Lexipedia

Decisione

13.2023.112

Stralcio di una causa priva d'oggetto. Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio (presupposto di esito favorevole). Criteri per la ripartizione secondo equità delle spese giudiziarie.

26 gennaio 2024Italiano23 min

d’interesse (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.112

13.2023.113

Lugano

26 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2020.17 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 16 aprile 2020 da

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 20

novembre 2023 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 31 ottobre 2023 con cui,

stralciato dai ruoli il procedimento, il Pretore ha negato loro il gratuito

patrocinio (dispositivo n. 2) e ha statuito sulle spese giudiziarie

(dispositivo n. 3);

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e RE 2 sono membri

della comunione ereditaria fu __________ (deceduto l’11 aprile 2020), insieme

alle di loro sorelle E__________ e I__________. In vita, e a favore di queste

ultime, il de cuius aveva disposto in donazione in ragione di un mezzo

ciascuna dei fondi di sua proprietà. In seguito quei medesimi fondi sono stati

trasferiti da E__________ al figlio T__________ tramite compravendita e

donazione (fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________),

rispettivamente da I__________ alla figlia CO 1 tramite donazione (fondo n. __________

RFD di __________).

B. A tutela dei propri

diritti ereditari - e per quanto qui di interesse - con istanza cautelare 16

aprile 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annotazione a Registro fondiario di una

restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico del

fondo n. __________ RFD di __________ appartenente a CO 1. Gli istanti hanno

addotto la nullità della donazione del citato fondo, sostenendo a monte

l’incapacità di discernimento del de cuius o un suo vizio di volontà

(errore sui motivi), rispettivamente la malafede della convenuta.

C. Con decisione

supercautelare 17 aprile 2020 il Pretore ha ordinato l’annotazione richiesta.

Con osservazioni 7 maggio

2020 CO 1 ne ha chiesto la revoca già in via supercautelare, postulando in via

subordinata che agli istanti fosse fatto ordine di prestare una garanzia di fr.

140'000.– ai sensi dell’art. 264 CPC.

Con replica e risposta a

domanda cautelare 26 maggio 2020 la parte istante ha confermato le proprie

richieste, opponendosi alla domanda di garanzia. Con duplica 22 giugno 2020 la

parte convenuta ha anch’essa confermato le proprie domande.

D. Con decisione

cautelare 2 giugno 2020, respinta la richiesta di revoca dell’annotazione

disposta in via supercautelare, il Pretore ha ordinato agli istanti il

versamento, nel termine di 20 giorni, dell’importo di fr. 140'000.– (o garanzia

equivalente) a garanzia del risarcimento per eventuali danni derivanti dal

provvedimento cautelare, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del

termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento 17 aprile 2020.

L’appello degli istanti è

stato respinto con decisione 24 agosto 2020 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello (inc. n. 12.2020.82). Il loro ricorso in materia civile è

poi stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 21

gennaio 2021 (5A_819/2020).

E. Al dibattimento del

1° settembre 2020 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Vari

termini assegnati dal Pretore agli istanti per prestare la garanzia, con la

comminatoria della revoca dell’annotazione disposta il 17 aprile 2020, sono decorsi

infruttuosi.

Il 22 febbraio 2021 il

Pretore ha rilevato il mancato pagamento della garanzia e revocato il

provvedimento 17 aprile 2020. Ha poi invitato la convenuta a esprimersi sullo

stralcio della procedura. Con osservazioni il 23 febbraio 2021 l’interessata si

è rimessa al giudizio del Pretore, richiamando le osservazioni 7 maggio 2020 e

postulando che l’avvio della fase istruttoria fosse subordinato alla

prestazione della garanzia di fr. 140'000.–. Il 4 marzo 2021 gli istanti hanno

ribadito la loro opposizione allo stralcio della causa, confermando la presa di

posizione 16 febbraio 2021.

F. Con decisione 22

marzo 2021, in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPC, il Pretore ha assegnato

agli istanti un ultimo termine scadente il 20 aprile 2021 per prestare la

garanzia assortito dell’avvertenza dello stralcio della procedura qualora fosse

decorso infruttuoso.

La decisione è stata

annullata l’11 gennaio 2022 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello,

su reclamo 2 aprile 2021 degli istanti (inc. n. 13.2021.35).

G. Frattanto, con

istanza 30 marzo 2021, completata il 2 aprile 2021, RE 1 e RE 2 hanno chiesto

il beneficio del gratuito patrocinio, domanda avversata dalla convenuta il 7

aprile 2021 e ribadita dagli istanti con osservazioni 23 aprile 2021.

H. Il 12 ottobre 2021 CO

1 ha venduto il fondo n. __________ RFD di __________. Il 14 aprile 2022 il

Pretore ha invitato le parti a comunicare “se la procedura abbia ancora un interesse”.

Il 15 aprile 2022 la convenuta ha chiesto lo stralcio dal ruolo con protesta di

spese e ripetibili. Il 31 maggio 2022 RE 1 e RE 2 hanno precisato che la causa

era da stralciare, che la perdita d’interesse nella causa era da attribuire alla

sola convenuta e che pertanto alla stessa non era dovuta alcuna indennità per

spese ripetibili. Hanno poi postulato che l’anticipo delle spese di giustizia

di fr. 5'000.– sia restituito agli istanti, “al beneficio del gratuito

patrocinio”.

Fatti

I. Con decisione 31

ottobre 2023 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo poiché priva

d’interesse (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata

da RE 1 e RE 2 (dispositivo n. 2) e a loro carico ha posto le spese processuali

fissate in fr. 1'500.– (con restituzione del maggior anticipo di fr. 3'500.–) con

l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6'600.– di spese ripetibili (dispositivo

n. 3).

L. Con reclamo 20

novembre 2023 gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono la riforma dei dispositivi n. 2

e 3. Più precisamente che sia concesso loro il gratuito patrocinio inclusi i costi

dell’avv. PA 1 e, in ogni caso, che le spese processuali di fr. 1'500.– da loro

anticipate siano poste a carico di CO 1, quest’ultima tenuta a versare loro fr.

6'600.– di spese ripetibili, confermata per il resto la restituzione del

maggior anticipo di fr. 3'500.–. I reclamanti postulano il beneficio del gratuito

patrocinio comprensivi dei costi dell’avv. PA 1, anche per questa sede di

giudizio.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Incontestato lo stralcio dai

ruoli della procedura, con il gravame in esame i reclamanti impugnano la

decisione 31 ottobre 2023 in riferimento:

- al punto n. 2 del

dispositivo con cui il Pretore ha respinto la loro istanza di gratuito

patrocinio;

- al punto n. 3 del

dispositivo con cui il Pretore ha fissato e ripartito le spese giudiziarie.

1.1

Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.2

Il dispositivo sulle spese

giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art.

110.

CPC e 319 lett. b cifra 1 CPC) nel termine di 10 giorni se è applicabile la

procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto l’impugnato

dispositivo n. 3 riguarda una procedura di adozione di provvedimenti cautelari

(art. 248 lett. d CPC), stralciata dal ruolo in quanto priva d’interesse. Il

reclamo indipendente in materia di spese spetterebbe alla preposta Camera

civile di merito del Tribunale d’appello. Tuttavia, per economia di giudizio,

se ne occupa la terza Camera civile a cui già compete la trattazione del

reclamo in materia di gratuito patrocinio.

2.

La decisione 31

ottobre 2023 è pervenuta ai reclamanti l’8 novembre 2023 (estratto tracciamento

degli invii). Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, il reclamo datato e spedito lunedì 20

novembre 2023 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

Richiamata la procedura

sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

Sul diniego del

gratuito patrocinio

4.

Il Pretore ha dapprima

rilevato che, diversamente da quanto addotto dagli istanti nello scritto 31

maggio 2022, egli ancora non si era pronunciato sulla loro istanza di gratuito

patrocinio. Ha poi considerato che al momento della richiesta di gratuito

patrocinio essi già sapevano che l’emanazione del provvedimento cautelare era

subordinata all’obbligo di prestare una garanzia di fr. 140'000.–. I medesimi non

erano però stati in grado di fornire siffatta garanzia e nemmeno avevano fornito

elementi dai quali si potesse ritenere che sarebbero stati in grado di farlo in

un futuro prossimo. Questo, oltre ad avere comportato la revoca del

provvedimento cautelare esistente, impediva a priori una sua ulteriore emanazione.

Ha quindi ritenuto che le sorti della vertenza erano già segnate sin

dall’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. In difetto di una probabilità

di successo, egli ha quindi respinto la relativa domanda.

5.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

6.

I reclamanti non

contestano che la vendita del fondo n. __________ RFD di __________ ha privato del

suo oggetto la loro causa e neppure che da ciò ne sia poi derivato lo stralcio

dal ruolo giusta l’art. 242 CPC.

6.1

Il diritto all’assistenza

giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”)

e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie ai

menzionati requisiti di legge (sopra, consid. 5; IIICCA 13.2021.115/116 14

febbraio 2022 consid. 4). Il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso

per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a

ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di conseguenza se la parte interessata perde -

per un qualsiasi motivo - qualità di parte allorquando la relativa istanza di

gratuito patrocinio non è ancora stata decisa, l’interesse degno di protezione

del richiedente al suo ottenimento cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà

poi essere coperto dalla Cassa dello Stato (Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23

dicembre 2003 consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato

senza chiedere acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è

il caso se è stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo

rischio finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a

successivamente ribaltarlo sullo Stato (Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 117).

6.2

Ora lo stralcio della causa ha

comportato la perdita della qualità di parte degli interessati, il Pretore non

dovendo più statuire sulle loro richieste di giudizio avanzate il 16 aprile

2020.

Per quanto si è detto quindi (sopra, consid. 6.1) anche il loro interesse

degno di protezione a ottenere una decisione sulla loro istanza di gratuito

patrocinio 30 marzo 2021 ancora pendente era venuto meno. Motivo per cui, l’istanza

avrebbe persino potuto essere dichiarata priva d’interesse invece che respinta,

senza necessità quindi di esaminare il requisito della probabilità di esito

favorevole della causa.

7.

Ciò premesso, la

decisione impugnata meriterebbe comunque conferma. I reclamanti lamentano una violazione

del diritto processuale e dell’accertamento dei fatti, sostenendo che solo il

provvedimento supercautelare era subordinato alla prestazione della garanzia

giusta l’art. 264 CPC. Non invece l’emanazione del provvedimento cautelare e la

continuazione della procedura cautelare, sicché la causa non era sprovvista di

esito favorevole.

7.1

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo

2020.

consid. 7.1; Trezzini, op.

cit. n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad

art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le

possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo

lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di

gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale

federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142

III 138 consid. 5.1).

7.2

L’istanza di gratuito

patrocinio 30 marzo 2021 è stata inoltrata quando il Pretore, ordinata il 17

aprile 2020 in via supercautelare l’annotazione della restrizione della facoltà

di disporre a carico del fondo n. __________, con decisione 2 giugno 2020 ha

poi subordinato il mantenimento del provvedimento alla prestazione di una garanzia

ex art. 264 CPC di fr. 140'000.–. Già si è evidenziato, nella decisione 11

gennaio 2022 di questa Camera (inc. n. 13.2021.35, consid. 5.4), che la

garanzia giusta l’art. 264 CPC può essere imposta anche all’istante in stato

d’indigenza e al beneficio del gratuito patrocinio, poiché non si tratta di una

cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC) sicché non si applica

l’esenzione di cui all’art. 118 cpv. 1 lett. a CPC. Poiché la prestazione di

una garanzia di fr. 140'000.– era la condizione per la continuazione della

procedura doveva essere evidente che la stessa era non solo condizione per

mantenere la restrizione della facoltà di disporre, ma anche la premessa perché

l’istanza cautelare potesse infine essere accolta. Dovendosi valutare la

situazione esistente al momento in cui è stata presentata l’istanza di gratuito

patrocinio, la conclusione del Pretore regge quindi alla critica dei

reclamanti.

7.3

Obiettano invero i reclamanti

che il mancato pagamento della garanzia ex art. 264 CPC non poteva determinare

l’assenza di probabilità di successo della loro causa, giacché nulla permetteva

al Pretore di ritenere che al termine della procedura cautelare essi non

sarebbero stati in grado di versarla. Ancora soggiungono che la causa è

diventata priva d’oggetto a causa della vendita del fondo avvenuta il 12

ottobre 2021, circostanza non prevedibile e che era subentrata ben dopo l’inoltro

della loro istanza di gratuito patrocinio. Nondimeno, accanto al fatto di non

avere fornito la citata garanzia - ciò che aveva comportato la revoca del

provvedimento 17 aprile 2020 - il Pretore ha anche rilevato che essi non

avevano in alcun modo sostanziato di potervi fare fronte in un futuro prossimo.

Ed essi non solo non pretendono ora il contrario, ma con le loro osservazioni

23.

aprile 2021 confermano siffatta prospettiva. Peraltro, la motivazione

addotta dal Pretore (sopra, consid. 4) neppure accenna alla vendita del fondo. La

critica dei reclamanti è quindi infondata.

7.4

Invano i reclamanti reputano

contraddittoria la conclusione del Pretore che già aveva ritenuto pertinente la

loro tesi, tanto da pronunciare il provvedimento supercautelare 17 aprile 2020.

Se non che, quella misura si fondava solo sull’istanza 16 aprile 2020. Ponderati

poi gli argomenti esposti il 7 maggio 2020 dalla convenuta, rispettivamente il 26

maggio 2020 dagli istanti, il mantenimento di quel provvedimento è stato

subordinato con decisione 2 giugno 2020 alla prestazione della garanzia di fr.

140'000.–. Se del caso quindi, la pretesa contraddittorietà che essi imputano al

Pretore era da sostanziare tenendo altresì conto di questi aspetti, in assenza

di cui la critica risulta di nuovo inammissibile e immotivata.

7.5

Accennano infine i reclamanti

al tema per cui la garanzia ex art. 264 CPC non assurge a presupposto

processuale, in difetto del quale una causa può essere stralciata. Ma non è in

forza di questo argomento che il Pretore ha negato loro il gratuito patrocinio.

Il primo giudice ha rilevato che la prestazione della garanzia restava una

condizione inderogabile per la pronuncia della misura cautelare richiesta, e

che essi non avevano fornito elementi dai quali dedurre che sarebbero stato in

grado di fornirla (sopra, consid. 7.2 e 7.3) sicché le sorti del procedimento

già erano segnate al momento della richiesta del gratuito patrocinio. La

critica è quindi inconsistente.

Sul dispositivo

delle spese giudiziarie

8.

Il Pretore ha

ripartito le spese giudiziarie secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e

CPC attenendosi, in quanto preminente nel caso specifico, al criterio della

parte all’origine dei motivi che hanno reso privo d’oggetto il procedimento. Ha

spiegato che la procedura cautelare include anche l’eventualità per la parte procedente

di dover prestare una garanzia ex art. 264 CPC, parte che è quindi tenuta ad

assumersene il rischio insieme a ciò che ne conseguirebbe se non vi potesse poi

far fronte. Così doveva essere rispetto alla revoca del provvedimento 17 aprile

2020, sicché la perdita d’interesse della causa era da imputare agli istanti

che, chiamati a prestare la garanzia, non l’avevano mai versata. Per contro, la

vendita del fondo non era di peso nell’ottica della ripartizione delle spese, giacché

era diritto della convenuta di disporre liberamente del fondo una volta

revocato quel provvedimento. Spettava così ai reclamanti farsi carico delle spese

e rifondere le ripetibili alla convenuta.

Il Pretore ha stabilito il

valore di causa in fr. 700'000.–, ovvero 2/4 del valore del fondo di fr.

1'400'000.–. Ha poi applicato il tasso percentuale del 4%, ridotto ancora al

20% (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b Rtar), tenuto conto di spese per fr. 500.–

(art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA, stimando così in fr. 6'600.– le ripetibili. Ha

escluso una deroga ai tassi percentuali minimi poiché, pur in assenza di una decisione

di merito finale, la causa aveva richiesto un certo lavoro e quell’importo

remunerava almeno 20 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–.

9.

Giusta l’art. 106

cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. L’art.

107.

cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in

quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può

prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e

procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi quale parte ha

occasionato la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non

fosse divenuta priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese

e quale parte ha generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto (sentenza

TF 4A_164/2022 22 agosto 2022 consid. 2.1; Trezzini,

op. cit., n. 20 [n. 23 versione e-book #8 al 1° febbraio 2020]

ad

art. 107; Sutter-Somm/Seiler, in:

Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 107;

Stoudmann, in: Petit Commentaire,

CPC, 2020, n. 24 ad art. 107; Sterchi,

in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107).

9.1

L’art. 107 CPC è una norma

dispositiva (“Kann-Bestimmung”) in virtù della quale il giudice dispone

di un grande margine di apprezzamento e di manovra: pur trattandosi di una

questione di diritto che può essere rivista liberamente, l’autorità superiore -

come anche il Tribunale federale (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5; 4A_164/2022 22

agosto 2022 consid. 2.2) - non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a

quello dell’autorità inferiore, con riserva di un abuso o eccesso del diritto

costitutivo di un risultato manifestamente ingiusto e manifestamente iniquo (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 107 [e-book

#8 al 1° febbraio 2020, n. 1 ad art. 107]; Stoudmann,

op. cit., n. 3, 4, 7 e 21 ad art. 107; Tappy,

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 e 6 ad art. 107).

Dell’ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle

ripetibili riconosciuta al Pretore per costante giurisprudenza, sicché la sua

valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del suo potere di

apprezzamento, ha già dato atto anche questa Camera (III CCA 13.2019.8 20

febbraio 2019, 13.2015.96 29 gennaio 2016 consid. 4 con rinvii).

9.2

Non esiste un ordine di

priorità fra i criteri validi ai fini di una valutazione secondo equità giusta

l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, né - a ben vedere - è necessario che siano

esaminati cumulativamente (sentenza TF 5D_126/2012 26 ottobre 2012 consid. 3.2; Sutter-Somm/Seiler,

op. cit., n. 12 ad art. 107; Schmid/Jent-Sørensen, in:

Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 107; Stoudmann, op. cit., n. 24 ad art. 107).

Piuttosto è da individuare, nelle circostanze specifiche, quale criterio

si adatti meglio alla situazione (cfr. sentenza TF 5A_1047/2019 3 marzo 2020

consid. 3.1.1, citata in: Stoudmann, op.

cit., n. 24 ad art. 107).

10.

I reclamanti

contestano la ripartizione delle spese giudiziarie decisa dal Pretore, a cui rimproverano

un’errata applicazione del diritto e un abuso del potere di apprezzamento per

non avere considerato il probabile esito della causa, evidente alla luce del provvedimento

supercautelare già pronunciato. Essi rilevano ad ogni modo che anche il

criterio applicato dal Pretore non legittimava una conclusione diversa, in

quanto la causa era diventata priva d’oggetto solo a seguito della vendita del

fondo da parte della convenuta. Quest’ultima aveva così privato gli istanti

della possibilità di far valere in giudizio i loro pertinenti argomenti e aveva

evitato le conseguenze negative a suo scapito. Non vi era invece alcuna correlazione

tra il mancato pagamento della garanzia e la perdita dell’oggetto del litigio.

Di fatto, decidendo di vendere il fondo la convenuta aveva agito in malafede e

si era assunta la responsabilità di avere reso la causa priva d’oggetto, il che

giustificava di porre a suo carico le spese e le ripetibili.

10.1

Nondimeno, il Pretore ha

spiegato perché nello specifico ha ritenuto prevalente attenersi al criterio

della parte che era stata all’origine dei motivi che avevano condotto alla

perdita dell’oggetto della causa. Ha più precisamente rilevato (sopra, consid.

8) che dando avvio alla procedura cautelare i reclamanti dovevano prendere in

considerazione la prospettiva di una richiesta di garanzia ex art. 264 CPC, che

il provvedimento 17 aprile 2020 era appunto stato revocato perché quella garanzia

non era stata versata e che, in conseguenza di ciò, a quel momento gli istanti

si erano pertanto assunti anche il rischio di una perdita dell’oggetto della

causa poi concretizzatasi con la vendita del fondo. Trattandosi di una facoltà

conferitale dalla legge, ha escluso l’ipotesi di una colpa imputabile alla convenuta

per avere postulato la prestazione della garanzia ex art. 264 CPC. Ed era anche

stato un suo diritto quello di vendere il fondo, visto che quel fondo era ritornato

nella sua piena disponibilità una volta venuta meno l’annotazione della

restrizione della facoltà di disporre. Ora, sugli argomenti così ritenuti i reclamanti

non spendono alcuna parola, limitandosi ad obiettare che è stata la convenuta a

vendere il fondo e a privare la causa del suo oggetto, oltretutto in malafede. Ma,

senza un confronto critico che spieghi perché le ragioni così indicate dal

Pretore non sarebbero sostenibili, il reclamo si rivela quindi immotivato.

Ad ogni modo risulta riduttivo

sostenere l’evidenza della probabilità di esito favorevole della causa in forza

del solo provvedimento disposto il 17 aprile 2020. Basti qui rinviare a quanto

già si è detto (sopra, consid. 7 segg.). Per il resto, e a mero titolo aggiuntivo,

questa Camera aveva finanche sollevato perplessità in punto all’interesse

legittimo di portare avanti una procedura nella misura in cui fosse stato a

priori evidente che quella garanzia non sarebbe mai stata fornita, rispettivamente

alla facoltà di postulare di nuovo in via cautelare e in assenza di mutamenti

di sorta una misura già ottenuta ma poi revocata, giungendo infine ad osservare

che pure il considerevole numero di richieste di prova da assumere avanzate dai

reclamanti travalicava manifestamente i limiti di una procedura cautelare (III

CCA 13.2021.35 11 gennaio 2022 consid. 6 segg.).

10.2

A fronte di un reclamo insufficientemente

motivato, nulla indica che la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal

Pretore è costitutiva di un abuso o eccesso del margine di apprezzamento di cui

gode. Il relativo giudizio merita così conferma.

Sul gratuito

patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo

11.

La domanda di gratuito

patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù

inammissibili o comunque prive di motivazione, la proposizione del reclamo non

presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b

CPC).

12.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), e neppure lo è la

procedura di reclamo limitata alle spese. Le spese processuali del presente

giudizio sono fissate in fr. 600.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico dei reclamanti, qui

soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 20 novembre 2023 di RE 1 e RE 2 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo di RE 1 e di RE 2 è respinta.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio sono fissate in fr. 600.– e poste a carico di RE 1 e di RE

2.

con vincolo di solidarietà.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 20 novembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Considerato

un valore di causa di fr. 700'000, contro la presente sentenza è dato il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata (art. 72 segg. e 100

cpv. 1 e 2 LTF).