13.2022.88
Condono delle spese processuali
23 febbraio 2023Italiano3 min
2. Non si prelevano
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.88
Lugano
23 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza 3
novembre 2022 di
IS
1
chiedente
il condono delle spese processuali poste a suo carico con le decisioni su
reclamo di cui agli inc. 13.2020.35 e 13.2020.78 emesse il 27 ottobre 2020
dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisioni
27 ottobre 2020 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto –
per quanto ricevibili – i reclami presentati da IS 1 l’8 maggio 2020 contro la
sentenza 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza
di gratuito patrocinio nell’ambito del procedimento da essa avviato nei
confronti della __________ rispettivamente l’11 agosto 2020 contro la sentenza 31
luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito
patrocinio nell’ambito della procedura da essa promossa nei confronti del __________;
che, contestualmente, questa
Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 450.– per
ciascun procedimento;
che in data 3 novembre
2022, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha
chiesto di rinunciare provvisoriamente all’incasso del credito delle spese
processuali, ciò con riferimento all’esito di una sua richiesta in tal senso al
Tribunale federale, che l’aveva accolta;
che l’UIPA ha trasmesso
per competenza la richiesta alla III CCA;
che giusta l’art. 112 CPC,
una volta chiusa la procedura è possibile chiedere la dilazione (posticipo
della scadenza di un debito o pagamento rateale) o il condono (rinuncia
definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali;
che, stante l’attuale
situazione finanziaria della richiedente pare opportuno rinunciare
provvisoriamente all’incasso del credito in questione, che tuttavia resta
esigibile e dovrà essere onorato quando la sua situazione lo permetterà;
che la domanda di dilazione
non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La domanda di dilazione
3 novembre 2022 di IS 1 è accolta nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano
spese giudiziarie.
3. Notificazione:
– .
Considerandi
Comunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera