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Decisione

13.2022.79

Fissazione di un termine. Decisione incidentale (reclamo o appello). Disposizione ordinatoria processuale e pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

23 febbraio 2023Italiano13 min

dell’opera, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.79

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa inc. OR.2021.14 (procedura

ordinaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione

11 giugno 2021 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 13

ottobre 2022 di RE 1 contro la decisione 3 ottobre 2022 con cui il Pretore, estromesse

dall’incarto risposta e domanda riconvenzionale e duplica e replica

riconvenzionale, ha fissato alla convenuta un ultimo termine per presentare la

risposta;

ritenuto

in fatto: A. RE 1, proprietario di un’abitazione

di vacanza a __________, tra il 2018 e il 2019 ha affidato all’architetto __________

titolare della ditta individuale __________, progettazione, pianificazione, inoltro

domanda di costruzione e direzione lavori relativi ad interventi edilizi di

rinnovamento e risanamento interni ed esterni all’immobile. Varie problematiche

sono insorte nel corso dei lavori.

Fatti

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 giugno 2021 introdotta alla Pretura

di Locarno-Campagna, RE 1 ha chiesto la condanna della società a nome

collettivo CO 1 al pagamento di almeno fr. 108'348.40 e interessi di mora del

5% dall’11 novembre 2019 a titolo di risarcimento danni e minor valore

dell’opera, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato

dall’Ufficio di esecuzione di Locarno.

C. Il 21 settembre 2021

il Pretore ha fissato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per l’inoltro

della risposta. Con memoriale 29 settembre 2021 __________ di __________ ha postulato

la reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione al PE. In via

riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr.

5'422.70.

D. Con replica e

risposta riconvenzionale datata 18 gennaio 2022 RE 1 ha confermato il suo punto

di vista e chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.

Con duplica e replica

riconvenzionale del 21 aprile 2022 __________ di __________ ha ribadito le sue

domande di giudizio.

Con duplica

riconvenzionale del 27 giugno 2022 RE 1 ha contestato l’ammissibilità del memoriale

21 aprile 2022, in quanto la ditta individuale __________ era stata radiata dal

Registro di commercio il 25 febbraio 2020 e convenuta in causa era la società a

nome collettivo CO 1. Per il resto ha chiesto di respingere la domanda

riconvenzionale.

E. Al dibattimento del 26

maggio 2022, notificati i mezzi di prova, le parti hanno chiesto al Pretore di

decidere l’ammissibilità della duplica e replica riconvenzionale. RE 1 ha

rilevato che pure la risposta e domanda riconvenzionale era stata presentata

dalla ditta individuale, contestando così l’ammissibilità di tutti gli allegati

non depositati dalla convenuta. Controparte vi si è opposta, poiché la parte in

causa era sempre stata individuabile e indubbia e RE 1 non aveva sollevato incongruenze

alla ricezione della risposta di causa.

F. Con decisione 3

ottobre 2022 il Pretore ha estromesso dagli atti la risposta e domanda

riconvenzionale 29 settembre 2021 e la duplica e replica riconvenzionale 18

gennaio 2022 [correttamente: 21 aprile 2022] (dispositivo n. 1). Ha poi fissato

a CO 1 un ultimo termine di 20 giorni per la risposta, con l’avvertenza che,

scaduto infruttuoso, avrebbe potuto emanare una decisione finale, sempre che la

causa fosse matura per il giudizio (dispositivo n. 2). A carico di CO 1 ha

posto le spese di fr. 400.– (dispositivo n. 3).

G. Con reclamo 13

ottobre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di

annullare il dispositivo n. 2 e di riformarlo nel senso che CO 1 sia tenuta a

versargli fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

La richiesta di effetto

sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale 28 ottobre 2022.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il dispositivo n. 2 con cui

in data 3 ottobre 2022 il Pretore ha fissato alla parte convenuta un ultimo

termine per presentare la risposta è una decisione ordinatoria processuale ai

sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra

2.

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo da

proporre nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

Il giudizio di cui al

dispositivo impugnato è stato notificato al reclamante il 4 ottobre 2022.

Rimesso alla posta il 13 ottobre 2022 il gravame è tempestivo e, da questo

punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

2.1

Il Pretore ha rilevato che il

legale della convenuta aveva inoltrato la risposta in quanto __________ di __________,

ditta individuale radiata il 25 febbraio 2020, e che l’attore al dibattimento

aveva contestato la ricevibilità della risposta e di tutti i successivi

allegati di causa prodotti in quella veste. Proprio perché tali allegati erano

stati presentati personalmente dall’architetto __________, irrilevante essendo

l’intervenuta radiazione della ditta individuale, e non da CO 1, di cui

peraltro agli atti non figurava procura, il Pretore ha ritenuto giustificato estrometterli

dall’incarto in quanto irricevibili e fare dovuta chiarezza fissando a CO 1 un

ultimo termine per la risposta.

2.2

Dal canto suo il reclamante

rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto e meglio

dell’art. 223 CPC, oltre ad un accertamento manifestamente errato dei fatti in

quanto aveva fissato un termine suppletorio da cui la convenuta avrebbe tratto

vantaggio malgrado lo avesse già disposto con precedente ordinanza 21 settembre

2021.

Estromessi dall’incarto gli allegati di cui si era comunque dovuto

occupare, rivendica fr. 1'000.– di ripetibili a compensare l’inutile lavoro

causatogli in particolare rispetto alla domanda riconvenzionale.

3.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante

deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento

del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

Inoltre, questa Camera ha

già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona

automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22

marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

4.

Il reclamante

sostiene invero che la decisione qui impugnata costituisce una decisione

incidentale soggetta in quanto tale alla via del reclamo giusta l’art. 319

lett. a CPC. Ma invano.

4.1

Giusta l’art. 319 lett. a CPC

sono impugnabili le decisioni di prima istanza finali, incidentali e in materia

di provvedimenti cautelari, in quanto inappellabili. Ora, trattandosi di

controversie patrimoniali, questo è il caso quando il valore litigioso è

inferiore a fr. 10'000.– (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC) oppure ancora quando

il rimedio dell’appello è improponibile in applicazione dell’art. 309 CPC. In

tal senso pertanto, a fronte di una causa di risarcimento danni e minor valore

promossa dal reclamante per un valore di causa di fr. 108'348.40, nel caso che

qui ci occupa andava se del caso percorsa la via dell’appello e non quella del

reclamo. Non solo.

4.2

L’art. 237 cpv. 1 CPC

riconosce quale decisione incidentale quella che in caso di diverso giudizio

dell’autorità superiore porterebbe immediatamente all’emanazione di una

decisione finale e con ciò ad un importante risparmio di tempo o di spese.

Proprio per tener conto di questa sua particolare natura ed incidenza, l’art.

237.

cpv. 1 CPC non si applica ogni qual volta il tribunale decide di limitare

la procedura a singole questioni o conclusioni (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 2 e 13 ad art. 237).

4.2.1

Il reclamante non pretende - e

ancor meno lo spiega - che disponendo l’annullamento del dispositivo n. 2 possa

essere emessa in questa stessa sede di giudizio una decisione finale, con

importante risparmio di tempo e spese. Certo, il contestato termine fissato dal

Pretore reca l’avvertenza che in caso di mancata presentazione della risposta

poteva essere emanata una decisione finale laddove la causa fosse stata matura

per il giudizio (sopra, consid. F: dispositivo n. 2). Ma in concreto nulla agli

atti indica che allo stato attuale la causa possa considerarsi già tale. Giova

in effetti rilevare che l’eventuale preclusione della convenuta in applicazione

dell’art. 223 CPC non comporta automaticamente il riconoscimento dei motivi posti

a sostegno della pretesa oggetto dell’azione promossa dall’attore (Trezzini, op. cit., n. 12 segg. ad art.

223; Killias, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 12 ad art. 223). All’evidenza poi, richiamato il

principio del doppio grado di giurisdizione, su questo punto non spetta

all’autorità superiore di ricorso trarre per la prima volta una conclusione in

tal senso, a maggior ragione se a sostegno del suo agire il Pretore rileva una necessità

di fare chiarezza. Del resto il reclamante ha pur sempre eccepito

l’irricevibilità della domanda riconvenzionale solo con la duplica

riconvenzionale, estendendola poi solo al dibattimento a tutti gli allegati

presentati dall’architetto __________, in quanto persona titolare della oramai

radiata ditta individuale, il tutto senza una benché minima spiegazione.

4.2.2

Il reclamante nemmeno ipotizza

che, dichiarando inammissibile tutto quanto personalmente presentato

dall’architetto __________, il Pretore abbia inteso statuire, respingendola, su

un’eventuale richiesta di sostituzione nel processo (art. 83 CPC) della parte

convenuta CO 1, richiesta a cui egli si sarebbe appunto opposto nella misura in

cui contestava la ricevibilità di quegli atti, da cui la natura incidentale

della relativa decisione (cfr. Dietschy-Martenet,

in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 83). L’interessato neppure

pretende che la fissazione del nuovo contestato termine per la risposta debba

essere letta in quest’ottica sicché anche il dispositivo n. 2 andava qualificato

alla stregua di una decisione incidentale giusta l’art. 237 CPC. E, nella

misura in cui la decisione impugnata non dà riscontro esplicito di uno scenario

in tal senso, la questione non merita più approfondita disamina.

In questo contesto gioverà

rilevare che la questione è tutt’altro che liquida. Il contratto era stato

stipulato nel 2018 dall’attore e dall’architetto __________, e più precisamente

con la ditta individuale __________ di cui questi era titolare, ditta poi

radiata il 25 febbraio 2020. E il precetto esecutivo 3 marzo 2020 (doc. AP)

indica quale debitore __________. L’attore ha poi però convenuto in causa lo CO

1, ditta iscritta il 25 febbraio 2020, che non risulta abbia assunto eventuali

impegni o responsabilità della ditta individuale, ciò che potrebbe imporre

qualche riflessione in merito alla legittimazione passiva. La questione non

necessita tuttavia di essere approfondita in questa sede.

5.

In via subordinata

il reclamante sostiene che la decisione rientra fra i casi elencati dall’art.

319.

lett. b CPC, con ciò impugnabili con reclamo.

5.1

Ora, il reclamante non

accenna ad alcuno specifico scenario rientrante nelle fattispecie previste

dall’art. 319 lett. b cifra 1 CPC, le cui decisioni sono da impugnare con il

citato rimedio di diritto senza riguardo al presupposto di rischio di

pregiudizio difficilmente riparabile. E questo esclude a priori ogni ipotetico

esame e supposta considerazione sotto il profilo ad esempio degli art. 75 cpv.

2.

CPC e l’art. 82 cpv. 4 CPC, ammesso e non concesso che possano entrare in gioco

nelle circostanze del caso concreto visto che in proposito dalla decisione

impugnata non emerge alcunché (cfr. per analogia sopra, consid. 4.2.2).

5.2

D’altro canto, con riguardo

alla fattispecie prevista dall’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il reclamante non rende

verosimile e neppure sostiene l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. Un vago accenno al

“principio di economia processuale” e “nuovo e lungo scambio di scritti” non

potendo essere considerato tale. Motivo per cui, in mancanza di una premessa

fondamentale (sopra, consid. 3), il gravame risulta inammissibile.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 ottobre 2022 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 13 ottobre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.