13.2022.95
Salvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio del suo assistito
13 marzo 2023Italiano6 min
B. Con decisione 24
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.95
Lugano
13 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2021.3319 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
già patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 7
dicembre 2022 dell’avv. PA 1 contro la decisione 24 novembre 2022 con cui il
Pretore aggiunto ha negato il beneficio del gratuito patrocinio a RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di misure a
protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 CO 1 ha chiesto
l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie e la regolamentazione delle
conseguenze accessorie della separazione.
Con istanza 4 agosto 2021 RE
1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
In corso di procedura, con
scritto 19 settembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che RE
1 aveva conferito mandato di rappresentanza a un altro legale per la causa di
cui trattasi.
Con scritto 21 settembre 2022
si è manifestata l’avv. PA 3 quale nuovo patrocinatore della convenuta,
chiedendo a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio per la propria
cliente.
Fatti
B. Con decisione 24
novembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio
di RE 1, comprensivo del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 3. Ha
per contro respinto la richiesta di gratuito patrocinio riferita all’avv. PA 1.
C. Con reclamo 7
dicembre 2022 presentato “per sé e per RE 1” l’avv. PA 1 chiede ora la riforma
di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio
anche con la sua rappresentanza e di riconoscerle integralmente la nota
d’onorario per la somma di fr. 5'384.50.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art.
248.
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 29 novembre 2022. Consegnato alla cancelleria del
Tribunale d’appello il 7 dicembre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Il giudice esamina
d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), segnatamente la
validità della rappresentanza.
3.1
Posto come RE 1 è attualmente
rappresentata dall’avv. PA 3, nulla agli atti indica che essa abbia incaricato
l’avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che
respinge l’istanza di gratuito patrocinio 4 agosto 2021 con la designazione di
quest’ultima a sua rappresentante legale. Pertanto, in quanto proposto a nome
di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del
presupposto processuale della rappresentanza (Zingg,
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59).
4.
Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo
patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che
nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che ricorrano casi
eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla
base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del
5.
dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,
in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).
4.1
Per quanto si è appena detto,
nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati
alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in
considerazione l’ipotesi di un diritto eccezionale del patrocinatore ad
impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio
della sua assistita. Inoltrato dall’avv. PA 1 “per sé” il reclamo è quindi
inammissibile.
5.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente
dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese
processuali sono fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell’avv. PA 1 in
applicazione dell'art. 107 CPC, avendo essa presentato un reclamo che difettava
del necessario presupposto processuale della rappresentanza.
Non si pone la questione
delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente
allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
6.
Vista la procedura
sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di
inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv.
PA 1 è inammissibile.
2.
Il reclamo 7
dicembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA
1.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).