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Decisione

13.2022.83

Revoca del gratuito patrocinio: esame presupposti per rapporto al requisito d'indigenza. Ponderazione degli interessi, buona fede e principio di legalità. Reclamo parzialmente accolto, con rinvio per procedere alla tassazione della nota professionale

23 febbraio 2023Italiano21 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.83

13.2022.84

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2019.344 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 20

dicembre 2019 da

RE

1

già patrocinata dall’ __________

ora patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

già patrocinato dall’ __________

ora patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 31

ottobre 2022 di RE 1 contro il dispositivo n. 6 e 7 della decisione 19 ottobre

2022 con cui il Pretore ha revocato il gratuito patrocinio concessole il 14

ottobre 2020;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1, si sono uniti

in matrimonio a __________ il 22 luglio 2017. Dalla loro unione è nato __________.

B. Con istanza 20

dicembre 2019 RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera l’adozione,

già in via supercautelare e cautelare, di misure a protezione dell’unione

coniugale.

Con decisione supercautelare

23 dicembre 2019 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°

gennaio 2020, assegnato la casa coniugale alla moglie, affidato il figlio alla

madre con diritti di visita da concordare tra genitori, fissato in fr. 932.–

mensili (oltre AF) il contributo alimentare per il figlio e in fr. 2'506.– mensili

quello di accudimento.

C. Il 14 gennaio 2020, al

contraddittorio cautelare e di merito, CO 1 ha presentato delle osservazioni scritte.

Il Pretore ha omologato una modifica dell’assetto cautelare, sicché - fra

l’altro - il contributo di accudimento è stato ridotto a fr. 2'353.– da

febbraio 2020 ritenuto l’incasso della moglie della pigione di fr. 600.– mensili

versata dalla di lei madre.

RE 1 ha chiesto il

beneficio del gratuito patrocinio. Il 6 agosto 2020 l’avv. __________ ha

informato il Pretore che l’avv. PA 1 era subentrata al mandato di

rappresentanza. Con decisione 24 agosto 2020 il Pretore ha concesso il gratuito

patrocinio dal 14 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 stabilendo in fr. 1'094.65 (fr.

922.40 di onorario, fr. 92.40 di spese e fr. 78.25 di IVA al 7.7%) il compenso

per la prima legale.

D. L’assetto cautelare è

stato modificato all’udienza del 14 ottobre 2020, posto l’incasso dell’istante di

pigione e spese accessorie per fr. 700.– mensili e un contributo alimentare per

il figlio di fr. 2'000.– (oltre AF) dal 1° ottobre 2020, e quindi omologato dal

Pretore che ha inoltre ammesso le parti al beneficio del gratuito patrocinio

dal 1° agosto 2020.

Con replica 15 marzo 2021 RE

1 ha fra l’altro ribadito la richiesta di gratuito patrocinio. La duplica di CO

1 è poi seguita il 9 aprile 2021.

E. Il 17 giugno 2021 l’avv.

PA 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a superare il limite forfettario di

fr. 4'200.– di cui all’art. 5 Rtar, che le è poi stata concessa il 28 giugno

2021.

Chiusa l’istruttoria il 9

dicembre 2021, il 10 febbraio 2022 e il 14 marzo 2022 CO 1 e RE 1 hanno

presentato le rispettive conclusioni scritte.

F. Il 27 aprile 2022 il

Pretore ha preso atto dell’interruzione della convivenza tra l’istante e __________,

e sentito quest’ultimo il 22 giugno 2022. Limitatamente a questo punto, in

forza del principio inquisitorio illimitato vista la presenza di un minore, il

Pretore ha riaperto l’istruttoria per gli aggiornamenti di reddito e fabbisogno,

istruttoria poi chiusa il 29 settembre 2022 con rinuncia alle nuove arringhe

finali. Il 10 ottobre 2022 l’avv. PA 1 ha integrato la nota professionale

trasmessa il 2 maggio 2022 con i dettagli delle prestazioni svolte dal 6 maggio

2022.

G. Con decisione 19

ottobre 2022 il Pretore ha statuito nel merito le misure di protezione

dell’unione coniugale (dispositivo n. 1 a 5), revocato il beneficio del

gratuito patrocinio concesso alle parti dal 1° agosto 2020 (dispositivo n. 6) e

ripartito a metà le spese processuali (fr. 1'000.–) compensate le ripetibili

(dispositivo n. 7).

H. Con reclamo 31

ottobre 2022 RE 1 chiede di confermare il gratuito patrocinio già concessole e stabilire

in fr. 9'776.65 la retribuzione dovuta alla legale con anticipo dallo Stato

della sua quota parte di spese processuali. In via subordinata di limitare la

revoca dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022, con compenso fissato in fr.

1'120.30 (fr. 915.– di onorario, fr. 125.20 di spese e fr. 80.10 di IVA) e anticipo

dallo Stato della sua quota parte di spese processuali. Ancora in via subordinata,

il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio sul compenso alla legale. Inoltre

anche per il reclamo l’interessata postula il gratuito patrocinio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore revoca il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile mediante

reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 121 e art. 319 lett.

b cifra 1 CPC, art. 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio

essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119 cpv. 3 e

art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni.

1.1 Il giudizio impugnato è pervenuto

alla reclamante il 20 ottobre 2022. In applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC,

il termine di 10 giorni è giunto a scadenza lunedì 31 ottobre 2022. Impostato

il medesimo giorno con invio raccomandato, il gravame risulta tempestivo e

quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Trattato in procedura

sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2. Giusta l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 Il Pretore ha rilevato che, a

fronte della situazione economica emersa in punto alle pretese di mantenimento,

per finire le parti avevano beneficiato tra il 1° agosto 2020 e il 30 aprile

2022 di eccedenze per fr. 720.– mensili e ancora fr. 184.– mensili dal 1°

settembre 2022. Venendo meno lo stato di indigenza, ha revocato il gratuito

patrocinio concesso loro con effetto dal 1° agosto 2020.

2.2 La reclamante reputa la

revoca retroattiva del citato beneficio lesiva del diritto, segnatamente del

principio della buona fede e noncurante della dovuta ponderazione degli interessi

in gioco.

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1 È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014

consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -

in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con

rinvii).

3.2 Una volta concesso, il

gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione

non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le

mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere

valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango

costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa

affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative

fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve

quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla

corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla

sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del

gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari,

segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento

della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28

giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte

richiedente (Bühler, op. cit., n.

26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.

4. A mente della

reclamante la revoca con effetto retroattivo del gratuito patrocinio è

contraria al principio della buona fede. Al Pretore era noto sin dal 14 ottobre

2020 - allorquando quel beneficio le era appunto stato concesso - sia il suo

aumento di stipendio sia la sua convivenza con __________, tant’è che in sede

di udienza era stato limitato - e omologato - a fr. 2'000.– oltre AF il contributo

dovuto per il figlio da ottobre 2020. E il Pretore nulla aveva obiettato neppure

il 28 giugno 2021, rilasciando alla sua legale l’autorizzazione a superare l’importo

forfettario massimo di fr. 4'200.– previsto dall’art. 5 Rtar. Men che meno nel

corso della procedura che era poi ancora seguita. Nelle citate circostanze la reclamante

afferma di avere potuto ben confidare sull’assunzione da parte dello Stato

delle sue spese giudiziarie, fermo restando il successivo obbligo legale di

rimborso che le incombeva.

4.1 In concreto alla reclamante è

stato riconosciuto il gratuito patrocinio con una prima decisione 24 agosto

2020 e per il periodo tra il 14 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per

l’attività svolta dalla prima legale (sopra, consid. C). Il beneficio è stato

ancora confermato - senza porre condizioni e riserve - in esito all’udienza del

14 ottobre 2020 e rispetto anche al mandato conferito alla nuova legale (sopra,

consid. D). Inoltre tanto il memoriale di replica 15 marzo 2021 (pag. 9) quanto

quello di duplica 9 aprile 2021 (pag. 10) fanno esplicita menzione della pacifica

convivenza della procedente subentrata ad agosto 2020. Il 16 giugno 2021 il

Pretore ha dato atto di come la reclamante avesse evaso - per quanto pertinenti

- tutte le richieste di edizione del marito in punto a redditi e fabbisogni e non

si opponesse all’audizione testimoniale del convivente, mentre gli ultimi

ragguagli circa la sua situazione lavorativa valida da gennaio 2022 li aveva

ancora trasmessi a preludio della chiusura dell’istruttoria il 9 dicembre 2021 (fascicolo

grigio; sopra, consid. E). L’istruttoria è infine stata riaperta limitatamente al

rapporto di convivenza della moglie interrotto ad aprile 2022 (sopra, consid.

F; verbale 22 giugno 2022; disposizione ordinatoria 16 agosto 2022 nel

fascicolo grigio). E, a fronte di tutto questo contesto, è altresì da rilevare

che il 28 giugno 2021 il Pretore ha autorizzato la legale della reclamante a

superare il forfait massimo di fr. 4'200.–, indicando unicamente che “la causa

è ormai prossima alla conclusione, sicché si giustifica di riconoscere alla

patrocinatrice della moglie la copertura delle prestazioni ancora necessarie anche

oltre il citato limite” (sopra, consid. E; fascicolo grigio).

4.2 Il Pretore ha deciso la revoca

del gratuito patrocinio nel contesto del giudizio finale della procedura di misure

a protezione dell’unione coniugale avviata dalla reclamante, quindi quando il

mandato di patrocinio era già giunto a termine. Se non che, come visto (sopra,

consid. 3.2), la revoca del gratuito patrocinio ha di principio effetto ex-nunc

(pro futuro), mentre l’eventualità di un effetto retroattivo (ex-tunc) entra in

considerazione solo in casi particolari. Ora, il primo giudice fa riferimento ad

un’eccedenza di fr. 720.– mensili rilevata nel periodo tra agosto 2020 e aprile

2022 (inclusi) (decisione impugnata, pag. 25), nel corso del quale la reclamante

“ha ripreso l’attività lavorativa e ha iniziato la sua convivenza con __________”

(decisione impugnata, pag. 16). Nondimeno, il Pretore non pretende che quest’ultima

circostanza sia stata in qualche modo sottaciuta dalla reclamante e nemmeno che

l’interessata abbia in qualche modo esitato a chiarire la sua situazione

reddituale e ad informare il giudice e la controparte tramite documenti circa

le relative condizioni e le intervenute modifiche. Invero il Pretore nemmeno spiega

che i dati di cui disponeva non consentivano una diversa (rispetto a quella già

ritenuta) stima di massima di fabbisogno e reddito in capo alla moglie e, in

tal senso, di avere in qualche modo fatto presente all’interessata

l’eventualità di una revoca del gratuito patrocinio conseguente il vantaggio

finanziario tratto alla parallela convivenza e dalla ripresa dell’attività

lavorativa. Sicché nell’insieme, a fronte di tutti questi elementi, mal si vede

come in buona fede la reclamante dovesse e/o potesse avere ragionevoli e

oggettivi motivi per rimettere in discussione i presupposti di concessione del gratuito

patrocinio che le erano stati pacificamente riconosciuti fino all’imminenza del

giudizio di merito finale.

5. La reclamante

rimprovera al Pretore di non avere proceduto ad alcuna ponderazione degli

interessi in gioco, limitandosi a distanza di ben due anni dall’avvenuta

concessione a revocare retroattivamente il gratuito patrocinio poiché - a suo

dire - il presupposto di indigenza non era allora più adempiuto. Contesta tale argomentazione

in quanto non disponeva e mai aveva disposto di sostanza, mentre il margine di

fr. 185.– mensili che le era computato ora non le consentiva certo di far

fronte tramite pagamenti rateali sull’arco di due anni al debito verso la sua

legale, fermo restando che ancora era da considerare una riserva di soccorso in

aggiunta al suo fabbisogno. In mancanza di elementi prevedibili circa una futura

revoca del gratuito patrocinio, neppure aveva provveduto a risparmiare nel

periodo in cui il Pretore le imputava la disponibilità di una eccedenza

maggiore. Peraltro, era anche da considerare che essendo lei proprietaria di un

immobile il Cantone poteva contare su una sufficiente garanzia.

5.1 A mente del Pretore il

presupposto di indigenza era in concreto venuto meno poiché dal quadro

economico accertato e ritenuto - a posteriori - in capo alle parti era emerso

che le stesse avevano goduto di un’eccedenza di fr. 720.– mensili tra il 1°

agosto 2020 ed il 30 aprile 2022, rispettivamente di fr. 184.–/185.– dal 1°

settembre 2022 in poi. Tuttavia, già si è detto che la revoca del gratuito

patrocinio presuppone che le condizioni di concessione non siano più date o non

lo siano mai state (art. 120 CPC). E, nel caso che qui ci occupa, ciò significa

che ad oggi - leggasi 19 ottobre 2022 - il presupposto di indigenza non deve più

essere adempiuto o che non lo è mai stato in precedenza.

5.2 In proposito è anzitutto da

precisare che, quand’anche a fronte di un’eccedenza accertata dal 1° settembre 2022

di fr. 185.–, pare invero dubbio che la reclamante possa far fronte in tempi

ragionevoli ai suoi oneri giudiziari. In effetti rispetto ad una pretesa

remunerativa della legale di complessivi fr. 9'776.65 (fr. 8'656.35 [doc. JJ] e

fr. 1'120.30 [scritto 10 ottobre 2022 nel fascicolo grigio]), a cui ancora va invero

aggiunta la quota parte di spese processuali a carico della reclamante, il

citato margine mensile consentirebbe all’interessata di liquidare il relativo

debito tramite pagamenti a rate protratti almeno sull’arco dei prossimi 55 mesi.

Il che, evidentemente, è in contrasto con il principio secondo cui il saldo

attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie

(spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non

particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti).

Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo è già di primo acchito dubbio che la

contestata revoca regga ai presupposti posti dall’art. 120 CPC e ossequi quindi

il principio di legalità.

5.3 Non solo. È ben vero, d’altra

parte, che il Pretore ha accertato un beneficio economico di fr. 720.– mensili

in capo alla reclamante sull’arco di 21 mesi (agosto 2020-aprile 2022). Ma

questo limitatamente a quel precedente e specifico periodo. E ancora in un

contesto dove l’interessata confidava in un gratuito patrocinio che quello

stesso giudice le aveva oramai già pacificamente riconosciuto, rafforzato

oltretutto dalla decisione con cui a giugno 2021 questi aveva finanche rilasciato

l’autorizzazione a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–, e su cui, come

spiegato (sopra, consid. 4.1 e 4.2), non vi era concreto motivo di dubitare. Di

contro, per quel medesimo lasso di tempo, il Pretore non accenna ad un

corrispondente e reale accumulo di sostanza, e nemmeno rileva l’esistenza di

sostanza altrimenti accantonata. Pertanto il citato vantaggio non può oramai

più considerarsi attuale ed effettivo. Alla resa dei conti ne consegue che anche

da questo punto di vista le condizioni per una revoca ai sensi dell’art. 120

CPC non sono più date, da cui una volta ancora la lesione del principio di

legalità.

5.4 Per completezza basti infine rilevare

che nello scenario così descritto era piuttosto e semmai da valutare

l’attuabilità di una revoca parziale del gratuito patrocinio nel senso di

imporre all’interessata una partecipazione parziale ai costi giudiziari e per

un limitato periodo assunta nei confronti dello Stato, sempre che le condizioni

lo avessero effettivamente consentito (cfr. per analogia IIICCA 13.2022.65/66

13 gennaio 2023 consid. 5.1 sulla concessione parziale del gratuito patrocinio

e le modalità di partecipazione ai costi legali). Tenuto conto di una

disponibilità di fr. 185.–, la prospettiva difficilmente era una via percorribile

nello specifico. Giova in effetti notare che il Pretore non si esprime su un

possibile credito o debito di mantenimento sin lì maturato dalla reclamante e

derivante dal raffronto tra pretese incassate e pretese dovute in base alle

risultanze della decisione finale, posto che qualora ne dovesse risultare

debitrice l’interessata si troverebbe allora a dovervi far fronte attingendo sempre

e soltanto al margine di fr. 185.– (sopra, consid. 5.2). Diversamente,

nell’eventualità in cui ne risultasse un credito a suo favore, lo stesso andrebbe

invero e se del caso considerato sotto il profilo dell’obbligo di rimborso

giusta l’art. 123 CPC (IIICCA 13.2016.49 9 settembre 2016 consid. 3).

6. In conclusione, nelle

circostanze del caso che qui ci occupa, tenuto conto del principio della buona

fede e del principio di legalità e della ponderazione degli interessi in gioco

che ne deve conseguire, nella misura in cui con il giudizio finale 19 ottobre

2022 il Pretore ha disposto la revoca del gratuito patrocinio concessa in data

14 ottobre 2020 a favore della reclamante, la decisione è costitutiva di un’errata

applicazione del diritto. Il reclamo merita quindi accoglimento, con

conseguente riforma del dispositivo n. 6 impugnato nel senso che la revoca del gratuito

patrocinio concesso il 14 ottobre 2020 a RE 1 è annullata, riservato l’obbligo

di rimborso giusta l’art. 123 CPC.

L’accoglimento del

reclamo, si riflette anche sul dispositivo n. 7 relativo agli oneri giudiziari

nel senso che la quota parte delle spese processuali posta a carico della

reclamante è anticipata dallo Stato in forza del beneficio del gratuito

patrocinio, ritenuta la conferma della compensazione delle ripetibili.

7. A differenza di quanto

postula la reclamante, richiamato il principio del doppio grado di

giurisdizione, questa Camera non può invece decidere quale prima e unica

istanza in punto alla tassazione della nota professionale della sua legale nel

suo ruolo di gratuita patrocinatrice. Su questo punto la causa non è matura per

il giudizio e l’incarto va così retrocesso al Pretore affinché si determini al

riguardo (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

8. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito

patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119

cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino

risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid.

4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di

remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con

successo, impugna una decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio

(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a

questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il

congruo compenso va stabilito in fr. 800.– (incluse spese e IVA) senz’altro

adeguato anche se si tiene conto di quasi tre ore di lavoro alla tariffa oraria

di fr. 280.– (art. 12 e 14 Rtar), ben sufficienti per la proposizione delle

censure (4 pagine) che hanno trovato qui accoglimento. Ciò rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE

1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 6 e 7 della

decisione 19 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Riviera sono riformati

come segue:

“6.

6.1 Dal 1°

agosto 2020 a CO 1 è revocato il beneficio del gratuito patrocinio.

6.2 Dal 1°

agosto 2020, e come da decisione 14 ottobre 2020, è confermato il beneficio del

gratuito patrocinio a favore di RE 1, inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.

§. RE

1 è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta

l’art. 123 CPC.

7. La tassa

e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico delle parti in

ragione di 1/2 ciascuna, e anticipate dallo Stato per quanto riguarda RE 1 posta

al beneficio del gratuito patrocinio, ripetibili compensate.

§. RE 1

è avvertita del suo obbligo di rifusione nei confronti dello Stato giusta

l’art. 123 CPC.”

Per il resto l’incarto è

rinviato al Pretore affinché si determini sulla remunerazione dovuta all’avv. PA

1, in veste di gratuita patrocinatrice di RE 1.

2. La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo è priva d’oggetto.

3. Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale

rifonderà a RE 1 fr. 800.– di ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente al reclamo 31 ottobre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Riviera;

- UIPA, Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).