13.2022.87
Tassazione della nota del patrocinatore
6 marzo 2023Italiano22 min
reclamo del 10 novembre 2022, l'avv. RE 1 chiede la riforma della decisione pretorile
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.87
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)
per statuire nella causa inc. n. DM.2016.5 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promose ora sul
reclamo del 10 novembre 2022 dell'avv. RE 1 contro la decisione del 31 ottobre
2022 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale;
Ritenuto
in fatto A. Con decisione del 21 ottobre 2010 il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna ha stralciato dal ruolo per intervenuta
transazione un'istanza di protezione dell'unione coniugale presentata da PI 1, (1971),
contro il marito CO 1 (1972). Nella decisione il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ (2006) alla madre
per cura ed educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale,
ha stabilito il diritto di visita a beneficio del padre, obbligandolo – tra
l'altro – a versare alla moglie contributi alimentari anticipati per __________
di fr. 1300.– mensili a partire dal 1° novembre 2010, ritenuto che “l'assegno
familiare è percepito dalla madre in aggiunta al contributo”, e per la moglie
di fr. 700.– mensili. PI 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RE 1. Non sono state prelevate
tasse e spese di giustizia e non sono state assegnate ripetibili (inc. DI.2010.217).
B. Il
18 gennaio 2016 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti alla medesima
Pretura, chiedendo tra l'altro di affidare Riccardo alla custodia della madre con
esercizio congiunto dell'autorità parentale, postulando un ampio diritto di
visita riservata la regolamentazione minima come stabilita dalla prima Camera
civile del Tribunale d'appello, offrendo un contributo alimentare per __________,
chiedendo, inoltre, di suddividere a metà le prestazioni previdenziali maturate
dai coniugi in costanza di matrimonio, ognuno dovendo provvedere da sé al
proprio mantenimento.
C. All'udienza
del 4 marzo 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di
divorzio, il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura sino al 15 aprile. All'udienza
per incombenti del 20 aprile promossa dal marito, entrambi i coniugi hanno
chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell'avv. RE 1 per la moglie, e dell'PA 1 per il marito. Per
il resto, si sono dati atto di non vantare pretese reciproche dalla
liquidazione del regime matrimoniale e di voler suddividere a metà gli averi
previdenziali maturati durante il matrimonio. È stato stabilito un “ampio
diritto di vista” in favore del padre, “i genitori essendo consapevoli che __________
è restio a vedere il padre e ha difficoltà a esprimerne i motivi”. Partendo dai
rispettivi elementi di reddito e fabbisogno, i coniugi hanno ritenuto di poter
cominciare a discutere da un fabbisogno minimo per il figlio di
fr. 1155.–. Al termine dell'udienza, il Pretore aggiunto ha impartito un
termine per produrre gli attestati di cassa pensione, quindi ha sospeso la
procedura, da riattivarsi a semplice istanza di parte. Il 15 ottobre 2021 il
marito ha chiesto la riattivazione della procedura.
D. Nelle
sue “osservazioni di risposta” del 17 dicembre 2021, la moglie ha chiesto, tra
l'altro, un contributo alimentare per Riccardo di fr. 1500.– mensili sino
alla conclusione degli studi e uno per sé di fr. 835.– mensili, oltre a una
provvigione ad litem di fr. 5000.– in subordine alla richiesta di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Relativamente alla propria
situazione, la moglie ha fatto rilevare di aver perso il lavoro a causa del
decesso del datore di lavoro, e di aver dovuto chiedere contributi di disoccupazione
e, scaduto il termine quadro, il sostegno per sé e il figlio all'Ufficio del
sostegno e dell'inserimento cantonale. Compiuti i 50 anni, a fronte di un matrimonio
di “solidarietà, poiché l'assetto deciso nel 2010 è durato sino ad oggi”, la
moglie ha sostenuto di trovarsi in “un'impossibilità reale di trovare un lavoro”,
tanto meno a tempo parziale.
Nelle
successive “osservazioni” del 18 gennaio 2022, il marito ha ribadito il proprio
punto di vista, offrendo un contributo alimentare per __________ di
fr. 1178.– su tredici mensilità, oltre agli assegni familiari se da lui
percepiti e postulando un “più ampio” diritto di visita, oltre a un assetto
minimo.
Nella
duplica e replica alla domanda di provvigione ad litem del 18 marzo
2022, la moglie ha ribadito quanto chiesto nelle osservazioni di risposta. Il
28 marzo 2022, il marito ha presentato la propria duplica sulla richiesta di
provvigione ad litem della moglie, indicando di non disporre di mezzi
economici per assumersi i costi legali di procedura di divorzio della moglie.
E. Nell'udienza
del 24 agosto 2022, indetta per le prime arringhe e per la discussione sulla
richiesta di provvigione ad litem – preso atto tra l'altro che la moglie
ha trovato un impiego dal 1° luglio 2022 che le procura un reddito di
fr. 3100.– per tredici mensilità oltre assegni familiari – i coniugi hanno
concordato di regolare le conseguenze accessorie del divorzio. In particolare,
si sono dati atto che non sono dovuti contributi alimentari tra i coniugi e che
non ci sono saldi per contributi alimentari in favore della moglie dovuti dal
marito per il periodo precedente, ad eccezione dei contributi alimentari fatti
valere nell'ambito del fallimento del marito e oggetto di attestati di carenza
beni. Riguardo al figlio __________ i coniugi si sono dati atto che le
relazioni tra padre e figlio, “attualmente turbate, verranno discusse
direttamente tra loro, ritenuto che il padre ribadisce di avere sempre la
volontà e l'interesse di riuscire a ristabilire un rapporto con il figlio,
senza forzarlo”. Il marito si è poi impegnato a versare un contributo
alimentare per __________ di fr. 1400.– mensili dal mese di agosto 2022,
“oltre assegni familiari se da lui percepiti”. Le parti hanno concordato la
revoca della trattenuta di stipendio a carico del marito a far tempo dai “primi
di settembre”. Il padre si è altresì impegnato “ad effettuare quanto necessario
affinché gli vengano riconosciuti gli assegni per il figlio a partire dal mese
di febbraio 2021 fino al mese di giugno 2022 compresi, ritenuto che dal mese di
febbraio 2021 la madre non li ha più percepiti”, questi assegni dovendo poi essere
riversati alla madre. Il Pretore aggiunto ha assegnato un termine fino al 2
settembre 2022 per comunicare se la moglie riconosce l'esattezza del calcolo di
suddivisione degli averi di cassa pensione effettuato dal marito, riservata in
ogni caso la decisione del giudice. “Qualora il Pretore aggiunto accogliesse la
domanda di assistenza giudiziaria, la moglie ritira la domanda di provvigione ad
litem”, le parti non avendo ulteriori prove da notificare.
F. Con
sentenza del 13 settembre 2022, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio
e omologato la transazione giudiziale. Le spese processuali di fr. 1300.–,
di cui fr. 900.– occasionati dall'ascolto del figlio, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state prelevate ripetibili.
Le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dei rispettivi legali.
G. Con
scritto del 26 ottobre 2022, l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota
professionale esponendo una remunerazione di fr. 7028.50, comprensiva di
onorario (fr. 6071.–) e spese effettive (fr. 957.50), senza esporre
importi per IVA, per prestazioni legali svolte dal 25 marzo 2021 al 26 ottobre
2022.
H. Con
decisione del 31 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha tassato la nota
professionale, riconoscendo una retribuzione limitatamente a fr. 4000.–,
somma ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla
difficoltà della pratica”, pari a un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro
più le spese, ricordato che l'IVA [al 7.7%] non è stata richiesta e non figura
la relativa partita sulla nota professionale”.
Fatti
I. Con
reclamo del 10 novembre 2022, l'avv. RE 1 chiede la riforma della decisione pretorile
del 31 ottobre 2022, nel senso di riconoscere fr. 6071.– di onorario, spese
ridotte a fr. 500.–, oltre all'IVA “sull'intero importo”, protestate spese
e ripetibili.
Non
sono state raccolte osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d'ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenze
del Tribunale federale 5A_1002/2018 dell'8 agosto 2019, consid. 1.3;
5A_1007/2018 del 26 giugno 2019, consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019,
consid. 1.1 e 1.2).
Trattandosi
nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo
indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo
giusta l'art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC (Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n.
981.
pag. 344; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017,
n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_120/2016
del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via
dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art.
122]; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad
art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò
premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe
nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che
tuttavia se ne occupa in applicazione dell'art. 48 lett. c n. 2 LOG.
2.
Richiamata
la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC – la
legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo – il termine per
proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenze del Tribunale federale 5A_120/2016 del 26 maggio
2016.
e 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019). La decisione è stata notificata il 31
ottobre 2022, ovvero il giorno stesso della sua emanazione, ed è stata ritirata
il 2 novembre dalla reclamante. Il termine per proporre reclamo è cominciato a
decorrere il 3 novembre ed è scaduto sabato 12 novembre, salvo protrarsi fino a
lunedì 14 novembre 2022 in ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla
posta l'11 novembre 2022 il reclamo è pertanto tempestivo.
Rammentata
la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).
L'art.
326.
cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che
resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura del gratuito
patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE
- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). In concreto, gli scambi
di posta elettronica dalla sua patrocinata del 3 maggio 2021 e alla legale di
controparte del 22 agosto 2022 sarebbero irricevibili. Come si vedrà in
seguito, tuttavia, essi poco gioverebbero ai fini del giudizio. Conviene quindi
procedere senza indugio all'esame del reclamo.
3.
Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ridotto la nota esposta dal
patrocinatore (v. sopra, lett. H), spiegando che l'onorario esposto non si
giustifica. Nelle cause di divorzio può essere riconosciuto un massimo di
fr. 4200.–, a condizione poi che la pratica abbia comportato anche
l'istruttoria e le conclusioni. Il patrocinatore avrebbe assunto il mandato a
pratica già avviata, ha redatto due memorie di causa e non ha dovuto affrontare
un'istruttoria, “ma semplicemente far fronte alla richiesta di questo Pretore
alle parti di ovviare, oltretutto, a loro carenze, ossia per non aver fornito
la documentazione necessaria di cassa pensione, ciò che avrebbero dovuto fare
spontaneamente”; inoltre la causa si è conclusa senza la necessità di
conclusioni e non era neppure complessa. A giustificazione della somma ridotta
– ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla difficoltà
della pratica” – il Pretore aggiunto ha ricordato che anche se, da un lato, va
concesso al legale che opera in regime di assistenza giudiziaria un certo
margine di manovra circa il tempo che ritiene opportuno dedicare alla pratica,
dall'altro lato lo Stato non è tenuto a sovvenzionare indistintamente ogni
attività eseguita, qualsivoglia contatto o colloquio intrattenuto con il
cliente o il suo sostegno morale e sociale, soprattutto se non motivati da
un'esigenza prettamente procedurale.
In
concreto, la parcella legale è in buona misura costituita da costi occasionati
da scambi di e-mail e telefonate con il cliente, la cui utilità per il tempo
complessivo fatturato non può essere ammessa. Per effettuare questa valutazione
– continua il Pretore aggiunto – ci si è confrontati in modo concreto con il
dettaglio delle ore allegato alla nota professionale, tenuto conto, come detto,
della complessità e della natura dell'incarto e della sua fine prematura, ossia
senza che vi sia stata un'istruttoria, la comparsa alle arringhe finali o un
memoriale conclusivo. Infine, per tali motivi, prima di decidere non si è reso
necessario interpellare il patrocinatore. Ciò considerato, il Pretore aggiunto
ha riconosciuto “un onorario di fr. 4000.–, comprese le spese, IVA non
richiesta”, ovvero un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro più le spese,
ricordato che l'IVA (al 7.7%) non è stata richiesta e non figura la relativa
partita sulla nota professionale”.
5.
La
qui reclamante ritiene che il
trattamento e l'importante decurtazione della sua nota professionale siano
immotivati e ingiustificati e violerebbero le disposizioni in materia. La nota
professionale esposta sarebbe proporzionata al lavoro eseguito.
“Gli allegati non erano poco impegnativi, come non lo era la situazione e la
relativa responsabilità”. Contesta al Pretore aggiunto di aver sempre
rappresentato la sua cliente, il suo nome risultando nella procedura a tutela
dell'unione coniugale (inc. DI.2010.217) e nella domanda di divorzio inoltrata
dalla controparte. Le “difficoltà lavorative ed esistenziali della sua cliente
e della pratica” non avrebbero comportato “particolari impieghi di tempo per
sostegno morale o sociale”. La richiesta di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocino è avvenuta in concomitanza con il riavvio della causa,
rimasta sospesa dal 2016 al marzo 2021, postulato dalla controparte. La causa
non sarebbe stata semplice e non si sarebbe limitata alla questione della cassa
pensione. Quale legale ha dovuto chiedere tutta la documentazione possibile a
tutela della sua cliente. L'Ufficio del sostegno e dell'inserimento non accetta
che una moglie rinunci ad alimenti o diritti. L'edizione di molta
documentazione si giustificava dai cambiamenti di situazione della sua cliente,
confrontata a disoccupazione, assistenza, assegni integrativi, e dai relativi
dossier da aggiornare anche per il figlio. Gli assegni familiari non erano
percepiti da nessuno dei genitori e non si riusciva a convincere il marito ad
attivarsi. La responsabilità di causa era altrettanto grande per il figlio __________,
per cui andavano prodotte prove di sussidi e di altri aiuti.
Degli
approfondimenti si sarebbero resi necessari in un “momento storico” dove molti
concetti giuridici nella dottrina e nella giurisprudenza sono in continuo
cambiamento. Reddito ipotetico, età di reinserimento della moglie, durata del
matrimonio, cura dei figli hanno richiesto contatti con la cliente. La
situazione del figlio – “sentito due volte” [dalla medesima consulente
familiare, v. scritto dell'Associazione centro studi coppia e famiglia del 19
febbraio 2016 e del Consultorio coppia famiglia del 14 giugno 2021], richiedeva
delicatezza e attenzione. Le relazioni di un minore con il genitore non
affidatario sono parte del “lavoro di patrocinio”. Si tratta di una “questione
di misura e in questo caso la reclamante non avrebbe ecceduto”. Il figlio ha
avuto (e ha) difficoltà nel suo percorso formativo. Cambiavano le scuole, le
terapie e la quantificazione dei fabbisogni. Senza la necessaria documentazione
la madre non avrebbe mai potuto ottenere un contributo alimentare adeguato. La
domanda di provvigione ad litem, con relativo scambio di allegati si
imponeva. La questione della cassa pensione, per quanto riguarda la moglie e i
suoi interessi, è stata gestita con la dovuta attenzione.
Contesta
che la mancanza di conclusioni scritte possa portare, nel caso presente, a una
riduzione – soprattutto così importante – della nota. Per il dibattimento
finale le parti si sono preparate, consultandosi, cercando ancora un accordo. È
stata prodotta una serie di documenti di attualità per __________, per la
collega e per il giudice all'udienza, durata due ore e in cui sono stati
regolati “vari elementi di diritto”. Tale lavoro e dispendio di tempo va
retribuito, perché ha fatto risparmiare lavoro al Tribunale. Scambi di posta
elettronica con la collega prima dell'udienza attestano ancora il tentativo di
giungere a una transazione. Sottolinea che l'accordo in causa è la conseguenza
del fatto che la moglie ha trovato un impiego poco prima dell'udienza di agosto
2022: “il divorzio come tale era complicato, con importanti interessi in gioco.
Si è reso semplice unicamente per il cambiamento delle circostanze a fine causa”.
Anche le iniziative extragiudiziali in vista di cercare una transazione vanno
rimunerate quando sono giustificate per la difesa degli interessi del cliente.
L'art.
5.
Rtar prevede “già un tetto massimo piuttosto ridotto”, ma con la possibilità
di valutazione da parte del giudice. La reclamante rileva di aver applicato una
tariffa oraria di fr. 180.– che “al giorno d'oggi è veramente bassa, se si
pensa a quando è stata emanata la legge e al costo della vita al tempo della
sua emanazione”. Non è poi “colpa dei patrocinatori se i documenti devono
essere spediti in tre copie ai tribunali” e neppure che “il costo delle
raccomandate sia di molto aumentato”. Ignorare le spese e persino le
disposizioni legali in merito sarebbe una violazione di legge, come pure
decidere un “Pauschal a naso” per onorario e spese: sarebbe stata svolta
unicamente una valutazione del tutto sommaria, senza spiegare almeno brevemente
in virtù di quali motivi concreti il Pretore aggiunto ha ritenuto inutili
alcune prestazioni o spese. La reclamante accampa poi una violazione del
diritto di essere sentito per non aver potuto prendere posizione sulle
obiezioni del Pretore aggiunto prima dell'emanazione della decisione di
tassazione della nota d'onorario.
6.
L'art.
122.
CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono
riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del
patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar; RL 178.310]). In
Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria
è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.–
(art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere
riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1
Rtar).
La liquidazione delle spese giudiziarie è
effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di
costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad
art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle
risorse cantonali. La remunerazione
non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata.
Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando
semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un
ampio potere d'apprezzamento. Poiché
chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un
punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della
causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso
non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice,
ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente
inadeguato (III CCA, sentenza inc. 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).
Nella
determinazione della retribuzione
dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle
difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il
tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai
colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato
ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con
la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero
professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio
2011).
7.
Contrariamente
a quanto sostenuto, in concreto non sussiste violazione dell'obbligo di
motivazione per il motivo che il Pretore aggiunto non avrebbe “neppure
suddiviso l'onorario dalle spese”. Dalla decisione impugnata si evince con
meridiana evidenza che il Pretore aggiunto ha stabilito un onorario di
fr. 3600.–, pari a 20 ore di lavoro a un tasso orario di fr. 180.– e
spese per fr. 400.–, senza riconoscere l'IVA (v. sopra, lett. H). Vero è
che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la reclamante ha rappresentato
la sua cliente già dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (inc.
DI.2010.217) e ancora dalla domanda di divorzio inoltrata dalla controparte. Trattasi
di un accertamento manifestamente errato dei fatti, concernente la temporalità
delle prestazioni svolte dal patrocinatore, che tuttavia non ha influito sulla
decisione, considerato che le prestazioni esposte sono quelle successive alla
richiesta di gratuito patrocinio del 20 aprile 2021, non invece quelle
precedenti.
8.
Giusta
l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato
– e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su
richiesta comune o su richiesta unilaterale – è riconosciuto un onorario
massimo di fr. 4200.–, corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla
tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar). Negli altri ambiti la
fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3
cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di
fr. 4200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo
di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). Questa Camera ha già avuto
modo di rammentare principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il
tema dell'onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio (III CCA
sentenze inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022, consid. 3.1 e 5; 13.2021.83 del 22
febbraio 2022, consid. 3.1; 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021, consid. 3).
8.1
Poiché
la reclamante non ha informato il primo giudice del superamento dell'importo di
fr. 4200.– il reclamo è destinato all'insuccesso nella misura in cui essa chiede
un importo che supera il massimo previsto dall'art. 5 Rtar.
8.2
Diversamente
da quanto sostenuto dalla reclamante in questa sede (v. sopra, consid. 5), il
caso in esame non appare di particolare complessità per un avvocato al
beneficio di una normale esperienza nel contenzioso di diritto di famiglia. Premesso
che l'assetto normativo che regola il beneficio del gratuito patrocinio non è
sindacabile in questa sede, le prestazioni derivanti dalla gestione di problematiche
personali della cliente e dalla ricerca di accordi vanno ammesse soltanto se strettamente
necessarie alla definizione di una pratica di divorzio in regime di gratuito
patrocinio. La documentazione prodotta non appare particolarmente copiosa, se
raffrontata a procedure di divorzio paragonabili per problematiche da definire.
In concreto, la definizione delle questioni litigiose – quindi i contributi di
mantenimento e la cassa pensione, di transenna le relazioni personali – non
travalicano una normale complessità di tipo fattuale e giuridico per questa
tipologia di pratiche. Nemmeno l'adattamento di singole posizioni a mutate
circostanze concorre ad aumentare il grado di complessità, anche se certamente
comporta un aumentato dispendio di tempo. Va poi considerato che, come rilevato
dal primo giudice, non è stata svolta istruttoria, le parti essendosi limitate
a produrre i rispettivi documenti. Non si può quindi rimproverare al primo
giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'applicazione
errata del diritto per aver stabilito l'onorario in fr. 4000.– comprensivo
di spese, quando di base l'importo massimo di fr. 4200.– è riconosciuto
per pratiche che comportano anche una normale istruttoria.
Il
reclamo va quindi respinto.
8.3
Merita
pure conferma la decisione del Pretore aggiunto per quanto riguarda l'IVA. La
reclamante sostiene che avrebbe sempre inviato le sue note lasciando che fosse
il tribunale a calcolare l'IVA dopo il proprio giudizio. L'IVA sarebbe stata
“indicata nella nota, ma non calcolata e non esplicitamente richiesta nella
lettera. Sarebbe dovuta e il giudice in buona fede lo saprebbe”. In realtà, il
computo dell'IVA cade nel vuoto per carenza di qualsivoglia richiesta,
allegazione e quantificazione, come sufficientemente già rilevato dal Pretore
aggiunto nella decisione impugnata (v. sopra, consid. H). Non può sfuggire, inoltre,
che nella pagina di ricapitolazione delle posizioni, nella finca “Nostre
prestazioni/IVA”, la reclamante si limiti a riportare il subtotale di
fr. 7028.50 concernente soltanto l'onorario e le spese, come sopra esposti,
per poi confermarlo tale e quale più in basso, nel “Saldo a nostro favore”.
9.
Le
spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 400.– giusta l'art.
2.
e 14 LTG. Sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 10
novembre 2022 dell'avv. RE 1
è respinto.
2.
Le
spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a
carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– RE
1, Locarno.
4.
Comunicazione:
–
Pretura di Locarno-Campagna;
–
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7,
Bellinzona.
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 3077.–, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale.
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).