13.2023.111
L'assegnazione di un termine per munirsi di un patrocinatore è una disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
8 gennaio 2024Italiano5 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.111
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.51 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di
divorzio unilaterale) promossa in data 31 ottobre 2023 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 11 novembre 2023 di RE 1 contro la decisione 3 novembre 2023
con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;
ritenuto
in fatto: che con petizione 31
ottobre 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 21
giugno 2013 con RE 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del
divorzio;
che con ordinanza 3
novembre 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per munirsi di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in
caso di decorso infruttuoso del termine;
che con reclamo 11
novembre 2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento;
considerato
in diritto: che l’ingiunzione di far
capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria
processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello;
che la decisione impugnata
è stata notificata al reclamante il 6 novembre 2023 sicché il gravame, datato
11 novembre 2023 ma rimesso alla posta il 10 novembre 2023 è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile;
che con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna,
il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare
evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso
interesse;
che, ritenuta la mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato
inammissibile;
che a titolo
abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di
condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando
il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una
manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;
che, in tal senso, il
rilievo del Pretore che, considerata la molteplicità degli aspetti giuridici nella
procedura di divorzio il convenuto - che non risulta avere formazione giuridica
- non è in grado di condurre da solo la causa, non pare d’acchito priva di
pertinenza;
che le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e
sono poste a carico del reclamante;
che il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 11 novembre
2023 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 11 novembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni
Considerandi
in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).