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Decisione

13.2022.88

Condono delle spese processuali

23 febbraio 2023Italiano3 min

2. Non si prelevano

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.88

Lugano

23 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza 3

novembre 2022 di

IS

1

chiedente

il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su

reclamo di cui agli inc. 13.2020.35 e 13.2020.78 emesse il 27 ottobre 2020

dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con decisioni

27 ottobre 2020 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto –

per quanto ricevibili – i reclami presentati da IS 1 l’8 maggio 2020 contro la

sentenza 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza

di gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento da essa avviato nei

confronti della __________ rispettivamente l’11 agosto 2020 contro la sentenza 31

luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito

patrocinio nell’ambito della procedura da essa promossa nei confronti del __________;

che, contestualmente, questa

Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 450.– per

ciascun procedimento;

che in data 3 novembre

2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha

chiesto di rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito delle spese

processuali, ciò con riferimento all’esito di una sua richiesta in tal senso al

Tribunale federale, che l’aveva accolta;

che l’UIPA ha trasmesso

per competenza la richiesta alla III CCA;

che giusta l’art. 112 CPC,

una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo

della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia

definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;

che, stante l’attuale

situazione finanziaria della richiedente pare opportuno rinunciare

provvisoriamente all’incasso del credito in questione, che tuttavia resta

esigibile e dovrà essere onorato quando la sua situazione lo permetterà;

che la domanda di dilazione

non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per questi motivi,

pronuncia:

1. La domanda di dilazione

3 novembre 2022 di IS 1 è accolta nel senso dei considerandi.

Fatti

2. Non si prelevano

spese giudiziarie.

3. Notificazione:

– .

Considerandi

Comunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera