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Decisione

13.2023.102

Reclamo in materia di prove. Diniego al perito di accedere a determinati documenti. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

10 novembre 2023Italiano7 min

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.102

Lugano

10 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con

petizione 24 maggio 2019 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 16 ottobre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2023;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 maggio

2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre

accessori.

Con risposta 30 agosto

2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Con gli allegati di

replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Con ordinanza sulle prove

7 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di

documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività

eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014-2017 con tutti i

relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i medesimi

anni.

Il 13 luglio 2021 la

convenuta ha prodotto la “verifica straordinaria __________ Sagl”, il cui

allegato 5 era relativo “alle attività svolte dall’attore quale dipendente

della convenuta”, oltre ai rapporti di revisione, bilanci e allegati degli

esercizi 2014-2017 rilevando che non vi era altro materiale documentale “in

specie alcun dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”.

C. Con istanza 5 aprile

2022 l’attore ha chiesto di far ordine alla convenuta di produrre i documenti

mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio 2021. Con osservazioni 28 aprile 2022

la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita, la

situazione relativa all’attore essendo stata ricostruita a posteriori per avere

una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava le proprie

pretese e che la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli

atti.

D. Con decisione 4

maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando

che la convenuta non può produrre documentazione inesistente. Il reclamo 13

maggio 2022 di RE 1 contro la predetta ordinanza è stato dichiarato

inammissibile da questa Camera con decisione 12 dicembre 2022.

E. Ammessa la prova

peritale chiesta dalla parte attrice, con scritto 24 agosto 2023 il perito designato

ha chiesto al Pretore aggiunto l’autorizzazione a chiedere alla __________ Sagl

la documentazione a supporto dei conteggi da essa allestiti.

L’attore, con osservazioni

12 settembre 2023 ha acconsentito alla richiesta mentre parte convenuta vi si è

opposta con osservazioni 29 agosto 2023.

F. Con decisione 5

ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del perito.

G. Con reclamo 16

ottobre 2023 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di autorizzare

il perito a contattare la __________ Sagl e richiedere la documentazione di cui

necessita.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

1. La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla richiesta del perito è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 186 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 6 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 16 ottobre 2023,

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni come quella qui in oggetto non è espressamente prevista dal CPC. È

pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per

l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere

riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2 Va qui ricordato che, di regola,

le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

Fatti

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

3. A mente del

reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

perché, stante le carenze dei documenti agli atti, senza la documentazione

richiesta il perito non potrà redigere la perizia, impedendogli di dimostrare

le sue pretese.

3.1 L’argomento così proposto si

fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Come già rilevato nella

sentenza 12 dicembre 2022 (inc. 13.2022.36) tale ipotesi non configura però un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC

poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause.

Nella misura in cui

ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto concedere al perito l’accesso alla

documentazione in considerazione del fatto che la richiesta di edizione della

documentazione stessa già era stata accolta, va rilevato che la convenuta aveva

a suo tempo comunicato che non vi era altra documentazione oltre a quella

prodotta, questione che già è stata oggetto del precedente reclamo.

4. Stando così le cose,

il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

5. Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

6. Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 ottobre 2023 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 ottobre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.