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Decisione

13.2022.8

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio in procedura di sequestro. Necessità di nomina del patrocinatore d'ufficio

17 agosto 2022Italiano17 min

dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nuovamente disposto

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.8

13.2022.9

Lugano

17 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.5723 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 17 dicembre 2021 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

patrocinata dallo PA 2

nel contesto della procedura

di sequestro avviata in stessa data (inc. n. SO.2021.5719) e ora sul reclamo 19

gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione 31 dicembre 2021 con cui il

Pretore ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è figlio di P__________.

Quest’ultimo, convolato in seconde nozze con CO 1, si è trasferito prima a __________,

poi a __________ e infine a __________ (Francia), luogo dove è deceduto il 24

agosto 2020.

B. Con atto di cessione

24 febbraio 2017 CO 1 è divenuta cessionaria del credito solidale di EUR

4'500'000.–, di cui M__________ si era riconosciuto debitore nei confronti di P__________

e di L__________, società rappresentata da quest’ultimo. Tale credito è garantito

dall’opera appartenente a M__________, e meglio dal dipinto intitolato “__________”

attribuito a __________, affidata in deposito al notaio __________. RE 1 lamenta

la lesione delle sue pretese ereditarie in punto alla successione fu P__________

e rispetto a tale credito.

C. Con decreto 16

dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto a

favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio __________, del

credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M__________ e con

esso del diritto di pegno sull’opera “__________” attribuita a __________ e

depositata presso il medesimo notaio. Il tutto fino a concorrenza dell’importo

di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.

A convalida del sequestro

il 30 dicembre 2020 RE 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di

Lugano a carico di CO 1 a cui essa ha interposto opposizione. In esito alla

procedura di conciliazione avviata il 15 febbraio 2021, il 17 settembre 2021 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato a RE 1

l’autorizzazione ad agire contro CO 1 entro 3 mesi dalla notificazione.

D. Con istanza 17

dicembre 2021 RE 1 ha chiesto un nuovo e identico sequestro a carico di CO 1 e per

Fatti

i medesimi beni. L’interessato ha altresì postulato il beneficio del gratuito

patrocinio nella forma più estesa.

E. Con decreto 20

dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nuovamente disposto

a favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio __________,

del credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M__________ e

con esso del diritto di pegno sull’opera “__________”, a concorrenza dell’importo

di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.

F. Con decisione 31

dicembre 2021 il Pretore ha poi respinto l’istanza di ammissione al gratuito

patrocinio presentata da RE 1.

G. Con reclamo 19

gennaio 2022 RE 1 chiede di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di

ammettere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio. L’interessato

postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 10 gennaio 2022, con avviso in casella 4 gennaio

2022.

Il gravame, spedito il 20 gennaio 2022, risulta tempestivo e, da questo

punto di vista, senz’altro ammissibile.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Con il reclamo non

sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Il verbale della

prima udienza riferita alla conciliazione tenutasi nell’ambito della procedura

di convalida del primo sequestro annesso al reclamo quale doc. C e non già agli

atti risulta inammissibile.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

Il reclamante rimprovera

al Pretore un’applicazione errata del diritto avendo considerato aspetti che

esulavano dai requisiti legali giusta gli art. 117 CPC e non tutelavano la sua

buona fede processuale, posta la legittima facoltà di interrompere i rapporti

contrattuali con il suo precedente legale. Contesta al primo giudice la conclusione

arbitraria, ovvero manifestamente ingiusta ed insostenibile.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

Sapere se un patrocinatore

d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende

dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della

procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità

di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni

procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei

suoi diritti (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad

art. 118).

4.1

Gli interessi di chi

sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e

andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso

quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di

dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un

siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito

patrocinio (Trezzini, op. cit., n.

15.

seg. ad art. 118).

4.2

Se l’incidenza sulla

situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare

la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa

cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,

tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per

tutelare i propri diritti (Trezzini, op.

cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di

districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche

conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche

rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al

giudice (Trezzini, op. cit., n. 18

ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito

patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un

avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).

5.

Il Pretore ha accertato

la situazione d’indigenza del reclamante. Ha parimenti riconosciuto la

condizione di prognosi favorevole della causa di sequestro promossa da

quest’ultimo e tesa a bloccare dei beni in Svizzera riconducibili al de cuius, visti

e considerati il domicilio estero della convenuta, la posizione di coerede

dell’istante, la consistenza apparentemente milionaria dell’asse successorio,

l’ubicazione di parte dei beni relitti all’estero, il decesso all’estero del de

cuius e il riconoscimento della porzione legittima per i discendenti sia in

virtù del diritto svizzero che di quello francese.

Nondimeno, il primo

giudice ha rilevato che il reclamante aveva motivato l’inoltro della nuova

procedura di sequestro con il fatto che l’autorizzazione ad agire in giudizio

richiesta nell’ambito della procedura di convalida del primo sequestro gli era

stata rilasciata allorquando non era assistito da un legale e di non avere allora

avuto consapevolezza, quale laico, dell’effettivo termine per convalidare quel

provvedimento che era quindi da considerare decaduto. Per contro a mente del

Pretore, la nuova richiesta di sequestro era frutto di una strategia del

reclamante, non giustificava l’intervento di un legale e ricalcava esattamente

la precedente procedura di sequestro. Da cui il diniego del gratuito

patrocinio.

6.

Obietta il

reclamante che l’autorizzazione ad agire 17 settembre 2021 indicava in modo

esplicito il termine di 3 mesi per introdurre la causa di merito, che egli era

sprovvisto di competenze di ordine giuridico sicché non poteva in buona fede sapere

e capire che ai fini della convalida del sequestro s’imponeva il rispetto del termine

di 10 giorni di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF. Soggiunge che il suo diritto di

revocare il mandato al suo avvocato era legittimo, motivo per cui era

irrilevante che 5 mesi prima volontariamente egli si fosse privato dei servizi

dell’allora legale avv. __________. Contesta i non meglio specificati motivi che,

a mente del Pretore, avevano determinato il mancato ossequio di quel breve

termine e che non erano indicativi di una sua buona fede processuale.

6.1

Il Pretore ha rilevato che, a

fronte dell’istanza di conciliazione 15 febbraio 2021 e a ridosso dell’udienza

di conciliazione 16 aprile 2021, nel corso della quale la convenuta aveva

eccepito l’incompetenza territoriale e le parti avevano poi sospeso la

procedura per trattative, il 23 aprile 2021 il reclamante aveva revocato il

mandato all’avv. __________. Il reclamante non aveva tentato di rivolgersi ad

un nuovo legale, e si era così assunto di persona la responsabilità di portare avanti

quella procedura e le trattative bonali con la controparte. Così almeno era da

intendere lo scritto 16 settembre 2021 con cui, riattivata il 1° luglio 2021 la

conciliazione, l’interessato chiedeva di rinviare la nuova udienza a motivo che

il precedente legale “si rifiuta di restituirmi gli incarti” e che “questa

evidente violazione dei miei diritti non mi permette pertanto di poter

adeguatamente preparare il dibattimento” (doc. N). Inoltre, neanche aveva mai accennato

a difficoltà nella ricerca di un legale pronto ad assisterlo e solo il 16

novembre 2021, trascorsi 2 mesi dal rilascio dell’autorizzazione ad agire, aveva

infine affidato il mandato all’avv. PA 1.

Il Pretore ne ha desunto

che il reclamante aveva scelto di non farsi assistere da un avvocato in una

fase determinante del processo, sicché era dubbio che ciò potesse giustificare il

mancato ossequio del termine di 10 giorni per promuovere causa a convalida del

sequestro. A maggior ragione per rapporto alle specificità della successione di

un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero. Nelle circostanze così

descritte, secondo il Pretore, l’indugiare del reclamante nulla aveva a che

fare con il principio della buona fede processuale.

6.2

A ragione il reclamante

afferma di non comprendere questa conclusione e la contesta. In effetti è

pacifico che il termine di 3 mesi indicato sull’autorizzazione ad agire (doc.

N) non consente ad un profano di desumere che vi siano fattispecie eccezionali che

impongono termini particolari. E dal canto suo, il Pretore non pretende che il

reclamante avesse altrimenti modo per capire che ai fini della convalida del

sequestro vi era la necessità di agire entro 10 giorni dalla ricezione

dell’autorizzazione ad agire. A ben vedere il Pretore non evoca nemmeno aspetti

oggettivi ed espliciti tali da imputare al reclamante una anche solo minima parvenza

di atteggiamento vessatorio o pretestuoso e di strategia di ostruzione o

comunque volutamente dilatoria per cui, a un giudizio sommario, il mancato

ossequio di quel termine potrebbe considerarsi alla stregua di una scelta voluta

e deliberata, come tale abusiva e contraria alla buona fede processuale (sentenza

TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 secondo cui non è contrario al

diritto federale la coesistenza di due sequestri dettati dalla medesima pretesa

e rivolta ai medesimi beni, e riserva l’abuso di diritto in caso di più

sequestri ripetuti alfine di procrastinare ad oltranza l’azione di convalida). Certo

pendente la conciliazione il reclamante ha volontariamente rescisso il mandato

di patrocinio al suo precedente legale. Ma questa sua revoca riguardava tutte le

vertenze giudiziarie, distinte fra loro, in cui egli era coinvolto (doc. M). E

peraltro in sede di conciliazione determinante resta pur sempre la comparizione

personale (art. 204 CPC) e non la rappresentanza in giudizio. In quest’ottica l’agire

del reclamante, per non essersi subito rivolto ad un nuovo legale, può forse

risultare incauto, ma non già al punto tale da ledere il principio della buona

fede processuale. Soprattutto rispetto ad una pacifica ammissione del

presupposto di esito favorevole, di cui il Pretore dà pacificamente atto. Nelle

citate circostanze, anche il rimprovero al reclamante di avere preteso di

essere nella condizione di poter continuare senza un sostegno giuridico con la

prospettiva di una causa importante, e quindi di essersene implicitamente assunto

la responsabilità, sembra piuttosto prospettare una motivazione avente

carattere punitivo che non dettata da ragione di buona fede. Il Pretore

medesimo, del resto, ha individuato nell’aspetto soggettivo quello determinante.

A mero titolo aggiuntivo giova

ancora rilevare che la caducità di un sequestro non tempestivamente convalidato

(art. 280 cifra 1 LEF) è accertata esclusivamente dall’ufficio di esecuzione

che lo ha eseguito e, su ricorso, dall’autorità di vigilanza (DTF 143 III 578

consid. 3.2.1). Mentre, di per sé, l’esistenza simultanea di due sequestri

identici fondati sulla medesima pretesa, che non è appunto contraria al diritto

federale, è finanche auspicabile in presenza di dubbi sulla validità di un

primo sequestro (sentenza TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 e

5.3).

6.3

Tutto ciò considerato, in

assenza di evidenti e concreti elementi che lascino indurre ad una condotta

processuale abusiva e di intralcio del reclamante, la critica appare pertinente.

Nondimeno, il reclamo non merita totale accoglimento per il motivo che sarà

illustrato appresso.

7.

Il reclamante reputa

ingiusto e insostenibile che il Pretore abbia ritenuto che egli potesse occuparsi

personalmente, senza l’ausilio di un legale, della presentazione della nuova

istanza di sequestro. Il tema attiene invero alla questione della concessione

del gratuito patrocinio sotto il profilo della necessità di nomina di un

patrocinatore d’ufficio (sopra, consid. 4).

7.1

Il Pretore ha escluso una siffatta

eventualità a motivo delle capacità analitiche, redazionali e di conoscenza del

diritto del reclamante riconducibili alla sua formazione quale “economista”, dell’unilateralità

della procedura di sequestro in questo primo stadio, della capacità in capo al

reclamante di tutelare i propri interessi anche rispetto ad altri contesti, e

della disponibilità di modelli di formulari pre-allestiti in tema di sequestro.

La causa inoltre, ancorché vi fossero aspetti di natura internazionale,

ricalcava esattamente quella precedente.

7.2

Obietta il reclamante che la

procedura di sequestro è particolare, avendo natura cautelare e regole

speciali. In concreto riguardava poi anche una successione internazionale e un

credito e un diritto di pegno. Contesta la conclusione arbitraria del Pretore

poiché, a prescindere dai formulari preallestiti, solo un legale poteva capire

che il sequestro era decaduto per inosservanza del termine dell’azione di

convalida del sequestro e, quindi, che vi era necessità di ottenere un nuovo

sequestro. Sicché anche da questo punto di vista vi era stata un’errata

applicazione del diritto, ossia degli art. 117 segg. CPC.

Se non che, tanto l’osservanza

del termine giusta l’art. 279 cpv. 2 LEF quanto gli aspetti internazionali sono

questioni che il nuovo legale ha affrontato in forza del mandato ricevuto il 16

novembre 2021 e nel contesto di esame dell’autorizzazione ad agire e della procedura

di convalida del sequestro, ma non nell’ambito di una procedura unilaterale di

sequestro a sé stante ed indipendente. Del resto, e per sua stessa ammissione,

la relativa causa di merito è attualmente pendente. L’attività di patrocinio

legale in tal senso s’inserisce quindi e va semmai ascritta a quella specifica

procedura. Ciò considerato, l’inoltro della nuova istanza di sequestro identica

a quella precedente si traduce in mera esigenza formale, a cui per il resto il

reclamante non pretende che non avrebbe saputo far fronte avvalendosi dell’ausilio

dei citati moduli prestabiliti. Da questo punto di vista quindi la decisione

del Pretore resiste alla critica, che va così respinta. Peraltro, l’identica

richiesta di gratuito patrocinio formulata dal qui reclamante nell’ambito della

prima procedura di sequestro già era stata respinta per i medesimi motivi dal

medesimo giudice.

8.

Nella situazione

descritta, caduto il rimprovero mosso al reclamante di un agire in contrasto

con il principio della buona fede processuale, la domanda di gratuito

patrocinio può essere accolta, ma solo limitatamente all’esenzione dalle spese

processuali, ciò considerato che le stesse sarebbero state imposte al

reclamante anche qualora avesse agito senza l’assistenza di un patrocinatore.

9.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure

l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui

che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio

(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso sul

principio del gratuito patrocinio, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità di fr. 360.– che remunera almeno 2 ore di

lavoro (art. 12 e 13 cpv. 1 Rtar) senz’altro congrue per la proposizione dell’unica

valida censura che ha qui trovato accoglimento.

Il riconoscimento delle

ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 19 gennaio 2022 di RE

1.

è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 31

dicembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.

SO.2021.5723) è così riformato:

“1. L’istanza 17 dicembre 2021 di RE 1 per

l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è parzialmente accolta.

§.

L’istante è pertanto esentato dal pagamento delle spese processuali di cui al

decreto di sequestro 20 dicembre 2021.

§§.

RE 1 è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da

quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione

economica dovesse permetterlo (art. 123 CPC).”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 19 gennaio 2022 di RE 1 per la procedura di reclamo è priva

d’oggetto.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 360.– di ripetibili.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

- Ufficio dell’Incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.– (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021

19.

maggio 2022 consid. 1.2), contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie

giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).