13.2022.94
Reclamo in materia di indennità riconosciuta al teste. Quale spesa per l'assunzione delle prove, rientra tra le spese processuali. Ammontare. Tariffa cantonale
6 febbraio 2023Italiano9 min
per il testimone, chiedendo che il Pretore abbia a adottare una nuova decisione,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.94
Lugano
6 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione 14 agosto 2018 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 1° dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 30 novembre 2022
con cui il Pretore ha fissato l’indennità per il testimone TE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 14 agosto
2018 - cui sono seguite le motivazioni 15 novembre 2018 - CO 1 ha chiesto lo scioglimento
del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con risposta 4 gennaio
2019 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando una diversa
regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. All’udienza del 30
novembre 2022 il Pretore ha proceduto all’audizione di TE 1 quale testimone. Al
termine dell’interrogatorio gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 1'000.-.
C. Con reclamo 1°
dicembre 2022 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione sull’indennità
per il testimone, chiedendo che il Pretore abbia a adottare una nuova decisione,
in base al suo libero apprezzamento, in conformità con la LTG, in via
subordinata che al testimone sia riconosciuta un’indennità di fr. 50.-.
Con osservazioni 21
dicembre 2022 CO 1 ha chiesto “l’istanza di RE 1 è respinta”.
Con osservazioni 23
dicembre 2022 TE 1 si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 95 cpv. 2
lett. c CPC l’indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare
in applicazione dell’art. 160 segg. CPC è una spesa per l’assunzione delle
prove e fa parte delle spese processuali.
1.1 Trattandosi di costi che, per
finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (III CCA 14.9.2017, inc.
n. 13.2017 41; Hasenböhler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n.
31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti
la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese,
impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a
prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n2 ad art. 110).
1.2 La decisione con cui il
giudice fissa l’indennità dovuta al testimone non può essere qualificata quale decisione
finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non
statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo
tenuto a cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC),
liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Di
conseguenza, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG,
del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.3 La decisione impugnata è
stata notificata alla reclamante il 30 novembre 2022. Rimesso alla posta il 1°
dicembre 2022 il reclamo è sicuramente tempestivo e, da questo punto di vista,
senz’altro ammissibile.
2. Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Giusta l’art. 160
cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove
e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve
essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di
entrambe le parti (Schmid, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;
Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160;
Jeandin, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy,
2011, n. 26-28 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità
è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;
Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art.
160; Jeandin, op. cit., n. 26-28
ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal
terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le
particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati
sostanziati (Hasenböhler, op.
cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op.
cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin,
op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l’art. 96 CPC, che lascia una
competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie
(Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad
art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione
in merito all’indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).
3.1 Il Canton Ticino, all’art. 28
cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in
vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità
di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre
il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese
rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i
dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, il Regolamento
concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 173.450, già RL 2.5.4.4.1).
4. La reclamante
ritiene sproporzionata l’indennità riconosciuta al testimone e rimprovera al
primo giudice di aver ecceduto nel suo potere d’apprezzamento, riconoscendo
un’indennità non conforme alla legge, non adeguata né equa. Rileva al proposito
che l’audizione è durata solo 30 minuti, che il testimone è salariato e che il
suo luogo di lavoro è in __________ a __________, a soli 5 minuti dalla
Pretura.
4.1 Nel caso concreto, con
decisione in calce al verbale d’audizione il Pretore ha riconosciuto ad TE 1,
sentito quale teste, un’indennità di fr. 1'000.-, senza spiegare come sia
giunto a questo importo. Verosimilmente egli si è basato sulla richiesta del
testimone che, richiesto di quantificare l’indennità ha indicato tale l’importo.
Al di là delle richieste del terzo tenuto a collaborare, la quantificazione
dell’indennità spetta al giudice, che ha da stabilirla in base alla legge. In
concreto il Pretore non ha indicato il motivo che lo ha indotto a scostarsi in
modo tanto massiccio da quanto previsto dalla LTG. Di scarsa pertinenza per la
comprensione della decisione appaiono le domande rivolte dal primo giudice al
teste circa il suo stipendio e l’eventuale deduzione da parte del datore di lavoro
in ragione della sua assenza dal lavoro. Gioverà qui rilevare in proposito che l’obbligo
di cooperare del testimone è stabilito dalla legge. Poiché l’art. 324a
cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare
segnatamente per l’adempimento di un obbligo legale il datore di lavoro deve
pagargli per un tempo limitato il salario, neppure vi sarebbe un motivo
plausibile per ritenere nel caso concreto che l’assenza dal lavoro per
partecipare all’udienza, la cui durata di 30 minuti è rimasta incontestata,
possa essere motivo di decurtazione dello stipendio.
Le censure sollevate dalla
reclamante appaiono quindi fondate e la decisione impugnata, frutto di
un’applicazione manifestamente errata del diritto, va annullata.
5. Diversamente da
quanto richiesto dalla reclamante non è il caso di rinviare l’incarto al primo
giudice per nuova decisione, ciò ritenuto che, non risultando dagli atti alcun
motivo per scostarsi dall’art. 28 LTG, la causa è ritenuta matura per il
giudizio e quindi può essere decisa da questa Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC). Ritenuto che l’audizione è durata meno di mezza giornata (è incontestata
la durata di 30 minuti) in applicazione dell’art. 28 LTG l’indennità per il
testimone TE 1 è stabilita in fr. 50.-.
6. Le spese processuali
per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione
del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG).
Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono
poste a carico della parte soccombente. Va al proposito considerato che TE 1
si è rimesso al giudizio della Camera e non può quindi essere considerato
soccombente. CO 1, pur dichiarando di rimettersi al giudizio della scrivente
Camera ha poi chiesto che “l’istanza di RE 1 è respinta” resistendo quindi al
gravame. Egli è quindi da considerare soccombente e di conseguenza le spese processuali
vanno poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 500.- di ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° dicembre 2022 di RE
1 è accolto e la decisione 30 novembre 2022 del Pretore è annullata.
1.1 L’indennità per
il teste TE 1 è fissata in fr. 50.-.
Considerandi
2.
Le spese del
reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico di CO 1, con l’obbligo di
rifondere alla reclamante fr. 500.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).