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Decisione

13.2022.91

Tenuta del dibattimento. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Restituzione del termine

7 febbraio 2023Italiano5 min

maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 181'738.15 oltre

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2022.91

Lugano

7 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in

data 19 maggio 2021 da

CO

1

patrocinata dallo PA 1

contro

RE

1

patrocinato da RA 1

e

ora sul reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 contro “le decisioni di svolgimento

delle prime arringhe del 13 ottobre 2022”;

ritenuto

in fatto: che con petizione 19

maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 181'738.15 oltre

accessori;

che con risposta 30 agosto

2021 il convenuto si è opposto;

che con replica 1°

febbraio 2022 l’attrice ha confermato le proprie domande;

che al dibattimento delle

prime arringhe 13 ottobre 2022 il convenuto non è comparso;

che il Pretore,

considerato lo scritto con cui il convenuto preannunciava la propria assenza

non atto a dimostrare la sua impossibilità a comparire all’udienza per ragioni

di salute, ha proceduto al dibattimento alla sola presenza della parte attrice;

che successivamente il Pretore

ha emanato le necessarie disposizioni ordinatorie processuali, segnatamente le

ordinanze 20, 24, 25 e 27 ottobre 2022 e 15 novembre 2022;

che con scritto 17

novembre 2022 alla Pretura, il convenuto dichiara di presentare reclamo “contro

le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022” e chiede

“la rinnovazione delle prime arringhe in presenza del mio mandante”;

che la Pretura, rilevato come

la parte convenuta ha indicato di voler far reclamo, ha trasmesso l’atto al

Tribunale d’appello;

che l’atto non è stato

notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che la decisione con cui

il giudice dispone la tenuta del dibattimento in assenza di una sola parte è

una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) che, in applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine

di dieci giorni;

che, in concreto, il

dibattimento si è tenuto il 13 ottobre 2022 sicché il reclamo, introdotto il 17

novembre 2022 - peraltro dopo che il primo giudice aveva già dato corso alla

fase istruttoria con l’emanazione di più ordinanze - è manifestamente tardivo;

che, nella misura in cui

il convenuto fa riferimento a una richiesta di restituzione secondo l’art. 148

CPC, va anzitutto rilevato che le motivazioni da esso addotte per giustificare

la sua assenza al dibattimento erano state valutate e ritenute insufficienti

dal primo giudice, sicché è da chiedersi se una domanda di restituzione sia

ancora ammissibile;

che, comunque sia, per

l’art. 148 cpv. 1 CPC, a istanza della parte che non ha osservato un termine,

il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la

parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in

lieve misura;

che la domanda di

restituzione dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del

motivo dell’inosservanza (cpv. 2) all’autorità avanti alla quale era pendente

il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine;

che in concreto neppure

risulta una tempestiva domanda di restituzione del termine;

che il reclamo appare

quindi manifestamente inammissibile ed è quindi evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese, fissate in

fr. 300.– per gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata

interpellata.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 novembre 2022 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri

casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).