13.2023.100
Reclamo sprovvisto di motivazione e di una domanda di giudizio. La contestazione di una decisione presuppone un confronto con la medesima
10 novembre 2023Italiano5 min
avv. __________ con il mio legale (assente fino a fine mese) avv. __________, possano
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Incarto n.
13.2023.100
Lugano
10 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa in
data 14 aprile 2022 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1 e PA 1
rispettivamente
da
CO
2
contro
RE
1
PI
1
PI
2
e
ora sul reclamo 13 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 31
agosto 2023;
ritenuto
in fatto:
Fatti
che con petizioni
14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente l’avv. CO 2 (inc.
OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto
loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ -
hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile
2019. Convenuti in entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2;
che con ordinanza 31
agosto 2023 il Pretore ha deciso in merito alle prove - notificate in occasione
dell’udienza delle prime arringhe tenuta il 7 settembre 2022 - ammettendone una
parte e riservando una decisione sulle altre;
che con reclamo 13
settembre 2023 RE 1 impugna la predetta decisione;
che l’atto in questione
non è stato notificato alle parti;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 319 CPC
sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza,
finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono
pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima
istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2);
che la decisione con cui
il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che la decisione impugnata
è pervenuta al reclamante al più presto il 5 settembre 2023. Rimesso alla posta
il 14 settembre 20231 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile;
che il reclamante chiede
che la decisione “…venga rinviata alla stessa pretora Canonica Minesso e
conseguentemente … tenuta in sospeso in attesa che si delinei la conclusione di
quanto il Ministero pubblico di Lugano per il tramite del Procuratore pubblico
avv. __________ con il mio legale (assente fino a fine mese) avv. __________, possano
definire quanto da loro avviato …”;
che il reclamante non
contesta quindi l’ordinanza sulle prove come tale ma chiede che il procedimento
sia sospeso in attesa dell’esito di un procedimento penale;
che, inoltre, con
Considerandi
l’ordinanza sulle prove che dichiara di impugnare il reclamante neppure si
confronta, sicché, in relazione alla stessa il reclamo si rivela inammissibile
mancando sia una sufficiente motivazione sia una domanda di giudizio (riforma o
annullamento);
che nella misura in cui il
reclamante chiede di rinviare la decisione al Pretore e tenere in sospeso il
procedimento il gravame è pure irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile;
che le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte;
che il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2023 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 settembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).