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Decisione

13.2022.98

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Probabilità di esito favorevole da rendere verosimile

13 marzo 2023Italiano5 min

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119

Source ti.ch

Incarto n.

13.2022.98

13.2022.99

Lugano

13 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2022.50 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con

petizione 11 novembre 2022 da

RE 1

contro

CO 1

CO 2

CO 3

tutti rappr. da RA 1

e ora sul reclamo 14

dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 5 dicembre 2022 con cui il Pretore le

ha negato il gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con contratto

di locazione 25/29 luglio 2019 la “Comproprietà __________”, composta da CO 1, CO

2 e CO 3 ha concesso in locazione a RE 1 un posteggio in via __________ a __________;

che in data 28 settembre

2022 i locatori hanno disdetto il predetto contratto con effetto al 31 ottobre

2022;

che, ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 novembre 2022 RE 1 ha chiesto

l’annullamento della disdetta postulando nel contempo di essere posta al beneficio

del gratuito patrocinio;

che la parte convenuta ha

postulato la reiezione della petizione;

che con sentenza 5

dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, e così l’istanza di gratuito

patrocinio e ha posto le spese di fr. 100.- a carico di RE 1;

che con reclamo 14

dicembre 2022 RE 1 chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio e di

annullare la decisione di prima istanza “con rinvio a nuovo giudizio”;

che non sono state

raccolte osservazioni;

che la reclamante chiede

genericamente l’annullamento della decisione di prima istanza, ma le critiche

sono relative unicamente alla questione del gratuito patrocinio, sicché è da

ritenere che l’impugnativa riguardi solo il punto n. 3 del dispositivo;

che, giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG);

che la domanda di gratuito

patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e

art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC);

che la decisione 5

dicembre 2022 è stata notificata alla reclamante il medesimo giorno sicché il

reclamo, rimesso alla posta il 14 dicembre 2022 è tempestivo e, da questo punto

di vista, ammissibile;

che il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG);

che conformemente all’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che per l’art. 117 CPC ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett.

a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b);

che in concreto il Pretore

ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché la causa appariva sin

dall’inizio sprovvista di probabilità di esito favorevole;

che la reclamante rileva

Fatti

di aver chiesto esplicitamente di essere esentata dai costi, rilevando che il

Pretore aveva la possibilità di chiedere l’anticipo delle spese e avvertirla

dell’esito poco favorevole della causa;

che siffatti argomenti non

sono atti a sostanziare l’applicazione errata del diritto né l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, considerato che la reclamante neppure contesta

che la causa difettasse della probabilità di esito favorevole;

che nella misura in cui la

reclamante rileva che “le prestazioni assistenziali non sono destinate a pagare

tasse giudiziarie e altre spese correlate” va rilevato che, a sua volta, lo

scopo del gratuito patrocinio non è di permettere di finanziare cause

strampalate e prive di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) a spese

dello Stato;

che il reclamo,

chiaramente abusivo, è da respingere;

che l’istanza di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il

gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;

che la procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate

in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e

fr. 10'000.–) sono poste a carico dell’interessata;

che non si pone la

questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il

richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni;

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 dicembre 2022 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

per il reclamo, stabilite in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

3.

L’istanza di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.

4.

Notificazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).