelle fattispecie previste
dall’art. 319 lett. b cifra 1 CPC, le cui decisioni sono da impugnare con il
citato rimedio di diritto senza riguardo al presupposto di rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile. E questo esclude a priori ogni ipotetico
esame e supposta considerazione sotto il profilo ad esempio degli art. 75 cpv.
2.
CPC e l’art. 82 cpv. 4 CPC, ammesso e non concesso che possano entrare in gioco
nelle circostanze del caso concreto visto che in proposito dalla decisione
impugnata non emerge alcunché (cfr. per analogia sopra, consid. 4.2.2).
5.2
D’altro canto, con riguardo
alla fattispecie prevista dall’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il reclamante non rende
verosimile e neppure sostiene l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Un vago accenno al
“principio di economia processuale” e “nuovo e lungo scambio di scritti” non
potendo essere considerato tale. Motivo per cui, in mancanza di una premessa
fondamentale (sopra, consid. 3), il gravame risulta inammissibile.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 ottobre 2022 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 13 ottobre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.