13.2023.102
Reclamo in materia di prove. Diniego al perito di accedere a determinati documenti. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
10 novembre 2023Italiano7 min
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.102
Lugano
10 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con
petizione 24 maggio 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 16 ottobre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2023;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 maggio
2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre
accessori.
Con risposta 30 agosto
2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di
replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza sulle prove
7 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di
documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività
eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014-2017 con tutti i
relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i medesimi
anni.
Il 13 luglio 2021 la
convenuta ha prodotto la “verifica straordinaria __________ Sagl”, il cui
allegato 5 era relativo “alle attività svolte dall’attore quale dipendente
della convenuta”, oltre ai rapporti di revisione, bilanci e allegati degli
esercizi 2014-2017 rilevando che non vi era altro materiale documentale “in
specie alcun dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”.
C. Con istanza 5 aprile
2022 l’attore ha chiesto di far ordine alla convenuta di produrre i documenti
mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio 2021. Con osservazioni 28 aprile 2022
la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita, la
situazione relativa all’attore essendo stata ricostruita a posteriori per avere
una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava le proprie
pretese e che la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli
atti.
D. Con decisione 4
maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando
che la convenuta non può produrre documentazione inesistente. Il reclamo 13
maggio 2022 di RE 1 contro la predetta ordinanza è stato dichiarato
inammissibile da questa Camera con decisione 12 dicembre 2022.
E. Ammessa la prova
peritale chiesta dalla parte attrice, con scritto 24 agosto 2023 il perito designato
ha chiesto al Pretore aggiunto l’autorizzazione a chiedere alla __________ Sagl
la documentazione a supporto dei conteggi da essa allestiti.
L’attore, con osservazioni
12 settembre 2023 ha acconsentito alla richiesta mentre parte convenuta vi si è
opposta con osservazioni 29 agosto 2023.
F. Con decisione 5
ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del perito.
G. Con reclamo 16
ottobre 2023 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di autorizzare
il perito a contattare la __________ Sagl e richiedere la documentazione di cui
necessita.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
1. La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla richiesta del perito è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 186 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 6 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 16 ottobre 2023,
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni come quella qui in oggetto non è espressamente prevista dal CPC. È
pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere
riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che
l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di regola,
le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale
conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle
parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere
libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo
libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda
Fatti
i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle
parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di
ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto
in caso di abuso o eccesso.
3. A mente del
reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
perché, stante le carenze dei documenti agli atti, senza la documentazione
richiesta il perito non potrà redigere la perizia, impedendogli di dimostrare
le sue pretese.
3.1 L’argomento così proposto si
fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Come già rilevato nella
sentenza 12 dicembre 2022 (inc. 13.2022.36) tale ipotesi non configura però un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC
poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause.
Nella misura in cui
ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto concedere al perito l’accesso alla
documentazione in considerazione del fatto che la richiesta di edizione della
documentazione stessa già era stata accolta, va rilevato che la convenuta aveva
a suo tempo comunicato che non vi era altra documentazione oltre a quella
prodotta, questione che già è stata oggetto del precedente reclamo.
4. Stando così le cose,
il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5. Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
6. Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 ottobre 2023 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 16 ottobre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.