13.2022.8
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio in procedura di sequestro. Necessità di nomina del patrocinatore d'ufficio
17 agosto 2022Italiano17 min
dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nuovamente disposto
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.8
13.2022.9
Lugano
17 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.5723 (gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 17 dicembre 2021 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dallo PA 2
nel contesto della procedura
di sequestro avviata in stessa data (inc. n. SO.2021.5719) e ora sul reclamo 19
gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione 31 dicembre 2021 con cui il
Pretore ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è figlio di P__________.
Quest’ultimo, convolato in seconde nozze con CO 1, si è trasferito prima a __________,
poi a __________ e infine a __________ (Francia), luogo dove è deceduto il 24
agosto 2020.
B. Con atto di cessione
24 febbraio 2017 CO 1 è divenuta cessionaria del credito solidale di EUR
4'500'000.–, di cui M__________ si era riconosciuto debitore nei confronti di P__________
e di L__________, società rappresentata da quest’ultimo. Tale credito è garantito
dall’opera appartenente a M__________, e meglio dal dipinto intitolato “__________”
attribuito a __________, affidata in deposito al notaio __________. RE 1 lamenta
la lesione delle sue pretese ereditarie in punto alla successione fu P__________
e rispetto a tale credito.
C. Con decreto 16
dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto a
favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio __________, del
credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M__________ e con
esso del diritto di pegno sull’opera “__________” attribuita a __________ e
depositata presso il medesimo notaio. Il tutto fino a concorrenza dell’importo
di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.
A convalida del sequestro
il 30 dicembre 2020 RE 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ dall’UE di
Lugano a carico di CO 1 a cui essa ha interposto opposizione. In esito alla
procedura di conciliazione avviata il 15 febbraio 2021, il 17 settembre 2021 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato a RE 1
l’autorizzazione ad agire contro CO 1 entro 3 mesi dalla notificazione.
D. Con istanza 17
dicembre 2021 RE 1 ha chiesto un nuovo e identico sequestro a carico di CO 1 e per
Fatti
i medesimi beni. L’interessato ha altresì postulato il beneficio del gratuito
patrocinio nella forma più estesa.
E. Con decreto 20
dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nuovamente disposto
a favore di RE 1 e a carico di CO 1 il sequestro presso il notaio __________,
del credito di EUR 4'500'000.– vantato da CO 1 nei confronti di M__________ e
con esso del diritto di pegno sull’opera “__________”, a concorrenza dell’importo
di fr. 1'687'500.– oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2020.
F. Con decisione 31
dicembre 2021 il Pretore ha poi respinto l’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio presentata da RE 1.
G. Con reclamo 19
gennaio 2022 RE 1 chiede di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di
ammettere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio. L’interessato
postula analogo beneficio in questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 10 gennaio 2022, con avviso in casella 4 gennaio
2022.
Il gravame, spedito il 20 gennaio 2022, risulta tempestivo e, da questo
punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Con il reclamo non
sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Il verbale della
prima udienza riferita alla conciliazione tenutasi nell’ambito della procedura
di convalida del primo sequestro annesso al reclamo quale doc. C e non già agli
atti risulta inammissibile.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
Il reclamante rimprovera
al Pretore un’applicazione errata del diritto avendo considerato aspetti che
esulavano dai requisiti legali giusta gli art. 117 CPC e non tutelavano la sua
buona fede processuale, posta la legittima facoltà di interrompere i rapporti
contrattuali con il suo precedente legale. Contesta al primo giudice la conclusione
arbitraria, ovvero manifestamente ingiusta ed insostenibile.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
Sapere se un patrocinatore
d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende
dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della
procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità
di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni
procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei
suoi diritti (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad
art. 118).
4.1
Gli interessi di chi
sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e
andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso
quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di
dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un
siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito
patrocinio (Trezzini, op. cit., n.
15.
seg. ad art. 118).
4.2
Se l’incidenza sulla
situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare
la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa
cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,
tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per
tutelare i propri diritti (Trezzini, op.
cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di
districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche
conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche
rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al
giudice (Trezzini, op. cit., n. 18
ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito
patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un
avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).
5.
Il Pretore ha accertato
la situazione d’indigenza del reclamante. Ha parimenti riconosciuto la
condizione di prognosi favorevole della causa di sequestro promossa da
quest’ultimo e tesa a bloccare dei beni in Svizzera riconducibili al de cuius, visti
e considerati il domicilio estero della convenuta, la posizione di coerede
dell’istante, la consistenza apparentemente milionaria dell’asse successorio,
l’ubicazione di parte dei beni relitti all’estero, il decesso all’estero del de
cuius e il riconoscimento della porzione legittima per i discendenti sia in
virtù del diritto svizzero che di quello francese.
Nondimeno, il primo
giudice ha rilevato che il reclamante aveva motivato l’inoltro della nuova
procedura di sequestro con il fatto che l’autorizzazione ad agire in giudizio
richiesta nell’ambito della procedura di convalida del primo sequestro gli era
stata rilasciata allorquando non era assistito da un legale e di non avere allora
avuto consapevolezza, quale laico, dell’effettivo termine per convalidare quel
provvedimento che era quindi da considerare decaduto. Per contro a mente del
Pretore, la nuova richiesta di sequestro era frutto di una strategia del
reclamante, non giustificava l’intervento di un legale e ricalcava esattamente
la precedente procedura di sequestro. Da cui il diniego del gratuito
patrocinio.
6.
Obietta il
reclamante che l’autorizzazione ad agire 17 settembre 2021 indicava in modo
esplicito il termine di 3 mesi per introdurre la causa di merito, che egli era
sprovvisto di competenze di ordine giuridico sicché non poteva in buona fede sapere
e capire che ai fini della convalida del sequestro s’imponeva il rispetto del termine
di 10 giorni di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF. Soggiunge che il suo diritto di
revocare il mandato al suo avvocato era legittimo, motivo per cui era
irrilevante che 5 mesi prima volontariamente egli si fosse privato dei servizi
dell’allora legale avv. __________. Contesta i non meglio specificati motivi che,
a mente del Pretore, avevano determinato il mancato ossequio di quel breve
termine e che non erano indicativi di una sua buona fede processuale.
6.1
Il Pretore ha rilevato che, a
fronte dell’istanza di conciliazione 15 febbraio 2021 e a ridosso dell’udienza
di conciliazione 16 aprile 2021, nel corso della quale la convenuta aveva
eccepito l’incompetenza territoriale e le parti avevano poi sospeso la
procedura per trattative, il 23 aprile 2021 il reclamante aveva revocato il
mandato all’avv. __________. Il reclamante non aveva tentato di rivolgersi ad
un nuovo legale, e si era così assunto di persona la responsabilità di portare avanti
quella procedura e le trattative bonali con la controparte. Così almeno era da
intendere lo scritto 16 settembre 2021 con cui, riattivata il 1° luglio 2021 la
conciliazione, l’interessato chiedeva di rinviare la nuova udienza a motivo che
il precedente legale “si rifiuta di restituirmi gli incarti” e che “questa
evidente violazione dei miei diritti non mi permette pertanto di poter
adeguatamente preparare il dibattimento” (doc. N). Inoltre, neanche aveva mai accennato
a difficoltà nella ricerca di un legale pronto ad assisterlo e solo il 16
novembre 2021, trascorsi 2 mesi dal rilascio dell’autorizzazione ad agire, aveva
infine affidato il mandato all’avv. PA 1.
Il Pretore ne ha desunto
che il reclamante aveva scelto di non farsi assistere da un avvocato in una
fase determinante del processo, sicché era dubbio che ciò potesse giustificare il
mancato ossequio del termine di 10 giorni per promuovere causa a convalida del
sequestro. A maggior ragione per rapporto alle specificità della successione di
un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero. Nelle circostanze così
descritte, secondo il Pretore, l’indugiare del reclamante nulla aveva a che
fare con il principio della buona fede processuale.
6.2
A ragione il reclamante
afferma di non comprendere questa conclusione e la contesta. In effetti è
pacifico che il termine di 3 mesi indicato sull’autorizzazione ad agire (doc.
N) non consente ad un profano di desumere che vi siano fattispecie eccezionali che
impongono termini particolari. E dal canto suo, il Pretore non pretende che il
reclamante avesse altrimenti modo per capire che ai fini della convalida del
sequestro vi era la necessità di agire entro 10 giorni dalla ricezione
dell’autorizzazione ad agire. A ben vedere il Pretore non evoca nemmeno aspetti
oggettivi ed espliciti tali da imputare al reclamante una anche solo minima parvenza
di atteggiamento vessatorio o pretestuoso e di strategia di ostruzione o
comunque volutamente dilatoria per cui, a un giudizio sommario, il mancato
ossequio di quel termine potrebbe considerarsi alla stregua di una scelta voluta
e deliberata, come tale abusiva e contraria alla buona fede processuale (sentenza
TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 secondo cui non è contrario al
diritto federale la coesistenza di due sequestri dettati dalla medesima pretesa
e rivolta ai medesimi beni, e riserva l’abuso di diritto in caso di più
sequestri ripetuti alfine di procrastinare ad oltranza l’azione di convalida). Certo
pendente la conciliazione il reclamante ha volontariamente rescisso il mandato
di patrocinio al suo precedente legale. Ma questa sua revoca riguardava tutte le
vertenze giudiziarie, distinte fra loro, in cui egli era coinvolto (doc. M). E
peraltro in sede di conciliazione determinante resta pur sempre la comparizione
personale (art. 204 CPC) e non la rappresentanza in giudizio. In quest’ottica l’agire
del reclamante, per non essersi subito rivolto ad un nuovo legale, può forse
risultare incauto, ma non già al punto tale da ledere il principio della buona
fede processuale. Soprattutto rispetto ad una pacifica ammissione del
presupposto di esito favorevole, di cui il Pretore dà pacificamente atto. Nelle
citate circostanze, anche il rimprovero al reclamante di avere preteso di
essere nella condizione di poter continuare senza un sostegno giuridico con la
prospettiva di una causa importante, e quindi di essersene implicitamente assunto
la responsabilità, sembra piuttosto prospettare una motivazione avente
carattere punitivo che non dettata da ragione di buona fede. Il Pretore
medesimo, del resto, ha individuato nell’aspetto soggettivo quello determinante.
A mero titolo aggiuntivo giova
ancora rilevare che la caducità di un sequestro non tempestivamente convalidato
(art. 280 cifra 1 LEF) è accertata esclusivamente dall’ufficio di esecuzione
che lo ha eseguito e, su ricorso, dall’autorità di vigilanza (DTF 143 III 578
consid. 3.2.1). Mentre, di per sé, l’esistenza simultanea di due sequestri
identici fondati sulla medesima pretesa, che non è appunto contraria al diritto
federale, è finanche auspicabile in presenza di dubbi sulla validità di un
primo sequestro (sentenza TF 5A_220/2013 del 6 settembre 2013 consid. 5.1 e
5.3).
6.3
Tutto ciò considerato, in
assenza di evidenti e concreti elementi che lascino indurre ad una condotta
processuale abusiva e di intralcio del reclamante, la critica appare pertinente.
Nondimeno, il reclamo non merita totale accoglimento per il motivo che sarà
illustrato appresso.
7.
Il reclamante reputa
ingiusto e insostenibile che il Pretore abbia ritenuto che egli potesse occuparsi
personalmente, senza l’ausilio di un legale, della presentazione della nuova
istanza di sequestro. Il tema attiene invero alla questione della concessione
del gratuito patrocinio sotto il profilo della necessità di nomina di un
patrocinatore d’ufficio (sopra, consid. 4).
7.1
Il Pretore ha escluso una siffatta
eventualità a motivo delle capacità analitiche, redazionali e di conoscenza del
diritto del reclamante riconducibili alla sua formazione quale “economista”, dell’unilateralità
della procedura di sequestro in questo primo stadio, della capacità in capo al
reclamante di tutelare i propri interessi anche rispetto ad altri contesti, e
della disponibilità di modelli di formulari pre-allestiti in tema di sequestro.
La causa inoltre, ancorché vi fossero aspetti di natura internazionale,
ricalcava esattamente quella precedente.
7.2
Obietta il reclamante che la
procedura di sequestro è particolare, avendo natura cautelare e regole
speciali. In concreto riguardava poi anche una successione internazionale e un
credito e un diritto di pegno. Contesta la conclusione arbitraria del Pretore
poiché, a prescindere dai formulari preallestiti, solo un legale poteva capire
che il sequestro era decaduto per inosservanza del termine dell’azione di
convalida del sequestro e, quindi, che vi era necessità di ottenere un nuovo
sequestro. Sicché anche da questo punto di vista vi era stata un’errata
applicazione del diritto, ossia degli art. 117 segg. CPC.
Se non che, tanto l’osservanza
del termine giusta l’art. 279 cpv. 2 LEF quanto gli aspetti internazionali sono
questioni che il nuovo legale ha affrontato in forza del mandato ricevuto il 16
novembre 2021 e nel contesto di esame dell’autorizzazione ad agire e della procedura
di convalida del sequestro, ma non nell’ambito di una procedura unilaterale di
sequestro a sé stante ed indipendente. Del resto, e per sua stessa ammissione,
la relativa causa di merito è attualmente pendente. L’attività di patrocinio
legale in tal senso s’inserisce quindi e va semmai ascritta a quella specifica
procedura. Ciò considerato, l’inoltro della nuova istanza di sequestro identica
a quella precedente si traduce in mera esigenza formale, a cui per il resto il
reclamante non pretende che non avrebbe saputo far fronte avvalendosi dell’ausilio
dei citati moduli prestabiliti. Da questo punto di vista quindi la decisione
del Pretore resiste alla critica, che va così respinta. Peraltro, l’identica
richiesta di gratuito patrocinio formulata dal qui reclamante nell’ambito della
prima procedura di sequestro già era stata respinta per i medesimi motivi dal
medesimo giudice.
8.
Nella situazione
descritta, caduto il rimprovero mosso al reclamante di un agire in contrasto
con il principio della buona fede processuale, la domanda di gratuito
patrocinio può essere accolta, ma solo limitatamente all’esenzione dalle spese
processuali, ciò considerato che le stesse sarebbero state imposte al
reclamante anche qualora avesse agito senza l’assistenza di un patrocinatore.
9.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure
l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui
che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio
(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso sul
principio del gratuito patrocinio, va pertanto corrisposta un’adeguata
indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità di fr. 360.– che remunera almeno 2 ore di
lavoro (art. 12 e 13 cpv. 1 Rtar) senz’altro congrue per la proposizione dell’unica
valida censura che ha qui trovato accoglimento.
Il riconoscimento delle
ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio per la
procedura di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 gennaio 2022 di RE
1.
è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 31
dicembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.
SO.2021.5723) è così riformato:
“1. L’istanza 17 dicembre 2021 di RE 1 per
l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è parzialmente accolta.
§.
L’istante è pertanto esentato dal pagamento delle spese processuali di cui al
decreto di sequestro 20 dicembre 2021.
§§.
RE 1 è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da
quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione
economica dovesse permetterlo (art. 123 CPC).”
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 19 gennaio 2022 di RE 1 per la procedura di reclamo è priva
d’oggetto.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 360.– di ripetibili.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
- Ufficio dell’Incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.– (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021
19.
maggio 2022 consid. 1.2), contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie
giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).