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Decisione

13.2022.90

Cauzione per spese ripetibili. Sede dell'attrice nella Repubblica delle Seychelles e assenza convenzione con la Svizzera. Abuso di diritto ed estinzione per compensazione. Importo censurabile per eccesso o abuso di potere di apprezzamento. IVA e ripetibili di cliente con domicilio/sede all'estero

13 marzo 2023Italiano21 min

luglio 2022. In via subordinata di annullare la decisione e in via ancor più subordinata

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.90

Lugano

13 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.131 (azione di contestazione di pretesa di terzi) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 luglio 2022 da

RE

1

patrocinata dallo studio

legale PA 1

contro

CO

1

CO

2

entrambi patrocinati dallo PA

2

e ora sul reclamo 14

novembre 2022 di RE 1 contro la decisione 2 novembre 2022 con cui il Pretore le

ha imposto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 300'000.–

oltre IVA;

ritenuto

in fatto: A. In esito alla procedura

arbitrale (n° 12/2018) promossa da RE 1 innanzi al Tribunal d’Arbitrage International

de Commerce auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles, con lodo

arbitrale 24 aprile 2019 PI 1, CO 2 e la società CO 1 sono stati condannati -

in solido fra loro - al pagamento di USD 6'874'283.17 oltre interessi e spese.

La pretesa rileva da un

contratto di servizi giuridici in virtù del quale RE 1 avrebbe agito quale

entità giuridica patrocinatrice di PI 1, di CO 2 e della società CO 1 nell’ambito

di un’altra procedura arbitrale (n° 122280) promossa innanzi al London Court of

International Arbitration a carico di K__________. In esito a questa pregressa

procedura, con lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio 2018 queste parti erano

state condannate a pagare USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.– a favore di PI

1, di CO 2 e della società CO 1

B. Il lodo arbitrale 24

aprile 2019 emesso a Bruxelles è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in

seconda istanza con decisione 7 gennaio 2021 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello (12.2020.85), confermata dal Tribunale federale con

sentenza 17 giugno 2021 (4A_95/2021).

C. Intanto il 24

settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a

favore di RE 1 e fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 (controvalore del

credito di USD 6'874'283.17) oltre interessi e spese, il sequestro di tutti i

beni riconducibili a PI 1, e fra questi del credito di USD 21'690'085.– e GBP

2'254'385.66.– di cui al lodo arbitrale 27 febbraio 2018, sequestro eseguito il

medesimo giorno dall’Ufficio esecuzione di Lugano (verbale n° __________). Il sequestro

ha trovato conferma - in sede di opposizione al sequestro - con decisione 11

ottobre 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (14.2020.95)

limitatamente al credito sequestrato di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–.

D. La procedura di convalida

del sequestro ha preso avvio con il (nuovo) precetto esecutivo (n° __________)

26 gennaio 2021 dell’UE di Lugano, emesso su richiesta di RE 1 e per l’incasso

di fr. 6'909'133.18 oltre interessi e spese, a carico di PI 1. Il 4 ottobre

2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via

definitiva l’opposizione dell’escusso per fr. 6'909'133.18 oltre interessi del

5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.06 e dal 24 aprile 2019 su fr.

89'710.09. La decisione ha trovato conferma innanzi alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello (14.2021.158) il 19 aprile 2022.

E. Alla domanda di

continuazione dell’esecuzione 14 ottobre/1° novembre 2021 di RE 1 sono poi

seguiti il 23 novembre 2021 l’avviso di pignoramento dell’UE e il 29 novembre

2021 la rivendicazione della titolarità del credito sequestrato, con richiesta

di assegnazione del termine giusta l’art. 108 cpv. 2 LEF, a nome della società

semplice composta - come essi pretendono - da PI 1, CO 2 e CO 1. Il 13 dicembre

2021 l’UE ha fissato ad RE 1 il termine per proporre l’azione di contestazione

di questa loro rivendicazione. Il provvedimento è stato riformato con decisione

31 maggio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza (15.2022.2) fissando un nuovo termine ad RE 1 per

promuovere davanti al Tribunale competente e contro CO 2 e CO 1 l’azione di

contestazione della loro pretesa, pena il suo pacifico riconoscimento

nell’esecuzione.

F. Il 4 luglio 2022 RE 1

ha introdotto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’azione

di contestazione della pretesa sequestrata di cui CO 2 e CO 1 rivendicavano la

titolarità. Il 6 luglio 2022 il Pretore ha fissato il termine per la risposta.

G. Con istanza 7 luglio

2022 CO 2 e CO 1 hanno chiesto, previa sospensione della procedura, di imporre

ad RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 600'000.–

oltre IVA. L’8 luglio 2022 il Pretore ha indicato di non ritenere giustificata

la sospensione della causa in quanto il termine suppletorio per la risposta non

era ancora stato assegnato.

Con osservazioni 27 luglio

2022 RE 1 ne ha chiesto la reiezione, subordinatamente di stabilirla

riferendosi alle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile e al

massimo in fr. 6'000.– IVA esclusa.

CO 2 e CO 1, con replica

spontanea 8 agosto 2022, e RE 1, con duplica spontanea 22 agosto 2022, hanno

ribadito le antitetiche tesi e richieste di giudizio. È seguito un ulteriore

scambio di scritti il 22 settembre 2022 e il 6 ottobre 2022.

H. Con decisione 2

novembre 2022 il Pretore ha imposto ad RE 1 la prestazione di una cauzione per

spese ripetibili di fr. 300'000.– oltre IVA da versare in contanti o tramite

garanzia bancaria di pari importo.

Fatti

I. Con reclamo 14

novembre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede la

riforma nel senso di respingere l’istanza di cauzione per spese ripetibili 7

luglio 2022. In via subordinata di annullare la decisione e in via ancor più subordinata

di annullare la decisione con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.

L’effetto sospensivo

richiesto è stato concesso con decisione presidenziale 21 novembre 2022.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e

segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e

321.

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine

di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione in esame è

pervenuta alla reclamante il 4 novembre 2022 (tracciamento degli invii annesso

al reclamo). Spedito il 14 novembre 2022 il gravame risulta tempestivo e

quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

2.

Per l’art. 320 CPC

con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a)

e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore ha ritenuto

adempiuto il presupposto di assenza di domicilio o sede in Svizzera (art. 99

cpv. 1 lett. a CPC), posto che la Repubblica delle Seychelles - sede della

società attrice - non era parte a Convenzioni o Trattati che escludevano la

prestazione di una cauzione per spese ripetibili. L’ammontare dipendeva poi dal

valore litigioso da cui il tasso del 2% secondo il Regolamento per la

fissazione delle ripetibili del 10 dicembre 2007 (Rtar, di seguito: RegRip). Tenuto

conto delle circostanze concrete, del ragionevole rapporto con la prestazione e

dell’ampio potere d’apprezzamento, ha stabilito la cauzione in fr. 300'000.– oltre

IVA, con facoltà di chiederne l’aumento in corso di procedura a dipendenza del consumo

degli importi prestati.

2.2

La reclamante considera abusiva

e scioccante l’istanza di cauzione in quanto la rivendicazione delle parti

convenute era strumentalizzata dall’escusso PI 1. Le parti convenute era altresì

debitrici verso la reclamante dell’importo di cui al lodo arbitrale 24 aprile

2019.

- esecutivo in Svizzera - cifra che andava ben oltre qualsiasi pretesa a

titolo di cauzione per spese ripetibili. Di fatto ostacolava liquidità e diritti

di difesa della reclamante, i cui titolari erano avvocati attivi in Ucraina paese

in guerra e soggetti a limitazioni e restrizioni innumerevoli.

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi

di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III

554.

consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16 n. 28).

3.2

Il manifesto abuso di un

proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Questa regola

permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi

in cui l’esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le

circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di

un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate

dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L’aggettivo “manifesto” utilizzato nel

testo di legge evidenzia tuttavia che l’abuso di diritto va ammesso

restrittivamente. Casi tipici sono l’assenza di un qualsiasi interesse

all’esercizio di un proprio diritto, l’utilizzo di un istituto giuridico in

modo contrario al proprio scopo, una manifesta sproporzione di interessi in

gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con

rinvii).

4.

Il Pretore ha anzitutto

rilevato che, con riserva delle eccezioni giusta gli art. 99 cpv. 2 e 3 CPC o di

trattati internazionali di segno contrario, la legge fingeva l’irrecuperabilità

delle spese ripetibili da parte del convenuto se - fra l’altro - l’attore era privo

di domicilio o sede in Svizzera. In concreto - ha spiegato - la Repubblica

delle Seychelles, sede della reclamante, non era parte né alla Convenzione relativa

alla procedura civile conclusa all’Aja il 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) né alla

Convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia conclusa

all’Aja il 25 ottobre 1980 (RS 0.274.133). Era d’altra parte irrilevante che avesse

sottoscritto la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione

all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o

commerciale conclusa all’Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), giacché il

relativo art. 22 non aveva alcuna incidenza in tema di dispensa dalla cauzione

“judicatum solvi” regolata appunto dall’art. 17 della Convenzione dell’Aja del

1° marzo 1954. Sicché, in definitiva, nel caso in esame l’obbligo di

prestazione della cauzione per spese e ripetibili era dato già solo per l’art.

99.

cpv. 1 lett. a CPC.

Sull’argomentazione così

esposta la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui, da questo

punto di vista, la conclusione del Pretore resiste e merita pacifica conferma.

5.

La reclamante considera

nondimeno la prestazione della cauzione per spese ripetibili abusiva e

scioccante. Afferma che le parti convenute, beneficiarie della cauzione, sono entrambe

sue debitrici insieme a PI 1 per l’importo di quasi fr. 7 Mio oltre interessi

in forza del lodo arbitrale 24 aprile 2019 emesso a Bruxelles e in punto al

quale non le era stato versato alcunché. Ora, nella procedura di pignoramento seguita

al sequestro a carico di PI 1, le parti convenute rivendicavano la titolarità del

credito “K__________” in modo pretestuoso visto che unico beneficiario

economico era appunto PI 1. Inoltre le eventuali ripetibili a favore delle

parti convenute in esito all’azione di contestazione della rivendicazione di

quella pretesa erano già compensate dal credito di quasi fr. 7 Mio a favore

della reclamante. Il che faceva venir meno il rischio di mancato pagamento, posto

non da ultimo che un importo di fr. 300'000.– remunerava ben 1000 ore di lavoro

alla tariffa oraria di fr. 300.– o 750 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr.

400.–. Di qui il manifesto abuso di diritto in quanto diventava uno strumento

di ostacolo al pignoramento e tutelava chi non pagava i propri debiti a

discapito di chi invece tentava di recuperare un pacifico e riconosciuto credito.

Ciò era inconciliabile con l’ordinamento giuridico svizzero e da sanzionare con

conseguente riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza

7.

luglio 2022 di prestazione della cauzione per spese ripetibili.

5.1

Invero, innanzi al Pretore, l’interessata

aveva escluso l’esistenza di motivi per ritenere seriamente compromesso il pagamento

di ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, poiché l’eventuale futura

pretesa delle parti convenute era già estinta a priori e per compensazione da

un proprio credito di spese e ripetibili di complessivi fr. 54'233.40 e interessi,

risultante da precedenti procedure giudiziarie svoltesi a Lugano a carico di PI

1.

di cui appunto le convenute erano un mero strumento (osservazioni 27 luglio

2022, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, con rinvio al doc. 27). Sotto questo

profilo, il Pretore ha tuttavia spiegato che la fattispecie di cui all’art. 99

cpv. 1 lett. d CPC non era applicabile, e questo poiché era comunque realizzata

la fattispecie di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, rimasta - lo si è detto (sopra,

consid. 4) - incontestata dalla reclamante. Per il resto, il rimedio di diritto

del reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o

la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di modo che, avvalendosi

di argomenti mai allegati in primo grado, l’interessata formula una critica addirittura

nuova e quindi, di per sé, inammissibile.

5.2

Non solo. Vero è che il giudice

esamina d’ufficio la questione dell’abuso di diritto quando ne sono stabilite le

condizioni di fatto, sicché non è necessario che un’eccezione in tal senso sia

sollevata da una parte, quand’anche questo ancora non la esoneri dal provare le

circostanze particolari che rendono abusivo l’esercizio di quel diritto in capo

alla controparte (Chappuis, in:

Commentaire Romand, CC, vol. I, 2020, n. 26 ad art. 2). Ma di allegazioni di

fatto in tal senso non vi è traccia nelle osservazioni all’istanza di cauzione formulate

dalla reclamante (sopra, consid. 5.1). E non è nel contesto del reclamo contro

la cauzione che può trovare risposta la questione a sapere se le parti

convenute stanno ostacolando in modo pretestuoso e abusivo il pignoramento del

credito sequestrato (di cui al lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio

2018) rivendicandone a torto la titolarità. Del resto l’azione della reclamante

si inserisce nella procedura di incasso forzato del credito di quasi fr. 7 Mio (di

cui al lodo arbitrale emesso a Bruxelles il 24 aprile 2019) avviata con

sequestro prima ed esecuzione poi a carico del debitore PI 1 residente in Ticino,

mentre le parti convenute e debitrici solidali hanno domicilio e sede all’estero,

rispettivamente Panama e Ucraina. Di qui il paradosso nel senso che la

reclamante contesta da una parte la titolarità sul credito sequestrato e

oggetto di pignoramento delle parti convenute in quanto le reputa figure

apparenti ed artificiose strumentalizzate dal sequestrato, pur pretendendo

dall’altro di sottrarsi alla cauzione in forza del credito a suo favore di quasi

fr. 7 Mio per cui quelle stesse parti convenute devono rispondere in solido

insieme al sequestrato.

5.3

Ad ogni modo, poco importa

che le parti convenute siano debitrici della reclamante in ragione di quasi fr.

7.

Mio in forza del citato lodo arbitrale e che tale somma compensi ampiamente l’eventuale

pretesa per ripetibili che potrebbe essere loro riconosciuta in esito alla

procedura di contestazione della loro rivendicata pretesa. Il rischio di

mancato pagamento delle ripetibili sussiste in modo incontrovertibile per il

solo fatto che è adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a

CPC, la reclamante non avendo sede in Svizzera (sopra, consid. 4). L’art. 100

cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che la cauzione per spese ripetibili può essere

prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile

organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad

esercitare in Svizzera. E in merito il Tribunale federale ha già precisato che,

trattandosi di enumerazione esaustiva, un credito esigibile posto in compensazione

a estinzione di una futura pretesa per spese ripetibili non risponde ai criteri

fissati da quest’ultima norma, sicché l’autorità inferiore non aveva violato il

diritto per non averla considerata tale e avere invece ordinato la prestazione

di una cauzione conforme ai requisiti così richiesti (DTF 141 III 155 consid. 4

a 4.4). Di modo che, mal si vede che le circostanze concrete possano anche solo

lontanamente configurare i restrittivi estremi di un abuso di diritto (sopra,

consid. 3.2). Nel merito il reclamo va quindi comunque respinto.

6.

La reclamante reputa

eccessivo ed arbitrario l’importo stabilito dal Pretore e ne chiede un

sensibile ridimensionamento. La cifra, da stabilire in base alle tariffe

cantonali, deve tener conto dello spirito degli art. 95 segg. CPC e il compenso

per l’avvocato deve essere ragionevolmente proporzionato al servizio fornito e

alla responsabilità assunta. Non era questo il caso in concreto. A fronte della

tariffa oraria di fr. 280.– prevista dal Regolamento sulle ripetibili del 19

dicembre 2007 (art. 12) la cauzione di fr. 300'000.– si traduceva in 1071 ore

di lavoro, pari a 119 giorni di lavoro di 9 ore ciascuno, o circa 5 mesi e

mezzo di lavoro a tempo pieno. Al legale delle parti convenute era ben nota la

problematica e la procedura era assai semplice. Sicché non era ragionevole

stimare un dispendio di tempo di più di 30 ore.

6.1

L’ammontare della cauzione

processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la

causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare

per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va

riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i

disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente,

anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale il primo

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in

seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se la

somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 13.2022.29 del 5 settembre 2022,

consid. 6.1 con riferimento).

6.2

Il Pretore ha premesso che la

causa in oggetto aveva un valore litigioso determinante per il calcolo delle

ripetibili dovute alla fine della procedura (art. 95 cpv. 3 CPC), e quindi anche

per stimare in via anticipata la cauzione dovuta a questo titolo. Per valori di

oltre fr. 5 Mio il tasso applicabile era del 2% in base al Regolamento sulle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (art. 96 CPC). Ritenuto il principio di

proporzione ragionevole tra importo e prestazione svolta il Pretore ha rilevato

che l’importanza e la responsabilità della causa era funzionale al valore

litigioso, fermo restando l’ampio potere di apprezzamento del giudice e l’insieme

delle circostanze specifiche. Ha soggiunto che l’art. 13 RegRip era espressione

di questi criteri, mentre l’art. 100 cpv. 2 CPC consentiva di aumentare la

cauzione in corso di procedura. Alla luce di tutto ciò e della difficoltà di

pronostico di una causa agli inizi, egli ha limitato la cauzione a fr.

300'000.– ovvero la metà di quanto dovuto in base al RegRip, con riserva di un successivo

aumento se richiesto.

6.3

La reclamante non si esprime

su queste puntuali considerazioni limitandosi a una propria valutazione di

calcolo di onorario secondo il dispendio di tempo. Essa sembra sottacere che tema

dell’azione era la titolarità dalle parti convenute in punto alla pretesa di USD

21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–, che a tale valore tornava applicabile il

tasso del 2% (art. 11 cpv. 1 RegRip), che un maggiore valore di causa

corrispondeva a maggiore importanza delle lite e maggiore responsabilità

dell’avvocato e che la cifra di fr. 300'000.– era metà di quanto dovuto riservato

un aumento in corso di causa. Ciò posto, a fronte poi di un importo che nemmeno

raggiunge quel limite, l’ipotesi di un eccesso o abuso censurabile innanzi a

questa Camera risulta escluso a priori (sopra, consid. 6.1). E, per il resto, invano

ne sostiene l’arbitrarietà e la necessità di ridurne l’ammontare in base al

solo dispendio di tempo, criterio valido nelle pratiche senza valore

determinato o determinabile (art. 12 RegRip). La critica priva di consistenza

va quindi respinta, per quanto non già inammissibile.

7.

La reclamante invoca

infine l’art. 8 cpv. 1 LIVA (Legge sull’IVA del 12 giugno 2009, RS 641.20) e

contesta il riconoscimento dell’imposta sul valore aggiunto in aggiunta

all’importo di fr. 300'000.– ammessa dal Pretore.

7.1

L’art. 10 RegRip definisce le

ripetibili quale partecipazione all’onorario e alle spese sopportate

nell’interesse del cliente. Inoltre, per l’art. 14 RegRip, l’autorità determina

le ripetibili con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul

valore aggiunto. D’altra parte è pur vero che le prestazioni di avvocati

sottostanno al principio dell’art. 8 cpv. 1 LIVA, norma questa in base alla

quale la prestazione eseguita ad un destinatario con sede o domicilio

all’estero non soggiace al prelievo d’imposta sulle prestazioni eseguite sul

territorio svizzero (cfr. Info IVA /06 Luogo della prestazione/2.1 Luogo del

destinatario, in “Pubblicazioni della prassi IVA basate sul web” https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto.html),

riservati i patrocini d’ufficio in ambito penale (DTF 141 IV 344) e civile (DTF

141.

III 560) (Schmid/Jent-Sørensen,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 26 ad art. 95 e

riferimenti). Mentre che, in caso di controversia sul prelievo o meno dell’IVA,

spetterà alla parte che la rivendica dimostrare di avervi diritto (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.,

2013, § 16 n. 16 in fine).

7.2

In concreto il Pretore ha indicato

che l’importo di fr. 300'000.– è la metà di quanto esigibile in applicazione

del RegRip. Sicché, al momento, l’aggiunta IVA con comporta di fatto uno sforamento

dei parametri tariffali previsti, censurabile innanzi a questa Camera per eccesso

o abuso del suo potere di apprezzamento. Nondimeno, il tema del contestato conteggio

IVA andrà al più tardi affrontato - per quanto non già necessario con l’eventuale

richiesta di aumento della cauzione - in sede di decisione finale con la

fissazione delle ripetibili. Del resto, e a prescindere dalla cauzione, vista

la sede all’estero dell’attrice la questione sarà attuale anche riguardo ad un’eventuale

indennità per ripetibili a suo favore. Ciò posto, e a questo stadio della

causa, la critica non ha (ancora) una portata pratica.

8.

Le spese processuali

per il presente giudizio, fissate in fr. 1'000.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo),

sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alle controparti.

9.

Il presente reclamo,

per quanto non già inammissibile e che - ad ogni modo - non pone questioni di

principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 14 novembre 2022 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 1'000.–, sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo alle controparti):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.