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Decisione

13.2023.1

Presupposto processuale della capacità di postulare

31 maggio 2023Italiano20 min

contestato ogni pretesa, sollevando tra l'altro anche le eccezioni d'incompetenza

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.1

Lugano

31 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Olgiati e Giamboni

vicencancelliere:

Annovazzi

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.133 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione da

CO 1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

e ora sul reclamo del 9 gennaio 2023 di RE 1 contro

la decisione del 13 dicembre 2022, con cui il Pretore ha statuito sul

presupposto processuale della capacità di postulare dell'avv. PA 2;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire in esito al tentativo di conciliazione, CO 1 ha

convenuto in giudizio RE 1, chiedendo di accertare l'invalidità di due

scritture private del 4 ottobre 2018 e del 20 marzo 2019, per dolo, e di

condannare la convenuta a restituirle due aerei Messerschmitt Bf.109 e Boeing

Stearman modello N450D; nel caso ciò fosse oggettivamente impossibile, ha

postulato la restituzione del valore corrispettivo dei due aerei. La petizione

faceva seguito a un procedimento arbitrale, dichiarato concluso con lodo finale

del 16 febbraio 2021, a seguito del ritiro delle domande da parte di CO 1 la

quale, con domanda di arbitrato dell'8 giugno 2020, aveva chiesto che fossero

invalidati un “contratto di affidamento in gestione” del 2 giugno 2014 e due

scritture private del 4 ottobre 2018, oltre alla restituzione dei due

aeromobili e a un congruo risarcimento per il danno subito.

Con

risposta e domanda riconvenzionale del 15 novembre 2021, la convenuta ha

contestato ogni pretesa, sollevando tra l'altro anche le eccezioni d'incompetenza

territoriale del giudice adito e di prescrizione delle pretese avanzate

dall'attore. In caso di parziale accoglimento della petizione e obbligo di restituzione

degli aeromobili, ha poi chiesto la condanna della parte attrice al rimborso di

fr. 160 000.– ed EUR 285 000

oltre accessori e “in ogni caso in via riconvenzionale”, l'accoglimento

integrale della domanda riconvenzionale e il versamento di

fr. 161 000.– oltre accessori.

B. Con

memoriale di replica e risposta riconvenzionale del 29 aprile 2022, l'attore ha

ribadito le proprie pretese, avversando quelle di parte convenuta.

Con

duplica e replica riconvenzionale del 17 giugno 2022 la parte convenuta ha confermato

il proprio punto di vista. Con duplica riconvenzionale del 19 agosto 2022, la

parte attrice ha fatto altrettanto. È seguita una “triplica riconvenzionale”

del 29 agosto 2022, in cui la parte convenuta ha modificato la richiesta di

causa “in ogni caso in via riconvenzionale”, postulando l'accoglimento

integrale della domanda riconvenzionale e il versamento di fr. 165 699.16

oltre accessori, per il resto confermando le proprie richieste, importo poi

rettificato con scritto del 30 agosto successivo in fr. 156 358.06.

Con disposizione ordinatoria processuale del 1° settembre 2022, il Pretore

ha respinto una richiesta della parte attrice chiedente l'assegnazione di un

termine di 10 giorni per presentare un'eventuale quadruplica. Il 12 settembre

2022 la parte attrice ha presentato un'istanza di estromissione della triplica

riconvenzionale.

C. Con

istanza del 16 settembre 2022 la parte convenuta ha sollevato l'eccezione di

incapacità di postulare dell'avv. PA 2, chiedendo di annullare il termine

assegnatole per presentare le osservazioni all'istanza del 12 settembre 2022, con

cui la parte attrice aveva chiesto l'estromissione della triplica

riconvenzionale.

Con

osservazioni del 17 ottobre 2022 la parte attrice ha chiesto la reiezione dell'istanza

16 settembre 2022. Le parti hanno poi confermato i rispettivi punti di vista con

replica spontanea del 31 ottobre 2022, duplica spontanea del 17 novembre

2022, triplica spontanea del 25 novembre 2022 e quadruplica spontanea del 1° dicembre

2022.

D. Con

decisione del 13 dicembre 2022 il Pretore ha respinto l'istanza del 16 settembre

2022, caricando gli oneri processuali alla convenuta.

E. Con

reclamo del 22 dicembre 2022 la convenuta RE 1 chiede, previa concessione

dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza del 16 settembre 2022.

F. Con

decisione ordinatoria processuale del 25 gennaio 2023, il presidente di questa

Camera ha negato la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Non sono

state chieste osservazioni alla parte attrice.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari

alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente (May Canellas in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 2 ad art. 67 con rimandi), è un presupposto processuale, anche

se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del

Tribunale federale 5A_469/2019 del 17 novembre 2020 consid. 3.2 con

riferimenti; v. anche Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 82 ad art. 59 con rinvii).

Il

Tribunale federale si è pronunciato sulla natura della capacità di postulare

dell’avvocato, rispettivamente sull'autorità competente a statuire in proposito

in un procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tale contesto ha

evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell'avvocato tende

a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella

categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l'art.

124.

cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell'ambito di un procedimento pendente

su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o,

in applicazione dell'art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo

tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di

ricevibilità giusta l'art. 59 CPC con riferimento all'atto introduttivo

d'istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all'avvocato, alla

parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a

tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).

La

decisione impugnata (v. sopra, lett. D) è una disposizione ordinatoria

processuale impugnabile, giusta l'art. 319 lett. b n. 2 CPC, mediante reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG)

entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Notificata il 13 dicembre

2022, la decisione è pervenuta alla reclamante il 14 dicembre 2022. Tenuto

conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145 CPC), il termine è giunto a scadenza il

9.

gennaio 2023. Consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti

dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2). Il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile dev'essere concreto, di essenziale

rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o

parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

La

reclamante sostiene che RE 1 e il suo dominus, __________, “hanno potuto

a torto essere trascinati nel castello di accuse di CO 1/__________ proprio

grazie alle conoscenze che il legale di CO 1, avv. PA 2, poteva avere dei

rapporti economici e finanziari fra __________ e i suoi famigliari”. CO 1

avrebbe “in effetti più volte cercato invano di confondere in un unico

minestrone i rapporti tra attrice e convenuta e quelli tra __________, __________

e i suoi famigliari e ciò appunto avvalendosi delle conoscenze che il legale

della controparte da anni aveva degli affari personali e professionali di __________.

La probabilità quindi che controparte continui a utilizzare in modo distorto e

abusivo simili conoscenze e informazioni sarebbe più che concreta, per non dire

sicura, tanto più che già il rischio di un conflitto di interesse sarebbe

sufficiente affinché il patrocinatore debba rinunciare al mandato”. Il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe tangibile qualora RE 1

dovesse attendere la decisione finale per contestare la disposizione

ordinatoria processuale qui impugnata.

Ora,

non si vede come questi argomenti possano fondare un pregiudizio difficilmente

riparabile. Un timore astratto non è sufficiente, la reclamante non avendo in

alcun modo reso verosimile quali elementi in concreto l'avv. PA 2 abbia

utilizzato o potuto utilizzare – nel quadro del contenzioso in esame – che già

non fossero in possesso del proprio mandante __________ o conosciuti per via

dei mandati di natura commerciale svolti in suo favore, o delle società a lui

facenti capo. Per il resto, sarà l'istruttoria a mettere in evidenza la

pertinenza in fatto e in diritto delle posizioni delle parti. In mancanza delle

premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.

3.

Comunque

sia, anche nel merito il reclamo non merita tutela. Il Pretore ha constatato che

la causa in esame vede opposte l'attrice CO 1, gestita dall'amministratore

unico __________, e la convenuta RE 1 amministrata da __________, che è pure

azionista unico della medesima. La parte convenuta è una società anonima,

dotata di personalità giuridica, controparte contrattuale della CO 1 in due

scritture private datate 4 ottobre 2018 (doc. B e C), mediante le quali l'attrice

le ha ceduto due aeromobili (un Boeing Stearman al prezzo di fr. 160 000.–,

IVA esclusa, e un Messerschmidt Bf.109 G al prezzo di EUR 285 000, IVA esclusa), a parziale

compensazione di un proprio debito di fr. 460 000.–, di cui chiede la

restituzione con petizione 23 agosto 2021 (in subordine, la condanna a

restituire il controvalore), previo accertamento della nullità per dolo delle

predette scritture private.

Secondo

il Pretore, dallo scritto del 5 aprile 2018 risulta chiaramente che l'avv. PA 2

agiva in veste di legale della sola __________. Il fatto di aver menzionato la

convenuta ed __________ nel predetto scritto (scritto citato, pag. 4 e pag. 5

in fine) non significa ancora che agisse quale loro rappresentante o che questi

fossero suoi clienti in ragione di un contratto di mandato. Alla luce delle

prove prodotte non risulterebbe che all'avv. PA 2 sia stato conferito un

mandato di patrocinio legale dalla RE 1 o dal suo amministratore/azionista __________.

Per

il Pretore non si vede poi come l'avv. PA 2, “nel contesto dell'assistenza

legale fornita a __________” – sub judice davanti a questa Camera (v.

inc. 13.2022.100) è anche la questione di sapere se l'avv. PA 2 abbia funto nel

periodo 2018-2019 da consulente legale di __________ (padre di __________) in un

contenzioso civile all'estero che lo vedeva convenuto insieme a __________ – possa

aver acquisito informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la

convenuta nella causa in rassegna. Le due vertenze non solo vedono contrapposte

parti diverse, ma differiscono pure nell'oggetto del contendere, non avendo

esse alcun legame sul piano giuridico o fattuale. Detto ciò, il Pretore non ha

ravvisato, nel caso concreto, alcuna violazione dell'art. 12 lett. c LLCA da

parte dell'avv. PA 2.

4.

La

reclamante contesta al Pretore che il già citato scritto del 5 aprile 2018

avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione più approfondita, ritenuto che

“i criteri con cui giudicare la sussistenza di un conflitto di interessi sono

basati su una valutazione altamente prudenziale (…)”. A suo dire, l'avv. PA 2

in detta missiva non si sarebbe limitato “soltanto a menzionare” RE 1 ed __________.

“Lo scrivere di una mera menzione, come se nello scritto dell'avv. PA 2 in

questione della qui convenuta si fosse fatta solo vaga e superficiale

evocazione” sarebbe “di meridiana evidenza un manifesto errato accertamento dei

fatti”, visto che sarebbe lo stesso avv. PA 2 a qualificare RE 1 ed __________

come “miei clienti” (scritto citato, fine pag. 5 e inicipit pag. 6: “la prova

inconfutabile dell'onestà dei miei clienti”) e che sarebbe sempre il legale

della controparte a fare rientrare a pieno titolo nel “da lui lamentato

inadempimento” del gruppo __________ (oggetto stesso della missiva raccomandata

e delle contestazioni contro __________, __________ e __________) anche il

mancato rispetto degli impegni assunti verso RE 1. Pertanto, secondo la

reclamante, l'avv. PA 2 avrebbe agito di fatto quale legale della RE 1 o del

suo amministratore/azionista __________.

Nella

denegata ipotesi si volesse negare un rapporto diretto di patrocinio legale fra

l'avv. PA 2 e la qui istante – continua la reclamante – il Pretore avrebbe sorvolato

su un'argomentazione fondamentale sollevata nell’istanza 16 settembre 2022. Il

conflitto di interesse e la conseguente carente capacità di postulare possono

essere invocate – non soltanto da chi è stato direttamente cliente – ma pure da

chi era in stretti rapporti con il cliente. Il Pretore avrebbe disatteso che circostanze

di fatto “evocate ad arte e in modo distorto nella vertenza tra CO 1 e RE 1 facciano

capolino proprio nei precedenti scritti dell'avv. PA 2 versati agli atti nell'ambito

di questa procedura incidentale a dimostrazione che l'avv. PA 2 – nel contesto

dell'assistenza legale fornita in passato – non soltanto ha acquisito

informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la qui convenuta

nella procedura in rassegna, ma di fatto le abbia già utilizzate in modo distorto”.

A detta della controparte, __________ avrebbe sempre svolto un ruolo essenziale

nei rapporti tra le parti __________-CO 1 / __________-RE 1. __________ sarebbe

stata addirittura una piattaforma girevole dei contestati flussi finanziari che

la controparte asserisce essere andati da __________ a __________. Nella

replica contro RE 1 (pag. 21) l'avv. PA 2 a nome di CO 1 ha asserito – citando

un presunto teste – che era infatti anche da __________ che sarebbero pervenuti

i pagamenti a favore dei congiunti di __________ e dalla convenuta (ordini di

bonifico doc. Q e S del 1° febbraio 2019 di __________ in favore di RE 1 per

fr. 30 000.–).

Nella

misura in cui poi nella risposta all'istanza 16 settembre 2022 la controparte

sostiene che __________ sarebbe stato “una sorta di burattino” di __________, “a

logica gli affari, le società e le cause di __________ erano di fatto anche business,

entità giuridiche e controversie del signor __________ e quindi quello che

l'avv. PA 2 chiama gruppo __________ sarebbe stato in realtà un gruppo

__________ a cui sarebbe appartenuta anche __________”. “Il ruolo di

presunta finanziatrice di __________, della sua famiglia e di RE 1 che la controparte

ha attribuito nelle proprie memorie alla __________” – società patrocinata in

passato dall'avv. PA 2 – sarebbe “la cartina di tornasole di un conflitto

d'interesse, grande come una casa del legale in questione”. In sintesi, l'avv. PA

2.

nel contesto dell'assistenza legale fornita in passato ad esempio a __________,

avrebbe acquisito informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la

qui convenuta nella procedura in rassegna. Le vertenze seguite in passato

dall'avv. PA 2 e quella presente tra RE 1 e CO 1 pur vedendo contrapposte parti

diverse, avrebbero evidenti legami sul piano fattuale, da cui un rischio

concreto di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA, anzi sarebbero

già state poste in essere crasse violazioni dell'art. 12 lett. c LLCA da

parte dell'avv. PA 2.

5.

Fra

le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il

principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA (Legge sulla liberazione

circolazione degli avvocati; RS 935.61), secondo cui l'avvocato deve evitare

“qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla

clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di

esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi

dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività

professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria

responsabilità, e dell'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale. Un

avvocato deve evitare il doppio patrocinio, il caso cioè in cui egli potrebbe

essere indotto a difendere gli opposti interessi di due parti simultaneamente.

Inoltre egli deve evitare la rappresentanza di un cliente quando potrebbe

essere indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal segreto

professionale che ha acquisito nell'ambito di un mandato precedente. Per sapere

se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso fra i due

mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e la durata

del mandato pregresso, le conoscenze acquisite dal legale nel quadro di quel

mandato e la sussistenza di una relazione di fiducia con il vecchio cliente.

Affinché il nuovo mandato sia precluso a un avvocato basta che esista anche

solo la possibilità di un utilizzo persino inconsapevole delle conoscenze

acquisite. Va quindi evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile

di generare un conflitto di interessi, di cui in casi dubbi va presunta

l'esistenza. L'avvocato deve rifuggire, in sintesi, ogni situazione a rischio. Il

rischio dev'essere concreto, deducibile dall'insieme delle circostanze, ma non

occorre che si sia già verificato o che l'avvocato abbia già agito in maniera

censurabile (DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; Sentenze del

Tribunale federale 2C_742/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 4.2, 1B_293/2016

del 30 settembre 2016 consid. 2.2, 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011, 2C_427/2009

del 25 marzo 2010 consid. 2.2; 2P.297/2005 del 19 aprile 2006 consid. 4.1,

2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 4.3).

Ove

sopraggiunga un possibile conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al

mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi l'avvocato non

rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli

procede (o, se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza

sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162

consid. 2.5). Atti processuali compiuti da persone prive della capacità di postulare

sono inefficaci (Staehelin/Schweizer in:

Sutter-Somm/

Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 26

ad art. 68). Il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo

assegna anche alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima gli atti

compiuti dal legale, ratificandoli, oppure designi un altro patrocinatore

(sentenza del Tribunale federale 4A_87/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.2.3 in

fine, in: RSPC 2012 pag. 311 con rinvio a Bohnet,

op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). La parte in causa conserva difatti, per

principio, la capacità di postulare personalmente e potrebbe anche procedere in

lite con atti propri (Hrubesch-Millauer

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 4

ad art. 68). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce d'ufficio e

in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF

141.

IV 257 consid. 2.2).

6.

Con

la lettera del 5 aprile 2018 (doc. 20) l'avv. PA 2, nella sua veste di

rappresentante legale della __________ (società riconducibile a __________),

scrive a tre persone (tali __________, __________ e __________) della società __________,

in relazione ai rapporti d'affari tra le due società, facendo riferimento anche

alla RE 1 e a __________.

Se

non che, nello scritto in questione si può leggere per ben 27 volte il

riferimento esplicito a “mia cliente”, “mia cliente __________”, “mia assistita

__________”, “mia assistita”. Per quanto attiene alla formulazione (…) la

prova inconfutabile dell'onestà dei miei clienti (…) (v. scritto citato,

pag. 6 nel mezzo), occorre rilevare che nel medesimo paragrafo due righe dopo

viene indicato “mia assistita __________” e, più oltre “mia assistita”. Nel

paragrafo immediatamente precedente (v. scritto citato, pag. 5 in basso e 6 in

alto) viene indicato: (…) mia cliente __________ ha tramite il suo CEO dott.

__________, avuto contatto personale con il sig. __________ come lo ha avuto

quest'ultimo con il sig. __________ e con il CEO della RE 1, __________ (…).

Ne deriva una chiara ripartizione di ruoli e funzioni, ricordato che l'avv. PA

2.

è anche il rappresentante di N____ S____. Ciò rilevato, la locuzione “dei

miei clienti”, non dimostra l'esistenza di un mandato di rappresentanza

dell'avv. PA 2 con __________, con la RE 1 o con il suo CEO ed azionista, __________.

Questa conclusione è coerente con quanto indicato più sopra (v. scritto citato,

pag. 4 in basso: (…) la mia cliente __________ vi sta offrendo molto più di

quanto sino ad oggi ricevuto da voi, perché niente ha finora ricevuto, e sempre

sulla stessa linea operativa anche la società RE 1 ha inviato in data 26 marzo

u.s., documento che allego alla presente, una e-mail alle ore 10:32:33 seguita

da una raccomandata alla attenzione di __________ spiegando quanti danni stava

subendo la stessa società, in ragione di quanto non adempiuto da parte del

gruppo __________ e/o di chi si propone per esso, con molta documentazione che

non lascia possibilità di interpretazione diversa da quella del non rispetto di

tutti gli accordi). Pertanto, l'accertamento del Pretore, non soltanto non

è manifestamente errato, ma resiste alle critiche della reclamante.

7.

La

decisione del Pretore resiste anche alla critica relativa al tema degli “stretti

rapporti con il cliente” (v. sopra, consid. 4). La sentenza evocata dalla

reclamante (I CCA inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021) non è applicabile in concreto.

Quel caso riguardava prima di tutto un'azione di divisione promossa poco più di

un anno dalla fine di una procedura a tutela dell'unione coniugale: la

diseredazione dell'attore poggiava su fatti interni alla coppia che il legale

della moglie poteva avere appreso in quel contesto. Infatti, un conflitto

d'interessi può sorgere quando un avvocato assicura la difesa di una parte e in

un altro ambito agisce contro una persona alla quale il suo cliente è

strettamente legato, quale ad esempio un parente. Il rischio, in tal caso, è

segnatamente quello di risparmiare il suo avversario per non urtare il proprio

cliente (v. Bohnet/Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417). Nulla di tutto ciò si verifica

– in concreto – in cui i rapporti sono di mera natura commerciale e in cui __________

era attivo come collaboratore di __________, mentre per quanto qui rileva soltanto

gli interessi di quest'ultimo, comprese le società a lui facenti capo, erano

tutelati dall'avv. PA 2. Pertanto, il rapporto di parentela tra __________ ed

il figlio __________, come pure il ruolo avuto dalla __________ nei contestati

flussi finanziari non hanno pertinenza nella questione in esame.

Aggiungasi,

che la reclamante nuovamente non illustra e tanto meno dimostra come l'avv. PA

2.

si ponga in un concreto conflitto di interessi nel significare, nello scritto

citato, a una controparte commerciale la percezione di comportamenti non linea

con i rapporti in corso, cercando di far chiarezza sui medesimi e richiamando

alle responsabilità, pur evidenziando anche inadempimenti della controparte verso

un terzo, come la RE 1 (v. scritto sopra citato e i relativi passaggi ivi riprodotti).

La reclamante non ha quindi reso verosimile un accertamento manifestamente

errato dei fatti, né ha illustrato un'applicazione errata del diritto. Anche

nel merito il reclamo è quindi infondato.

8.

Le

spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 1200.– in

applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10 000.– per

le decisioni su reclamo), sono poste a carico della parte reclamante,

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili,

il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo del

9.

gennaio 2023 di RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali, fissate in fr. 1200.–, sono poste a carico della parte

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo del 9 gennaio 2023 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30 000.–, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.