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Decisione

13.2023.103

Reclamo. Disposizione in materia di prove: il rischio di un giudizio finale negativo, insito in tutte le cause, non configura un pregiudizio difficilmente riparabile. Modifica di una disposizione ordinatoria processuale. Assegnazione di un termine e diritto di essere sentito

21 novembre 2023Italiano11 min

dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione])

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.103

13.2023.104

Lugano

21 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2022.55 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

8 marzo 2022 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 contro la

decisione 9 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di

edizione dell’attore e citato le parti all’udienza per procedere al loro

interrogatorio e la successiva decisione 13 ottobre 2023;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 e RE 1 si

sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a __________. Dalla loro unione

sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16 febbraio 2017

il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio e omologato

la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 23

gennaio 2017, in virtù della quale il marito - tra l’altro - si impegnava a

versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o meglio di

fr. 8'500.- mensili, aumentati a fr. 10'000.- mensili indicizzati dal 18°

compleanno della figlia __________, ridotti a fr. 8'500.– mensili (da cui

dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione])

dal pensionamento di lei, quest’ultima impegnandosi a mantenere l’avere

pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un’immobile a __________,

i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in ragione di ½

ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi, rispettivamente

la formazione professionale.

B. Con

petizione 8 marzo 2022 alla Pretura del Distretto di Lugano, CO 1 ha postulato la

modifica della sentenza di divorzio, chiedendo lo scioglimento della comproprietà

e la riduzione del contributo alimentare dovuto alla ex moglie.

C. All’udienza

di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un’intesa. Con

memoria 18 agosto 2022 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

Con replica del 21 settembre 2022 l’attore e con duplica del 21 novembre 2022 la

convenuta hanno confermato le rispettive domande.

D. All’udienza

delle prime arringhe dell’11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi

punti di vista e notificato le prove. Con ordinanza 23 gennaio 2023 il Pretore

aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della

documentazione, ha ammesso l’audizione di un teste e si è riservato una

decisione sulla prova dell’interrogatorio delle parti.

Sentito

il teste ammesso, con ordinanza 26 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha poi deciso

di non ammettere i testi di parte convenuta A__________, M__________ e P__________

- rilevando che la convenuta medesima vi aveva rinunciato - né la prova dell’interrogatorio

delle parti.

La

decisione è stata impugnata da CO 1 che, con reclamo 9 maggio 2023 ha chiesto

di annullare la decisione e retrocedere l’incarto al Pretore aggiunto per statuire

sulle prove offerte su cui non era ancora stata presa una decisione, ammettere

la prova dell’interrogatorio delle parti e completare l’istruttoria. Il gravame

è stato respinto con sentenza 30 agosto 2023, dove la scrivente Camera aveva nondimeno

rilevato che il primo giudice ancora non si era pronunciato sulla domanda di

edizione della

documentazione relativa a __________ SA e che restava da

decidere il destino di alcune prove, per alcune delle quali era stata solo preannunciata

la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che ciò sia poi stato formalizzato

nel dispositivo.

E. Con

ordinanza 9 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, preso atto della sentenza 30

agosto 2023 di questa Camera, ha respinto la richiesta di edizione dalla

società __________ SA, modificato l’ordinanza sulle prove 26 aprile 2023 nel

senso di ammettere l’interrogatorio delle parti e citato le parti medesime per

procedervi.

Con

ordinanza 11 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, rilevato che erano state

notificate per errore due ordinanze sulle prove recanti date differenti per

l’udienza, l’una fissata il 25 ottobre 2023 e l’altra il 2 novembre 2023, ha

annullato la citazione per la prima e confermato l’udienza per il giorno di

giovedì 2 novembre 2023.

Con

istanza 11 ottobre 2023 la convenuta, oltre a chiedere il rinvio dell’udienza, ha

postulato l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre, la conferma dell’ordinanza

sulle prove 26 aprile 2023 e di completare quest’ultima nel senso di respingere

le domanda di edizione da __________ SA. In subordine, in caso di mantenimento

dell’interrogatorio delle parti, ha chiesto che siano ammessi tutti i testi da

essa notificati.

Con

ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e

assegnato all’attore un termine per presentare le sue osservazioni all’istanza 11

ottobre 2023.

F. Con

unico reclamo 20 ottobre 2023 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto

sospensivo al gravame, le ordinanze 9 ottobre e 13 ottobre 2023 siano annullate

e l’incarto retrocesso al Pretore aggiunto affinché annulli le due ordinanze

impugnate, confermi l’ordinanza del 26 aprile 2023, la completi nel senso di

respingere la domanda di edizione da __________ SA e convochi le parti per le

arringhe finali. In subordine che completi l’istruttoria esprimendosi sulle

prove richieste dalla convenuta e meglio sull’audizione testimoniale di A__________,

M__________ e P__________ come pure sulla ripetizione dell’audizione di F__________.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione 9

ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione

dell’art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci

giorni. Rilevato che essa è stata notificata alla reclamante il 10 ottobre 2023

il gravame, rimesso alla posta il 20 ottobre 2023 è

tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

L’ordinanza 13 ottobre 2023 con cui il Pretore

aggiunto ha annullato l’udienza e assegnato alla parte attrice un termine per

inoltrare osservazioni all’istanza 11 ottobre 2023 della convenuta è anch’essa

una decisione ordinatoria processuale, impugnabile con i medesimi rimedi e nei

medesimi termini. Il reclamo contro la medesima risulta anch’esso tempestivo.

2. In

Considerandi

virtù dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti

(lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il

reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

3.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, così come la decisione di annullare l’udienza

e assegnare un termine per inoltrare osservazioni non è espressamente prevista

dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente.

La

reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

le deriva da un accertamento erroneo del Pretore aggiunto, il quale non ha

ammesso i testi da essa notificati ritenendo, contrariamente al vero, che essa vi

aveva rinunciato, ciò che le impedirebbe in futuro di impugnare una decisione a

lei sfavorevole. L’argomentazione della reclamante si fonda quindi sul

timore di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura

tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, considerato

che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La

mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché la

parte non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata

avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi della legge.

In

mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del

reclamo fondato sull’art. 319 lett. b n. 2 CPC, il gravame in esame non può che

essere dichiarato inammissibile.

4.

Di transenna si rileva comunque che la reclamante critica

manifestamente a torto la decisione del primo giudice - senza specificare

quale, ma verosimilmente l’ordinanza 9 ottobre 2023 - invocando la crescita in

giudicato dell’ordinanza 26 aprile 2023. Le decisioni ordinatorie processuali

non crescono infatti in giudicato e possono di principio essere modificate dal

giudice che le ha pronunciate fino alla decisione finale, riserva fatta dei

diritti riconosciuti e della sicurezza giuridica (TF 5A_276/2010). E in questo

contesto non si può non rilevare la manifesta contraddizione nell’agire della

reclamante che, dopo aver rimproverato al primo giudice un comportamento “…

contrario allo stato di diritto, al principio della buona fede processuale, a

quello dell’affidamento, della sicurezza del diritto e della crescita in

giudicato (ne bis in idem senza mutazione di fatti o di diritto che

autorizzassero modifiche)” per aver modificato l’ordinanza 26 aprile 2023, ne

chiede poi essa stessa la modifica nel senso di ammettere le prove a suo tempo respinte.

Neppure si può rimproverare al primo giudice un

manifestamente errato accertamento dei fatti per aver rilevato che la convenuta

aveva rinunciato all’audizione dei testi di cui ora chiede l’assunzione,

considerato che ciò risulta dal verbale d’udienza 26 aprile 2023 (pag. 3),

firmato anche dalla reclamante e dal suo patrocinatore.

Per

quanto concerne invece la domanda subordinata che “… il Pretore completi

l’istruttoria esprimendosi sulle prove chieste dalla convenuta, e meglio

sull’audizione testimoniale di A__________, M__________ e P__________ come pure

sulla ripetizione dell’audizione di F__________”, la stessa appare finanche

inammissibile. Rilevato che il Pretore aggiunto già si è pronunciato

sull’ammissibilità dei testi con ordinanza 26 aprile 2023, il reclamo sarebbe abbondantemente

tardivo. Nella misura in cui invece la reclamante ha chiesto la modifica di

quell’ordinanza, il gravame è inammissibile in mancanza di una decisione del

primo giudice che ancora non si è pronunciato sulla questione.

Non

è poi dato di comprendere quale sia l’interesse della reclamante a chiedere

l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre 2023 nella misura in cui respinge la

domanda di edizione di documenti di controparte, quando poi chiede che la

medesima domanda sia respinta completando l’ordinanza 26 aprile 2023.

5.

La reclamante impugna anche la decisione

ordinatoria processuale con cui il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e

assegnato alla controparte un termine per prendere posizione sulla sua istanza 11

ottobre 2023 con cui essa ha chiesto la modifica dell’ordinanza 9 ottobre 2023

nel senso di non ammettere l’interrogatorio delle parti e, subordinatamente, di

ammettere i testi a suo tempo rifiutati. Considerato che le parti hanno il

diritto di esser sentite (art. 53 CPC) l’agire del primo giudice che ha

notificato l’atto alla controparte con un termine per le osservazioni appare

non meno che corretto, e non è dato di vedere come avrebbe dovuto altrimenti

procedere senza violare siffatto diritto. Su questo punto il reclamo, neppure

motivato e al limite del temerario, sarebbe comunque da respingere.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

8.

Con

la presente decisione la richiesta di conferire effetto sospensivo al gravame

diviene priva d’oggetto. La stessa sarebbe comunque stata respinta stante

l’inammissibilità del gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali, fissate

in fr. 400.-, sono a carico della reclamante.

3.

La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 ottobre 2023 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).