13.2022.98
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Probabilità di esito favorevole da rendere verosimile
13 marzo 2023Italiano5 min
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119
Source ti.ch
Incarto n.
13.2022.98
13.2022.99
Lugano
13 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.50 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con
petizione 11 novembre 2022 da
RE 1
contro
CO 1
CO 2
CO 3
tutti rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 14
dicembre 2022 di RE 1 contro la decisione 5 dicembre 2022 con cui il Pretore le
ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto
di locazione 25/29 luglio 2019 la “Comproprietà __________”, composta da CO 1, CO
2 e CO 3 ha concesso in locazione a RE 1 un posteggio in via __________ a __________;
che in data 28 settembre
2022 i locatori hanno disdetto il predetto contratto con effetto al 31 ottobre
2022;
che, ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 novembre 2022 RE 1 ha chiesto
l’annullamento della disdetta postulando nel contempo di essere posta al beneficio
del gratuito patrocinio;
che la parte convenuta ha
postulato la reiezione della petizione;
che con sentenza 5
dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, e così l’istanza di gratuito
patrocinio e ha posto le spese di fr. 100.- a carico di RE 1;
che con reclamo 14
dicembre 2022 RE 1 chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio e di
annullare la decisione di prima istanza “con rinvio a nuovo giudizio”;
che non sono state
raccolte osservazioni;
che la reclamante chiede
genericamente l’annullamento della decisione di prima istanza, ma le critiche
sono relative unicamente alla questione del gratuito patrocinio, sicché è da
ritenere che l’impugnativa riguardi solo il punto n. 3 del dispositivo;
che, giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG);
che la domanda di gratuito
patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e
art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che la decisione 5
dicembre 2022 è stata notificata alla reclamante il medesimo giorno sicché il
reclamo, rimesso alla posta il 14 dicembre 2022 è tempestivo e, da questo punto
di vista, ammissibile;
che il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG);
che conformemente all’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per l’art. 117 CPC ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett.
a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b);
che in concreto il Pretore
ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché la causa appariva sin
dall’inizio sprovvista di probabilità di esito favorevole;
che la reclamante rileva
Fatti
di aver chiesto esplicitamente di essere esentata dai costi, rilevando che il
Pretore aveva la possibilità di chiedere l’anticipo delle spese e avvertirla
dell’esito poco favorevole della causa;
che siffatti argomenti non
sono atti a sostanziare l’applicazione errata del diritto né l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, considerato che la reclamante neppure contesta
che la causa difettasse della probabilità di esito favorevole;
che nella misura in cui la
reclamante rileva che “le prestazioni assistenziali non sono destinate a pagare
tasse giudiziarie e altre spese correlate” va rilevato che, a sua volta, lo
scopo del gratuito patrocinio non è di permettere di finanziare cause
strampalate e prive di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) a spese
dello Stato;
che il reclamo,
chiaramente abusivo, è da respingere;
che l’istanza di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il
gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;
che la procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate
in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della
causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e
fr. 10'000.–) sono poste a carico dell’interessata;
che non si pone la
questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il
richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 dicembre 2022 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3.
L’istanza di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
4.
Notificazione:
- ;
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).