13.2022.90
Cauzione per spese ripetibili. Sede dell'attrice nella Repubblica delle Seychelles e assenza convenzione con la Svizzera. Abuso di diritto ed estinzione per compensazione. Importo censurabile per eccesso o abuso di potere di apprezzamento. IVA e ripetibili di cliente con domicilio/sede all'estero
13 marzo 2023Italiano21 min
luglio 2022. In via subordinata di annullare la decisione e in via ancor più subordinata
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.90
Lugano
13 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.131 (azione di contestazione di pretesa di terzi) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 luglio 2022 da
RE
1
patrocinata dallo studio
legale PA 1
contro
CO
1
CO
2
entrambi patrocinati dallo PA
2
e ora sul reclamo 14
novembre 2022 di RE 1 contro la decisione 2 novembre 2022 con cui il Pretore le
ha imposto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 300'000.–
oltre IVA;
ritenuto
in fatto: A. In esito alla procedura
arbitrale (n° 12/2018) promossa da RE 1 innanzi al Tribunal d’Arbitrage International
de Commerce auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles, con lodo
arbitrale 24 aprile 2019 PI 1, CO 2 e la società CO 1 sono stati condannati -
in solido fra loro - al pagamento di USD 6'874'283.17 oltre interessi e spese.
La pretesa rileva da un
contratto di servizi giuridici in virtù del quale RE 1 avrebbe agito quale
entità giuridica patrocinatrice di PI 1, di CO 2 e della società CO 1 nell’ambito
di un’altra procedura arbitrale (n° 122280) promossa innanzi al London Court of
International Arbitration a carico di K__________. In esito a questa pregressa
procedura, con lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio 2018 queste parti erano
state condannate a pagare USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.– a favore di PI
1, di CO 2 e della società CO 1
B. Il lodo arbitrale 24
aprile 2019 emesso a Bruxelles è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in
seconda istanza con decisione 7 gennaio 2021 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello (12.2020.85), confermata dal Tribunale federale con
sentenza 17 giugno 2021 (4A_95/2021).
C. Intanto il 24
settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a
favore di RE 1 e fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 (controvalore del
credito di USD 6'874'283.17) oltre interessi e spese, il sequestro di tutti i
beni riconducibili a PI 1, e fra questi del credito di USD 21'690'085.– e GBP
2'254'385.66.– di cui al lodo arbitrale 27 febbraio 2018, sequestro eseguito il
medesimo giorno dall’Ufficio esecuzione di Lugano (verbale n° __________). Il sequestro
ha trovato conferma - in sede di opposizione al sequestro - con decisione 11
ottobre 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (14.2020.95)
limitatamente al credito sequestrato di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–.
D. La procedura di convalida
del sequestro ha preso avvio con il (nuovo) precetto esecutivo (n° __________)
26 gennaio 2021 dell’UE di Lugano, emesso su richiesta di RE 1 e per l’incasso
di fr. 6'909'133.18 oltre interessi e spese, a carico di PI 1. Il 4 ottobre
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via
definitiva l’opposizione dell’escusso per fr. 6'909'133.18 oltre interessi del
5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.06 e dal 24 aprile 2019 su fr.
89'710.09. La decisione ha trovato conferma innanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (14.2021.158) il 19 aprile 2022.
E. Alla domanda di
continuazione dell’esecuzione 14 ottobre/1° novembre 2021 di RE 1 sono poi
seguiti il 23 novembre 2021 l’avviso di pignoramento dell’UE e il 29 novembre
2021 la rivendicazione della titolarità del credito sequestrato, con richiesta
di assegnazione del termine giusta l’art. 108 cpv. 2 LEF, a nome della società
semplice composta - come essi pretendono - da PI 1, CO 2 e CO 1. Il 13 dicembre
2021 l’UE ha fissato ad RE 1 il termine per proporre l’azione di contestazione
di questa loro rivendicazione. Il provvedimento è stato riformato con decisione
31 maggio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza (15.2022.2) fissando un nuovo termine ad RE 1 per
promuovere davanti al Tribunale competente e contro CO 2 e CO 1 l’azione di
contestazione della loro pretesa, pena il suo pacifico riconoscimento
nell’esecuzione.
F. Il 4 luglio 2022 RE 1
ha introdotto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’azione
di contestazione della pretesa sequestrata di cui CO 2 e CO 1 rivendicavano la
titolarità. Il 6 luglio 2022 il Pretore ha fissato il termine per la risposta.
G. Con istanza 7 luglio
2022 CO 2 e CO 1 hanno chiesto, previa sospensione della procedura, di imporre
ad RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 600'000.–
oltre IVA. L’8 luglio 2022 il Pretore ha indicato di non ritenere giustificata
la sospensione della causa in quanto il termine suppletorio per la risposta non
era ancora stato assegnato.
Con osservazioni 27 luglio
2022 RE 1 ne ha chiesto la reiezione, subordinatamente di stabilirla
riferendosi alle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile e al
massimo in fr. 6'000.– IVA esclusa.
CO 2 e CO 1, con replica
spontanea 8 agosto 2022, e RE 1, con duplica spontanea 22 agosto 2022, hanno
ribadito le antitetiche tesi e richieste di giudizio. È seguito un ulteriore
scambio di scritti il 22 settembre 2022 e il 6 ottobre 2022.
H. Con decisione 2
novembre 2022 il Pretore ha imposto ad RE 1 la prestazione di una cauzione per
spese ripetibili di fr. 300'000.– oltre IVA da versare in contanti o tramite
garanzia bancaria di pari importo.
Fatti
I. Con reclamo 14
novembre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede la
riforma nel senso di respingere l’istanza di cauzione per spese ripetibili 7
luglio 2022. In via subordinata di annullare la decisione e in via ancor più subordinata
di annullare la decisione con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.
L’effetto sospensivo
richiesto è stato concesso con decisione presidenziale 21 novembre 2022.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e
segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e
321.
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine
di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione in esame è
pervenuta alla reclamante il 4 novembre 2022 (tracciamento degli invii annesso
al reclamo). Spedito il 14 novembre 2022 il gravame risulta tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.
Per l’art. 320 CPC
con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)
e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore ha ritenuto
adempiuto il presupposto di assenza di domicilio o sede in Svizzera (art. 99
cpv. 1 lett. a CPC), posto che la Repubblica delle Seychelles - sede della
società attrice - non era parte a Convenzioni o Trattati che escludevano la
prestazione di una cauzione per spese ripetibili. L’ammontare dipendeva poi dal
valore litigioso da cui il tasso del 2% secondo il Regolamento per la
fissazione delle ripetibili del 10 dicembre 2007 (Rtar, di seguito: RegRip). Tenuto
conto delle circostanze concrete, del ragionevole rapporto con la prestazione e
dell’ampio potere d’apprezzamento, ha stabilito la cauzione in fr. 300'000.– oltre
IVA, con facoltà di chiederne l’aumento in corso di procedura a dipendenza del consumo
degli importi prestati.
2.2
La reclamante considera abusiva
e scioccante l’istanza di cauzione in quanto la rivendicazione delle parti
convenute era strumentalizzata dall’escusso PI 1. Le parti convenute era altresì
debitrici verso la reclamante dell’importo di cui al lodo arbitrale 24 aprile
2019.
- esecutivo in Svizzera - cifra che andava ben oltre qualsiasi pretesa a
titolo di cauzione per spese ripetibili. Di fatto ostacolava liquidità e diritti
di difesa della reclamante, i cui titolari erano avvocati attivi in Ucraina paese
in guerra e soggetti a limitazioni e restrizioni innumerevoli.
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi
di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III
554.
consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16 n. 28).
3.2
Il manifesto abuso di un
proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Questa regola
permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi
in cui l’esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le
circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di
un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate
dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L’aggettivo “manifesto” utilizzato nel
testo di legge evidenzia tuttavia che l’abuso di diritto va ammesso
restrittivamente. Casi tipici sono l’assenza di un qualsiasi interesse
all’esercizio di un proprio diritto, l’utilizzo di un istituto giuridico in
modo contrario al proprio scopo, una manifesta sproporzione di interessi in
gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con
rinvii).
4.
Il Pretore ha anzitutto
rilevato che, con riserva delle eccezioni giusta gli art. 99 cpv. 2 e 3 CPC o di
trattati internazionali di segno contrario, la legge fingeva l’irrecuperabilità
delle spese ripetibili da parte del convenuto se - fra l’altro - l’attore era privo
di domicilio o sede in Svizzera. In concreto - ha spiegato - la Repubblica
delle Seychelles, sede della reclamante, non era parte né alla Convenzione relativa
alla procedura civile conclusa all’Aja il 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) né alla
Convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia conclusa
all’Aja il 25 ottobre 1980 (RS 0.274.133). Era d’altra parte irrilevante che avesse
sottoscritto la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale conclusa all’Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), giacché il
relativo art. 22 non aveva alcuna incidenza in tema di dispensa dalla cauzione
“judicatum solvi” regolata appunto dall’art. 17 della Convenzione dell’Aja del
1° marzo 1954. Sicché, in definitiva, nel caso in esame l’obbligo di
prestazione della cauzione per spese e ripetibili era dato già solo per l’art.
99.
cpv. 1 lett. a CPC.
Sull’argomentazione così
esposta la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui, da questo
punto di vista, la conclusione del Pretore resiste e merita pacifica conferma.
5.
La reclamante considera
nondimeno la prestazione della cauzione per spese ripetibili abusiva e
scioccante. Afferma che le parti convenute, beneficiarie della cauzione, sono entrambe
sue debitrici insieme a PI 1 per l’importo di quasi fr. 7 Mio oltre interessi
in forza del lodo arbitrale 24 aprile 2019 emesso a Bruxelles e in punto al
quale non le era stato versato alcunché. Ora, nella procedura di pignoramento seguita
al sequestro a carico di PI 1, le parti convenute rivendicavano la titolarità del
credito “K__________” in modo pretestuoso visto che unico beneficiario
economico era appunto PI 1. Inoltre le eventuali ripetibili a favore delle
parti convenute in esito all’azione di contestazione della rivendicazione di
quella pretesa erano già compensate dal credito di quasi fr. 7 Mio a favore
della reclamante. Il che faceva venir meno il rischio di mancato pagamento, posto
non da ultimo che un importo di fr. 300'000.– remunerava ben 1000 ore di lavoro
alla tariffa oraria di fr. 300.– o 750 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr.
400.–. Di qui il manifesto abuso di diritto in quanto diventava uno strumento
di ostacolo al pignoramento e tutelava chi non pagava i propri debiti a
discapito di chi invece tentava di recuperare un pacifico e riconosciuto credito.
Ciò era inconciliabile con l’ordinamento giuridico svizzero e da sanzionare con
conseguente riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza
7.
luglio 2022 di prestazione della cauzione per spese ripetibili.
5.1
Invero, innanzi al Pretore, l’interessata
aveva escluso l’esistenza di motivi per ritenere seriamente compromesso il pagamento
di ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, poiché l’eventuale futura
pretesa delle parti convenute era già estinta a priori e per compensazione da
un proprio credito di spese e ripetibili di complessivi fr. 54'233.40 e interessi,
risultante da precedenti procedure giudiziarie svoltesi a Lugano a carico di PI
1.
di cui appunto le convenute erano un mero strumento (osservazioni 27 luglio
2022, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, con rinvio al doc. 27). Sotto questo
profilo, il Pretore ha tuttavia spiegato che la fattispecie di cui all’art. 99
cpv. 1 lett. d CPC non era applicabile, e questo poiché era comunque realizzata
la fattispecie di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, rimasta - lo si è detto (sopra,
consid. 4) - incontestata dalla reclamante. Per il resto, il rimedio di diritto
del reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o
la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di modo che, avvalendosi
di argomenti mai allegati in primo grado, l’interessata formula una critica addirittura
nuova e quindi, di per sé, inammissibile.
5.2
Non solo. Vero è che il giudice
esamina d’ufficio la questione dell’abuso di diritto quando ne sono stabilite le
condizioni di fatto, sicché non è necessario che un’eccezione in tal senso sia
sollevata da una parte, quand’anche questo ancora non la esoneri dal provare le
circostanze particolari che rendono abusivo l’esercizio di quel diritto in capo
alla controparte (Chappuis, in:
Commentaire Romand, CC, vol. I, 2020, n. 26 ad art. 2). Ma di allegazioni di
fatto in tal senso non vi è traccia nelle osservazioni all’istanza di cauzione formulate
dalla reclamante (sopra, consid. 5.1). E non è nel contesto del reclamo contro
la cauzione che può trovare risposta la questione a sapere se le parti
convenute stanno ostacolando in modo pretestuoso e abusivo il pignoramento del
credito sequestrato (di cui al lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio
2018) rivendicandone a torto la titolarità. Del resto l’azione della reclamante
si inserisce nella procedura di incasso forzato del credito di quasi fr. 7 Mio (di
cui al lodo arbitrale emesso a Bruxelles il 24 aprile 2019) avviata con
sequestro prima ed esecuzione poi a carico del debitore PI 1 residente in Ticino,
mentre le parti convenute e debitrici solidali hanno domicilio e sede all’estero,
rispettivamente Panama e Ucraina. Di qui il paradosso nel senso che la
reclamante contesta da una parte la titolarità sul credito sequestrato e
oggetto di pignoramento delle parti convenute in quanto le reputa figure
apparenti ed artificiose strumentalizzate dal sequestrato, pur pretendendo
dall’altro di sottrarsi alla cauzione in forza del credito a suo favore di quasi
fr. 7 Mio per cui quelle stesse parti convenute devono rispondere in solido
insieme al sequestrato.
5.3
Ad ogni modo, poco importa
che le parti convenute siano debitrici della reclamante in ragione di quasi fr.
7.
Mio in forza del citato lodo arbitrale e che tale somma compensi ampiamente l’eventuale
pretesa per ripetibili che potrebbe essere loro riconosciuta in esito alla
procedura di contestazione della loro rivendicata pretesa. Il rischio di
mancato pagamento delle ripetibili sussiste in modo incontrovertibile per il
solo fatto che è adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a
CPC, la reclamante non avendo sede in Svizzera (sopra, consid. 4). L’art. 100
cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che la cauzione per spese ripetibili può essere
prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile
organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad
esercitare in Svizzera. E in merito il Tribunale federale ha già precisato che,
trattandosi di enumerazione esaustiva, un credito esigibile posto in compensazione
a estinzione di una futura pretesa per spese ripetibili non risponde ai criteri
fissati da quest’ultima norma, sicché l’autorità inferiore non aveva violato il
diritto per non averla considerata tale e avere invece ordinato la prestazione
di una cauzione conforme ai requisiti così richiesti (DTF 141 III 155 consid. 4
a 4.4). Di modo che, mal si vede che le circostanze concrete possano anche solo
lontanamente configurare i restrittivi estremi di un abuso di diritto (sopra,
consid. 3.2). Nel merito il reclamo va quindi comunque respinto.
6.
La reclamante reputa
eccessivo ed arbitrario l’importo stabilito dal Pretore e ne chiede un
sensibile ridimensionamento. La cifra, da stabilire in base alle tariffe
cantonali, deve tener conto dello spirito degli art. 95 segg. CPC e il compenso
per l’avvocato deve essere ragionevolmente proporzionato al servizio fornito e
alla responsabilità assunta. Non era questo il caso in concreto. A fronte della
tariffa oraria di fr. 280.– prevista dal Regolamento sulle ripetibili del 19
dicembre 2007 (art. 12) la cauzione di fr. 300'000.– si traduceva in 1071 ore
di lavoro, pari a 119 giorni di lavoro di 9 ore ciascuno, o circa 5 mesi e
mezzo di lavoro a tempo pieno. Al legale delle parti convenute era ben nota la
problematica e la procedura era assai semplice. Sicché non era ragionevole
stimare un dispendio di tempo di più di 30 ore.
6.1
L’ammontare della cauzione
processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la
causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare
per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va
riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i
disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente,
anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale il primo
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in
seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se la
somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 13.2022.29 del 5 settembre 2022,
consid. 6.1 con riferimento).
6.2
Il Pretore ha premesso che la
causa in oggetto aveva un valore litigioso determinante per il calcolo delle
ripetibili dovute alla fine della procedura (art. 95 cpv. 3 CPC), e quindi anche
per stimare in via anticipata la cauzione dovuta a questo titolo. Per valori di
oltre fr. 5 Mio il tasso applicabile era del 2% in base al Regolamento sulle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (art. 96 CPC). Ritenuto il principio di
proporzione ragionevole tra importo e prestazione svolta il Pretore ha rilevato
che l’importanza e la responsabilità della causa era funzionale al valore
litigioso, fermo restando l’ampio potere di apprezzamento del giudice e l’insieme
delle circostanze specifiche. Ha soggiunto che l’art. 13 RegRip era espressione
di questi criteri, mentre l’art. 100 cpv. 2 CPC consentiva di aumentare la
cauzione in corso di procedura. Alla luce di tutto ciò e della difficoltà di
pronostico di una causa agli inizi, egli ha limitato la cauzione a fr.
300'000.– ovvero la metà di quanto dovuto in base al RegRip, con riserva di un successivo
aumento se richiesto.
6.3
La reclamante non si esprime
su queste puntuali considerazioni limitandosi a una propria valutazione di
calcolo di onorario secondo il dispendio di tempo. Essa sembra sottacere che tema
dell’azione era la titolarità dalle parti convenute in punto alla pretesa di USD
21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–, che a tale valore tornava applicabile il
tasso del 2% (art. 11 cpv. 1 RegRip), che un maggiore valore di causa
corrispondeva a maggiore importanza delle lite e maggiore responsabilità
dell’avvocato e che la cifra di fr. 300'000.– era metà di quanto dovuto riservato
un aumento in corso di causa. Ciò posto, a fronte poi di un importo che nemmeno
raggiunge quel limite, l’ipotesi di un eccesso o abuso censurabile innanzi a
questa Camera risulta escluso a priori (sopra, consid. 6.1). E, per il resto, invano
ne sostiene l’arbitrarietà e la necessità di ridurne l’ammontare in base al
solo dispendio di tempo, criterio valido nelle pratiche senza valore
determinato o determinabile (art. 12 RegRip). La critica priva di consistenza
va quindi respinta, per quanto non già inammissibile.
7.
La reclamante invoca
infine l’art. 8 cpv. 1 LIVA (Legge sull’IVA del 12 giugno 2009, RS 641.20) e
contesta il riconoscimento dell’imposta sul valore aggiunto in aggiunta
all’importo di fr. 300'000.– ammessa dal Pretore.
7.1
L’art. 10 RegRip definisce le
ripetibili quale partecipazione all’onorario e alle spese sopportate
nell’interesse del cliente. Inoltre, per l’art. 14 RegRip, l’autorità determina
le ripetibili con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul
valore aggiunto. D’altra parte è pur vero che le prestazioni di avvocati
sottostanno al principio dell’art. 8 cpv. 1 LIVA, norma questa in base alla
quale la prestazione eseguita ad un destinatario con sede o domicilio
all’estero non soggiace al prelievo d’imposta sulle prestazioni eseguite sul
territorio svizzero (cfr. Info IVA /06 Luogo della prestazione/2.1 Luogo del
destinatario, in “Pubblicazioni della prassi IVA basate sul web” https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto.html),
riservati i patrocini d’ufficio in ambito penale (DTF 141 IV 344) e civile (DTF
141.
III 560) (Schmid/Jent-Sørensen,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 26 ad art. 95 e
riferimenti). Mentre che, in caso di controversia sul prelievo o meno dell’IVA,
spetterà alla parte che la rivendica dimostrare di avervi diritto (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.,
2013, § 16 n. 16 in fine).
7.2
In concreto il Pretore ha indicato
che l’importo di fr. 300'000.– è la metà di quanto esigibile in applicazione
del RegRip. Sicché, al momento, l’aggiunta IVA con comporta di fatto uno sforamento
dei parametri tariffali previsti, censurabile innanzi a questa Camera per eccesso
o abuso del suo potere di apprezzamento. Nondimeno, il tema del contestato conteggio
IVA andrà al più tardi affrontato - per quanto non già necessario con l’eventuale
richiesta di aumento della cauzione - in sede di decisione finale con la
fissazione delle ripetibili. Del resto, e a prescindere dalla cauzione, vista
la sede all’estero dell’attrice la questione sarà attuale anche riguardo ad un’eventuale
indennità per ripetibili a suo favore. Ciò posto, e a questo stadio della
causa, la critica non ha (ancora) una portata pratica.
8.
Le spese processuali
per il presente giudizio, fissate in fr. 1'000.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo),
sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alle controparti.
9.
Il presente reclamo,
per quanto non già inammissibile e che - ad ogni modo - non pone questioni di
principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 14 novembre 2022 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 1'000.–, sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo alle controparti):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.