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Decisione

13.2022.85

Decisione in materia di prove. Nova: segreto commerciale e adozione di misure a tutela invocati per la prima volta in sede di reclamo

23 febbraio 2023Italiano6 min

A. Con petizione 11

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.85

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.19 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

11 marzo 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 7 ottobre 2022 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 25

ottobre 2022;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 11

marzo 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.

30'000.- invocando una violazione del divieto di concorrenza.

Con osservazioni 25 aprile

2022 il convenuto si è opposto alla petizione.

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, il 25 ottobre 2022 il Pretore ha emanato

l’ordinanza sulle prove ammettendo segnatamente il richiamo dall’attrice di

“copia di tutte le fatture da essa emesse dal 1° agosto 2020 fino al momento

della loro produzione”.

C. Con reclamo 7 ottobre

2022 (recte: 7 novembre 2022) RE 1 chiede l’annullamento della decisione

impugnata limitatamente all’edizione delle fatture dall’attrice.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 27 ottobre 2022. Rimesso alla posta il 7 novembre 2022

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la

reclamante sostiene che le fatture contengono dati sensibili e meglio i nomi

dei clienti dell’azienda e le loro consuetudini, e sono quindi protette dal segreto

commerciale. La produzione delle fatture comporterebbe per lei il rischio di

pregiudizio difficilmente riparabile. Essa si duole che non sia stata proposta

“una produzione sotto sugello ex art. 156 CPC” e si duole del fatto che quanto

richiesto in edizione eccederebbe i bisogni di causa.

Va qui rilevato che per la

prima volta in questa sede la reclamante invoca il segreto commerciale,

dolendosi della mancata adozione di misure di tutela. Trattasi di censure

nuove, mai addotte in prima istanza, che sono quindi inammissibili in sede di

reclamo (art. 326 CPC). Neppure la doglianza della mancata adozione di misure

di protezione va ammessa, ritenuto che siffatte misure non sono state chieste e

di conseguenza mal si vede perché il primo giudice avrebbe dovuto adottarle

d’ufficio.

Per quanto concerne invece

la pretesa assenza di motivazione, si rileva che il primo giudice ha preso

posizione sulle opposizioni che l’attrice ha sollevato in sede di dibattimento.

La motivazione è certo succinta, ma permette comunque di comprendere i motivi

per cui le prove sono state ammesse.

Il reclamo, inammissibile,

è quindi di respingere.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2022 (recte:

7.

novembre 2022) di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 ottobre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93

LTF.