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Decisione

13.2023.105

Diniego di gratuito patrocinio. Necessità della designazione di un patrocinatore d'ufficio remunerato dallo Stato. Causa in materia di locazione.

9 gennaio 2024Italiano14 min

disdetta su modulo ufficiale del contratto di locazione per l’appartamento di __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.105

13.2023.106

Lugano

9 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. 147/2023-Ov dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano

Ovest promossa con istanza 22 settembre 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 20

ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione 10 ottobre 2023 con cui è stata respinta

la sua richiesta di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 27 giugno

2022 RE 1 (conduttrice) ha preso in locazione da CO 1 e V__________ (locatori),

rappresentati dallo stesso CO 1, l’appartamento di 1.5 locali c/o lo stabile __________

in __________ a __________, ritenuta una pigione mensile di fr. 1'000.– oltre

fr. 330.– di spese accessorie. Il contratto di durata indeterminata è iniziato

il 1° settembre 2022 con possibilità di disdetta a scadenze annuali e preavviso

di 3 mesi, la prima volta per il 1° settembre 2023.

Il medesimo appartamento è

stato oggetto di un nuovo contratto di locazione tra le medesime parti datato 31

maggio 2023, con cui è stata stabilita una pigione mensile di fr. 1'000.– oltre

fr. 340.– di spese accessorie. La durata è stata pattuita a tempo indeterminato,

con inizio della locazione il 1° settembre 2023 e facoltà di disdetta a scadenze

annuali ritenuto un preavviso di 3 mesi, la prima volta per il 1° settembre 2024.

Fatti

B. Il 22 agosto 2023 CO

1, in rappresentanza di sé medesimo e di V__________, ha notificato a RE 1 la

disdetta su modulo ufficiale del contratto di locazione per l’appartamento di __________

a __________, con effetto dal 30 settembre 2023.

C. Con istanza 22

settembre 2023 introdotta innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione di Lugano Ovest (di seguito: Ufficio di conciliazione) RE 1 ha

chiesto di essere convocata insieme a CO 1 per l’udienza di conciliazione, in

vista dell’annullamento della disdetta 22 agosto 2023 in relazione ai contratti

27 giugno 2022 e 31 maggio 2023, subordinatamente la protrazione del contratto

di locazione fino al 31 dicembre 2024. L’istante ha chiesto la concessione del gratuito

patrocinio in forma completa inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.

D. L’udienza si è tenuta

il 10 ottobre 2023 alla presenza dell’avv. PA 1 in rappresentanza di RE 1,

assente per indisposizione e preannunciando l’invio di un certificato medico, e

di CO 1 accompagnato dal patrocinatore avv. __________. Accertata

l’impossibilità di raggiungere un’intesa fra le parti, l’Ufficio di

conciliazione ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire nel merito innanzi

la Pretura di Lugano entro il termine di 30 giorni. Ha invece respinto la

domanda di gratuito patrocinio dell’istante.

E. Con reclamo 20

ottobre 2023 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione e di essere ammessa

per la procedura di conciliazione al beneficio del gratuito patrocinio nella

forma più ampia, con patrocinio dell’avv. PA 1. La reclamante postula analogo

beneficio in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione impugnata è

stata resa a verbale all’udienza del 10 ottobre 2023, a valere quale giorno di

notifica alla reclamante tramite il suo legale. Spedito il 20 ottobre 2023 il

reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Il reclamo, trattato in

procedura sommaria, viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

1.3 L’art. 326 cpv. 1 CPC

sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche nella

procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons

Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg,

in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:

DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il doc. C allegato

al reclamo è così ammissibile limitatamente all’istanza di gratuito patrocinio

per questa sede di giudizio.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

Sapere se un patrocinatore

d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende

dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della

procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità

di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni

procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei

suoi diritti (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad

art. 118).

3.1 Gli interessi di chi

sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e

andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso

quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare

l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un siffatto

contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 15 seg. ad art.

118).

3.2 Se l’incidenza sulla

situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare

la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa

cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,

tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per

tutelare i propri diritti (Trezzini, op.

cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di

districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche

conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche

rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al

giudice (Trezzini, op. cit., n. 18

ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito

patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un

avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).

3.3 Nella procedura di

conciliazione il gratuito patrocinio sottostà a delle esigenze rigorose, poiché

rientra nei compiti dell’autorità di chiarire alle parti la situazione

giuridica e le conseguenze della loro eventuale conciliazione, così da porle

nella condizione di valutare inconvenienti e vantaggi della stessa. La

necessità di un patrocinatore d’ufficio si riduce così a quelle situazioni,

dove la parte richiedente non è in condizione di valutare il materiale

processuale e di prendere posizione sui punti litigiosi in conoscenza della

situazione giuridica, malgrado le spiegazioni del conciliatore: è così decisivo

il grado di complicazione del litigio, dal punto di vista dei fatti e del

diritto, e la capacità della parte di comprenderne i tratti salienti e

litigiosi, rispettivamente la portata e le conseguenze di un accordo

conciliativo (Trezzini, op. cit.

n. 24 ad art. 118).

4. Per l’Ufficio di

conciliazione la pratica non presentava difficoltà particolari, tali da

impedire all’interessata di agire con atti propri. Inoltre l’Ufficio di conciliazione

era costituito ed agiva in modo paritetico, ovvero alla presenza di un

Presidente neutrale, di un rappresentante dei locatori e di un rappresentante

dei conduttori. Tutto ciò considerato, per la procedura di conciliazione

avviata dalla reclamante, quello stesso ufficio non ha ritenuto necessaria la

presenza di un avvocato d’ufficio che assistesse l’istante. Da cui il diniego

del gratuito patrocinio.

5. La reclamante lamenta

un’errata applicazione del diritto in materia di gratuito patrocinio,

sostenendo in particolare che l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC non è un

presupposto per la concessione del gratuito patrocinio, bensì e semmai il criterio

per determinare l’estensione di un siffatto beneficio, beneficio che a monte sarebbe

già stato concesso. A suo modo di vedere, l’Ufficio di conciliazione non poteva

quindi respingere la richiesta di gratuito patrocinio poiché, a suo modo di

vedere, non era necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio.

5.1 Il distinguo risulta invero poco

comprensibile. Fossero anche realizzati i presupposti di stato d’indigenza e di

domanda provvista di probabilità di successo, è solo e soltanto in quanto altresì

necessario per la tutela dei suoi diritti che le sarebbe designato un

patrocinatore legale autorizzato ad operare in regime di gratuito patrocinio (cfr.

DTF 141 III 369 consid. 4.1; Sutter-Somm/Seiler,

Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, 2021, n. 11 ad art. 118). Motivo

per cui, va da sé che trattandosi della nomina di una siffatta figura debbano

essere oggettivamente soddisfatte ben tre condizioni cumulative, ovvero l’indigenza

di un richiedente (art. 117 lett. a CPC) confrontato con una causa non priva di

probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) e che a tale scopo necessita di un’assistenza

legale (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 560 consid. 3.2.1 in fine con

richiamo a DTF 130 I 180 consid. 2.2; Colombini,

in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 118; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 20 ad art. 117 e n. 11 ad art. 118).

5.2 Nella procedura di

conciliazione attinente le controversie in materia di locazione e affitto di

abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo non sono

prelevate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC) e neppure sono assegnate

spese ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC), ciò che esclude anche l’eventualità

di una domanda di cauzione a questo titolo (art. 99 CPC). Ciò premesso, l’Ufficio

di conciliazione ha accertato, previa discussione, che le parti non sono giunte

ad un’intesa ed ha rilasciato l’autorizzazione ad agire. E, nelle citate

circostanze, venendo meno l’assegnazione di spese processuali e ripetibili, la

domanda di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante nella procedura di

conciliazione richiedeva di unicamente decidere sulla designazione di un patrocinatore

d’ufficio remunerato dallo Stato. Ora, l’Ufficio di conciliazione ha spiegato le

ragioni per cui non ha ritenuto necessaria la nomina a tale ruolo dell’avv. PA

1. Pertanto, sotto questo profilo, non si comprende perché il fatto di averne poi

respinto la domanda di gratuito patrocinio debba costituire un’errata applicazione

del diritto. La censura ai limiti del pretesto è quindi priva di fondamento.

6. A titolo aggiuntivo,

sostiene ancora la reclamante che è da garantire la parità delle armi fra le

parti, sicché a fronte di una controparte assistita da un avvocato il

patrocinio di un legale giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC s’impone di per sé

già in quanto necessario.

6.1 Vero è che l’art. 118 cpv. 1

lett. c CPC prevede la designazione di “un patrocinatore d’ufficio, se

necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la

controparte è patrocinata da un avvocato”. Tuttavia il principio della parità

delle armi non è assoluto e automatico ritenuto che la ponderazione deve tener

conto di tutti i parametri e, in sede di conciliazione, deve essere rigorosa (sopra,

consid. 3.3; TF 4A_301/2020 6 agosto 2020 consid. 3.1, 5A_395/2012 16 luglio

2012 consid. 4.3).

6.2 L’Ufficio di conciliazione ha

indicato di non ritenere necessario designare alla reclamante un patrocinatore

d’ufficio remunerato dallo Stato tenuto conto della sua composizione interna

paritetica e del fatto che non aveva riscontrato difficoltà e impedimenti ad

agire con atti propri in capo alla reclamante. Quest’ultima, dal canto suo, a

fronte delle argomentazioni così esposte non pretende nemmeno il contrario,

segnatamente non accenna a difficoltà particolari incontrate nel comprendere e

valutare la propria situazione personale e giuridica rispetto alla

controversia, né segnala di evidenti complicazioni a cui non avrebbe saputo o

potuto far fronte senza un preventivo consulto legale. E a questa lacuna non

soccorre certo il generico richiamo del principio della “parità delle armi”. Sprovvisto

di motivazione, in proposito il reclamo è finanche inammissibile.

7. In conclusione, richiamate

le censure pretestuose e inammissibili sollevate dalla reclamante (sopra,

consid. 5 e 6), la conclusione tratta dall’Ufficio di conciliazione - che ha

negato il gratuito patrocinio alla reclamante in quanto non ha ritenuto necessario

designare a favore della reclamante l’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio autorizzato

ad agire in regime di gratuito patrocinio nella procedura di conciliazione -

regge alla critica. Da cui la conferma della decisione di diniego di gratuito

patrocinio.

8. La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo va respinta (escludendo quindi a priori

un’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone: sopra, consid. 5) visto

che, per quanto si è detto (sopra, consid. 7), la proposizione del reclamo non

presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

Discutibile poi il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC). È vero che l’interessata

ha dichiarato di essere in attesa di una rendita AI (doc. E n. 2) e di non

disporre di alcuna entrata (doc. E n. 3 e relativa decisione di tassazione

2022). Ma anche di non essere a carico della pubblica assistenza (doc. E n. 4),

di cui - in assenza di un rinnovo - aveva beneficiato l’ultima volta a luglio

2023 (attestato 14 settembre 2023 Ufficio Intervento sociale, Sportello LAPS

del Comune di Lugano). Inoltre il progetto di decisione 13 settembre 2023 dell’Ufficio

di assicurazione invalidità di Bellinzona - quindi precedente l’istanza di

conciliazione 22 settembre 2023 - le ha comunicato il diritto ad una rendita

intera d’invalidità con un grado AI del 100% dal 1° febbraio 2021, esito contro

cui non pretende di avere formulato contestazioni (doc. C al reclamo).

9. Nella procedura di

conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni non sono

assegnate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC; sopra, consid. 5),

principio che non vale però nella procedura decisionale (cfr. art. 114 CPC; Tappy, op. cit., n. 2a ad art. 113 e n.

10 ad art. 114; Rüegg/Rüegg, op.

cit. n. 6 ad art. 113 e n. 2 e 3 ad art. 114). La procedura di reclamo contro

il diniego del gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC,

gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese sono così fissate in fr. 300.–

giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG

(tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 20 ottobre 2023 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese

processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Lugano Ovest;

- .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso

ammonta ad almeno fr. 15'000.- (vertenza in materia di locazione), contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).