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Decisione

13.2023.107

Diniego di gratuito patrocinio e provvigione ad litem: sussidiarietà, provvigione non fornibile o il cui ottenimento sottostà a difficoltà straordinarie. Nota spese del patrocinatore.

8 gennaio 2024Italiano15 min

documentali prodotte dal marito, la moglie ha poi ridotto la propria richiesta di

Source ti.ch

Incarti

n.

13.2023.107

13.2023.108

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliere:

Annovazzi

sedente per statuire nella causa inc. SO.2023.1167 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

promossa con istanza dell'8 marzo 2023 da

RE 1

patrocinata

dall' PA 1

contro

CO 1 ,

e ora sul reclamo

del 23 ottobre 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 4 della decisione dell'11

ottobre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di

gratuito patrocinio;

Ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 20

marzo 1986 a __________ (BE). Dalla loro unione non sono nati figli.

Fatti

B. L'8

marzo 2023 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo

misure a tutela dell'unione coniugale. Ha postulato altresì una provvigione ad

litem di fr. 5000.–, e in subordine l'ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio.

C. All'udienza

del 24 aprile 2023, indetta per procedere anche alla discussione della

richiesta di provvigione ad litem, le parti sono giunte a una transazione

per quanto riguarda l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione

dell'abitazione coniugale; per il resto rimanendo litigioso l'ammontare del

contributo alimentare richiesto dalla moglie. In virtù delle risultanze

documentali prodotte dal marito, la moglie ha poi ridotto la propria richiesta di

provvigione ad litem a fr. 2000.–. Il convenuto vi si è opposto, la

sostanza di cui disponeva essendo stata utilizzata per ripianare dei debiti. La

moglie in duplica e il marito in replica hanno confermato i rispettivi punti di

vista. In esito all'udienza, oltre a omologare in via cautelare l'accordo

raggiunto dalle parti, il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta di

provvigione ad litem della moglie nella misura di fr. 2000.–.

D. Con

sentenza dell'11 ottobre 2023 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore

aggiunto ha ritenuto, tra l'altro, di non stabilire contributi di mantenimento

a favore della moglie, “vista l'impossibilità economica del marito”. Per il

resto ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio della moglie “nella

misura in cui non è divenuta priva d'oggetto” (dispositivo n. 4), ponendo le

spese processuali di fr. 3000.– a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 5).

E. Con

reclamo del 23 ottobre 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame, la decisione sia parzialmente annullata e riformata nel

senso di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (dispositivo n. 4)

e che lo Stato si assuma la quota delle spese processuali poste a suo carico

(dispositivo n. 5), oltre a postulare il beneficio del gratuito patrocinio

anche per la procedura di reclamo.

Non

sono state raccolte osservazioni al reclamo, la procedura di gratuito

patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.

Considerando

Considerandi

in diritto

1.

Giusta

l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente

il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione qui

impugnata è pervenuta al reclamante il 16 ottobre 2023. Consegnato alla posta

il 24 ottobre 2023, il reclamo è quindi tempestivo.

Rammentata

la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).

2.

L'art.

326.

cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che

resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del

gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE

- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).

La nuova documentazione prodotta dal convenuto con il reclamo – un'istanza di

rigetto definitivo del 18 ottobre 2023 concernente il precetto esecutivo n. __________

(“Provisio ad litem – sentenza della Pretura di Lugano 24 aprile 2023” per

fr. 2000.–) introdotta davanti al giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest (doc. D) e un estratto del registro delle esecuzioni di CO 1, del 23

ottobre 2023, attestante esecuzioni per fr. 7833.15 (3 attestati di

carenza beni per fr. 2622.90 tra il 2020 e il 2022), tra cui fr. 2000.– di

esecuzione per la provisio ad litem (doc. E) – sarebbe irricevibile. Come

si vedrà in seguito, nondimeno, essa poco giova ai fini del giudizio.

3.

Per

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Il

Pretore aggiunto con le conclusioni della moglie ha assunto agli atti il

precetto esecutivo n. __________ (“Provisio ad litem – sentenza della Pretura

di Lugano 24 aprile 2023” per fr. 2000.–). Per quanto riguarda la nota

professionale del patrocinatore, invece, ha rilevato che “di principio la

medesima non viene mai assunta agli atti. Inoltre, come si vedrà nei successivi

considerandi, tale documento non è rilevante ai fini della presente procedura,

per cui non viene assunto agli atti”. Dipoi, nel respingere la richiesta di contributo

alimentare avanzata dalla moglie “in quanto la situazione del marito non lo consente”,

il Pretore aggiunto ha ritenuto che non è dato modo di sapere se il marito

disponga ancora della somma di fr. 7136.50 con valuta 10 aprile 2023 sul

conto a lui intestato presso (…), anche in considerazione del fatto che con

decisione a verbale del 24 aprile 2023 il marito è stato condannato a versare

alla moglie un importo di fr. 2000.– a titolo di provisio ad litem”.

Rilevato

poi che, a mente della moglie, il marito non avendo versato la provisio ad

litem in corso di causa, “… l'utilità di quest'ultima è venuta a cadere” e dovrebbe

“essere chiamato a versare gli importi non più a titolo di provvigione, che

sarebbe tardiva, ma semplicemente a titolo di ripetibili secondo le regole

della procedura”, quantificate in fr. 4806.25 (importo corrispondente alla

nota d'onorario del suo patrocinatore allegata alle conclusioni scritte), il

Pretore aggiunto ha ritenuto che l'avvio della sola procedura esecutiva per

l'incasso della provvigione ad litem riconosciutale non bastava a

comprovare delle difficoltà straordinarie per il suo ottenimento. Di

conseguenza ha respinto la domanda della moglie di ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3.2

La

reclamante contesta al primo giudice una violazione del diritto e un

accertamento manifestamente errato dei fatti. Come accertato nella decisione

impugnata essa verserebbe in ristrettezze economiche, registrando uno scoperto

di almeno fr. 1850.– sul proprio fabbisogno mensile accertato in

fr. 2864.–, essendo unicamente al beneficio di una rendita AVS di

fr. 1014.– mensili. Con il mancato versamento della provvigione ad

litem, la decisione adottata il 24 aprile 2023 sarebbe stata “svuotata di

senso”, così che la moglie si trova a far fronte alle spese di causa da sola e

a dover sborsare ulteriori fr. 1500.– a titolo di spese processuali, oltre

all'onorario del legale. Considerato il fatto che anche la procedura esecutiva

genera per lei ulteriori esborsi, senza nulla ottenere, sarebbe dimostrato che

l'incasso effettivo e concreto della somma di fr. 2000.– è palesemente e

oltremodo difficoltoso. Nella misura in cui ha ritenuto che l'incasso fosse in

concreto possibile senza particolari difficoltà, quindi, il primo giudice avrebbe

accertato in modo manifestamente errato i fatti.

Sarebbe poi inaccettabile e contraddittorio sostenere che la provvigione ad

litem può essere concretamente incassata, dopo aver accertato che l'obbligato

astretto al suo versamento si trova in una condizione di totale indisponibilità

finanziaria per redditi e sostanza, la rendita AVS, unico reddito di cui

benefìcia il marito, essendo impignorabile. Il Pretore aggiunto ha poi escluso

che il marito potesse e/o dovesse intaccare la propria sostanza. Ciò poiché

quest'ultima era di per sé esigua anche solo in base alla documentazione agli

atti, già obsoleta al momento della decisione, e soprattutto perché la sostanza

è stata verosimilmente consumata per coprire il fabbisogno scoperto del marito.

Non si potrebbe ragionevolmente, da un lato, non assegnare alcun contributo di

mantenimento perché mancano sostanza e redditi in capo all'obbligato al versamento

della provisio ad litem, e contemporaneamente, d'altro lato, sostenere

che l'incasso di quest'ultima non è oltremodo difficoltoso, e negare così il

gratuito patrocinio.

Quanto alla circostanza, ribadita nella decisione impugnata, che la moglie ha

omesso di formulare un'ulteriore richiesta di provvigione ad litem in

sede conclusionale, la reclamante sottolinea l'irrilevanza della questione, non

essendo possibile statuire sul versamento di una provvigione ad litem

con la decisione finale, potendo se mai dar luogo, a questo stato avanzato

della procedura, soltanto a una restituzione della somma versata e alla

ripartizione delle spese secondo le regole di procedura. Anche per questo, in

luogo della provvigione ad litem, la reclamante ha postulato la

rifusione delle ripetibili e, temendo seriamente per la loro riscossione, risp.

in caso di parziale o totale soccombenza, l'ammissione al gratuito patrocinio. Considerata

la propria evidente condizione d'indigenza, ha postulato la domanda di gratuito

patrocinio in subordine alla richiesta di provvigione ad litem

rivelatasi quest'ultima impossibile da recuperare.

4.

Lo strumento del gratuito patrocinio è sussidiario

rispetto alla provvigione ad litem e, più in generale, rispetto

all'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge dedotto dal diritto di famiglia

giusta gli art. 159 cpv. 3 e 163 CC (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 55 ad art. 117; Bernasconi, in: Trezzini e al., op.

cit., n. 19 ad art. 276). Questo

significa che se il coniuge rinuncia a presentare una domanda di provvigione ad

litem nonostante ne abbia diritto, il beneficio del gratuito patrocinio gli

è precluso: la richiesta di gratuito patrocinio potrà quindi essere accolta

unicamente quando è stabilito che il richiedente non è nelle condizioni di

ottenere alcuna provvigione ad litem dall'altro coniuge, ma fintanto che

vi è incertezza al riguardo la via del gratuito patrocinio gli è impedita (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117).

Si può prescindere dal formulare preventivamente una siffatta richiesta

indirizzandosi da subito a quella di gratuito patrocinio solo se è fin

dall'inizio evidente e chiaro che l'altro coniuge non può fornire una provvigione

ad litem oppure che il suo ottenimento sottostà a difficoltà

straordinarie (Trezzini, op. cit.,

n. 58 ad art. 117).

5.

In

concreto, nonostante gli sforzi compiuti dalla reclamante, il Pretore aggiunto

ha apoditticamente statuito che l'avvio della sola procedura esecutiva per

l'incasso della provvigione ad litem riconosciutale non basta di per sé

a comprovare delle difficoltà straordinarie per il suo ottenimento. A torto.

Nelle circostanze del caso di specie, con gli elementi di reddito e sostanza

ritenuti nella decisione per entrambi i coniugi, in particolare non si vede

come il marito, a fronte di sole entrate di fr. 2026.– mensili da rendita

AVS, un fabbisogno di fr. 2612.– mensili (per tacere della criticabile riduzione

stimata dell'importo di cassa malati al netto di un teorico sussidio RIPAM di

cui non risulta beneficiare), e dunque uno scoperto di fr. 586.– mensili,

possa essere ritenuto nelle condizioni di corrispondere la provvigione ad

litem di fr. 2000.–. Ancor meno è dato di comprendere come la moglie possa

ottenere la provvigione senza difficoltà straordinarie. Ne deriva, quindi, che

già per l'ammontare della provvigione concessa, entra in considerazione l'istituto

del gratuito patrocinio a titolo sussidiario.

Non

soltanto. Appare incomprensibile l'affermazione del Pretore aggiunto secondo

cui “come si vedrà nei successivi considerandi, tale documento non è rilevante

ai fini della presente procedura (…)”, quando – da un punto di vista

sostanziale – invece si trova proprio confrontato con una nota professionale di

fr. 4806.25 (fr. 5344.75 al netto di un acconto versato dalla cliente

di fr. 538.50), con cui la reclamante allega di aver già superato, con le prestazioni professionali maturate,

l'importo di fr. 2000.– concesso a titolo di provvigione ad litem (e

ciò anche nel caso in cui l'onorario venisse ridotto da fr. 280.– esposti

a fr. 180.– per ora di lavoro). Considerato che le spese legali superano l'importo

della provvigione ad litem, quand'anche l'importo di fr. 2000.–

attribuito alla moglie fosse di possibile incasso, la domanda di gratuito

patrocinio non potrebbe essere dichiarata priva d'oggetto ma dovrebbe comunque

essere esaminata. Inoltre, considerata la precaria situazione economica del

marito, accertata dal primo giudice, e la difficoltà di incassare la

provvigione accordata, ben si poteva prescindere dal chiedere un'ulteriore

provvigione ad litem.

Per

quanto concerne segnatamente la nota professionale dell'avv. PA 1, da questi

prodotta unitamente alle conclusioni di causa, si rileva che l'art. 105 cpv. 2

CPC dispone che “le parti possono presentare una nota delle loro spese”. L'enunciato

del Pretore aggiunto, che “di principio la stessa non viene mai assunta agli

atti” costituisce quindi una manifesta violazione della procedura.

6.

Tutto

ciò considerato, il Pretore è incorso in un manifesto accertamento errato dei

fatti (quanto alla possibilità di incasso della provvigione ad litem

senza particolari difficoltà), e in un'errata applicazione del diritto (art.

117.

CPC). Il reclamo, fondato, va così accolto. Ritenuto, tuttavia, come non

sia compito dell'autorità di reclamo sostituirsi al giudice di prime cure, il

dispositivo n. 4 della decisione impugnata va annullato e l'incarto rinviato al

Pretore aggiunto perché si determini sui presupposti per il conferimento del

beneficio del gratuito patrocinio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), senza

trascurare le conseguenze sull'anticipo della parte di spese processuali e

ripetibili poste a carico della reclamante nel dispositivo n. 5.

7.

La

procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il

richiedente allo Stato e, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita

(DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–

giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG

(tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr.

10.

000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, risultato

soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2).

Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l'obbligo di remunerare

le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo,

impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501

consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera,

va pertanto corrisposta un'adeguata indennità secondo il Regolamento per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nonostante la

reclamante rivendichi un'indennità di fr. 1500.–, oltre a fr. 150.– di spese, un importo complessivo stabilito in fr. 700.–

(comprensivo di onorario, spese e IVA, che remunera circa due ore di lavoro alla

tariffa fr. 280.– l'una), appare congruo per lo studio e la redazione del

reclamo in esame, rilevato come la reclamante non ottiene la riforma del

dispositivo n. 4 della decisione impugnata come postulato, ma il suo

annullamento. Ciò rende priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio

contestuale al reclamo.

La

presente decisione rende priva d'oggetto la domanda intesa a ottenere il

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo del 23 ottobre 2023 di RE 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione dell'11 ottobre 2023 è annullata

e la causa è rinviata al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6 per nuova decisione, nel senso

dei considerandi.

2.

Le

spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono

poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà

a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo

è dichiarata priva d'oggetto.

4.

La

domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo è dichiarata priva di

oggetto.

5.

Notificazione:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza

Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Trattandosi

di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio, ai fini del valore

litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del

Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1).