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Decisione

13.2023.100

Reclamo sprovvisto di motivazione e di una domanda di giudizio. La contestazione di una decisione presuppone un confronto con la medesima

10 novembre 2023Italiano5 min

avv. __________ con il mio legale (assente fino a fine mese) avv. __________, possano

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.100

Lugano

10 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa in

data 14 aprile 2022 da

CO

1

patrocinata

dall’ PA 1 e PA 1

rispettivamente

da

CO

2

contro

RE

1

PI

1

PI

2

e

ora sul reclamo 13 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 31

agosto 2023;

ritenuto

in fatto:

Fatti

che con petizioni

14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente l’avv. CO 2 (inc.

OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto

loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ -

hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile

2019. Convenuti in entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2;

che con ordinanza 31

agosto 2023 il Pretore ha deciso in merito alle prove - notificate in occasione

dell’udienza delle prime arringhe tenuta il 7 settembre 2022 - ammettendone una

parte e riservando una decisione sulle altre;

che con reclamo 13

settembre 2023 RE 1 impugna la predetta decisione;

che l’atto in questione

non è stato notificato alle parti;

considerato

in diritto: che giusta l’art. 319 CPC

sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,

finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono

pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima

istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2);

che la decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che la decisione impugnata

è pervenuta al reclamante al più presto il 5 settembre 2023. Rimesso alla posta

il 14 settembre 20231 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile;

che il reclamante chiede

che la decisione “…venga rinviata alla stessa pretora Canonica Minesso e

conseguentemente … tenuta in sospeso in attesa che si delinei la conclusione di

quanto il Ministero pubblico di Lugano per il tramite del Procuratore pubblico

avv. __________ con il mio legale (assente fino a fine mese) avv. __________, possano

definire quanto da loro avviato …”;

che il reclamante non

contesta quindi l’ordinanza sulle prove come tale ma chiede che il procedimento

sia sospeso in attesa dell’esito di un procedimento penale;

che, inoltre, con

Considerandi

l’ordinanza sulle prove che dichiara di impugnare il reclamante neppure si

confronta, sicché, in relazione alla stessa il reclamo si rivela inammissibile

mancando sia una sufficiente motivazione sia una domanda di giudizio (riforma o

annullamento);

che nella misura in cui il

reclamante chiede di rinviare la decisione al Pretore e tenere in sospeso il

procedimento il gravame è pure irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile;

che le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte;

che il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2023 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 settembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).