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Decisione

13.2023.10

Tassazione nota professionale del gratuito patrocinatore. Obbligo di motivazione e diritto di essere sentito. La tariffa oraria di fr. 180.- remunera l'attività giuridica. Potere di apprezzamento del giudice

4 maggio 2023Italiano24 min

il 1° dicembre 2022, in esito alla quale le parti hanno concluso una transazione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.10

Lugano

4 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2022.58 (procedura di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza 28 settembre 2022 da

PI

1

quale

sostituta processuale della figlia minorenne

__________

patrocinata

dall’avv. RE 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 25

gennaio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 19 gennaio 2023 con cui il

Segretario assessore ha statuito sulla remunerazione dovutale in veste di

gratuito patrocinatore (tassazione della nota professionale);

ritenuto

in fatto: A. __________ è nata a __________

il 23 gennaio 2022 dalla relazione tra PI 1 e CO 1 e la nascita di un secondo

figlio è prevista per marzo 2023. Con istanza di conciliazione 28 settembre

2022 la madre, in veste di sostituta processuale, ha convenuto il padre innanzi

la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo un contributo di

mantenimento per __________ (incluso il contributo di accudimento) di fr.

2'200.– mensili oltre l’assegno familiare, fino a compimento di una formazione

appropriata. Ha altresì postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1 nella forma integrale.

Fatti

B. L’udienza si è tenuta

il 1° dicembre 2022, in esito alla quale le parti hanno concluso una transazione

giudiziale sul contributo di mantenimento per __________, sui relativi diritti

di visita, e previo esame del DNA sul contributo di mantenimento per il secondo

figlio. La procedura è stata stralciata dai ruoli senza prelievo di spese

processuali. All’istante è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio con

la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatrice.

C. Il 2 gennaio 2023

l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale esponendo

un totale di fr. 4'607.08, di cui fr. 3'315.– di onorario, fr. 962.70 di spese

e fr. 329.38 di IVA al 7.7%, per la tassazione di rito.

D. Con decisione 19

gennaio 2023 il Segretario assessore in parziale accoglimento ha stabilito il compenso

dovuto alla patrocinatrice in fr. 2'873.45, di cui fr. 2'400.– di onorario, fr.

268.– di spese e fr. 205.45 di IVA al 7.7%.

E. Con reclamo 25

gennaio 2023 l’avv. RE 1 ne postula la riforma chiedendo di approvare

integralmente la sua nota professionale.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non

ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book

al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018

dell’11 gennaio 2019).

La decisione 19 gennaio

2023.

è stata impugnata con reclamo spedito il 25 gennaio 2023. Motivo per cui

il presente gravame, tempestivo, è da questo punto di vista senz’altro

ammissibile.

1.3

Infine, richiamata la

procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Segretario assessore ha

ritenuto sproporzionato il dispendio di tempo di 18 ore e 25 minuti esposto

dalla legale, in particolare i 110 minuti conteggiati per le richieste di

rinvio dell’udienza di conciliazione, ammessi limitatamente a 30 minuti. Rispetto

ai 33 minuti per la domanda di gratuito patrocinio, egli ha giudicato adeguati

e proporzionati 5 minuti. Ha pure limitato a 2 ore il tempo ammissibile per i contatti

con la cliente successivi all’istanza di conciliazione in luogo di 4 ore e 38

minuti ritenute eccessive. Nel complesso ha ragionevolmente tenuto conto di 13

ore e 20 minuti che alla tariffa oraria di fr. 180.– dava un onorario di fr.

2'400.–. Ridotta la spesa di fr. 962.70 a fr. 240.– (10% dell’onorario), ha

aggiunto fr. 20.– di trasferta e fr. 8.– di posteggio. E, posta l’IVA (7.7%) di

fr. 205.45, risultava l’importo di fr. 2'873.45 , ritenuto adeguato anche rispetto

al massimo forfettario di fr. 4'200.– di cui art. 5 Rtar.

2.2

Per la reclamante la riduzione

è stata operata per assunti generici e senza una chiara motivazione. Reputa

giustificato e da remunerare integralmente il tempo esposto per i rinvii

d’udienza, gratuito patrocinio e contatti con la cliente. Evidenzia la particolare

difficoltà della procedura e il margine di manovra che va riconosciuto al

patrocinatore legale. La decurtazione, immotivata, ingiustificata e arbitraria,

costituiva un accertamento manifestamente errato dei fatti. S’imponeva così di approvare

in tutto e per tutto la sua nota professionale.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.

53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando

vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche

- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un

altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata

del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

3.1

Per

prassi del Tribunale federale in

materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione

dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale

federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non

pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario

dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non

si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste

invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende

scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene

ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il

destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di

causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.

cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1°

febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions

en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance

judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n.

74.

con rinvio a nota 68, pag. 74).

3.2

A torto la reclamante lamenta

una carenza di motivazione e afferma che il Segretario

assessore si è limitato a “defalcare a beneplacito i minuti

effettivamente impiegati”. Questi ha

segnatamente individuato tre particolari tematiche che riteneva problematiche: rinvii

dell’udienza di conciliazione, domanda di gratuito patrocinio e contatti con la

cliente. Rispetto a ciascuna di queste categorie ha qualificato e distinto per genere

(in sostanza esame e studio, colloqui telefonici, informativa, aggiornamento e

assistenza alla cliente, preparazione), data e durata, la tipologia di attività

che, per quanto ritenute eccessive e irrealistiche, ha ridotto in base al

proprio potere di apprezzamento. E di ciò ne ha dato conto su quasi due pagine,

anche in un’ottica di proporzione rispetto ai massimi forfettari dell’art. 5

Rtar. Pertanto, seppur non condivisa dalla reclamante, la motivazione così

proposta non può tutto sommato dirsi insufficiente. La critica va quindi respinta.

4.

L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2

del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

[Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di

cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

La liquidazione delle

spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,

trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato

e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da

essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi

necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo

esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la

causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività

del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio

anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha

richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere

d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato

appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA 13.2020.134 del 30

marzo 2021 consid. 3).

Nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,

e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,

valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello

destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il

risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio

2011).

5.

Il Segretario

assessore ha ammesso 30 minuti per le tre richieste di rinvio dell’udienza di

conciliazione. Egli non ha considerato realistici per un legale solerte,

diligente, coinciso e speditivo, i 110 minuti ritenuti dalla reclamante e

meglio le prestazioni del 3/5 ottobre 2023 (54 minuti: 6 minuti per l’esame

della citazione, 6 minuti per colloquio telefonico con la Pretura, 10 minuti

per redigere e inviare la richiesta in Pretura, 10 minuti per aggiornare via

e-mail la cliente, 6 minuti per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6

minuti per aggiornare via e-mail la cliente e 10 minuti di telefonata dalla

cliente), del 12/14 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il rinvio

con la Pretura, 6 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti per

l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 10 minuti per aggiornare via e-mail

la cliente) e del 20/21 ottobre 2022 (28 minuti: 6 minuti per concordare il

rinvio con la Pretura, 10 minuti per aggiornare via e-mail la cliente, 6 minuti

per l’esame dell’ordinanza di rinvio ricevuta, 6 minuti per aggiornare via

e-mail la cliente). Del resto poco probabili anche i sistematici 6 minuti

conteggiati per lettura, redazione e invio e-mail, con indistinto contenuto e

destinatario.

5.1

La reclamante passa in

rassegna ciascuna di quelle prestazioni e ribadisce la necessità di quei 54

minuti il 3/5 ottobre 2023, 28 minuti il 12/14 ottobre 2022 e 28 minuti il

20/21 ottobre 2022. A conforto della sua tesi si diffonde illustrando per filo

e per segno il descrittivo dello svolgimento di ogni singola attività (ad

esempio la sequenza di quanto accaduto nel corso del colloquio telefonico con

la Pretura).

5.2

Va qui rilevato che le citate

prestazioni costituiscono in prevalenza una mera attività amministrativa e di

cancelleria. Sul tema l’attenzione della reclamante era invero già stata richiamata

nell’ambito della trattazione di un precedente reclamo (III CCA 13.2020.113

dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). E, in particolare, questa Camera ha avuto

poi ancora modo di spiegare nel dettaglio che questa tipologia di mansioni non

è indennizzabile alla stregua di un’opera di patrocinio, anche quando in luogo

del segretariato è lo stesso legale ad occuparsene (III CCA 13.2021.77 del 7

dicembre 2021 consid. 5.2; Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 16 ad art.

122). In effetti la tariffa oraria di fr. 180.– è finalizzata a remunerare la

parte di lavoro che interpella le sue competenze giuridiche. Analoga

conclusione vale anche con riferimento alla mera presa di conoscenza di atti

che implicano una semplice e rapida lettura (Colombini,

op. cit., n. 16 ad art. 122), quali vanno senz’altro considerate la

ricezione delle decisioni di rinvio d’udienza.

Più recentemente, chiamata

a decidere su un altro reclamo dell’interessata, questa Camera ha pure specificato

che questo includeva anche la notifica - ad opera dell’autorità giudiziaria o

di conciliazione - di richieste vergate dal patrocinatore o dalla controparte, quali

ad esempio le semplici richieste di proroghe e rinvii (III CCA 13.2022.92 del

13.

marzo 2023 consid. 5.2). Ha altresì soggiunto che nella misura in cui un

rinvio è cagionato da problemi di agenda - a maggior ragione qualora

attribuibili a impedimenti del patrocinatore medesimo - le relative attività e

conseguenze non andavano fatturate al cliente (loc. cit.) alla stregua di un lavoro

giuridico.

5.3

Ora, il Segretario assessore

ha ritenuto remunerabili alla tariffa oraria di fr. 180.– complessivi 30 minuti,

che possono senz’altro considerarsi congrui se si tiene conto del fatto che

solo la prima richiesta di rinvio dell’udienza era stata avanzata dalla

reclamante (per la quale una stima di 15 minuti pare più che sufficiente), mentre

le altre due erano state presentate dal legale di controparte (entrambe coperte

dai restanti 15 minuti). Dallo stesso resoconto cronologico della reclamante

descrittivo delle singole prestazioni traspare peraltro il carattere gestionale

e amministrativo, e non giuridico, delle relative attività. Che sia stata la

reclamante ad assolvere tali compiti, è irrilevante. La decisione va così confermata

e il reclamo respinto.

6.

In tema di gratuito

patrocinio il Segretario assessore ha ritenuto inadeguati i 15 minuti conteggiati

per la preparazione dell’istanza di gratuito patrocinio di una pagina e che accennava

a generiche “difficoltà finanziarie”. Per economia processuale la domanda era

piuttosto da integrare nell’istanza di conciliazione seguita di una settimana

appena, e che avrebbe incluso gli atti processuali tanto dell’una quanto dell’altra.

Dei 18 minuti esposti il 17 ottobre 2022 per l’esame e l’invio alla Pretura del

certificato municipale con aggiornamento della cliente, egli ha spiegato che lo

scritto descriveva solo quanto era allegato e che sarebbe bastato un foglio di

trasmissione, da cui i limitati 5 minuti riconosciuti.

6.1

La reclamante obietta di

avere oggettivamente impiegato 15 minuti per redigere l’istanza di gratuito

patrocinio 22 settembre 2022, cui aveva allegato la procura preannunciando il

prossimo invio del certificato municipale e dell’istanza di conciliazione, e

ribadisce l’assoluta proporzione ed esiguità di tale durata. Inoltre contesta la

riduzione a 5 minuti dei 18 minuti indicati per l’esame di quel certificato, la

trasmissione alla Pretura e l’aggiornamento della cliente, essendo compito del

legale verificare la correttezza e la compiutezza di quanto vi era menzionato,

a cui chiede nel complesso di aggiungere altri 54 minuti.

6.2

La reclamante non discute il

tema dell’economia processuale rispetto ai 15 minuti della domanda di gratuito

patrocinio. E di fatto la prima stesura dell’istanza di conciliazione era già

pronta il 23 settembre 2022, poi rielaborata il 25 e 27 settembre e spedita il

28.

settembre 2022, e trascrive anche quanto preannunciato il 22 settembre 2022 quo

alla procura e al gratuito patrocinio (act. I+II pag. 2 e 6). Sicché sarebbe quantomeno

da spiegare perché una prestazione debba essere retribuita due volte a distanza

di 7 giorni. Invece rispetto ai 6 minuti indicati dalla reclamante per il solo esame

del certificato municipale, il Segretario assessore ne ha comunque riconosciuti

5, mentre la relativa trasmissione alla Pretura e alla cliente computata per i

restanti 12 minuti esula per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5.2) dall’attività

giuridica dell’avvocato. Bizzarro - a dir poco - il tentativo poi della

reclamante di evidenziare un errore di scritturazione, essendo in realtà 60 e

non solo 6 i minuti effettivamente dedicati all’esame del certificato che

includeva ben 102 pagine di allegati: trattasi non solo di un argomento nuovo e

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), ma a fronte di un documento già

convalidato e vidimato dall’autorità comunale non si giustificherebbe comunque una

verifica giuridica di 60 minuti. Da cui la reiezione del reclamo.

7.

Il Segretario

assessore ha individuato un complessivo di 4 ore e 38 minuti a titolo di contatti

con la cliente - in aggiunta a ulteriori 2 ore di contatti con il patrocinatore

di controparte - a seguito della presentazione dell’istanza di conciliazione ed

escluse le prestazioni funzionali alle richieste di rinvio dell’udienza già

considerate (sopra, consid. 5). Egli ha ritenuto tale lasso di tempo eccessivo

e sproporzionato a fronte di 1 ora e 40 minuti di discussione all’udienza del

1° dicembre 2022 sfociata in un accordo. Inoltre risultava particolarmente dispendioso

e inutile l’intenso scambio di e-mail tra ottobre e novembre, tenuto conto che ancora

il 23 novembre la cliente aveva trasmesso alla legale delle osservazioni scritte

ad un memorandum presentato dalla controparte nella procedura pendente innanzi

l’ARP. A mente del Segretario assessore, pur in un contesto di difficili

rapporti e di non evidenti tentativi di compromesso, era da riconoscere un dispendio

complessivo di 2 ore.

7.1

Sostiene la reclamante che,

di per sé, il giudice conciliatore non dubitava dell’effettiva durata occorsa

in merito alla reclamante. Il protrarsi della discussione per 1 ora e 40 minuti

dimostrava la particolare litigiosità delle parti. Contesta quale “inutilmente

dispendioso” lo scambio di e-mail con la cliente per il fatto che la cliente le

aveva poi trasmesso ancora le osservazioni scritte. Il giudizio circa l’opportunità

di quegli e-mail era da esprimere semmai dopo averne chiesto la comprova. Così

non era tuttavia stato. Di modo che le 4 ore e 38 minuti non erano da ridurre.

7.2

Il citato dispendio include contatti

telefonici, via e-mail e “audio” intercorsi tra reclamante e cliente identificabili

per esclusione, e meglio in quanto successive all’istanza di conciliazione -

quindi dal 3 ottobre 2022 in poi - e tenuto conto delle richieste di rinvio

(sopra, consid. 5), della domanda di gratuito patrocinio (sopra, consid. 6),

dei contatti con il patrocinatore di controparte (2 ore: sopra, consid. 7) e

del dispendio per l’udienza del 1° dicembre 2022 (2 ore e 45 minuti, inclusi 45

minuti di colloquio con la cliente: cfr. dettaglio nota professionale). Restano

pertanto quelli del 10 ottobre 2022 (5 volte 6 minuti), 11 ottobre 2022 (10

minuti e 4 volte 6 minuti), 13 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 14 ottobre 2022

(6 minuti), 19 ottobre 2022 (3 volte 6 minuti), 20 ottobre 2022 (6 volte 6

minuti), 14 novembre 2022 (8 volte 10 minuti e 6 minuti), 15 novembre 2022 (6

minuti), 23 novembre 2022 (10 minuti e 6 minuti), 9 dicembre 2022 (6 minuti e

10.

minuti) e 21 dicembre 2022 (15 minuti). Si è già precisato che nell’insieme

il tempo remunerabile in regime di gratuito patrocinio non rileva

necessariamente dalla somma matematica delle prestazioni indicate dall’avvocato

(sopra, consid. 4), quand’anche per sé soltanto il computo sistematico di 6 e

10.

minuti non sarebbe un sufficiente motivo di stralcio. Nondimeno la reiterata

sequela di contatti conteggiati il medesimo giorno e della stessa durata

qualche interrogativo lo pone, a maggior ragione se poi quei 6 e 10 minuti per

tempistica addirittura si sovrappongono l’uno con l’altro (20 ottobre e 14

novembre 2022). Sicché incombeva semmai all’interessata spiegarne e

giustificarne l’opportunità, rispettivamente che non erano comunque attinenti e

connessi l’uno con l’altro. In quanto riferite al memorandum di controparte, le

osservazioni scritte 23 novembre 2022 riguardavano piuttosto la procedura

innanzi all’ARP e non la conciliazione (16 minuti). Tutto sommato, posto l’ampio

potere di apprezzamento (sopra, consid. 4), a titolo di contatti tra legale e

cliente non possono dirsi arbitrarie le 2 ore stabilite dal giudice

conciliatore, che ha curato la procedura di conciliazione e ha visto interagire

le parti all’udienza. Una volta ancora, il reclamo è da respingere.

8.

Invero, e per il

resto, la reclamante contesta in generale che “di tutta evidenza” il dispendio

non corrisponde a quello richiesto ad un avvocato solerte, diligente, coinciso

e speditivo. Afferma che basta calarsi nei panni di un legale, munirsi di

orologio e poi misurare la durata necessaria per svolgere quelle specifiche

prestazioni per rendersene conto, compito non facile per chi non aveva mai realmente

assunto tale ruolo. Sostiene di svolgere il proprio lavoro in modo spedito e

diligente appunto, e che tutto il dispendio di ore esposto era stato indispensabile

per la corretta rappresentanza della sua cliente. Proprio in regime di gratuito

patrocinio lei s’imponeva come regola di contenere allo stretto necessario le

proprie prestazioni. La procedura era stata assai difficoltosa per litigiosità

delle parti, impegno profuso, non contezza del quadro familiare ed economico,

rappresentanza della cliente priva di dimestichezza con i principi civili e che

meritava comunicazioni da redigere, inviare e spiegare, il confronto con il

legale di controparte in vista di un accordo e, infine, la situazione delicata

della sua assistita - madre di una figlia appena nata e in attesa del secondo

figlio - che andava affiancata ed accompagnata nella sua particolare fragilità.

Il patrocinatore doveva avere un margine nella conduzione del mandato per le scelte

strategiche e anche il dispendio di tempo, visto che su di lui ricadeva la

responsabilità del mandato. Del resto l’anticipo dallo Stato era da rifondere e

non a fondo perso.

8.1

Gli argomenti generici

ricalcano una sistematica pressoché identica ai precedenti reclami, qui già

menzionati (III CCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021, 13.2022.92 del 13 marzo

2023) che mal si concilia con una puntuale critica della decisione impugnata. Inoltre

va da sé che per il patrocinatore, estensore della nota e del relativo dettaglio,

sia indispensabile ogni singola prestazione. Ma in regime di gratuito

patrocinio spetta al giudice stabilire la remunerazione dovutagli (sopra,

consid. 4). E l’adeguatezza di un onorario non presuppone per forza che sia

integralmente indennizzato il dispendio di tempo esposto, sicché quel giudice

si limiti a tener conto del computo matematico di ogni singola attività

indicata. L’esame del giudice non si traduce in semplice e mero esercizio di

ratifica e convalida della pretesa avanzata da quel legale tenuto a

considerare, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento, l’eventualità che

quanto egli reputi giustificato non trovi poi necessario riscontro nella decisione

di tassazione. Le particolari situazioni di fragilità sono insite per natura

nelle procedure legate al diritto di famiglia. Ma se è vero che anche al

patrocinatore legale va riconosciuto un certo margine di apprezzamento riguardo

al tempo dedicato al mandato, è pur sempre da ritenere che questo non si

estende al sostegno morale e sociale (Trezzini,

op. cit., n. 14 ad art. 122 [versione

#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 122). E che cosa

intenda la reclamante con “accompagnamento” della sua cliente non è dato

sapere, fermo restando che la particolare situazione della patrocinata era parallelamente

monitorata dall’ARP (act. I+II pag. 3 e doc. D).

8.2

Il Segretario assessore ha ritenuto

nel complesso ragionevole remunerare 13 ore e 20 minuti corrispondenti a 800

minuti, che ha riconosciuto come adeguato anche rispetto al forfait di poco più

di 23 ore di lavoro che in contesti familiari analoghi era previsto per le

cause di protezione dell’unione coniugale e di divorzio in applicazione dell’art.

5.

Rtar (fr. 4'200.– alla tariffa oraria di fr. 180.–). Egli ha in sostanza rilevato

che dato il raggiunto accordo alla conciliazione la vertenza non aveva

comportato cautelari, scambio di allegati e istruttorie di sorta con relativo dispendio

di tempo. Tema questo che la reclamante nemmeno sfiora. Ciò posto, sul totale

di 18 ore e 25 minuti (1105 minuti), la decurtazione è stata di complessivi 305

minuti. Per quanto ritenuto sproporzionato, sul tempo circa le richieste di

rinvio dell’udienza e di gratuito patrocinio e i contatti con la cliente dopo

il 3 ottobre 2022 già si è detto (sopra, consid. 5, 6 e 7). Scorrendo il

dettaglio della nota professionale emerge poi il conteggio di una posta

ingiustificata di 6 minuti per l’apertura dell’incarto (22 settembre 2022) che

rientra fra le attività di segretariato (sopra, consid. 5.2) e non giuridica. Ulteriori

6.

minuti non hanno una causale (22 settembre 2022), mentre il computo di 10

minuti per la trasmissione della parcella d’onorario alla Pretura (2 gennaio 2023),

attinente gli interessi della reclamante, esula dai compiti di patrocinio

legale della sua assistita. E, per quanto sin qui detto, del contenuto scarto matematico

che ne risulta ancora (17 minuti) non ne deriva un accertamento manifestamente

errato dei fatti. In definitiva e una volta di più la critica così espressa, a

tratti finanche provocatoria e tagliente, deve una volta di più essere respinta.

9.

La reclamante

ribadisce la pertinenza integrale del rimborso di fr. 962.70 da lei fatturato a

titolo di spese. Ma la relativa posta è stata ammessa dal Segretario assessore nei

limiti disposti dall’art. 6 cpv. 1 Rtar, ovvero tenuto conto del 10% di

onorario riconosciuto in fr. 2'400.–, cui ha aggiunto il costo della trasferta

(fr. 20.–) e il costo del parcheggio (fr. 8.–) (cfr. art. 6 cpv. 2 Rtar), da

cui l’importo di fr. 268.–. E perché si debba qui prescindere dall’applicazione

della citata norma di legge, l’interessata non lo spiega. La critica,

infondata, è quindi da respingere.

10.

Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG,

costo che la reclamante ha già anticipato. Richiamato il principio di

soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a suo carico. In assenza di

osservazioni non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo

25.

gennaio 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate, restano a carico della

reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 1'734.– (arrotondati), contro la presente sentenza

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).