13.2022.83
Revoca del gratuito patrocinio: esame presupposti per rapporto al requisito d'indigenza. Ponderazione degli interessi, buona fede e principio di legalità. Reclamo parzialmente accolto, con rinvio per procedere alla tassazione della nota professionale
23 febbraio 2023Italiano21 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.83
13.2022.84
Lugano
23 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.344 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 20
dicembre 2019 da
RE
1
già patrocinata dall’ __________
ora patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
già patrocinato dall’ __________
ora patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 31
ottobre 2022 di RE 1 contro il dispositivo n. 6 e 7 della decisione 19 ottobre
2022 con cui il Pretore ha revocato il gratuito patrocinio concessole il 14
ottobre 2020;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, si sono uniti
in matrimonio a __________ il 22 luglio 2017. Dalla loro unione è nato __________.
B. Con istanza 20
dicembre 2019 RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera l’adozione,
già in via supercautelare e cautelare, di misure a protezione dell’unione
coniugale.
Con decisione supercautelare
23 dicembre 2019 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°
gennaio 2020, assegnato la casa coniugale alla moglie, affidato il figlio alla
madre con diritti di visita da concordare tra genitori, fissato in fr. 932.–
mensili (oltre AF) il contributo alimentare per il figlio e in fr. 2'506.– mensili
quello di accudimento.
C. Il 14 gennaio 2020, al
contraddittorio cautelare e di merito, CO 1 ha presentato delle osservazioni scritte.
Il Pretore ha omologato una modifica dell’assetto cautelare, sicché - fra
l’altro - il contributo di accudimento è stato ridotto a fr. 2'353.– da
febbraio 2020 ritenuto l’incasso della moglie della pigione di fr. 600.– mensili
versata dalla di lei madre.
RE 1 ha chiesto il
beneficio del gratuito patrocinio. Il 6 agosto 2020 l’avv. __________ ha
informato il Pretore che l’avv. PA 1 era subentrata al mandato di
rappresentanza. Con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha concesso il gratuito
patrocinio dal 14 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 stabilendo in fr. 1'094.65 (fr.
922.40 di onorario, fr. 92.40 di spese e fr. 78.25 di IVA al 7.7%) il compenso
per la prima legale.
D. L’assetto cautelare è
stato modificato all’udienza del 14 ottobre 2020, posto l’incasso dell’istante di
pigione e spese accessorie per fr. 700.– mensili e un contributo alimentare per
il figlio di fr. 2'000.– (oltre AF) dal 1° ottobre 2020, e quindi omologato dal
Pretore che ha inoltre ammesso le parti al beneficio del gratuito patrocinio
dal 1° agosto 2020.
Con replica 15 marzo 2021 RE
1 ha fra l’altro ribadito la richiesta di gratuito patrocinio. La duplica di CO
1 è poi seguita il 9 aprile 2021.
E. Il 17 giugno 2021 l’avv.
PA 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a superare il limite forfettario di
fr. 4'200.– di cui all’art. 5 Rtar, che le è poi stata concessa il 28 giugno
2021.
Chiusa l’istruttoria il 9
dicembre 2021, il 10 febbraio 2022 e il 14 marzo 2022 CO 1 e RE 1 hanno
presentato le rispettive conclusioni scritte.
F. Il 27 aprile 2022 il
Pretore ha preso atto dell’interruzione della convivenza tra l’istante e __________,
e sentito quest’ultimo il 22 giugno 2022. Limitatamente a questo punto, in
forza del principio inquisitorio illimitato vista la presenza di un minore, il
Pretore ha riaperto l’istruttoria per gli aggiornamenti di reddito e fabbisogno,
istruttoria poi chiusa il 29 settembre 2022 con rinuncia alle nuove arringhe
finali. Il 10 ottobre 2022 l’avv. PA 1 ha integrato la nota professionale
trasmessa il 2 maggio 2022 con i dettagli delle prestazioni svolte dal 6 maggio
2022.
G. Con decisione 19
ottobre 2022 il Pretore ha statuito nel merito le misure di protezione
dell’unione coniugale (dispositivo n. 1 a 5), revocato il beneficio del
gratuito patrocinio concesso alle parti dal 1° agosto 2020 (dispositivo n. 6) e
ripartito a metà le spese processuali (fr. 1'000.–) compensate le ripetibili
(dispositivo n. 7).
H. Con reclamo 31
ottobre 2022 RE 1 chiede di confermare il gratuito patrocinio già concessole e stabilire
in fr. 9'776.65 la retribuzione dovuta alla legale con anticipo dallo Stato
della sua quota parte di spese processuali. In via subordinata di limitare la
revoca dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022, con compenso fissato in fr.
1'120.30 (fr. 915.– di onorario, fr. 125.20 di spese e fr. 80.10 di IVA) e anticipo
dallo Stato della sua quota parte di spese processuali. Ancora in via subordinata,
il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio sul compenso alla legale. Inoltre
anche per il reclamo l’interessata postula il gratuito patrocinio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore revoca il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile mediante
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 121 e art. 319 lett.
b cifra 1 CPC, art. 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio
essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119 cpv. 3 e
art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni.
1.1 Il giudizio impugnato è pervenuto
alla reclamante il 20 ottobre 2022. In applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC,
il termine di 10 giorni è giunto a scadenza lunedì 31 ottobre 2022. Impostato
il medesimo giorno con invio raccomandato, il gravame risulta tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Trattato in procedura
sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Giusta l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore ha rilevato che, a
fronte della situazione economica emersa in punto alle pretese di mantenimento,
per finire le parti avevano beneficiato tra il 1° agosto 2020 e il 30 aprile
2022 di eccedenze per fr. 720.– mensili e ancora fr. 184.– mensili dal 1°
settembre 2022. Venendo meno lo stato di indigenza, ha revocato il gratuito
patrocinio concesso loro con effetto dal 1° agosto 2020.
2.2 La reclamante reputa la
revoca retroattiva del citato beneficio lesiva del diritto, segnatamente del
principio della buona fede e noncurante della dovuta ponderazione degli interessi
in gioco.
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -
in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
3.2 Una volta concesso, il
gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione
non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le
mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere
valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango
costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa
affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative
fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve
quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla
corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla
sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del
gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari,
segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento
della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28
giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte
richiedente (Bühler, op. cit., n.
26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.
4. A mente della
reclamante la revoca con effetto retroattivo del gratuito patrocinio è
contraria al principio della buona fede. Al Pretore era noto sin dal 14 ottobre
2020 - allorquando quel beneficio le era appunto stato concesso - sia il suo
aumento di stipendio sia la sua convivenza con __________, tant’è che in sede
di udienza era stato limitato - e omologato - a fr. 2'000.– oltre AF il contributo
dovuto per il figlio da ottobre 2020. E il Pretore nulla aveva obiettato neppure
il 28 giugno 2021, rilasciando alla sua legale l’autorizzazione a superare l’importo
forfettario massimo di fr. 4'200.– previsto dall’art. 5 Rtar. Men che meno nel
corso della procedura che era poi ancora seguita. Nelle citate circostanze la reclamante
afferma di avere potuto ben confidare sull’assunzione da parte dello Stato
delle sue spese giudiziarie, fermo restando il successivo obbligo legale di
rimborso che le incombeva.
4.1 In concreto alla reclamante è
stato riconosciuto il gratuito patrocinio con una prima decisione 24 agosto
2020 e per il periodo tra il 14 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per
l’attività svolta dalla prima legale (sopra, consid. C). Il beneficio è stato
ancora confermato - senza porre condizioni e riserve - in esito all’udienza del
14 ottobre 2020 e rispetto anche al mandato conferito alla nuova legale (sopra,
consid. D). Inoltre tanto il memoriale di replica 15 marzo 2021 (pag. 9) quanto
quello di duplica 9 aprile 2021 (pag. 10) fanno esplicita menzione della pacifica
convivenza della procedente subentrata ad agosto 2020. Il 16 giugno 2021 il
Pretore ha dato atto di come la reclamante avesse evaso - per quanto pertinenti
- tutte le richieste di edizione del marito in punto a redditi e fabbisogni e non
si opponesse all’audizione testimoniale del convivente, mentre gli ultimi
ragguagli circa la sua situazione lavorativa valida da gennaio 2022 li aveva
ancora trasmessi a preludio della chiusura dell’istruttoria il 9 dicembre 2021 (fascicolo
grigio; sopra, consid. E). L’istruttoria è infine stata riaperta limitatamente al
rapporto di convivenza della moglie interrotto ad aprile 2022 (sopra, consid.
F; verbale 22 giugno 2022; disposizione ordinatoria 16 agosto 2022 nel
fascicolo grigio). E, a fronte di tutto questo contesto, è altresì da rilevare
che il 28 giugno 2021 il Pretore ha autorizzato la legale della reclamante a
superare il forfait massimo di fr. 4'200.–, indicando unicamente che “la causa
è ormai prossima alla conclusione, sicché si giustifica di riconoscere alla
patrocinatrice della moglie la copertura delle prestazioni ancora necessarie anche
oltre il citato limite” (sopra, consid. E; fascicolo grigio).
4.2 Il Pretore ha deciso la revoca
del gratuito patrocinio nel contesto del giudizio finale della procedura di misure
a protezione dell’unione coniugale avviata dalla reclamante, quindi quando il
mandato di patrocinio era già giunto a termine. Se non che, come visto (sopra,
consid. 3.2), la revoca del gratuito patrocinio ha di principio effetto ex-nunc
(pro futuro), mentre l’eventualità di un effetto retroattivo (ex-tunc) entra in
considerazione solo in casi particolari. Ora, il primo giudice fa riferimento ad
un’eccedenza di fr. 720.– mensili rilevata nel periodo tra agosto 2020 e aprile
2022 (inclusi) (decisione impugnata, pag. 25), nel corso del quale la reclamante
“ha ripreso l’attività lavorativa e ha iniziato la sua convivenza con __________”
(decisione impugnata, pag. 16). Nondimeno, il Pretore non pretende che quest’ultima
circostanza sia stata in qualche modo sottaciuta dalla reclamante e nemmeno che
l’interessata abbia in qualche modo esitato a chiarire la sua situazione
reddituale e ad informare il giudice e la controparte tramite documenti circa
le relative condizioni e le intervenute modifiche. Invero il Pretore nemmeno spiega
che i dati di cui disponeva non consentivano una diversa (rispetto a quella già
ritenuta) stima di massima di fabbisogno e reddito in capo alla moglie e, in
tal senso, di avere in qualche modo fatto presente all’interessata
l’eventualità di una revoca del gratuito patrocinio conseguente il vantaggio
finanziario tratto alla parallela convivenza e dalla ripresa dell’attività
lavorativa. Sicché nell’insieme, a fronte di tutti questi elementi, mal si vede
come in buona fede la reclamante dovesse e/o potesse avere ragionevoli e
oggettivi motivi per rimettere in discussione i presupposti di concessione del gratuito
patrocinio che le erano stati pacificamente riconosciuti fino all’imminenza del
giudizio di merito finale.
5. La reclamante
rimprovera al Pretore di non avere proceduto ad alcuna ponderazione degli
interessi in gioco, limitandosi a distanza di ben due anni dall’avvenuta
concessione a revocare retroattivamente il gratuito patrocinio poiché - a suo
dire - il presupposto di indigenza non era allora più adempiuto. Contesta tale argomentazione
in quanto non disponeva e mai aveva disposto di sostanza, mentre il margine di
fr. 185.– mensili che le era computato ora non le consentiva certo di far
fronte tramite pagamenti rateali sull’arco di due anni al debito verso la sua
legale, fermo restando che ancora era da considerare una riserva di soccorso in
aggiunta al suo fabbisogno. In mancanza di elementi prevedibili circa una futura
revoca del gratuito patrocinio, neppure aveva provveduto a risparmiare nel
periodo in cui il Pretore le imputava la disponibilità di una eccedenza
maggiore. Peraltro, era anche da considerare che essendo lei proprietaria di un
immobile il Cantone poteva contare su una sufficiente garanzia.
5.1 A mente del Pretore il
presupposto di indigenza era in concreto venuto meno poiché dal quadro
economico accertato e ritenuto - a posteriori - in capo alle parti era emerso
che le stesse avevano goduto di un’eccedenza di fr. 720.– mensili tra il 1°
agosto 2020 ed il 30 aprile 2022, rispettivamente di fr. 184.–/185.– dal 1°
settembre 2022 in poi. Tuttavia, già si è detto che la revoca del gratuito
patrocinio presuppone che le condizioni di concessione non siano più date o non
lo siano mai state (art. 120 CPC). E, nel caso che qui ci occupa, ciò significa
che ad oggi - leggasi 19 ottobre 2022 - il presupposto di indigenza non deve più
essere adempiuto o che non lo è mai stato in precedenza.
5.2 In proposito è anzitutto da
precisare che, quand’anche a fronte di un’eccedenza accertata dal 1° settembre 2022
di fr. 185.–, pare invero dubbio che la reclamante possa far fronte in tempi
ragionevoli ai suoi oneri giudiziari. In effetti rispetto ad una pretesa
remunerativa della legale di complessivi fr. 9'776.65 (fr. 8'656.35 [doc. JJ] e
fr. 1'120.30 [scritto 10 ottobre 2022 nel fascicolo grigio]), a cui ancora va invero
aggiunta la quota parte di spese processuali a carico della reclamante, il
citato margine mensile consentirebbe all’interessata di liquidare il relativo
debito tramite pagamenti a rate protratti almeno sull’arco dei prossimi 55 mesi.
Il che, evidentemente, è in contrasto con il principio secondo cui il saldo
attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie
(spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non
particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti).
Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo è già di primo acchito dubbio che la
contestata revoca regga ai presupposti posti dall’art. 120 CPC e ossequi quindi
il principio di legalità.
5.3 Non solo. È ben vero, d’altra
parte, che il Pretore ha accertato un beneficio economico di fr. 720.– mensili
in capo alla reclamante sull’arco di 21 mesi (agosto 2020-aprile 2022). Ma
questo limitatamente a quel precedente e specifico periodo. E ancora in un
contesto dove l’interessata confidava in un gratuito patrocinio che quello
stesso giudice le aveva oramai già pacificamente riconosciuto, rafforzato
oltretutto dalla decisione con cui a giugno 2021 questi aveva finanche rilasciato
l’autorizzazione a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–, e su cui, come
spiegato (sopra, consid. 4.1 e 4.2), non vi era concreto motivo di dubitare. Di
contro, per quel medesimo lasso di tempo, il Pretore non accenna ad un
corrispondente e reale accumulo di sostanza, e nemmeno rileva l’esistenza di
sostanza altrimenti accantonata. Pertanto il citato vantaggio non può oramai
più considerarsi attuale ed effettivo. Alla resa dei conti ne consegue che anche
da questo punto di vista le condizioni per una revoca ai sensi dell’art. 120
CPC non sono più date, da cui una volta ancora la lesione del principio di
legalità.
5.4 Per completezza basti infine rilevare
che nello scenario così descritto era piuttosto e semmai da valutare
l’attuabilità di una revoca parziale del gratuito patrocinio nel senso di
imporre all’interessata una partecipazione parziale ai costi giudiziari e per
un limitato periodo assunta nei confronti dello Stato, sempre che le condizioni
lo avessero effettivamente consentito (cfr. per analogia IIICCA 13.2022.65/66
13 gennaio 2023 consid. 5.1 sulla concessione parziale del gratuito patrocinio
e le modalità di partecipazione ai costi legali). Tenuto conto di una
disponibilità di fr. 185.–, la prospettiva difficilmente era una via percorribile
nello specifico. Giova in effetti notare che il Pretore non si esprime su un
possibile credito o debito di mantenimento sin lì maturato dalla reclamante e
derivante dal raffronto tra pretese incassate e pretese dovute in base alle
risultanze della decisione finale, posto che qualora ne dovesse risultare
debitrice l’interessata si troverebbe allora a dovervi far fronte attingendo sempre
e soltanto al margine di fr. 185.– (sopra, consid. 5.2). Diversamente,
nell’eventualità in cui ne risultasse un credito a suo favore, lo stesso andrebbe
invero e se del caso considerato sotto il profilo dell’obbligo di rimborso
giusta l’art. 123 CPC (IIICCA 13.2016.49 9 settembre 2016 consid. 3).
6. In conclusione, nelle
circostanze del caso che qui ci occupa, tenuto conto del principio della buona
fede e del principio di legalità e della ponderazione degli interessi in gioco
che ne deve conseguire, nella misura in cui con il giudizio finale 19 ottobre
2022 il Pretore ha disposto la revoca del gratuito patrocinio concessa in data
14 ottobre 2020 a favore della reclamante, la decisione è costitutiva di un’errata
applicazione del diritto. Il reclamo merita quindi accoglimento, con
conseguente riforma del dispositivo n. 6 impugnato nel senso che la revoca del gratuito
patrocinio concesso il 14 ottobre 2020 a RE 1 è annullata, riservato l’obbligo
di rimborso giusta l’art. 123 CPC.
L’accoglimento del
reclamo, si riflette anche sul dispositivo n. 7 relativo agli oneri giudiziari
nel senso che la quota parte delle spese processuali posta a carico della
reclamante è anticipata dallo Stato in forza del beneficio del gratuito
patrocinio, ritenuta la conferma della compensazione delle ripetibili.
7. A differenza di quanto
postula la reclamante, richiamato il principio del doppio grado di
giurisdizione, questa Camera non può invece decidere quale prima e unica
istanza in punto alla tassazione della nota professionale della sua legale nel
suo ruolo di gratuita patrocinatrice. Su questo punto la causa non è matura per
il giudizio e l’incarto va così retrocesso al Pretore affinché si determini al
riguardo (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
8. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito
patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119
cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino
risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid.
4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di
remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con
successo, impugna una decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio
(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a
questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il
Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il
congruo compenso va stabilito in fr. 800.– (incluse spese e IVA) senz’altro
adeguato anche se si tiene conto di quasi tre ore di lavoro alla tariffa oraria
di fr. 280.– (art. 12 e 14 Rtar), ben sufficienti per la proposizione delle
censure (4 pagine) che hanno trovato qui accoglimento. Ciò rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE
1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 6 e 7 della
decisione 19 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Riviera sono riformati
come segue:
“6.
6.1 Dal 1°
agosto 2020 a CO 1 è revocato il beneficio del gratuito patrocinio.
6.2 Dal 1°
agosto 2020, e come da decisione 14 ottobre 2020, è confermato il beneficio del
gratuito patrocinio a favore di RE 1, inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.
§. RE
1 è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta
l’art. 123 CPC.
7. La tassa
e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico delle parti in
ragione di 1/2 ciascuna, e anticipate dallo Stato per quanto riguarda RE 1 posta
al beneficio del gratuito patrocinio, ripetibili compensate.
§. RE 1
è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta
l’art. 123 CPC.”
Per il resto l’incarto è
rinviato al Pretore affinché si determini sulla remunerazione dovuta all’avv. PA
1, in veste di gratuita patrocinatrice di RE 1.
2. La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali
di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale
rifonderà a RE 1 fr. 800.– di ripetibili.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 31 ottobre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di
Riviera;
- UIPA, Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).