13.2023.110
Reclamo contro decisione in materia di prove. L'allungamento dei tempi processuali è un rischio insito in tutte le cause da istruire e non costitutivo, da sé solo, di un pregiudizio difficilmente riparabile.
10 gennaio 2024Italiano7 min
RE 1 ha comunicato alla Pretura che nel seguito della causa avrebbe proceduto personalmente
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.110
Lugano
10 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2017.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione
14 dicembre 2017 da
RE 1
contro
CO 1
patrocinata
dall’ PA 1
CO 2
patrocinata
dall’ PA 2
CO 3
CO 4
e ora sul reclamo 6
novembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 26 ottobre 2023;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________
l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli
di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i
figli CO 3 e CO 4.
Fatti
B. Con petizione 14
dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a
collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno
fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli
immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con
liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito,
rispettivamente padre, quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile
2018 CO 2 ha chiesto la sospensione dell’avv. __________ dal mandato di
rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi,
istanza avversata da RE 1.
Con decisione 29 settembre
2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della
capacità di postulare dell’avv. __________ nella procedura di cui all’inc.
OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo
patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. __________.
Il reclamo 18 ottobre 2021
di RE 1 contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile da questa
Camera con decisione 28 aprile 2022. Il ricorso 2 giugno 2022 di RE 1 contro
questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla II Corte di diritto
civile del Tribunale federale con sentenza 8 agosto 2022.
Con scritto 5 ottobre 2022
RE 1 ha comunicato alla Pretura che nel seguito della causa avrebbe proceduto personalmente
senza farsi rappresentare da un legale.
D. Con istanza 27
dicembre 2022 RE 1 ha chiesto di semplificare il processo limitandolo all’esame
dell’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla controparte. All’udienza
15 febbraio 2023 la parte convenuta si è opposta all’istanza.
E. Con istanza 23 marzo
2023 la convenuta CO 2 ha chiesto di assumere agli atti nuova documentazione e
di procedere all’interrogatorio di RE 1. A mente della convenuta l’istanza di
semplificazione del processo è stata redatta da un legale, ma non da quello che
l’attore ha sostenuto essere l’estensore dell’atto, che ha negato di aver
prestato la sua opera. Vi sarebbe quindi il dubbio che l’attore si avvalga
dell’ausilio di un legale che potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto
d’interessi. Con le nuove prove chiede di chiarire la situazione.
Con osservazioni 5 maggio
2023 RE 1 si è opposto all’istanza.
Con decisione 26 ottobre
2023 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione di nuove prove.
F. Con reclamo 6
novembre 2023 RE 1 chiede la reiezione dell’istanza di assunzione di nuove
prove.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle nuove prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 27 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 6 novembre
2023.
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole.
3.
Il reclamante sostiene
che “… questa ulteriore dilatazione dei tempi per l’eventuale istruttoria che
potrebbe aprirsi, provocherà inevitabilmente in capo al sottoscritto un grave
pregiudizio per il prolungamento inutile e ingiustificato di questa vertenza
che non porterà nemmeno alla ricerca della verità materiale e che viola il
principio dell’economia processuale”.
Quanto esposto dal
reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in concreto il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi
processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere
all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente
l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che
v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il
giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel
caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che
nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse
dal Pretore sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di conseguenze
per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio difficilmente riparabile.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2023 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 6 novembre 2023 alle controparti):
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.