13.2023.10
Tassazione nota professionale del gratuito patrocinatore. Obbligo di motivazione e diritto di essere sentito. La tariffa oraria di fr. 180.- remunera l'attività giuridica. Potere di apprezzamento del giudice
4 maggio 2023Italiano24 min
il 1° dicembre 2022, in esito alla quale le parti hanno concluso una transazione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.10
Lugano
4 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2022.58 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 28 settembre 2022 da
PI
1
quale
sostituta processuale della figlia minorenne
__________
patrocinata
dall’avv. RE 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25
gennaio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 19 gennaio 2023 con cui il
Segretario assessore ha statuito sulla remunerazione dovutale in veste di
gratuito patrocinatore (tassazione della nota professionale);
ritenuto
in fatto: A. __________ è nata a __________
il 23 gennaio 2022 dalla relazione tra PI 1 e CO 1 e la nascita di un secondo
figlio è prevista per marzo 2023. Con istanza di conciliazione 28 settembre
2022 la madre, in veste di sostituta processuale, ha convenuto il padre innanzi
la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo un contributo di
mantenimento per __________ (incluso il contributo di accudimento) di fr.
2'200.– mensili oltre l’assegno familiare, fino a compimento di una formazione
appropriata. Ha altresì postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1 nella forma integrale.
Fatti
B. L’udienza si è tenuta
il 1° dicembre 2022, in esito alla quale le parti hanno concluso una transazione
giudiziale sul contributo di mantenimento per __________, sui relativi diritti
di visita, e previo esame del DNA sul contributo di mantenimento per il secondo
figlio. La procedura è stata stralciata dai ruoli senza prelievo di spese
processuali. All’istante è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio con
la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatrice.
C. Il 2 gennaio 2023
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale esponendo
un totale di fr. 4'607.08, di cui fr. 3'315.– di onorario, fr. 962.70 di spese
e fr. 329.38 di IVA al 7.7%, per la tassazione di rito.
D. Con decisione 19
gennaio 2023 il Segretario assessore in parziale accoglimento ha stabilito il compenso
dovuto alla patrocinatrice in fr. 2'873.45, di cui fr. 2'400.– di onorario, fr.
268.– di spese e fr. 205.45 di IVA al 7.7%.
E. Con reclamo 25
gennaio 2023 l’avv. RE 1 ne postula la riforma chiedendo di approvare
integralmente la sua nota professionale.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018
dell’11 gennaio 2019).
La decisione 19 gennaio
2023.
è stata impugnata con reclamo spedito il 25 gennaio 2023. Motivo per cui
il presente gravame, tempestivo, è da questo punto di vista senz’altro
ammissibile.
1.3
Infine, richiamata la
procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Segretario assessore ha
ritenuto sproporzionato il dispendio di tempo di 18 ore e 25 minuti esposto
dalla legale, in particolare i 110 minuti conteggiati per le richieste di
rinvio dell’udienza di conciliazione, ammessi limitatamente a 30 minuti. Rispetto
ai 33 minuti per la domanda di gratuito patrocinio, egli ha giudicato adeguati
e proporzionati 5 minuti. Ha pure limitato a 2 ore il tempo ammissibile per i contatti
con la cliente successivi all’istanza di conciliazione in luogo di 4 ore e 38
minuti ritenute eccessive. Nel complesso ha ragionevolmente tenuto conto di 13
ore e 20 minuti che alla tariffa oraria di fr. 180.– dava un onorario di fr.
2'400.–. Ridotta la spesa di fr. 962.70 a fr. 240.– (10% dell’onorario), ha
aggiunto fr. 20.– di trasferta e fr. 8.– di posteggio. E, posta l’IVA (7.7%) di
fr. 205.45, risultava l’importo di fr. 2'873.45 , ritenuto adeguato anche rispetto
al massimo forfettario di fr. 4'200.– di cui art. 5 Rtar.
2.2
Per la reclamante la riduzione
è stata operata per assunti generici e senza una chiara motivazione. Reputa
giustificato e da remunerare integralmente il tempo esposto per i rinvii
d’udienza, gratuito patrocinio e contatti con la cliente. Evidenzia la particolare
difficoltà della procedura e il margine di manovra che va riconosciuto al
patrocinatore legale. La decurtazione, immotivata, ingiustificata e arbitraria,
costituiva un accertamento manifestamente errato dei fatti. S’imponeva così di approvare
in tutto e per tutto la sua nota professionale.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.
53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
3.1
Per
prassi del Tribunale federale in
materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione
dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale
federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non
pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario
dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non
si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste
invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende
scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene
ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il
destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di
causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.
cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1°
febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions
en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance
judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n.
74.
con rinvio a nota 68, pag. 74).
3.2
A torto la reclamante lamenta
una carenza di motivazione e afferma che il Segretario
assessore si è limitato a “defalcare a beneplacito i minuti
effettivamente impiegati”. Questi ha
segnatamente individuato tre particolari tematiche che riteneva problematiche: rinvii
dell’udienza di conciliazione, domanda di gratuito patrocinio e contatti con la
cliente. Rispetto a ciascuna di queste categorie ha qualificato e distinto per genere
(in sostanza esame e studio, colloqui telefonici, informativa, aggiornamento e
assistenza alla cliente, preparazione), data e durata, la tipologia di attività
che, per quanto ritenute eccessive e irrealistiche, ha ridotto in base al
proprio potere di apprezzamento. E di ciò ne ha dato conto su quasi due pagine,
anche in un’ottica di proporzione rispetto ai massimi forfettari dell’art. 5
Rtar. Pertanto, seppur non condivisa dalla reclamante, la motivazione così
proposta non può tutto sommato dirsi insufficiente. La critica va quindi respinta.
4.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2
del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
La liquidazione delle
spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato
appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134 del 30
marzo 2021 consid. 3).
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,
e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,
valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello
destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il
risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio
2011).
5.
Il Segretario
assessore ha ammesso 30 minuti per le tre richieste di rinvio dell’udienza di
conciliazione. Egli non ha considerato realistici per un legale solerte,
diligente, coinciso e speditivo, i 110 minuti ritenuti dalla reclamante e
meglio le prestazioni del 3/5 ottobre 2023 (54 minuti: 6 minuti per l’esame
della citazione, 6 minuti per colloquio telefonico con la Pretura, 10 minuti
per redigere e inviare la richiesta in Pretura, 10 minuti per aggiornare via
e-mail la cliente, 6 minuti per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6
minuti per aggiornare via e-mail la cliente e 10 minuti di telefonata dalla
cliente), del 12/14 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il rinvio
con la Pretura, 6 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti per
l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 10 minuti per aggiornare via e-mail
la cliente) e del 20/21 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il
rinvio con la Pretura, 10 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti
per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6 minuti per aggiornare via
e-mail la cliente). Del resto poco probabili anche i sistematici 6 minuti
conteggiati per lettura, redazione e invio e-mail, con indistinto contenuto e
destinatario.
5.1
La reclamante passa in
rassegna ciascuna di quelle prestazioni e ribadisce la necessità di quei 54
minuti il 3/5 ottobre 2023, 28 minuti il 12/14 ottobre 2022 e 28 minuti il
20/21 ottobre 2022. A conforto della sua tesi si diffonde illustrando per filo
e per segno il descrittivo dello svolgimento di ogni singola attività (ad
esempio la sequenza di quanto accaduto nel corso del colloquio telefonico con
la Pretura).
5.2
Va qui rilevato che le citate
prestazioni costituiscono in prevalenza una mera attività amministrativa e di
cancelleria. Sul tema l’attenzione della reclamante era invero già stata richiamata
nell’ambito della trattazione di un precedente reclamo (III CCA 13.2020.113
dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). E, in particolare, questa Camera ha avuto
poi ancora modo di spiegare nel dettaglio che questa tipologia di mansioni non
è indennizzabile alla stregua di un’opera di patrocinio, anche quando in luogo
del segretariato è lo stesso legale ad occuparsene (III CCA 13.2021.77 del 7
dicembre 2021 consid. 5.2; Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad art.
122). In effetti la tariffa oraria di fr. 180.– è finalizzata a remunerare la
parte di lavoro che interpella le sue competenze giuridiche. Analoga
conclusione vale anche con riferimento alla mera presa di conoscenza di atti
che implicano una semplice e rapida lettura (Colombini,
op. cit., n. 16 ad art. 122), quali vanno senz’altro considerate la
ricezione delle decisioni di rinvio d’udienza.
Più recentemente, chiamata
a decidere su un altro reclamo dell’interessata, questa Camera ha pure specificato
che questo includeva anche la notifica - ad opera dell’autorità giudiziaria o
di conciliazione - di richieste vergate dal patrocinatore o dalla controparte, quali
ad esempio le semplici richieste di proroghe e rinvii (III CCA 13.2022.92 del
13.
marzo 2023 consid. 5.2). Ha altresì soggiunto che nella misura in cui un
rinvio è cagionato da problemi di agenda - a maggior ragione qualora
attribuibili a impedimenti del patrocinatore medesimo - le relative attività e
conseguenze non andavano fatturate al cliente (loc. cit.) alla stregua di un lavoro
giuridico.
5.3
Ora, il Segretario assessore
ha ritenuto remunerabili alla tariffa oraria di fr. 180.– complessivi 30 minuti,
che possono senz’altro considerarsi congrui se si tiene conto del fatto che
solo la prima richiesta di rinvio dell’udienza era stata avanzata dalla
reclamante (per la quale una stima di 15 minuti pare più che sufficiente), mentre
le altre due erano state presentate dal legale di controparte (entrambe coperte
dai restanti 15 minuti). Dallo stesso resoconto cronologico della reclamante
descrittivo delle singole prestazioni traspare peraltro il carattere gestionale
e amministrativo, e non giuridico, delle relative attività. Che sia stata la
reclamante ad assolvere tali compiti, è irrilevante. La decisione va così confermata
e il reclamo respinto.
6.
In tema di gratuito
patrocinio il Segretario assessore ha ritenuto inadeguati i 15 minuti conteggiati
per la preparazione dell’istanza di gratuito patrocinio di una pagina e che accennava
a generiche “difficoltà finanziarie”. Per economia processuale la domanda era
piuttosto da integrare nell’istanza di conciliazione seguita di una settimana
appena, e che avrebbe incluso gli atti processuali tanto dell’una quanto dell’altra.
Dei 18 minuti esposti il 17 ottobre 2022 per l’esame e l’invio alla Pretura del
certificato municipale con aggiornamento della cliente, egli ha spiegato che lo
scritto descriveva solo quanto era allegato e che sarebbe bastato un foglio di
trasmissione, da cui i limitati 5 minuti riconosciuti.
6.1
La reclamante obietta di
avere oggettivamente impiegato 15 minuti per redigere l’istanza di gratuito
patrocinio 22 settembre 2022, cui aveva allegato la procura preannunciando il
prossimo invio del certificato municipale e dell’istanza di conciliazione, e
ribadisce l’assoluta proporzione ed esiguità di tale durata. Inoltre contesta la
riduzione a 5 minuti dei 18 minuti indicati per l’esame di quel certificato, la
trasmissione alla Pretura e l’aggiornamento della cliente, essendo compito del
legale verificare la correttezza e la compiutezza di quanto vi era menzionato,
a cui chiede nel complesso di aggiungere altri 54 minuti.
6.2
La reclamante non discute il
tema dell’economia processuale rispetto ai 15 minuti della domanda di gratuito
patrocinio. E di fatto la prima stesura dell’istanza di conciliazione era già
pronta il 23 settembre 2022, poi rielaborata il 25 e 27 settembre e spedita il
28.
settembre 2022, e trascrive anche quanto preannunciato il 22 settembre 2022 quo
alla procura e al gratuito patrocinio (act. I+II pag. 2 e 6). Sicché sarebbe quantomeno
da spiegare perché una prestazione debba essere retribuita due volte a distanza
di 7 giorni. Invece rispetto ai 6 minuti indicati dalla reclamante per il solo esame
del certificato municipale, il Segretario assessore ne ha comunque riconosciuti
5, mentre la relativa trasmissione alla Pretura e alla cliente computata per i
restanti 12 minuti esula per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5.2) dall’attività
giuridica dell’avvocato. Bizzarro - a dir poco - il tentativo poi della
reclamante di evidenziare un errore di scritturazione, essendo in realtà 60 e
non solo 6 i minuti effettivamente dedicati all’esame del certificato che
includeva ben 102 pagine di allegati: trattasi non solo di un argomento nuovo e
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), ma a fronte di un documento già
convalidato e vidimato dall’autorità comunale non si giustificherebbe comunque una
verifica giuridica di 60 minuti. Da cui la reiezione del reclamo.
7.
Il Segretario
assessore ha individuato un complessivo di 4 ore e 38 minuti a titolo di contatti
con la cliente - in aggiunta a ulteriori 2 ore di contatti con il patrocinatore
di controparte - a seguito della presentazione dell’istanza di conciliazione ed
escluse le prestazioni funzionali alle richieste di rinvio dell’udienza già
considerate (sopra, consid. 5). Egli ha ritenuto tale lasso di tempo eccessivo
e sproporzionato a fronte di 1 ora e 40 minuti di discussione all’udienza del
1° dicembre 2022 sfociata in un accordo. Inoltre risultava particolarmente dispendioso
e inutile l’intenso scambio di e-mail tra ottobre e novembre, tenuto conto che ancora
il 23 novembre la cliente aveva trasmesso alla legale delle osservazioni scritte
ad un memorandum presentato dalla controparte nella procedura pendente innanzi
l’ARP. A mente del Segretario assessore, pur in un contesto di difficili
rapporti e di non evidenti tentativi di compromesso, era da riconoscere un dispendio
complessivo di 2 ore.
7.1
Sostiene la reclamante che,
di per sé, il giudice conciliatore non dubitava dell’effettiva durata occorsa
in merito alla reclamante. Il protrarsi della discussione per 1 ora e 40 minuti
dimostrava la particolare litigiosità delle parti. Contesta quale “inutilmente
dispendioso” lo scambio di e-mail con la cliente per il fatto che la cliente le
aveva poi trasmesso ancora le osservazioni scritte. Il giudizio circa l’opportunità
di quegli e-mail era da esprimere semmai dopo averne chiesto la comprova. Così
non era tuttavia stato. Di modo che le 4 ore e 38 minuti non erano da ridurre.
7.2
Il citato dispendio include contatti
telefonici, via e-mail e “audio” intercorsi tra reclamante e cliente identificabili
per esclusione, e meglio in quanto successive all’istanza di conciliazione -
quindi dal 3 ottobre 2022 in poi - e tenuto conto delle richieste di rinvio
(sopra, consid. 5), della domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 6),
dei contatti con il patrocinatore di controparte (2 ore: sopra, consid. 7) e
del dispendio per l’udienza del 1° dicembre 2022 (2 ore e 45 minuti, inclusi 45
minuti di colloquio con la cliente: cfr. dettaglio nota professionale). Restano
pertanto quelli del 10 ottobre 2022 (5 volte 6 minuti), 11 ottobre 2022 (10
minuti e 4 volte 6 minuti), 13 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 14 ottobre 2022
(6 minuti), 19 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 20 ottobre 2022 (6 volte 6
minuti), 14 novembre 2022 (8 volte 10 minuti e 6 minuti), 15 novembre 2022 (6
minuti), 23 novembre 2022 (10 minuti e 6 minuti), 9 dicembre 2022 (6 minuti e
10.
minuti) e 21 dicembre 2022 (15 minuti). Si è già precisato che nell’insieme
il tempo remunerabile in regime di gratuito patrocinio non rileva
necessariamente dalla somma matematica delle prestazioni indicate dall’avvocato
(sopra, consid. 4), quand’anche per sé soltanto il computo sistematico di 6 e
10.
minuti non sarebbe un sufficiente motivo di stralcio. Nondimeno la reiterata
sequela di contatti conteggiati il medesimo giorno e della stessa durata
qualche interrogativo lo pone, a maggior ragione se poi quei 6 e 10 minuti per
tempistica addirittura si sovrappongono l’uno con l’altro (20 ottobre e 14
novembre 2022). Sicché incombeva semmai all’interessata spiegarne e
giustificarne l’opportunità, rispettivamente che non erano comunque attinenti e
connessi l’uno con l’altro. In quanto riferite al memorandum di controparte, le
osservazioni scritte 23 novembre 2022 riguardavano piuttosto la procedura
innanzi all’ARP e non la conciliazione (16 minuti). Tutto sommato, posto l’ampio
potere di apprezzamento (sopra, consid. 4), a titolo di contatti tra legale e
cliente non possono dirsi arbitrarie le 2 ore stabilite dal giudice
conciliatore, che ha curato la procedura di conciliazione e ha visto interagire
le parti all’udienza. Una volta ancora, il reclamo è da respingere.
8.
Invero, e per il
resto, la reclamante contesta in generale che “di tutta evidenza” il dispendio
non corrisponde a quello richiesto ad un avvocato solerte, diligente, coinciso
e speditivo. Afferma che basta calarsi nei panni di un legale, munirsi di
orologio e poi misurare la durata necessaria per svolgere quelle specifiche
prestazioni per rendersene conto, compito non facile per chi non aveva mai realmente
assunto tale ruolo. Sostiene di svolgere il proprio lavoro in modo spedito e
diligente appunto, e che tutto il dispendio di ore esposto era stato indispensabile
per la corretta rappresentanza della sua cliente. Proprio in regime di gratuito
patrocinio lei s’imponeva come regola di contenere allo stretto necessario le
proprie prestazioni. La procedura era stata assai difficoltosa per litigiosità
delle parti, impegno profuso, non contezza del quadro familiare ed economico,
rappresentanza della cliente priva di dimestichezza con i principi civili e che
meritava comunicazioni da redigere, inviare e spiegare, il confronto con il
legale di controparte in vista di un accordo e, infine, la situazione delicata
della sua assistita - madre di una figlia appena nata e in attesa del secondo
figlio - che andava affiancata ed accompagnata nella sua particolare fragilità.
Il patrocinatore doveva avere un margine nella conduzione del mandato per le scelte
strategiche e anche il dispendio di tempo, visto che su di lui ricadeva la
responsabilità del mandato. Del resto l’anticipo dallo Stato era da rifondere e
non a fondo perso.
8.1
Gli argomenti generici
ricalcano una sistematica pressoché identica ai precedenti reclami, qui già
menzionati (III CCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021, 13.2022.92 del 13 marzo
2023) che mal si concilia con una puntuale critica della decisione impugnata. Inoltre
va da sé che per il patrocinatore, estensore della nota e del relativo dettaglio,
sia indispensabile ogni singola prestazione. Ma in regime di gratuito
patrocinio spetta al giudice stabilire la remunerazione dovutagli (sopra,
consid. 4). E l’adeguatezza di un onorario non presuppone per forza che sia
integralmente indennizzato il dispendio di tempo esposto, sicché quel giudice
si limiti a tener conto del computo matematico di ogni singola attività
indicata. L’esame del giudice non si traduce in semplice e mero esercizio di
ratifica e convalida della pretesa avanzata da quel legale tenuto a
considerare, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento, l’eventualità che
quanto egli reputi giustificato non trovi poi necessario riscontro nella decisione
di tassazione. Le particolari situazioni di fragilità sono insite per natura
nelle procedure legate al diritto di famiglia. Ma se è vero che anche al
patrocinatore legale va riconosciuto un certo margine di apprezzamento riguardo
al tempo dedicato al mandato, è pur sempre da ritenere che questo non si
estende al sostegno morale e sociale (Trezzini,
op. cit., n. 14 ad art. 122 [versione
#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 122). E che cosa
intenda la reclamante con “accompagnamento” della sua cliente non è dato
sapere, fermo restando che la particolare situazione della patrocinata era parallelamente
monitorata dall’ARP (act. I+II pag. 3 e doc. D).
8.2
Il Segretario assessore ha ritenuto
nel complesso ragionevole remunerare 13 ore e 20 minuti corrispondenti a 800
minuti, che ha riconosciuto come adeguato anche rispetto al forfait di poco più
di 23 ore di lavoro che in contesti familiari analoghi era previsto per le
cause di protezione dell’unione coniugale e di divorzio in applicazione dell’art.
5.
Rtar (fr. 4'200.– alla tariffa oraria di fr. 180.–). Egli ha in sostanza rilevato
che dato il raggiunto accordo alla conciliazione la vertenza non aveva
comportato cautelari, scambio di allegati e istruttorie di sorta con relativo dispendio
di tempo. Tema questo che la reclamante nemmeno sfiora. Ciò posto, sul totale
di 18 ore e 25 minuti (1105 minuti), la decurtazione è stata di complessivi 305
minuti. Per quanto ritenuto sproporzionato, sul tempo circa le richieste di
rinvio dell’udienza e di gratuito patrocinio e i contatti con la cliente dopo
il 3 ottobre 2022 già si è detto (sopra, consid. 5, 6 e 7). Scorrendo il
dettaglio della nota professionale emerge poi il conteggio di una posta
ingiustificata di 6 minuti per l’apertura dell’incarto (22 settembre 2022) che
rientra fra le attività di segretariato (sopra, consid. 5.2) e non giuridica. Ulteriori
6.
minuti non hanno una causale (22 settembre 2022), mentre il computo di 10
minuti per la trasmissione della parcella d’onorario alla Pretura (2 gennaio 2023),
attinente gli interessi della reclamante, esula dai compiti di patrocinio
legale della sua assistita. E, per quanto sin qui detto, del contenuto scarto matematico
che ne risulta ancora (17 minuti) non ne deriva un accertamento manifestamente
errato dei fatti. In definitiva e una volta di più la critica così espressa, a
tratti finanche provocatoria e tagliente, deve una volta di più essere respinta.
9.
La reclamante
ribadisce la pertinenza integrale del rimborso di fr. 962.70 da lei fatturato a
titolo di spese. Ma la relativa posta è stata ammessa dal Segretario assessore nei
limiti disposti dall’art. 6 cpv. 1 Rtar, ovvero tenuto conto del 10% di
onorario riconosciuto in fr. 2'400.–, cui ha aggiunto il costo della trasferta
(fr. 20.–) e il costo del parcheggio (fr. 8.–) (cfr. art. 6 cpv. 2 Rtar), da
cui l’importo di fr. 268.–. E perché si debba qui prescindere dall’applicazione
della citata norma di legge, l’interessata non lo spiega. La critica,
infondata, è quindi da respingere.
10.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG,
costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di
soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a suo carico. In assenza di
osservazioni non si pone la questione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo
25.
gennaio 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate, restano a carico della
reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 1'734.– (arrotondati), contro la presente sentenza
è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).