13.2023.11
Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo
2 maggio 2023Italiano11 min
oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.11
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con
petizione 2 gennaio 2023 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora
sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese
processuali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 e CO 1 hanno
concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per
oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
B. Con scritto 31 agosto
2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.
In seguito, con
disdetta datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO
1 ha rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La
disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa
alla posta il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30
settembre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno,
sempre con plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato
il 5 ottobre 2022.
Con disdetta datata 29
settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora
rescisso il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata
spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30
settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La
medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico
raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre
2022.
C. Con petizione 2
gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la
nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha
chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La
causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.
Con ordinanza 17 gennaio
2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese
processuali di fr. 25'000.-.
D. Con ulteriore
petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia
“accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per
il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5
ottobre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto
d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.1.
Con ordinanza 17
gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle
spese processuali di fr. 25'000.-.
E. Con un unico reclamo
datato 27 gennaio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni, chiedendone
l’annullamento e postulando che le richieste d’anticipo siano ridotte a fr.
14'000.-da suddividere in misura di fr. 7'000.- su ciascuna procedura.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla
decisione impugnata.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto le
richieste d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante il 18 gennaio 2023
sicché il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
RE 1 impugna due
ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde
dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà
con due giudizi separati.
3.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
4.
La reclamante
contesta la decisione del Pretore aggiunto che le ha chiesto un anticipo di fr.
25'000.- per la procedura SE.2023.1. Sostiene che, il valore di causa essendo
pari a fr. 350'000.- (pari al canone annuo di fr. 50'000.- per 7 anni), la
tassa di giustizia dovrebbe essere fissata in fr. 14'000.- quale valore medio
della forchetta prevista dalla LTG.
4.1
Nel Canton Ticino, le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in
modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le
cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della
procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).
4.2
Il valore litigioso è
determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e
prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art.
92.
cpv. 1 CPC). In concreto la reclamante contesta la validità della disdetta
del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il
valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta
(1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8
anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene la reclamante). Tenuto conto del
canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr. 416'666.-.
4.3
L’art. 7 cpv. 1 LTG
stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un
massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e
500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr.
25'000.- egli ha quindi superato il limite massimo della tariffa, senza
peraltro spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi
fondato e la decisione impugnata è da annullare.
5.
La reclamante adduce
che tra le parti sono pendenti varie procedure per le quali la Pretura ha
chiesto complessivamente fr. 90'000.- di anticipo per le spese. Il motivo della
molteplicità delle procedure risiederebbe nel fatto che il convenuto ha inviato
complessivamente 10 disdette per il medesimo contratto di locazione - di cui 4
al marito dell’attrice - ciò che ha reso necessario procedere alla
contestazione delle stesse. Sostiene che, avendo avviato due cause parallele
per contestare tali disdette, la tassa di giustizia sarebbe da suddividere in
parti uguali sulle due procedure di contestazione della disdetta, fissandola
per ciascuna in fr. 7'000.-.
5.1
In merito alla rescissione
del contratto d’affitto va rilevato che vi è stata una prima disdetta, datata 31
agosto 2022, inviata personalmente da CO 1 a RE 1 (doc. CC). Con scritto del
giorno successivo il di lui legale, rilevata la mora dell’affittuario, ha poi
comunicato che CO 1 “recede senza preavviso e con effetto immediato dal contratto
d’affitto (come da lettera inviata per iscritto e qui riprodotta in copia)”.
Non si tratta quindi di due disdette distinte bensì della conferma della
disdetta già data il giorno precedente.
A questa sono poi seguite
due ulteriori disdette: una è datata 29 ottobre 2022, ma è stata inviata il 29
settembre 2022. L’altra è datata 29 settembre 2022, ed è stata inviata il 30
settembre 2022. Ognuna di queste due disdette è stata inviata a RE 1 due volte
e meglio all’indirizzo c/o __________ e all’indirizzo __________. Una prima
constatazione è che non v’è alcun motivo per poter ritenere che la medesima
disdetta, inviata al medesimo destinatario ma a due indirizzi differenti, siano
da considerare come due disdette. Una seconda constatazione riguarda l’ultima
disdetta in ordine di tempo, datata 29 settembre 2022 e rimessa alla posta il
30.
settembre 2022. Stante l’evidente l’errore nella disdetta che, datata 29
ottobre 2022 è però stata rimessa alla posta il 29 settembre 2022, è verosimile
che il mittente abbia così inteso correggere l’errore. La situazione è quindi
ben meno complessa di quanto lamentato dalla reclamante. Ciò premesso, non si
intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà
tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della
reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole
separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto.
In questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due
cause. In mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha
trattate separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse
possano essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che
siano trattate in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare
al Pretore aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese
sulle due procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato
ma è la conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della
reclamante. È possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per
ciascuna causa possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà
essenzialmente dal seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato
attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più
che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una
moderazione potrebbe indubbiamente essere opportuna.
6.
Ciò premesso,
considerato che, per i motivi esposti sopra (consid. 4.3) la decisione è
comunque da annullare, si prescinde dal fissare l’importo delle spese che
dovranno nuovamente essere stabilite dal primo giudice.
Per quanto concerne il
problema della scarsità dei mezzi addotta dalla reclamante, la rateazione sarà,
se del caso, da chiedere in prima istanza. In questa sede la domanda è invece
inammissibile.
7.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
sono poste a carico della reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere
poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e
non può quindi essere considerato soccombente.
8.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 27 gennaio
2023.
di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata.
L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.