Lexipedia

Decisione

13.2023.101

Reclamo in materia di prove. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Edizione da terzi di documenti bancari e postali, conseguente l'omessa produzione dalla controparte.

8 gennaio 2024Italiano21 min

(inc. 13.2022.51). Nella sentenza, in particolare, questa Camera ha indicato alla

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.101

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

segretario:

Bettoni

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)

per statuire nella causa inc. DM.2016.280 (procedura di divorzio con accordo

parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda

del 24 novembre 2016 da

CO 1

contro

RE 1

patrocinata

dall' PA 1 ,

e ora sul reclamo del 17 ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione del 6 ottobre

2023 con cui il Pretore ha ordinato l'edizione da terzi di documentazione;

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________

il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di protezione dell’unione

coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel

corso dell'udienza del 24 novembre 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo

sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei beni che è stato

omologato. Così richiesto dalle parti, il Pretore ha aperto la procedura di

divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La causa che ne è

poi seguita si è contraddistinta per vari incidenti cautelari promossi dalle

parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.

B. Il

25 gennaio 2018 CO 1 ha motivato la sua domanda di divorzio e avanzato le

relative richieste in punto alla liquidazione del regime matrimoniale e alla ripartizione

degli averi di previdenza, con rinuncia a contributi di mantenimento.

Con risposta del 24 maggio 2018 RE 1, riservata la pronuncia del divorzio, si è

opposta alle richieste di giudizio del marito e ha formulato le proprie rivendicazioni.

Con replica del 7 febbraio 2022 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista,

aggiornando e adattando le sue richieste alla nuova documentazione reperita e

agli esiti della ricostruzione finanziaria effettuata nel procedimento penale

promosso a suo carico, in cui la moglie aveva il ruolo di accusatrice privata.

In particolare, per quanto qui rileva, ha postulato l'edizione “da RE 1 degli

estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti dal 2016 a

oggi, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via

fiduciaria sia in Svizzera che all'estero (questa richiesta si giustifica con

la necessità di determinare i benefici economici conseguiti da RE 1 a seguito

degli investimenti effettuati dai coniugi)”.

Dal canto suo con duplica del 2 maggio 2022 RE 1, confermato il divorzio, ha

precisato i termini delle proprie domande di giudizio in punto alle conseguenze

accessorie.

C. Il

dibattimento si è tenuto il 20 giugno 2022. Riaffermate le proprie richieste e

allegazioni, l'attore ha notificato i mezzi di prova indicati nell'allegato di

replica. Anche la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni,

rispettivamente le richieste di prova di cui al memoriale di duplica. Le parti

si sono quindi espresse sulle reciproche opposizioni formulate rispetto ai

mezzi di prova così indicati.

Con ordinanza dell'11 luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha

ammesso tutti i documenti prodotti (dispositivo n. 1); richiamato incarti dalla

medesima Pretura (n. 2); dal Ministero Pubblico (n. 9); dall'Ufficio

circondariale di tassazione di __________ (n. 10); dall'Ufficio circondariale

di tassazione delle persone giuridiche (n. 11) e dall'Ufficio di esecuzione di __________

(n. 12) e di __________ (n. 13); ordinato l'edizione di documenti dalla

convenuta (n. 3) dall'attore (n. 4) e da terzi (n. 5, 6, 7, 8, 14, 15),

autorizzato l'attore all'ispezione a Registro fondiario previa trasmissione dei

giustificativi (n. 16), disposto l'audizione di testi (n. 17), l'esecuzione di

perizie immobiliari e mobiliari (n. 18) oltre che fiscali (n. 19 e 20) e,

infine, le deposizioni delle parti (n. 21). Il Pretore ha respinto ogni altra

prova non espressamente specificata (n. 22). Per il resto ha ingiunto all'attore

(n. 23) e alla convenuta (n. 24) il pagamento di fr. 5000.– ciascuno quale

anticipo spese per l'assunzione della perizia di cui al dispositivo n. 18.

In particolare, nel dispositivo n. 3 il Pretore ha ordinato l'edizione dalla

convenuta degli “estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi

movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente o congiuntamente

intestati direttamente o in via fiduciaria, sia in Svizzera che all'estero;

tutta la documentazione relativa ai suoi averi di terzo pilastro; tutta la

documentazione relativa ai suoi averi di secondo pilastro”.

La convenuta vi si era opposta, ritenuto che tra i coniugi vige la separazione

dei beni dal 2016, quindi non essendovi “ragioni che permettano di ritenere che

vi siano state dal 2016 in poi situazioni di natura economica che possano

interessare la liquidazione del regime matrimoniale; (“d'altronde l'attore non

indica nei propri memoriali di causa quali fatti, dopo il 2016 (24 novembre)

possano rivestire alcuna rilevanza ai fini della liquidazione del regime

matrimoniale”), ma anche che la società __________ Sagl è un suo bene proprio. L'attore

non avrebbe indicato nelle sue memorie di causa quali fatti possano rivestire

una rilevanza patrimoniale nell'ambito della liquidazione del regime, sicché il

mezzo di prova sarebbe teso ad indagare alla cieca per reperire qualcosa, ciò

che è inammissibile in procedura civile.

Di contro, l'attore ha ritenuto tali mezzi di prova rilevanti al fine di

comprovare i benefici economici conseguiti dagli investimenti comuni dei

coniugi, come ad esempio la vendita “della part.” __________ RFD di __________

da parte della __________ Sagl, nonché benefici derivanti dalla

commercializzazione del prodotto __________.

Il Pretore ha quindi ammesso tutte le edizioni, “la rilevanza della

documentazione richiesta non potendo essere esclusa già sin d'ora, né

d'altronde l'edizione dei documenti appare particolarmente gravosa in termini

di celerità ed economicità del procedimento”.

D. Il

18 agosto 2022 RE 1 ha interposto reclamo contro l'ordinanza sulle prove

dell'11 luglio 2022. Con decisione dell'8 settembre 2022 il Pretore ha sospeso

Fatti

i termini ancora pendenti assegnati con tale ordinanza.

Il reclamo del 18 agosto 2022 è stato respinto da questa Camera, in quanto

ammissibile, con sentenza – passata in giudicato – del 23 febbraio 2023

(inc. 13.2022.51). Nella sentenza, in particolare, questa Camera ha indicato alla

reclamante come procedere per chiedere al Pretore di limitare l'accesso ai

documenti, ovvero indicando partitamente quali sono le informazioni riservate

suscettibili di violare la sua sfera personale in modo da eventualmente

valutare l'adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC e rammentando che spetta

in ogni caso alla convenuta l'onere di indicare in che misura i documenti in

questione contengono informazioni riservate e sensibili così da permettere al

Pretore di soppesare i rispettivi interessi – e meglio della reclamante a non

rendere accessibili certe informazioni e dell'attore a prenderne visione – e

determinarsi in proposito, essendo in tal senso necessario spiegare quali

informazioni, e in che misura, sono suscettibili di violare il diritto degno di

protezione della sfera privata.

E. Sicché

con ordinanza del 26 aprile 2023 il Pretore ha tra l'altro assegnato un termine

di 30 giorni alla convenuta per produrre “gli estratti dei conti bancari e/o

postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei

singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria, sia

in Svizzera che all'estero; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di

terzo pilastro; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di secondo

pilastro” (dispositivo n. 4).

Con

decisione del 13 giugno 2023 il Pretore ha respinto un'istanza del 13 febbraio

2023 della convenuta in cui postulava di statuire sul principio del divorzio e

di rinviare la regolamentazione delle conseguenze accessorie “ad separatum”.

F. Con

richiesta del 7 agosto 2023 l'attore ha tra l'altro sollecitato il Pretore a

chiedere direttamente, indicando una lista di istituti, gli estratti conto

bancari/postali, inclusi i relativi movimenti da gennaio 2016 al giorno di

edizione, per tutti i conti legati alla convenuta, singolarmente o

congiuntamente intestati, direttamente e in via fiduciaria (anche conti

societari dove lei ha diritto di firma)”, oltre a tutta la documentazione

relativa agli averi di secondo e terzo pilastro. Nelle sue osservazioni del 21

agosto 2023 la convenuta si è opposta “alla richiesta di edizione documentale

avanzata dall'attore, ritenendo come tale richiesta violi gli art. 150 segg.

CPC”.

Il

26 e il 28 settembre 2023 il Pretore ha proceduto all'escussione di diversi

testi.

G. Con

ordinanza del 6 ottobre 2023 – in accoglimento della richiesta dell'attore del

7 agosto 2023 – il Pretore ha tra l'altro assegnato “un termine di 30 giorni per

produrre la documentazione che la convenuta ha omesso di produrre” direttamente

a __________ (dispositivo n. 6); __________ (dispositivo n. 7); __________ e/o __________

(dispositivo n. 8); __________ (dispositivo n. 9); __________ (dispositivo n.

10); __________ (dispositivo n. 11) e meglio “per produrre gli estratti dei

conti bancari, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione,

intestati singolarmente o congiuntamente o in via fiduciaria, a RE 1 sia in

Svizzera che all'estero”.

H. Con

reclamo del 17 ottobre 2023, previa concessione dell'effetto sospensivo, RE 1

chiede la riforma dell'ordinanza del 6 ottobre 2023, nel senso di stralciare i

dispositivi da n. 6 a n. 11.

La

controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore statuisce sui

mezzi di prova rappresenta una disposizione ordinatoria processuale in materia

di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b n. 2 e 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. Il

giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 10 ottobre 2023. Consegnato

alla posta il 17 ottobre 2023, il reclamo è quindi tempestivo.

Il

reclamo, che non pone in discussione questioni di principio o di rilevante

importanza, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

2.

Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti

dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

2.1

L'impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere

concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter –

interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve

pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo

senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la

stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di

merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo

il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio

di celerità perseguito dal CPC.

2.2

Va

qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un

danno difficilmente riparabile e l'errata o mancata amministrazione di una

prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione

finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 in fine; v.

anche sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 del 1° settembre 2014 consid.

1.3.2), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti,

fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere

se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,

rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione

complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA sentenza inc.

13.2012.106

del 22 marzo 2013 consid. 2.4.1 fino a 2.4.3, riprodotti in:

RTiD II-2013 n. 47c pag. 901).

2.3

Può

invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate

misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti

a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità

(sentenze del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid.

1.3.2

con rinvii; 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad

art. 319; Bastons Bulletti, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad

art. 319; Nowotny, in:

Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,

Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal

caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e

tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale

4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

2.4

Il

rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si

oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della

personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e

informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile

cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando

indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale

federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).

3.

La

reclamante sostiene che l'ordine di produzione alle banche destinatarie

dell'ordinanza “è chiaramente suscettibile di provocare alla reclamante un

pregiudizio irreparabile (…), configurando un'ingerenza sproporzionata nella

propria vita privata e anche professionale che, una volta intervenuta,

certamente è irreparabile”; la documentazione richiesta concernendo

indistintamente relazioni personali e professionali della reclamante, le quali

riportano dati personali sensibili, tutelati da segreto privato e professionale

della reclamante quale medico.

Gioverà

al proposito riprendere quanto già esposto nella sentenza 23 febbraio 2023

(inc. 13.2022.51, supra, consid. D).

I

dettagli di dati bancari e postali riferiti a beni economici possono senz'altro

includere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, motivo per

cui quest'ultimo può avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui

rilevato che l'art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della

sfera privata, ovvero al rispetto della propria vita privata, vita familiare,

abitazione, corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e

telecomunicazioni (cpv. 1) e a essere protetti dall'impiego abusivo di dati

personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il

principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di

una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ed

esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg.

e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del Tribunale federale

1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd).

Questa giurisprudenza non è però applicabile al caso concreto, dove il

contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a reddito e sostanza,

estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che

rientrano nella sfera privata.

Ne segue che, in concreto, è dato il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.

Il

Pretore ha deciso le contestate edizioni di documenti da terzi, indicando nella

decisione impugnata che “la convenuta nel termine assegnatele non ha prodotto

la documentazione richiesta, motivo per cui si giustifica accogliere la richiesta

dell'attore assegnando a terzi un termine per produrre la documentazione che la

convenuta ha omesso di produrre”.

5.

La

reclamante ritiene che l'accoglimento della richiesta attorea sia lesiva del

diritto.

5.1

Sottolinea

che in occasione del dibattimento del 20 giugno 2022 le parti hanno notificato

le rispettive richieste di prova, oggetto di contraddittorio. L'attore non ha

formulato alcuna richiesta di edizione documentale da terzi, né si è riservato

tale prova con i propri memoriali introduttivi. Di tale mezzo di prova, di

conseguenza, non si fa parola nemmeno in sede di ordinanza sulle prove dell'11

luglio 2022. A suo dire, solo con l'istanza 7 agosto 2023 l'attore ha postulato

la richiesta di edizione di documenti “da soggetti terzi”. Nelle osservazioni del

21.

agosto 2023 la convenuta ha esposto le proprie motivazioni in merito alla

richiesta dell'attore di assumere nuove prove, in particolare l'edizione

documentale da soggetti terzi (istituti bancari e assicurativi), “eccependo”

come la richiesta formulata dall'attore sia intempestiva, nuova e formalmente

inammissibile, in quanto lesiva dell'art. 152 CPC.

5.2

II

Pretore poi, ammettendo le prove contestate e respingendo le censure sollevate

dalla reclamante, non avrebbe offerto alcuna motivazione che permetta di

comprendere la decisione stessa, rivelandosi in tal modo anche lesiva dell'obbligo

di motivazione, come espressamente previsto all'art. 238 CPC e del diritto di essere

sentito della reclamante.

5.3

L'attore

non avrebbe indicato nei propri memoriali quali fatti (peraltro successivi al

24.

novembre 2016) siano suscettibili di rivestire un'importanza nell'ambito

della liquidazione del regime matrimoniale. Egli neppure avrebbe spiegato i

possibili contorni degli “investimenti comuni dei coniugi” (che sarebbero ovviamente

avvenuti solo prima del 2016) e “non avrebbe comprovato come sarebbero avvenuti

questi investimenti comuni, che ad ogni modo sono e restano assolutamente

contestati dalla reclamante”.

L'ordinanza impugnata violerebbe gli art. 150 CPC, 55 cpv. 1 CPC e 152 cpv. 1

CPC. Nel caso di specie mancherebbe qualsivoglia specificazione da parte dell'attore

circa la rilevanza dei fatti che la documentazione richiesta in via di edizione

dovrebbe comprovare, neppure sostanziata con l'istanza del 7 agosto 2023. Se è vero

che vi sono articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate

dall'attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con

quelle della reclamante (duplica, pag. 96), l'attore non avrebbe adempiuto al

suo obbligo di allegazione dei fatti in modo preciso e circostanziato, dunque

non avrebbe specificato quei fatti, non solo nei suoi fondamenti, ma neppure in

maniera chiara ed esaustiva così da permettere, da un lato di potersi

assicurare le necessarie prove e, dall'altro, alla controparte di poter

prendere posizione e di assumere le eventuali controprove, rispettivamente al

giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi

giuridici pertinenti.

Quest'onere di allegazione dell'attore si sarebbe dovuto pretendere come

oltremodo importante e ampio a fronte delle contestazioni sollevate dalla

convenuta e del (contestato) ruolo avuto dall'attore durante il matrimonio

quale amministratore di società, sedicente promotore di affari commerciali,

fiduciario e giurista, sia prima sia durante il matrimonio. l fatti esposti

dalla convenuta con proprio memoriale di duplica non sono mai stati contestati

dall'attore neppure, da ultimo, in sede di udienza di prime arringhe.

Il fatto che l'attore concluda il suo memoriale di replica con articolate e

quantificate richieste di giudizio non può essere considerato a posteriori

liberatorio del suo obbligo di circostanziata esposizione dei fatti, di riserva

dei propri mezzi di prova (non essendosi infatti egli riservato la specifica

edizione di documenti da terzi) e di specificazione dell'utilità, o

dell'opportunità, della richiesta di documentazione bancaria a sostegno dei

fatti da lui addotti. Nei memoriali non vi sarebbero esposte argomentazioni in

fatto e in diritto meritevoli di essere istruite con la documentazione

richiesta in via di edizione.

5.4

L'ordinanza

andrebbe quindi riformata nel senso che la richiesta del 7 agosto 2023 dell'attore

dev'essere respinta e l'ordine di edizione di documenti spiccato all'indirizzo

delle banche annullato. A suo dire, “a parte il fatto che la convenuta non si è

in alcun modo rifiutata di procedere alla produzione dei 7 documenti

richiestile, avendo ella in definitiva insistito nell'ottenere una proroga del

termine assegnatele che non le è stata concessa, nell'ipotesi in cui ella si

fosse effettivamente rifiutata il Codice di procedura non contempla la facoltà

della parte, o del giudice, di ripiegare su una prova (edizione di documenti da

terzi) che la parte processuale non si è riservata né, tanto meno, ha

formalmente preteso di assumere in sede di dibattimento”.

6.

Va

rilevato, in particolare, che con decisione dell'8 settembre 2022 il Pretore

aveva sospeso i termini ancora pendenti assegnati con l'ordinanza di edizione

dalla convenuta dell'11 luglio 2022. L'ordine di edizione alla convenuta è

stato riattivato dal Pretore nell'ordinanza del 26 aprile 2023, con l'assegnazione

di un termine di 30 giorni. Il termine impartito è decorso infruttuosamente. Comunque

debitamente patrocinata, la convenuta ha poi reagito nello scritto del 21

agosto 2022 con contestazioni (essenzialmente ridondanti rispetto a quanto già

verbalizzato nel dibattimento del 20 giugno 2022 e considerato dal Pretore nell'ordinanza

sulle prove dell'11 luglio 2022), per postulare la reiezione della richiesta,

questa volta di edizione da terzi (formulata dall'attore il 7 agosto 2023). Pertanto

la decisione del Pretore del 6 ottobre 2023 di edizione da terzi qui

impugnata è la conseguenza diretta del comportamento, qualificabile come implicitamente

omissivo ex art. 164 CPC, quanto alla mancata produzione della documentazione

richiesta alla convenuta (v. Jeandin,

in: Bohnet/Haldy/Jeandin/

Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2° ed.,

Basilea 2019, n. 10 ad art. 164 CPC), che a tutt'oggi essa non ha ritenuto di

produrre. Quindi, nella misura in cui il Pretore si riferisce all'omessa

produzione, quindi alla sua mancata collaborazione, la reclamante è assai malvenuta

a censurare una qualsivoglia carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata.

7.

Contrariamente

poi a quanto assume la reclamante, la richiesta dell'attore non è

“intempestiva, nuova e formalmente inammissibile, in quanto lesiva dell'art.

152.

CPC”. Come la decisione del Pretore, essa è la conseguenza del comportamento

procedurale della convenuta che ha disatteso l'ordinanza (motivata) dell'11

luglio 2022 (dispositivo n. 3), le cui relative contestazioni sono già state

esaminate ed evase nella decisione, passata in giudicato, di questa Camera del

23.

febbraio 2023 (su reclamo del 18 agosto 2022). Detto altrimenti, il

tentativo di riferirsi genericamente a un'edizione da terzi come a un altro

mezzo di prova non indicato dall'attore – tralasciando che si tratta della

conseguenza dell'omessa edizione dalla convenuta medesima e non di una

qualsivoglia diligenza ragionevolmente pretendibile dall'attore – non appare

meritevole di alcuna tutela in questa sede. In particolare questa situazione

procedurale non permette alla convenuta – cui peraltro incombe un onere di

cooperare anche fornendo informazioni ampie e dettagliate riguardo alle sue condizioni

patrimoniali – di innestare contestazioni su presunte carenze nell'onere di

allegazione e specificazione o violazioni degli art. 150 CPC, 55 cpv. 1 CPC e

152.

cpv. 1 CPC, tanto più che le stesse sono già state affrontate nella recente

sentenza di questa Camera, cui si rinvia integralmente (v. in particolare il

consid. 6).

Ne segue che la decisione pretorile che accoglie la richiesta dell'attore di

poter far capo alle edizioni di documenti da terzi nel processo di divorzio

resiste alle critiche della reclamante.

8.

Il

reclamo vede quindi la sua sorte segnata. Le spese processuali, fissate in

fr. 1500.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra

fr. 100.– e fr. 10 000.–), seguono la soccombenza della

reclamante. Non essendo state raccolte osservazioni dalla controparte, non si

pone la questione delle ripetibili.

La

presente decisione rende priva d'oggetto la domanda intesa a ottenere il

conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo del 17 ottobre 2023 di RE 1 è

respinto.

2.

Le spese processuali, stabilite in fr. 1500.–,

sono poste a carico della reclamante.

3.

La

domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo è dichiarata priva di

oggetto.

4.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113,117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).