13.2022.91
Tenuta del dibattimento. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Restituzione del termine
7 febbraio 2023Italiano5 min
maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 181'738.15 oltre
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Incarto n.
Fatti
13.2022.91
Lugano
7 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa in
data 19 maggio 2021 da
CO
1
patrocinata dallo PA 1
contro
RE
1
patrocinato da RA 1
e
ora sul reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 contro “le decisioni di svolgimento
delle prime arringhe del 13 ottobre 2022”;
ritenuto
in fatto: che con petizione 19
maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 181'738.15 oltre
accessori;
che con risposta 30 agosto
2021 il convenuto si è opposto;
che con replica 1°
febbraio 2022 l’attrice ha confermato le proprie domande;
che al dibattimento delle
prime arringhe 13 ottobre 2022 il convenuto non è comparso;
che il Pretore,
considerato lo scritto con cui il convenuto preannunciava la propria assenza
non atto a dimostrare la sua impossibilità a comparire all’udienza per ragioni
di salute, ha proceduto al dibattimento alla sola presenza della parte attrice;
che successivamente il Pretore
ha emanato le necessarie disposizioni ordinatorie processuali, segnatamente le
ordinanze 20, 24, 25 e 27 ottobre 2022 e 15 novembre 2022;
che con scritto 17
novembre 2022 alla Pretura, il convenuto dichiara di presentare reclamo “contro
le decisioni di svolgimento delle prime arringhe del 13 ottobre 2022” e chiede
“la rinnovazione delle prime arringhe in presenza del mio mandante”;
che la Pretura, rilevato come
la parte convenuta ha indicato di voler far reclamo, ha trasmesso l’atto al
Tribunale d’appello;
che l’atto non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che la decisione con cui
il giudice dispone la tenuta del dibattimento in assenza di una sola parte è
una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) che, in applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine
di dieci giorni;
che, in concreto, il
dibattimento si è tenuto il 13 ottobre 2022 sicché il reclamo, introdotto il 17
novembre 2022 - peraltro dopo che il primo giudice aveva già dato corso alla
fase istruttoria con l’emanazione di più ordinanze - è manifestamente tardivo;
che, nella misura in cui
il convenuto fa riferimento a una richiesta di restituzione secondo l’art. 148
CPC, va anzitutto rilevato che le motivazioni da esso addotte per giustificare
la sua assenza al dibattimento erano state valutate e ritenute insufficienti
dal primo giudice, sicché è da chiedersi se una domanda di restituzione sia
ancora ammissibile;
che, comunque sia, per
l’art. 148 cpv. 1 CPC, a istanza della parte che non ha osservato un termine,
il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la
parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in
lieve misura;
che la domanda di
restituzione dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del
motivo dell’inosservanza (cpv. 2) all’autorità avanti alla quale era pendente
il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine;
che in concreto neppure
risulta una tempestiva domanda di restituzione del termine;
che il reclamo appare
quindi manifestamente inammissibile ed è quindi evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che le spese, fissate in
fr. 300.– per gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)
e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata
interpellata.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo 17 novembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 novembre 2022 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri
casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).