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Decisione

13.2022.81

Il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili

6 febbraio 2023Italiano4 min

ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.81

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.5-CM.2020.5 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione

14 ottobre 2022 da

RE

1

patrocinata

dall’

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 25 ottobre 2021 (recte 25 ottobre 2022) di RE 1 contro la

decisione 17 ottobre 2022 con cui il Pretore le ha assegnato un termine per

versare un anticipo delle spese di causa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 14

ottobre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 100'000.– quale

riduzione del prezzo dell’immobile da essa acquistato.

B. Con ordinanza 17

ottobre 2022 il Pretore ha assegnato all’attrice un termine per versare l’importo

di fr. 4'000.- quale anticipo delle spese di causa.

C. Con reclamo datato 25

ottobre 2022 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo “… se non ci

fosse la possibilità di invalidare tale richiesta di versamento”.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

La decisione impugnata è stata

notificata a RE 1 il 20 ottobre 2022 sicché il reclamo, rimesso alla posta il

25.

ottobre 2022 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Giusta l’art. 98 CPC

il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o

totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua

prestazione.

Nel caso in oggetto la decisione

impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per

versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base

legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.

3.1

Gli argomenti sollevati dalla

reclamante, la quale si dichiara “sconcertata e delusa che per far valere i

miei diritti debba nuovamente anticipare delle spese” dopo quattro anni che

essa è in causa con il convenuto non sono suscettibili di fare apparire errata

la decisione in questione.

3.2

La decisione impugnata non è

il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente

errato accertamento dei fatti e il reclamo è da respingere.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 200.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante,

qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.

Il reclamo non

presenta questioni di principio e viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il

reclamo 25 ottobre 2022 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 200.–, sono poste a carico

della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.