13.2022.81
Il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili
6 febbraio 2023Italiano4 min
ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.81
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.5-CM.2020.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione
14 ottobre 2022 da
RE
1
patrocinata
dall’
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 25 ottobre 2021 (recte 25 ottobre 2022) di RE 1 contro la
decisione 17 ottobre 2022 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per
versare un anticipo delle spese di causa;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 14
ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale
riduzione del prezzo dell’immobile da essa acquistato.
B. Con ordinanza 17
ottobre 2022 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per versare l’importo
di fr. 4'000.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con reclamo datato 25
ottobre 2022 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo “… se non ci
fosse la possibilità di invalidare tale richiesta di versamento”.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione impugnata è stata
notificata a RE 1 il 20 ottobre 2022 sicché il reclamo, rimesso alla posta il
25.
ottobre 2022 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Giusta l’art. 98 CPC
il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua
prestazione.
Nel caso in oggetto la decisione
impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per
versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base
legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.
3.1
Gli argomenti sollevati dalla
reclamante, la quale si dichiara “sconcertata e delusa che per far valere i
miei diritti debba nuovamente anticipare delle spese” dopo quattro anni che
essa è in causa con il convenuto non sono suscettibili di fare apparire errata
la decisione in questione.
3.2
La decisione impugnata non è
il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente
errato accertamento dei fatti e il reclamo è da respingere.
4.
Le spese
processuali, fissate in fr. 200.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante,
qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
5.
Il reclamo non
presenta questioni di principio e viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il
reclamo 25 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 200.–, sono poste a carico
della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.