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Decisione

13.2022.94

Reclamo in materia di indennità riconosciuta al teste. Quale spesa per l'assunzione delle prove, rientra tra le spese processuali. Ammontare. Tariffa cantonale

6 febbraio 2023Italiano9 min

per il testimone, chiedendo che il Pretore abbia a adottare una nuova decisione,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.94

Lugano

6 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione 14 agosto 2018 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 1° dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 30 novembre 2022

con cui il Pretore ha fissato l’indennità per il testimone TE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 14 agosto

2018 - cui sono seguite le motivazioni 15 novembre 2018 - CO 1 ha chiesto lo scioglimento

del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Con risposta 4 gennaio

2019 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando una diversa

regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. All’udienza del 30

novembre 2022 il Pretore ha proceduto all’audizione di TE 1 quale testimone. Al

termine dell’interrogatorio gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 1'000.-.

C. Con reclamo 1°

dicembre 2022 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione sull’indennità

per il testimone, chiedendo che il Pretore abbia a adottare una nuova decisione,

in base al suo libero apprezzamento, in conformità con la LTG, in via

subordinata che al testimone sia riconosciuta un’indennità di fr. 50.-.

Con osservazioni 21

dicembre 2022 CO 1 ha chiesto “l’istanza di RE 1 è respinta”.

Con osservazioni 23

dicembre 2022 TE 1 si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 95 cpv. 2

lett. c CPC l’indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare

in applicazione dell’art. 160 segg. CPC è una spesa per l’assunzione delle

prove e fa parte delle spese processuali.

1.1 Trattandosi di costi che, per

finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (III CCA 14.9.2017, inc.

n. 13.2017 41; Hasenböhler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n.

31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti

la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese,

impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a

prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n2 ad art. 110).

1.2 La decisione con cui il

giudice fissa l’indennità dovuta al testimone non può essere qualificata quale decisione

finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non

statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo

tenuto a cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC),

liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Di

conseguenza, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG,

del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.3 La decisione impugnata è

stata notificata alla reclamante il 30 novembre 2022. Rimesso alla posta il 1°

dicembre 2022 il reclamo è sicuramente tempestivo e, da questo punto di vista,

senz’altro ammissibile.

2. Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Giusta l’art. 160

cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove

e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve

essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di

entrambe le parti (Schmid, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;

Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160;

Jeandin, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy,

2011, n. 26-28 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità

è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;

Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art.

160; Jeandin, op. cit., n. 26-28

ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal

terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le

particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati

sostanziati (Hasenböhler, op.

cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op.

cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin,

op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l’art. 96 CPC, che lascia una

competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie

(Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad

art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione

in merito all’indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).

3.1 Il Canton Ticino, all’art. 28

cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in

vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità

di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre

il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese

rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i

dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, il Regolamento

concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 173.450, già RL 2.5.4.4.1).

4. La reclamante

ritiene sproporzionata l’indennità riconosciuta al testimone e rimprovera al

primo giudice di aver ecceduto nel suo potere d’apprezzamento, riconoscendo

un’indennità non conforme alla legge, non adeguata né equa. Rileva al proposito

che l’audizione è durata solo 30 minuti, che il testimone è salariato e che il

suo luogo di lavoro è in __________ a __________, a soli 5 minuti dalla

Pretura.

4.1 Nel caso concreto, con

decisione in calce al verbale d’audizione il Pretore ha riconosciuto ad TE 1,

sentito quale teste, un’indennità di fr. 1'000.-, senza spiegare come sia

giunto a questo importo. Verosimilmente egli si è basato sulla richiesta del

testimone che, richiesto di quantificare l’indennità ha indicato tale l’importo.

Al di là delle richieste del terzo tenuto a collaborare, la quantificazione

dell’indennità spetta al giudice, che ha da stabilirla in base alla legge. In

concreto il Pretore non ha indicato il motivo che lo ha indotto a scostarsi in

modo tanto massiccio da quanto previsto dalla LTG. Di scarsa pertinenza per la

comprensione della decisione appaiono le domande rivolte dal primo giudice al

teste circa il suo stipendio e l’eventuale deduzione da parte del datore di lavoro

in ragione della sua assenza dal lavoro. Gioverà qui rilevare in proposito che l’obbligo

di cooperare del testimone è stabilito dalla legge. Poiché l’art. 324a

cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare

segnatamente per l’adempimento di un obbligo legale il datore di lavoro deve

pagargli per un tempo limitato il salario, neppure vi sarebbe un motivo

plausibile per ritenere nel caso concreto che l’assenza dal lavoro per

partecipare all’udienza, la cui durata di 30 minuti è rimasta incontestata,

possa essere motivo di decurtazione dello stipendio.

Le censure sollevate dalla

reclamante appaiono quindi fondate e la decisione impugnata, frutto di

un’applicazione manifestamente errata del diritto, va annullata.

5. Diversamente da

quanto richiesto dalla reclamante non è il caso di rinviare l’incarto al primo

giudice per nuova decisione, ciò ritenuto che, non risultando dagli atti alcun

motivo per scostarsi dall’art. 28 LTG, la causa è ritenuta matura per il

giudizio e quindi può essere decisa da questa Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC). Ritenuto che l’audizione è durata meno di mezza giornata (è incontestata

la durata di 30 minuti) in applicazione dell’art. 28 LTG l’indennità per il

testimone TE 1 è stabilita in fr. 50.-.

6. Le spese processuali

per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione

del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).

Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono

poste a carico della parte soccombente. Va al proposito considerato che TE 1

si è rimesso al giudizio della Camera e non può quindi essere considerato

soccombente. CO 1, pur dichiarando di rimettersi al giudizio della scrivente

Camera ha poi chiesto che “l’istanza di RE 1 è respinta” resistendo quindi al

gravame. Egli è quindi da considerare soccombente e di conseguenza le spese processuali

vanno poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 500.- di ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° dicembre 2022 di RE

1 è accolto e la decisione 30 novembre 2022 del Pretore è annullata.

1.1 L’indennità per

il teste TE 1 è fissata in fr. 50.-.

Considerandi

2.

Le spese del

reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico di CO 1, con l’obbligo di

rifondere alla reclamante fr. 500.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).