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Decisione

13.2022.95

Salvo eccezioni, il patrocinatore non può insorgere a titolo personale contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio del suo assistito

13 marzo 2023Italiano6 min

B. Con decisione 24

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.95

Lugano

13 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2021.3319 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

già patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 7

dicembre 2022 dell’avv. PA 1 contro la decisione 24 novembre 2022 con cui il

Pretore aggiunto ha negato il beneficio del gratuito patrocinio a RE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di misure a

protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 CO 1 ha chiesto

l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie e la regolamentazione delle

conseguenze accessorie della separazione.

Con istanza 4 agosto 2021 RE

1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

In corso di procedura, con

scritto 19 settembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che RE

1 aveva conferito mandato di rappresentanza a un altro legale per la causa di

cui trattasi.

Con scritto 21 settembre 2022

si è manifestata l’avv. PA 3 quale nuovo patrocinatore della convenuta,

chiedendo a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio per la propria

cliente.

Fatti

B. Con decisione 24

novembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio

di RE 1, comprensivo del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 3. Ha

per contro respinto la richiesta di gratuito patrocinio riferita all’avv. PA 1.

C. Con reclamo 7

dicembre 2022 presentato “per sé e per RE 1” l’avv. PA 1 chiede ora la riforma

di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio

anche con la sua rappresentanza e di riconoscerle integralmente la nota

d’onorario per la somma di fr. 5'384.50.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art.

248.

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 29 novembre 2022. Consegnato alla cancelleria del

Tribunale d’appello il 7 dicembre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il giudice esamina

d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), segnatamente la

validità della rappresentanza.

3.1

Posto come RE 1 è attualmente

rappresentata dall’avv. PA 3, nulla agli atti indica che essa abbia incaricato

l’avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che

respinge l’istanza di gratuito patrocinio 4 agosto 2021 con la designazione di

quest’ultima a sua rappresentante legale. Pertanto, in quanto proposto a nome

di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del

presupposto processuale della rappresentanza (Zingg,

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59).

4.

Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio

2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo

patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che

nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che ricorrano casi

eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla

base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del

5.

dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,

in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

4.1

Per quanto si è appena detto,

nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati

alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in

considerazione l’ipotesi di un diritto eccezionale del patrocinatore ad

impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio

della sua assistita. Inoltrato dall’avv. PA 1 “per sé” il reclamo è quindi

inammissibile.

5.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente

dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese

processuali sono fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell’avv. PA 1 in

applicazione dell'art. 107 CPC, avendo essa presentato un reclamo che difettava

del necessario presupposto processuale della rappresentanza.

Non si pone la questione

delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente

allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.

6.

Vista la procedura

sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di

inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da

questa Camera nella composizione a giudice unico.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv.

PA 1 è inammissibile.

2.

Il reclamo 7

dicembre 2022 di RE 1 è inammissibile.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA

1.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).