13.2023.105
Diniego di gratuito patrocinio. Necessità della designazione di un patrocinatore d'ufficio remunerato dallo Stato. Causa in materia di locazione.
9 gennaio 2024Italiano14 min
disdetta su modulo ufficiale del contratto di locazione per l’appartamento di __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.105
13.2023.106
Lugano
9 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 147/2023-Ov dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano
Ovest promossa con istanza 22 settembre 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 20
ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione 10 ottobre 2023 con cui è stata respinta
la sua richiesta di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 27 giugno
2022 RE 1 (conduttrice) ha preso in locazione da CO 1 e V__________ (locatori),
rappresentati dallo stesso CO 1, l’appartamento di 1.5 locali c/o lo stabile __________
in __________ a __________, ritenuta una pigione mensile di fr. 1'000.– oltre
fr. 330.– di spese accessorie. Il contratto di durata indeterminata è iniziato
il 1° settembre 2022 con possibilità di disdetta a scadenze annuali e preavviso
di 3 mesi, la prima volta per il 1° settembre 2023.
Il medesimo appartamento è
stato oggetto di un nuovo contratto di locazione tra le medesime parti datato 31
maggio 2023, con cui è stata stabilita una pigione mensile di fr. 1'000.– oltre
fr. 340.– di spese accessorie. La durata è stata pattuita a tempo indeterminato,
con inizio della locazione il 1° settembre 2023 e facoltà di disdetta a scadenze
annuali ritenuto un preavviso di 3 mesi, la prima volta per il 1° settembre 2024.
Fatti
B. Il 22 agosto 2023 CO
1, in rappresentanza di sé medesimo e di V__________, ha notificato a RE 1 la
disdetta su modulo ufficiale del contratto di locazione per l’appartamento di __________
a __________, con effetto dal 30 settembre 2023.
C. Con istanza 22
settembre 2023 introdotta innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Lugano Ovest (di seguito: Ufficio di conciliazione) RE 1 ha
chiesto di essere convocata insieme a CO 1 per l’udienza di conciliazione, in
vista dell’annullamento della disdetta 22 agosto 2023 in relazione ai contratti
27 giugno 2022 e 31 maggio 2023, subordinatamente la protrazione del contratto
di locazione fino al 31 dicembre 2024. L’istante ha chiesto la concessione del gratuito
patrocinio in forma completa inclusi i costi legali dell’avv. PA 1.
D. L’udienza si è tenuta
il 10 ottobre 2023 alla presenza dell’avv. PA 1 in rappresentanza di RE 1,
assente per indisposizione e preannunciando l’invio di un certificato medico, e
di CO 1 accompagnato dal patrocinatore avv. __________. Accertata
l’impossibilità di raggiungere un’intesa fra le parti, l’Ufficio di
conciliazione ha rilasciato a RE 1 l’autorizzazione ad agire nel merito innanzi
la Pretura di Lugano entro il termine di 30 giorni. Ha invece respinto la
domanda di gratuito patrocinio dell’istante.
E. Con reclamo 20
ottobre 2023 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione e di essere ammessa
per la procedura di conciliazione al beneficio del gratuito patrocinio nella
forma più ampia, con patrocinio dell’avv. PA 1. La reclamante postula analogo
beneficio in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è
stata resa a verbale all’udienza del 10 ottobre 2023, a valere quale giorno di
notifica alla reclamante tramite il suo legale. Spedito il 20 ottobre 2023 il
reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Il reclamo, trattato in
procedura sommaria, viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
1.3 L’art. 326 cpv. 1 CPC
sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio applicabile anche nella
procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons
Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg,
in Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in:
DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il doc. C allegato
al reclamo è così ammissibile limitatamente all’istanza di gratuito patrocinio
per questa sede di giudizio.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
Sapere se un patrocinatore
d’ufficio sia oggettivamente necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC) dipende
dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della
procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità
di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni
procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei
suoi diritti (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad
art. 118).
3.1 Gli interessi di chi
sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e
andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso
quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare
l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un siffatto
contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 15 seg. ad art.
118).
3.2 Se l’incidenza sulla
situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare
la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa
cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo,
tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per
tutelare i propri diritti (Trezzini, op.
cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di
districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche
conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche
rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al
giudice (Trezzini, op. cit., n. 18
ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito
patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un
avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).
3.3 Nella procedura di
conciliazione il gratuito patrocinio sottostà a delle esigenze rigorose, poiché
rientra nei compiti dell’autorità di chiarire alle parti la situazione
giuridica e le conseguenze della loro eventuale conciliazione, così da porle
nella condizione di valutare inconvenienti e vantaggi della stessa. La
necessità di un patrocinatore d’ufficio si riduce così a quelle situazioni,
dove la parte richiedente non è in condizione di valutare il materiale
processuale e di prendere posizione sui punti litigiosi in conoscenza della
situazione giuridica, malgrado le spiegazioni del conciliatore: è così decisivo
il grado di complicazione del litigio, dal punto di vista dei fatti e del
diritto, e la capacità della parte di comprenderne i tratti salienti e
litigiosi, rispettivamente la portata e le conseguenze di un accordo
conciliativo (Trezzini, op. cit.
n. 24 ad art. 118).
4. Per l’Ufficio di
conciliazione la pratica non presentava difficoltà particolari, tali da
impedire all’interessata di agire con atti propri. Inoltre l’Ufficio di conciliazione
era costituito ed agiva in modo paritetico, ovvero alla presenza di un
Presidente neutrale, di un rappresentante dei locatori e di un rappresentante
dei conduttori. Tutto ciò considerato, per la procedura di conciliazione
avviata dalla reclamante, quello stesso ufficio non ha ritenuto necessaria la
presenza di un avvocato d’ufficio che assistesse l’istante. Da cui il diniego
del gratuito patrocinio.
5. La reclamante lamenta
un’errata applicazione del diritto in materia di gratuito patrocinio,
sostenendo in particolare che l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC non è un
presupposto per la concessione del gratuito patrocinio, bensì e semmai il criterio
per determinare l’estensione di un siffatto beneficio, beneficio che a monte sarebbe
già stato concesso. A suo modo di vedere, l’Ufficio di conciliazione non poteva
quindi respingere la richiesta di gratuito patrocinio poiché, a suo modo di
vedere, non era necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio.
5.1 Il distinguo risulta invero poco
comprensibile. Fossero anche realizzati i presupposti di stato d’indigenza e di
domanda provvista di probabilità di successo, è solo e soltanto in quanto altresì
necessario per la tutela dei suoi diritti che le sarebbe designato un
patrocinatore legale autorizzato ad operare in regime di gratuito patrocinio (cfr.
DTF 141 III 369 consid. 4.1; Sutter-Somm/Seiler,
Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, 2021, n. 11 ad art. 118). Motivo
per cui, va da sé che trattandosi della nomina di una siffatta figura debbano
essere oggettivamente soddisfatte ben tre condizioni cumulative, ovvero l’indigenza
di un richiedente (art. 117 lett. a CPC) confrontato con una causa non priva di
probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) e che a tale scopo necessita di un’assistenza
legale (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 560 consid. 3.2.1 in fine con
richiamo a DTF 130 I 180 consid. 2.2; Colombini,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 118; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 20 ad art. 117 e n. 11 ad art. 118).
5.2 Nella procedura di
conciliazione attinente le controversie in materia di locazione e affitto di
abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo non sono
prelevate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC) e neppure sono assegnate
spese ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC), ciò che esclude anche l’eventualità
di una domanda di cauzione a questo titolo (art. 99 CPC). Ciò premesso, l’Ufficio
di conciliazione ha accertato, previa discussione, che le parti non sono giunte
ad un’intesa ed ha rilasciato l’autorizzazione ad agire. E, nelle citate
circostanze, venendo meno l’assegnazione di spese processuali e ripetibili, la
domanda di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante nella procedura di
conciliazione richiedeva di unicamente decidere sulla designazione di un patrocinatore
d’ufficio remunerato dallo Stato. Ora, l’Ufficio di conciliazione ha spiegato le
ragioni per cui non ha ritenuto necessaria la nomina a tale ruolo dell’avv. PA
1. Pertanto, sotto questo profilo, non si comprende perché il fatto di averne poi
respinto la domanda di gratuito patrocinio debba costituire un’errata applicazione
del diritto. La censura ai limiti del pretesto è quindi priva di fondamento.
6. A titolo aggiuntivo,
sostiene ancora la reclamante che è da garantire la parità delle armi fra le
parti, sicché a fronte di una controparte assistita da un avvocato il
patrocinio di un legale giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC s’impone di per sé
già in quanto necessario.
6.1 Vero è che l’art. 118 cpv. 1
lett. c CPC prevede la designazione di “un patrocinatore d’ufficio, se
necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la
controparte è patrocinata da un avvocato”. Tuttavia il principio della parità
delle armi non è assoluto e automatico ritenuto che la ponderazione deve tener
conto di tutti i parametri e, in sede di conciliazione, deve essere rigorosa (sopra,
consid. 3.3; TF 4A_301/2020 6 agosto 2020 consid. 3.1, 5A_395/2012 16 luglio
2012 consid. 4.3).
6.2 L’Ufficio di conciliazione ha
indicato di non ritenere necessario designare alla reclamante un patrocinatore
d’ufficio remunerato dallo Stato tenuto conto della sua composizione interna
paritetica e del fatto che non aveva riscontrato difficoltà e impedimenti ad
agire con atti propri in capo alla reclamante. Quest’ultima, dal canto suo, a
fronte delle argomentazioni così esposte non pretende nemmeno il contrario,
segnatamente non accenna a difficoltà particolari incontrate nel comprendere e
valutare la propria situazione personale e giuridica rispetto alla
controversia, né segnala di evidenti complicazioni a cui non avrebbe saputo o
potuto far fronte senza un preventivo consulto legale. E a questa lacuna non
soccorre certo il generico richiamo del principio della “parità delle armi”. Sprovvisto
di motivazione, in proposito il reclamo è finanche inammissibile.
7. In conclusione, richiamate
le censure pretestuose e inammissibili sollevate dalla reclamante (sopra,
consid. 5 e 6), la conclusione tratta dall’Ufficio di conciliazione - che ha
negato il gratuito patrocinio alla reclamante in quanto non ha ritenuto necessario
designare a favore della reclamante l’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio autorizzato
ad agire in regime di gratuito patrocinio nella procedura di conciliazione -
regge alla critica. Da cui la conferma della decisione di diniego di gratuito
patrocinio.
8. La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta (escludendo quindi a priori
un’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone: sopra, consid. 5) visto
che, per quanto si è detto (sopra, consid. 7), la proposizione del reclamo non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
Discutibile poi il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC). È vero che l’interessata
ha dichiarato di essere in attesa di una rendita AI (doc. E n. 2) e di non
disporre di alcuna entrata (doc. E n. 3 e relativa decisione di tassazione
2022). Ma anche di non essere a carico della pubblica assistenza (doc. E n. 4),
di cui - in assenza di un rinnovo - aveva beneficiato l’ultima volta a luglio
2023 (attestato 14 settembre 2023 Ufficio Intervento sociale, Sportello LAPS
del Comune di Lugano). Inoltre il progetto di decisione 13 settembre 2023 dell’Ufficio
di assicurazione invalidità di Bellinzona - quindi precedente l’istanza di
conciliazione 22 settembre 2023 - le ha comunicato il diritto ad una rendita
intera d’invalidità con un grado AI del 100% dal 1° febbraio 2021, esito contro
cui non pretende di avere formulato contestazioni (doc. C al reclamo).
9. Nella procedura di
conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni non sono
assegnate spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC; sopra, consid. 5),
principio che non vale però nella procedura decisionale (cfr. art. 114 CPC; Tappy, op. cit., n. 2a ad art. 113 e n.
10 ad art. 114; Rüegg/Rüegg, op.
cit. n. 6 ad art. 113 e n. 2 e 3 ad art. 114). La procedura di reclamo contro
il diniego del gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC,
gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese sono così fissate in fr. 300.–
giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG
(tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 20 ottobre 2023 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico di RE 1.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Lugano Ovest;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso
ammonta ad almeno fr. 15'000.- (vertenza in materia di locazione), contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).