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Decisione

13.2022.87

Tassazione della nota del patrocinatore

6 marzo 2023Italiano22 min

reclamo del 10 novembre 2022, l'avv. RE 1 chiede la riforma della decisione pretorile

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.87

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)

per statuire nella causa inc. n. DM.2016.5 (divorzio su azione di un

coniuge) della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna promose ora sul

reclamo del 10 novembre 2022 dell'avv. RE 1 contro la decisione del 31 ottobre

2022 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale;

Ritenuto

in fatto A. Con decisione del 21 ottobre 2010 il Pretore della

giurisdizione di Locarno-Campagna ha stralciato dal ruolo per intervenuta

transazione un'istanza di protezione dell'unione coniugale presentata da PI 1, (1971),

contro il marito CO 1 (1972). Nella decisione il Pretore ha autorizzato i

coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ (2006) alla madre

per cura ed educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale,

ha stabilito il diritto di visita a beneficio del padre, obbligandolo – tra

l'altro – a versare alla moglie contributi alimentari anticipati per __________

di fr. 1300.– mensili a partire dal 1° novembre 2010, ritenuto che “l'assegno

familiare è percepito dalla madre in aggiunta al contributo”, e per la moglie

di fr. 700.– mensili. PI 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RE 1. Non sono state prelevate

tasse e spese di giustizia e non sono state assegnate ripetibili (inc. DI.2010.217).

B. Il

18 gennaio 2016 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti alla medesima

Pretura, chiedendo tra l'altro di affidare Riccardo alla custodia della madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, postulando un ampio diritto di

visita riservata la regolamentazione minima come stabilita dalla prima Camera

civile del Tribunale d'appello, offrendo un contributo alimentare per __________,

chiedendo, inoltre, di suddividere a metà le prestazioni previdenziali maturate

dai coniugi in costanza di matrimonio, ognuno dovendo provvedere da sé al

proprio mantenimento.

C. All'udienza

del 4 marzo 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di

divorzio, il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura sino al 15 aprile. All'udienza

per incombenti del 20 aprile promossa dal marito, entrambi i coniugi hanno

chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell'avv. RE 1 per la moglie, e dell'PA 1 per il marito. Per

il resto, si sono dati atto di non vantare pretese reciproche dalla

liquidazione del regime matrimoniale e di voler suddividere a metà gli averi

previdenziali maturati durante il matrimonio. È stato stabilito un “ampio

diritto di vista” in favore del padre, “i genitori essendo consapevoli che __________

è restio a vedere il padre e ha difficoltà a esprimerne i motivi”. Partendo dai

rispettivi elementi di reddito e fabbisogno, i coniugi hanno ritenuto di poter

cominciare a discutere da un fabbisogno minimo per il figlio di

fr. 1155.–. Al termine dell'udienza, il Pretore aggiunto ha impartito un

termine per produrre gli attestati di cassa pensione, quindi ha sospeso la

procedura, da riattivarsi a semplice istanza di parte. Il 15 ottobre 2021 il

marito ha chiesto la riattivazione della procedura.

D. Nelle

sue “osservazioni di risposta” del 17 dicembre 2021, la moglie ha chiesto, tra

l'altro, un contributo alimentare per Riccardo di fr. 1500.– mensili sino

alla conclusione degli studi e uno per sé di fr. 835.– mensili, oltre a una

provvigione ad litem di fr. 5000.– in subordine alla richiesta di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Relativamente alla propria

situazione, la moglie ha fatto rilevare di aver perso il lavoro a causa del

decesso del datore di lavoro, e di aver dovuto chiedere contributi di disoccupazione

e, scaduto il termine quadro, il sostegno per sé e il figlio all'Ufficio del

sostegno e dell'inserimento cantonale. Compiuti i 50 anni, a fronte di un matrimonio

di “solidarietà, poiché l'assetto deciso nel 2010 è durato sino ad oggi”, la

moglie ha sostenuto di trovarsi in “un'impossibilità reale di trovare un lavoro”,

tanto meno a tempo parziale.

Nelle

successive “osservazioni” del 18 gennaio 2022, il marito ha ribadito il proprio

punto di vista, offrendo un contributo alimentare per __________ di

fr. 1178.– su tredici mensilità, oltre agli assegni familiari se da lui

percepiti e postulando un “più ampio” diritto di visita, oltre a un assetto

minimo.

Nella

duplica e replica alla domanda di provvigione ad litem del 18 marzo

2022, la moglie ha ribadito quanto chiesto nelle osservazioni di risposta. Il

28 marzo 2022, il marito ha presentato la propria duplica sulla richiesta di

provvigione ad litem della moglie, indicando di non disporre di mezzi

economici per assumersi i costi legali di procedura di divorzio della moglie.

E. Nell'udienza

del 24 agosto 2022, indetta per le prime arringhe e per la discussione sulla

richiesta di provvigione ad litem – preso atto tra l'altro che la moglie

ha trovato un impiego dal 1° luglio 2022 che le procura un reddito di

fr. 3100.– per tredici mensilità oltre assegni familiari – i coniugi hanno

concordato di regolare le conseguenze accessorie del divorzio. In particolare,

si sono dati atto che non sono dovuti contributi alimentari tra i coniugi e che

non ci sono saldi per contributi alimentari in favore della moglie dovuti dal

marito per il periodo precedente, ad eccezione dei contributi alimentari fatti

valere nell'ambito del fallimento del marito e oggetto di attestati di carenza

beni. Riguardo al figlio __________ i coniugi si sono dati atto che le

relazioni tra padre e figlio, “attualmente turbate, verranno discusse

direttamente tra loro, ritenuto che il padre ribadisce di avere sempre la

volontà e l'interesse di riuscire a ristabilire un rapporto con il figlio,

senza forzarlo”. Il marito si è poi impegnato a versare un contributo

alimentare per __________ di fr. 1400.– mensili dal mese di agosto 2022,

“oltre assegni familiari se da lui percepiti”. Le parti hanno concordato la

revoca della trattenuta di stipendio a carico del marito a far tempo dai “primi

di settembre”. Il padre si è altresì impegnato “ad effettuare quanto necessario

affinché gli vengano riconosciuti gli assegni per il figlio a partire dal mese

di febbraio 2021 fino al mese di giugno 2022 compresi, ritenuto che dal mese di

febbraio 2021 la madre non li ha più percepiti”, questi assegni dovendo poi essere

riversati alla madre. Il Pretore aggiunto ha assegnato un termine fino al 2

settembre 2022 per comunicare se la moglie riconosce l'esattezza del calcolo di

suddivisione degli averi di cassa pensione effettuato dal marito, riservata in

ogni caso la decisione del giudice. “Qualora il Pretore aggiunto accogliesse la

domanda di assistenza giudiziaria, la moglie ritira la domanda di provvigione ad

litem”, le parti non avendo ulteriori prove da notificare.

F. Con

sentenza del 13 settembre 2022, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio

e omologato la transazione giudiziale. Le spese processuali di fr. 1300.–,

di cui fr. 900.– occasionati dall'ascolto del figlio, sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state prelevate ripetibili.

Le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dei rispettivi legali.

G. Con

scritto del 26 ottobre 2022, l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota

professionale esponendo una remunerazione di fr. 7028.50, comprensiva di

onorario (fr. 6071.–) e spese effettive (fr. 957.50), senza esporre

importi per IVA, per prestazioni legali svolte dal 25 marzo 2021 al 26 ottobre

2022.

H. Con

decisione del 31 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha tassato la nota

professionale, riconoscendo una retribuzione limitatamente a fr. 4000.–,

somma ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla

difficoltà della pratica”, pari a un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro

più le spese, ricordato che l'IVA [al 7.7%] non è stata richiesta e non figura

la relativa partita sulla nota professionale”.

Fatti

I. Con

reclamo del 10 novembre 2022, l'avv. RE 1 chiede la riforma della decisione pretorile

del 31 ottobre 2022, nel senso di riconoscere fr. 6071.– di onorario, spese

ridotte a fr. 500.–, oltre all'IVA “sull'intero importo”, protestate spese

e ripetibili.

Non

sono state raccolte osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d'ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenze

del Tribunale federale 5A_1002/2018 dell'8 agosto 2019, consid. 1.3;

5A_1007/2018 del 26 giugno 2019, consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019,

consid. 1.1 e 1.2).

Trattandosi

nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo

indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo

giusta l'art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n.

981.

pag. 344; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017,

n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_120/2016

del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via

dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art.

122]; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad

art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

Ciò

premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe

nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che

tuttavia se ne occupa in applicazione dell'art. 48 lett. c n. 2 LOG.

2.

Richiamata

la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC – la

legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo – il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenze del Tribunale federale 5A_120/2016 del 26 maggio

2016.

e 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019). La decisione è stata notificata il 31

ottobre 2022, ovvero il giorno stesso della sua emanazione, ed è stata ritirata

il 2 novembre dalla reclamante. Il termine per proporre reclamo è cominciato a

decorrere il 3 novembre ed è scaduto sabato 12 novembre, salvo protrarsi fino a

lunedì 14 novembre 2022 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla

posta l'11 novembre 2022 il reclamo è pertanto tempestivo.

Rammentata

la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).

L'art.

326.

cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che

resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura del gratuito

patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE

- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). In concreto, gli scambi

di posta elettronica dalla sua patrocinata del 3 maggio 2021 e alla legale di

controparte del 22 agosto 2022 sarebbero irricevibili. Come si vedrà in

seguito, tuttavia, essi poco gioverebbero ai fini del giudizio. Conviene quindi

procedere senza indugio all'esame del reclamo.

3.

Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ridotto la nota esposta dal

patrocinatore (v. sopra, lett. H), spiegando che l'onorario esposto non si

giustifica. Nelle cause di divorzio può essere riconosciuto un massimo di

fr. 4200.–, a condizione poi che la pratica abbia comportato anche

l'istruttoria e le conclusioni. Il patrocinatore avrebbe assunto il mandato a

pratica già avviata, ha redatto due memorie di causa e non ha dovuto affrontare

un'istruttoria, “ma semplicemente far fronte alla richiesta di questo Pretore

alle parti di ovviare, oltretutto, a loro carenze, ossia per non aver fornito

la documentazione necessaria di cassa pensione, ciò che avrebbero dovuto fare

spontaneamente”; inoltre la causa si è conclusa senza la necessità di

conclusioni e non era neppure complessa. A giustificazione della somma ridotta

– ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla difficoltà

della pratica” – il Pretore aggiunto ha ricordato che anche se, da un lato, va

concesso al legale che opera in regime di assistenza giudiziaria un certo

margine di manovra circa il tempo che ritiene opportuno dedicare alla pratica,

dall'altro lato lo Stato non è tenuto a sovvenzionare indistintamente ogni

attività eseguita, qualsivoglia contatto o colloquio intrattenuto con il

cliente o il suo sostegno morale e sociale, soprattutto se non motivati da

un'esigenza prettamente procedurale.

In

concreto, la parcella legale è in buona misura costituita da costi occasionati

da scambi di e-mail e telefonate con il cliente, la cui utilità per il tempo

complessivo fatturato non può essere ammessa. Per effettuare questa valutazione

– continua il Pretore aggiunto – ci si è confrontati in modo concreto con il

dettaglio delle ore allegato alla nota professionale, tenuto conto, come detto,

della complessità e della natura dell'incarto e della sua fine prematura, ossia

senza che vi sia stata un'istruttoria, la comparsa alle arringhe finali o un

memoriale conclusivo. Infine, per tali motivi, prima di decidere non si è reso

necessario interpellare il patrocinatore. Ciò considerato, il Pretore aggiunto

ha riconosciuto “un onorario di fr. 4000.–, comprese le spese, IVA non

richiesta”, ovvero un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro più le spese,

ricordato che l'IVA (al 7.7%) non è stata richiesta e non figura la relativa

partita sulla nota professionale”.

5.

La

qui reclamante ritiene che il

trattamento e l'importante decurtazione della sua nota professionale siano

immotivati e ingiustificati e violerebbero le disposizioni in materia. La nota

professionale esposta sarebbe proporzionata al lavoro eseguito.

“Gli allegati non erano poco impegnativi, come non lo era la situazione e la

relativa responsabilità”. Contesta al Pretore aggiunto di aver sempre

rappresentato la sua cliente, il suo nome risultando nella procedura a tutela

dell'unione coniugale (inc. DI.2010.217) e nella domanda di divorzio inoltrata

dalla controparte. Le “difficoltà lavorative ed esistenziali della sua cliente

e della pratica” non avrebbero comportato “particolari impieghi di tempo per

sostegno morale o sociale”. La richiesta di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocino è avvenuta in concomitanza con il riavvio della causa,

rimasta sospesa dal 2016 al marzo 2021, postulato dalla controparte. La causa

non sarebbe stata semplice e non si sarebbe limitata alla questione della cassa

pensione. Quale legale ha dovuto chiedere tutta la documentazione possibile a

tutela della sua cliente. L'Ufficio del sostegno e dell'inserimento non accetta

che una moglie rinunci ad alimenti o diritti. L'edizione di molta

documentazione si giustificava dai cambiamenti di situazione della sua cliente,

confrontata a disoccupazione, assistenza, assegni integrativi, e dai relativi

dossier da aggiornare anche per il figlio. Gli assegni familiari non erano

percepiti da nessuno dei genitori e non si riusciva a convincere il marito ad

attivarsi. La responsabilità di causa era altrettanto grande per il figlio __________,

per cui andavano prodotte prove di sussidi e di altri aiuti.

Degli

approfondimenti si sarebbero resi necessari in un “momento storico” dove molti

concetti giuridici nella dottrina e nella giurisprudenza sono in continuo

cambiamento. Reddito ipotetico, età di reinserimento della moglie, durata del

matrimonio, cura dei figli hanno richiesto contatti con la cliente. La

situazione del figlio – “sentito due volte” [dalla medesima consulente

familiare, v. scritto dell'Associazione centro studi coppia e famiglia del 19

febbraio 2016 e del Consultorio coppia famiglia del 14 giugno 2021], richiedeva

delicatezza e attenzione. Le relazioni di un minore con il genitore non

affidatario sono parte del “lavoro di patrocinio”. Si tratta di una “questione

di misura e in questo caso la reclamante non avrebbe ecceduto”. Il figlio ha

avuto (e ha) difficoltà nel suo percorso formativo. Cambiavano le scuole, le

terapie e la quantificazione dei fabbisogni. Senza la necessaria documentazione

la madre non avrebbe mai potuto ottenere un contributo alimentare adeguato. La

domanda di provvigione ad litem, con relativo scambio di allegati si

imponeva. La questione della cassa pensione, per quanto riguarda la moglie e i

suoi interessi, è stata gestita con la dovuta attenzione.

Contesta

che la mancanza di conclusioni scritte possa portare, nel caso presente, a una

riduzione – soprattutto così importante – della nota. Per il dibattimento

finale le parti si sono preparate, consultandosi, cercando ancora un accordo. È

stata prodotta una serie di documenti di attualità per __________, per la

collega e per il giudice all'udienza, durata due ore e in cui sono stati

regolati “vari elementi di diritto”. Tale lavoro e dispendio di tempo va

retribuito, perché ha fatto risparmiare lavoro al Tribunale. Scambi di posta

elettronica con la collega prima dell'udienza attestano ancora il tentativo di

giungere a una transazione. Sottolinea che l'accordo in causa è la conseguenza

del fatto che la moglie ha trovato un impiego poco prima dell'udienza di agosto

2022: “il divorzio come tale era complicato, con importanti interessi in gioco.

Si è reso semplice unicamente per il cambiamento delle circostanze a fine causa”.

Anche le iniziative extragiudiziali in vista di cercare una transazione vanno

rimunerate quando sono giustificate per la difesa degli interessi del cliente.

L'art.

5.

Rtar prevede “già un tetto massimo piuttosto ridotto”, ma con la possibilità

di valutazione da parte del giudice. La reclamante rileva di aver applicato una

tariffa oraria di fr. 180.– che “al giorno d'oggi è veramente bassa, se si

pensa a quando è stata emanata la legge e al costo della vita al tempo della

sua emanazione”. Non è poi “colpa dei patrocinatori se i documenti devono

essere spediti in tre copie ai tribunali” e neppure che “il costo delle

raccomandate sia di molto aumentato”. Ignorare le spese e persino le

disposizioni legali in merito sarebbe una violazione di legge, come pure

decidere un “Pauschal a naso” per onorario e spese: sarebbe stata svolta

unicamente una valutazione del tutto sommaria, senza spiegare almeno brevemente

in virtù di quali motivi concreti il Pretore aggiunto ha ritenuto inutili

alcune prestazioni o spese. La reclamante accampa poi una violazione del

diritto di essere sentito per non aver potuto prendere posizione sulle

obiezioni del Pretore aggiunto prima dell'emanazione della decisione di

tassazione della nota d'onorario.

6.

L'art.

122.

CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono

riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del

patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar; RL 178.310]). In

Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria

è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.–

(art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere

riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1

Rtar).

La liquidazione delle spese giudiziarie è

effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di

costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad

art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle

risorse cantonali. La remunerazione

non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata.

Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando

semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un

ampio potere d'apprezzamento. Poiché

chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un

punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della

causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso

non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice,

ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente

inadeguato (III CCA, sentenza inc. 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).

Nella

determinazione della retribuzione

dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle

difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il

tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai

colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato

ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con

la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero

professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio

2011).

7.

Contrariamente

a quanto sostenuto, in concreto non sussiste violazione dell'obbligo di

motivazione per il motivo che il Pretore aggiunto non avrebbe “neppure

suddiviso l'onorario dalle spese”. Dalla decisione impugnata si evince con

meridiana evidenza che il Pretore aggiunto ha stabilito un onorario di

fr. 3600.–, pari a 20 ore di lavoro a un tasso orario di fr. 180.– e

spese per fr. 400.–, senza riconoscere l'IVA (v. sopra, lett. H). Vero è

che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la reclamante ha rappresentato

la sua cliente già dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (inc.

DI.2010.217) e ancora dalla domanda di divorzio inoltrata dalla controparte. Trattasi

di un accertamento manifestamente errato dei fatti, concernente la temporalità

delle prestazioni svolte dal patrocinatore, che tuttavia non ha influito sulla

decisione, considerato che le prestazioni esposte sono quelle successive alla

richiesta di gratuito patrocinio del 20 aprile 2021, non invece quelle

precedenti.

8.

Giusta

l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato

– e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su

richiesta comune o su richiesta unilaterale – è riconosciuto un onorario

massimo di fr. 4200.–, corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla

tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar). Negli altri ambiti la

fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3

cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di

fr. 4200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo

di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). Questa Camera ha già avuto

modo di rammentare principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il

tema dell'onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio (III CCA

sentenze inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022, consid. 3.1 e 5; 13.2021.83 del 22

febbraio 2022, consid. 3.1; 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021, consid. 3).

8.1

Poiché

la reclamante non ha informato il primo giudice del superamento dell'importo di

fr. 4200.– il reclamo è destinato all'insuccesso nella misura in cui essa chiede

un importo che supera il massimo previsto dall'art. 5 Rtar.

8.2

Diversamente

da quanto sostenuto dalla reclamante in questa sede (v. sopra, consid. 5), il

caso in esame non appare di particolare complessità per un avvocato al

beneficio di una normale esperienza nel contenzioso di diritto di famiglia. Premesso

che l'assetto normativo che regola il beneficio del gratuito patrocinio non è

sindacabile in questa sede, le prestazioni derivanti dalla gestione di problematiche

personali della cliente e dalla ricerca di accordi vanno ammesse soltanto se strettamente

necessarie alla definizione di una pratica di divorzio in regime di gratuito

patrocinio. La documentazione prodotta non appare particolarmente copiosa, se

raffrontata a procedure di divorzio paragonabili per problematiche da definire.

In concreto, la definizione delle questioni litigiose – quindi i contributi di

mantenimento e la cassa pensione, di transenna le relazioni personali – non

travalicano una normale complessità di tipo fattuale e giuridico per questa

tipologia di pratiche. Nemmeno l'adattamento di singole posizioni a mutate

circostanze concorre ad aumentare il grado di complessità, anche se certamente

comporta un aumentato dispendio di tempo. Va poi considerato che, come rilevato

dal primo giudice, non è stata svolta istruttoria, le parti essendosi limitate

a produrre i rispettivi documenti. Non si può quindi rimproverare al primo

giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'applicazione

errata del diritto per aver stabilito l'onorario in fr. 4000.– comprensivo

di spese, quando di base l'importo massimo di fr. 4200.– è riconosciuto

per pratiche che comportano anche una normale istruttoria.

Il

reclamo va quindi respinto.

8.3

Merita

pure conferma la decisione del Pretore aggiunto per quanto riguarda l'IVA. La

reclamante sostiene che avrebbe sempre inviato le sue note lasciando che fosse

il tribunale a calcolare l'IVA dopo il proprio giudizio. L'IVA sarebbe stata

“indicata nella nota, ma non calcolata e non esplicitamente richiesta nella

lettera. Sarebbe dovuta e il giudice in buona fede lo saprebbe”. In realtà, il

computo dell'IVA cade nel vuoto per carenza di qualsivoglia richiesta,

allegazione e quantificazione, come sufficientemente già rilevato dal Pretore

aggiunto nella decisione impugnata (v. sopra, consid. H). Non può sfuggire, inoltre,

che nella pagina di ricapitolazione delle posizioni, nella finca “Nostre

prestazioni/IVA”, la reclamante si limiti a riportare il subtotale di

fr. 7028.50 concernente soltanto l'onorario e le spese, come sopra esposti,

per poi confermarlo tale e quale più in basso, nel “Saldo a nostro favore”.

9.

Le

spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 400.– giusta l'art.

2.

e 14 LTG. Sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 10

novembre 2022 dell'avv. RE 1

è respinto.

2.

Le

spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a

carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– RE

1, Locarno.

4.

Comunicazione:

Pretura di Locarno-Campagna;

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7,

Bellinzona.

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 3077.–, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).