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Decisione

13.2023.110

Reclamo contro decisione in materia di prove. L'allungamento dei tempi processuali è un rischio insito in tutte le cause da istruire e non costitutivo, da sé solo, di un pregiudizio difficilmente riparabile.

10 gennaio 2024Italiano7 min

RE 1 ha comunicato alla Pretura che nel seguito della causa avrebbe proceduto personalmente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.110

Lugano

10 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2017.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione

14 dicembre 2017 da

RE 1

contro

CO 1

patrocinata

dall’ PA 1

CO 2

patrocinata

dall’ PA 2

CO 3

CO 4

e ora sul reclamo 6

novembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 26 ottobre 2023;

ritenuto

in fatto: A. __________ è deceduto a __________

l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli

di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i

figli CO 3 e CO 4.

Fatti

B. Con petizione 14

dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a

collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno

fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli

immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con

liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito,

rispettivamente padre, quando era ancora in vita.

C. Con istanza 13 aprile

2018 CO 2 ha chiesto la sospensione dell’avv. __________ dal mandato di

rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi,

istanza avversata da RE 1.

Con decisione 29 settembre

2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della

capacità di postulare dell’avv. __________ nella procedura di cui all’inc.

OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo

patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. __________.

Il reclamo 18 ottobre 2021

di RE 1 contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile da questa

Camera con decisione 28 aprile 2022. Il ricorso 2 giugno 2022 di RE 1 contro

questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla II Corte di diritto

civile del Tribunale federale con sentenza 8 agosto 2022.

Con scritto 5 ottobre 2022

RE 1 ha comunicato alla Pretura che nel seguito della causa avrebbe proceduto personalmente

senza farsi rappresentare da un legale.

D. Con istanza 27

dicembre 2022 RE 1 ha chiesto di semplificare il processo limitandolo all’esame

dell’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla controparte. All’udienza

15 febbraio 2023 la parte convenuta si è opposta all’istanza.

E. Con istanza 23 marzo

2023 la convenuta CO 2 ha chiesto di assumere agli atti nuova documentazione e

di procedere all’interrogatorio di RE 1. A mente della convenuta l’istanza di

semplificazione del processo è stata redatta da un legale, ma non da quello che

l’attore ha sostenuto essere l’estensore dell’atto, che ha negato di aver

prestato la sua opera. Vi sarebbe quindi il dubbio che l’attore si avvalga

dell’ausilio di un legale che potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto

d’interessi. Con le nuove prove chiede di chiarire la situazione.

Con osservazioni 5 maggio

2023 RE 1 si è opposto all’istanza.

Con decisione 26 ottobre

2023 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione di nuove prove.

F. Con reclamo 6

novembre 2023 RE 1 chiede la reiezione dell’istanza di assunzione di nuove

prove.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle nuove prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 27 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 6 novembre

2023.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319).

Il pregiudizio dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole.

3.

Il reclamante sostiene

che “… questa ulteriore dilatazione dei tempi per l’eventuale istruttoria che

potrebbe aprirsi, provocherà inevitabilmente in capo al sottoscritto un grave

pregiudizio per il prolungamento inutile e ingiustificato di questa vertenza

che non porterà nemmeno alla ricerca della verità materiale e che viola il

principio dell’economia processuale”.

Quanto esposto dal

reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in concreto il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi

processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere

all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente

l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che

v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il

giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel

caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che

nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse

dal Pretore sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di conseguenze

per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio difficilmente riparabile.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2023 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 6 novembre 2023 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.