13.2023.103
Reclamo. Disposizione in materia di prove: il rischio di un giudizio finale negativo, insito in tutte le cause, non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. Modifica di una disposizione ordinatoria processuale. Assegnazione di un termine e diritto di essere sentito
21 novembre 2023Italiano11 min
dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione])
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.103
13.2023.104
Lugano
21 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2022.55 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
8 marzo 2022 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 contro la
decisione 9 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di
edizione dell’attore e citato le parti all’udienza per procedere al loro
interrogatorio e la successiva decisione 13 ottobre 2023;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 e RE 1 si
sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a __________. Dalla loro unione
sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16 febbraio 2017
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio e omologato
la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 23
gennaio 2017, in virtù della quale il marito - tra l’altro - si impegnava a
versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o meglio di
fr. 8'500.- mensili, aumentati a fr. 10'000.- mensili indicizzati dal 18°
compleanno della figlia __________, ridotti a fr. 8'500.– mensili (da cui
dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione])
dal pensionamento di lei, quest’ultima impegnandosi a mantenere l’avere
pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un’immobile a __________,
i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in ragione di ½
ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi, rispettivamente
la formazione professionale.
B. Con
petizione 8 marzo 2022 alla Pretura del Distretto di Lugano, CO 1 ha postulato la
modifica della sentenza di divorzio, chiedendo lo scioglimento della comproprietà
e la riduzione del contributo alimentare dovuto alla ex moglie.
C. All’udienza
di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un’intesa. Con
memoria 18 agosto 2022 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con replica del 21 settembre 2022 l’attore e con duplica del 21 novembre 2022 la
convenuta hanno confermato le rispettive domande.
D. All’udienza
delle prime arringhe dell’11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi
punti di vista e notificato le prove. Con ordinanza 23 gennaio 2023 il Pretore
aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della
documentazione, ha ammesso l’audizione di un teste e si è riservato una
decisione sulla prova dell’interrogatorio delle parti.
Sentito
il teste ammesso, con ordinanza 26 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha poi deciso
di non ammettere i testi di parte convenuta A__________, M__________ e P__________
- rilevando che la convenuta medesima vi aveva rinunciato - né la prova dell’interrogatorio
delle parti.
La
decisione è stata impugnata da CO 1 che, con reclamo 9 maggio 2023 ha chiesto
di annullare la decisione e retrocedere l’incarto al Pretore aggiunto per statuire
sulle prove offerte su cui non era ancora stata presa una decisione, ammettere
la prova dell’interrogatorio delle parti e completare l’istruttoria. Il gravame
è stato respinto con sentenza 30 agosto 2023, dove la scrivente Camera aveva nondimeno
rilevato che il primo giudice ancora non si era pronunciato sulla domanda di
edizione della
documentazione relativa a __________ SA e che restava da
decidere il destino di alcune prove, per alcune delle quali era stata solo preannunciata
la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che ciò sia poi stato formalizzato
nel dispositivo.
E. Con
ordinanza 9 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, preso atto della sentenza 30
agosto 2023 di questa Camera, ha respinto la richiesta di edizione dalla
società __________ SA, modificato l’ordinanza sulle prove 26 aprile 2023 nel
senso di ammettere l’interrogatorio delle parti e citato le parti medesime per
procedervi.
Con
ordinanza 11 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, rilevato che erano state
notificate per errore due ordinanze sulle prove recanti date differenti per
l’udienza, l’una fissata il 25 ottobre 2023 e l’altra il 2 novembre 2023, ha
annullato la citazione per la prima e confermato l’udienza per il giorno di
giovedì 2 novembre 2023.
Con
istanza 11 ottobre 2023 la convenuta, oltre a chiedere il rinvio dell’udienza, ha
postulato l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre, la conferma dell’ordinanza
sulle prove 26 aprile 2023 e di completare quest’ultima nel senso di respingere
le domanda di edizione da __________ SA. In subordine, in caso di mantenimento
dell’interrogatorio delle parti, ha chiesto che siano ammessi tutti i testi da
essa notificati.
Con
ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e
assegnato all’attore un termine per presentare le sue osservazioni all’istanza 11
ottobre 2023.
F. Con
unico reclamo 20 ottobre 2023 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto
sospensivo al gravame, le ordinanze 9 ottobre e 13 ottobre 2023 siano annullate
e l’incarto retrocesso al Pretore aggiunto affinché annulli le due ordinanze
impugnate, confermi l’ordinanza del 26 aprile 2023, la completi nel senso di
respingere la domanda di edizione da __________ SA e convochi le parti per le
arringhe finali. In subordine che completi l’istruttoria esprimendosi sulle
prove richieste dalla convenuta e meglio sull’audizione testimoniale di A__________,
M__________ e P__________ come pure sulla ripetizione dell’audizione di F__________.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La decisione 9
ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione
dell’art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci
giorni. Rilevato che essa è stata notificata alla reclamante il 10 ottobre 2023
il gravame, rimesso alla posta il 20 ottobre 2023 è
tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
L’ordinanza 13 ottobre 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha annullato l’udienza e assegnato alla parte attrice un termine per
inoltrare osservazioni all’istanza 11 ottobre 2023 della convenuta è anch’essa
una decisione ordinatoria processuale, impugnabile con i medesimi rimedi e nei
medesimi termini. Il reclamo contro la medesima risulta anch’esso tempestivo.
2. In
Considerandi
virtù dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il
reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
3.
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, così come la decisione di annullare l’udienza
e assegnare un termine per inoltrare osservazioni non è espressamente prevista
dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente.
La
reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
le deriva da un accertamento erroneo del Pretore aggiunto, il quale non ha
ammesso i testi da essa notificati ritenendo, contrariamente al vero, che essa vi
aveva rinunciato, ciò che le impedirebbe in futuro di impugnare una decisione a
lei sfavorevole. L’argomentazione della reclamante si fonda quindi sul
timore di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura
tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, considerato
che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La
mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché la
parte non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata
avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi della legge.
In
mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del
reclamo fondato sull’art. 319 lett. b n. 2 CPC, il gravame in esame non può che
essere dichiarato inammissibile.
4.
Di transenna si rileva comunque che la reclamante critica
manifestamente a torto la decisione del primo giudice - senza specificare
quale, ma verosimilmente l’ordinanza 9 ottobre 2023 - invocando la crescita in
giudicato dell’ordinanza 26 aprile 2023. Le decisioni ordinatorie processuali
non crescono infatti in giudicato e possono di principio essere modificate dal
giudice che le ha pronunciate fino alla decisione finale, riserva fatta dei
diritti riconosciuti e della sicurezza giuridica (TF 5A_276/2010). E in questo
contesto non si può non rilevare la manifesta contraddizione nell’agire della
reclamante che, dopo aver rimproverato al primo giudice un comportamento “…
contrario allo stato di diritto, al principio della buona fede processuale, a
quello dell’affidamento, della sicurezza del diritto e della crescita in
giudicato (ne bis in idem senza mutazione di fatti o di diritto che
autorizzassero modifiche)” per aver modificato l’ordinanza 26 aprile 2023, ne
chiede poi essa stessa la modifica nel senso di ammettere le prove a suo tempo respinte.
Neppure si può rimproverare al primo giudice un
manifestamente errato accertamento dei fatti per aver rilevato che la convenuta
aveva rinunciato all’audizione dei testi di cui ora chiede l’assunzione,
considerato che ciò risulta dal verbale d’udienza 26 aprile 2023 (pag. 3),
firmato anche dalla reclamante e dal suo patrocinatore.
Per
quanto concerne invece la domanda subordinata che “… il Pretore completi
l’istruttoria esprimendosi sulle prove chieste dalla convenuta, e meglio
sull’audizione testimoniale di A__________, M__________ e P__________ come pure
sulla ripetizione dell’audizione di F__________”, la stessa appare finanche
inammissibile. Rilevato che il Pretore aggiunto già si è pronunciato
sull’ammissibilità dei testi con ordinanza 26 aprile 2023, il reclamo sarebbe abbondantemente
tardivo. Nella misura in cui invece la reclamante ha chiesto la modifica di
quell’ordinanza, il gravame è inammissibile in mancanza di una decisione del
primo giudice che ancora non si è pronunciato sulla questione.
Non
è poi dato di comprendere quale sia l’interesse della reclamante a chiedere
l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre 2023 nella misura in cui respinge la
domanda di edizione di documenti di controparte, quando poi chiede che la
medesima domanda sia respinta completando l’ordinanza 26 aprile 2023.
5.
La reclamante impugna anche la decisione
ordinatoria processuale con cui il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e
assegnato alla controparte un termine per prendere posizione sulla sua istanza 11
ottobre 2023 con cui essa ha chiesto la modifica dell’ordinanza 9 ottobre 2023
nel senso di non ammettere l’interrogatorio delle parti e, subordinatamente, di
ammettere i testi a suo tempo rifiutati. Considerato che le parti hanno il
diritto di esser sentite (art. 53 CPC) l’agire del primo giudice che ha
notificato l’atto alla controparte con un termine per le osservazioni appare
non meno che corretto, e non è dato di vedere come avrebbe dovuto altrimenti
procedere senza violare siffatto diritto. Su questo punto il reclamo, neppure
motivato e al limite del temerario, sarebbe comunque da respingere.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
8.
Con
la presente decisione la richiesta di conferire effetto sospensivo al gravame
diviene priva d’oggetto. La stessa sarebbe comunque stata respinta stante
l’inammissibilità del gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali, fissate
in fr. 400.-, sono a carico della reclamante.
3.
La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 ottobre 2023 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).