Lexipedia

Decisione

13.2023.111

L'assegnazione di un termine per munirsi di un patrocinatore è una disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

8 gennaio 2024Italiano5 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.111

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.51 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di

divorzio unilaterale) promossa in data 31 ottobre 2023 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 11 novembre 2023 di RE 1 contro la decisione 3 novembre 2023

con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;

ritenuto

in fatto: che con petizione 31

ottobre 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 21

giugno 2013 con RE 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del

divorzio;

che con ordinanza 3

novembre 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per munirsi di un

patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in

caso di decorso infruttuoso del termine;

che con reclamo 11

novembre 2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone

l’annullamento;

considerato

in diritto: che l’ingiunzione di far

capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria

processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello;

che la decisione impugnata

è stata notificata al reclamante il 6 novembre 2023 sicché il gravame, datato

11 novembre 2023 ma rimesso alla posta il 10 novembre 2023 è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile;

che con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che, inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;

che, nel caso in rassegna,

il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare

evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso

interesse;

che, ritenuta la mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile;

che a titolo

abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di

condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando

il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una

manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;

che, in tal senso, il

rilievo del Pretore che, considerata la molteplicità degli aspetti giuridici nella

procedura di divorzio il convenuto - che non risulta avere formazione giuridica

- non è in grado di condurre da solo la causa, non pare d’acchito priva di

pertinenza;

che le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e

sono poste a carico del reclamante;

che il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 11 novembre

2023 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 11 novembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

Considerandi

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).