13.2023.112
Stralcio di una causa priva d'oggetto. Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio (presupposto di esito favorevole). Criteri per la ripartizione secondo equità delle spese giudiziarie.
26 gennaio 2024Italiano23 min
d’interesse (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.112
13.2023.113
Lugano
26 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2020.17 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 16 aprile 2020 da
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 20
novembre 2023 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 31 ottobre 2023 con cui,
stralciato dai ruoli il procedimento, il Pretore ha negato loro il gratuito
patrocinio (dispositivo n. 2) e ha statuito sulle spese giudiziarie
(dispositivo n. 3);
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e RE 2 sono membri
della comunione ereditaria fu __________ (deceduto l’11 aprile 2020), insieme
alle di loro sorelle E__________ e I__________. In vita, e a favore di queste
ultime, il de cuius aveva disposto in donazione in ragione di un mezzo
ciascuna dei fondi di sua proprietà. In seguito quei medesimi fondi sono stati
trasferiti da E__________ al figlio T__________ tramite compravendita e
donazione (fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________),
rispettivamente da I__________ alla figlia CO 1 tramite donazione (fondo n. __________
RFD di __________).
B. A tutela dei propri
diritti ereditari - e per quanto qui di interesse - con istanza cautelare 16
aprile 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annotazione a Registro fondiario di una
restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico del
fondo n. __________ RFD di __________ appartenente a CO 1. Gli istanti hanno
addotto la nullità della donazione del citato fondo, sostenendo a monte
l’incapacità di discernimento del de cuius o un suo vizio di volontà
(errore sui motivi), rispettivamente la malafede della convenuta.
C. Con decisione
supercautelare 17 aprile 2020 il Pretore ha ordinato l’annotazione richiesta.
Con osservazioni 7 maggio
2020 CO 1 ne ha chiesto la revoca già in via supercautelare, postulando in via
subordinata che agli istanti fosse fatto ordine di prestare una garanzia di fr.
140'000.– ai sensi dell’art. 264 CPC.
Con replica e risposta a
domanda cautelare 26 maggio 2020 la parte istante ha confermato le proprie
richieste, opponendosi alla domanda di garanzia. Con duplica 22 giugno 2020 la
parte convenuta ha anch’essa confermato le proprie domande.
D. Con decisione
cautelare 2 giugno 2020, respinta la richiesta di revoca dell’annotazione
disposta in via supercautelare, il Pretore ha ordinato agli istanti il
versamento, nel termine di 20 giorni, dell’importo di fr. 140'000.– (o garanzia
equivalente) a garanzia del risarcimento per eventuali danni derivanti dal
provvedimento cautelare, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del
termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento 17 aprile 2020.
L’appello degli istanti è
stato respinto con decisione 24 agosto 2020 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello (inc. n. 12.2020.82). Il loro ricorso in materia civile è
poi stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 21
gennaio 2021 (5A_819/2020).
E. Al dibattimento del
1° settembre 2020 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Vari
termini assegnati dal Pretore agli istanti per prestare la garanzia, con la
comminatoria della revoca dell’annotazione disposta il 17 aprile 2020, sono decorsi
infruttuosi.
Il 22 febbraio 2021 il
Pretore ha rilevato il mancato pagamento della garanzia e revocato il
provvedimento 17 aprile 2020. Ha poi invitato la convenuta a esprimersi sullo
stralcio della procedura. Con osservazioni il 23 febbraio 2021 l’interessata si
è rimessa al giudizio del Pretore, richiamando le osservazioni 7 maggio 2020 e
postulando che l’avvio della fase istruttoria fosse subordinato alla
prestazione della garanzia di fr. 140'000.–. Il 4 marzo 2021 gli istanti hanno
ribadito la loro opposizione allo stralcio della causa, confermando la presa di
posizione 16 febbraio 2021.
F. Con decisione 22
marzo 2021, in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPC, il Pretore ha assegnato
agli istanti un ultimo termine scadente il 20 aprile 2021 per prestare la
garanzia assortito dell’avvertenza dello stralcio della procedura qualora fosse
decorso infruttuoso.
La decisione è stata
annullata l’11 gennaio 2022 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello,
su reclamo 2 aprile 2021 degli istanti (inc. n. 13.2021.35).
G. Frattanto, con
istanza 30 marzo 2021, completata il 2 aprile 2021, RE 1 e RE 2 hanno chiesto
il beneficio del gratuito patrocinio, domanda avversata dalla convenuta il 7
aprile 2021 e ribadita dagli istanti con osservazioni 23 aprile 2021.
H. Il 12 ottobre 2021 CO
1 ha venduto il fondo n. __________ RFD di __________. Il 14 aprile 2022 il
Pretore ha invitato le parti a comunicare “se la procedura abbia ancora un interesse”.
Il 15 aprile 2022 la convenuta ha chiesto lo stralcio dal ruolo con protesta di
spese e ripetibili. Il 31 maggio 2022 RE 1 e RE 2 hanno precisato che la causa
era da stralciare, che la perdita d’interesse nella causa era da attribuire alla
sola convenuta e che pertanto alla stessa non era dovuta alcuna indennità per
spese ripetibili. Hanno poi postulato che l’anticipo delle spese di giustizia
di fr. 5'000.– sia restituito agli istanti, “al beneficio del gratuito
patrocinio”.
Fatti
I. Con decisione 31
ottobre 2023 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo poiché priva
d’interesse (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata
da RE 1 e RE 2 (dispositivo n. 2) e a loro carico ha posto le spese processuali
fissate in fr. 1'500.– (con restituzione del maggior anticipo di fr. 3'500.–) con
l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6'600.– di spese ripetibili (dispositivo
n. 3).
L. Con reclamo 20
novembre 2023 gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono la riforma dei dispositivi n. 2
e 3. Più precisamente che sia concesso loro il gratuito patrocinio inclusi i costi
dell’avv. PA 1 e, in ogni caso, che le spese processuali di fr. 1'500.– da loro
anticipate siano poste a carico di CO 1, quest’ultima tenuta a versare loro fr.
6'600.– di spese ripetibili, confermata per il resto la restituzione del
maggior anticipo di fr. 3'500.–. I reclamanti postulano il beneficio del gratuito
patrocinio comprensivi dei costi dell’avv. PA 1, anche per questa sede di
giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Incontestato lo stralcio dai
ruoli della procedura, con il gravame in esame i reclamanti impugnano la
decisione 31 ottobre 2023 in riferimento:
- al punto n. 2 del
dispositivo con cui il Pretore ha respinto la loro istanza di gratuito
patrocinio;
- al punto n. 3 del
dispositivo con cui il Pretore ha fissato e ripartito le spese giudiziarie.
1.1
Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di
impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.2
Il dispositivo sulle spese
giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art.
110.
CPC e 319 lett. b cifra 1 CPC) nel termine di 10 giorni se è applicabile la
procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto in quanto l’impugnato
dispositivo n. 3 riguarda una procedura di adozione di provvedimenti cautelari
(art. 248 lett. d CPC), stralciata dal ruolo in quanto priva d’interesse. Il
reclamo indipendente in materia di spese spetterebbe alla preposta Camera
civile di merito del Tribunale d’appello. Tuttavia, per economia di giudizio,
se ne occupa la terza Camera civile a cui già compete la trattazione del
reclamo in materia di gratuito patrocinio.
2.
La decisione 31
ottobre 2023 è pervenuta ai reclamanti l’8 novembre 2023 (estratto tracciamento
degli invii). Per l’art. 142 cpv. 3 CPC, il reclamo datato e spedito lunedì 20
novembre 2023 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Richiamata la procedura
sommaria, il gravame viene inoltre evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
Sul diniego del
gratuito patrocinio
4.
Il Pretore ha dapprima
rilevato che, diversamente da quanto addotto dagli istanti nello scritto 31
maggio 2022, egli ancora non si era pronunciato sulla loro istanza di gratuito
patrocinio. Ha poi considerato che al momento della richiesta di gratuito
patrocinio essi già sapevano che l’emanazione del provvedimento cautelare era
subordinata all’obbligo di prestare una garanzia di fr. 140'000.–. I medesimi non
erano però stati in grado di fornire siffatta garanzia e nemmeno avevano fornito
elementi dai quali si potesse ritenere che sarebbero stati in grado di farlo in
un futuro prossimo. Questo, oltre ad avere comportato la revoca del
provvedimento cautelare esistente, impediva a priori una sua ulteriore emanazione.
Ha quindi ritenuto che le sorti della vertenza erano già segnate sin
dall’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. In difetto di una probabilità
di successo, egli ha quindi respinto la relativa domanda.
5.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
6.
I reclamanti non
contestano che la vendita del fondo n. __________ RFD di __________ ha privato del
suo oggetto la loro causa e neppure che da ciò ne sia poi derivato lo stralcio
dal ruolo giusta l’art. 242 CPC.
6.1
Il diritto all’assistenza
giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”)
e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie ai
menzionati requisiti di legge (sopra, consid. 5; IIICCA 13.2021.115/116 14
febbraio 2022 consid. 4). Il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso
per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a
ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di conseguenza se la parte interessata perde -
per un qualsiasi motivo - qualità di parte allorquando la relativa istanza di
gratuito patrocinio non è ancora stata decisa, l’interesse degno di protezione
del richiedente al suo ottenimento cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà
poi essere coperto dalla Cassa dello Stato (Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23
dicembre 2003 consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato
senza chiedere acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è
il caso se è stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo
rischio finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a
successivamente ribaltarlo sullo Stato (Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 117).
6.2
Ora lo stralcio della causa ha
comportato la perdita della qualità di parte degli interessati, il Pretore non
dovendo più statuire sulle loro richieste di giudizio avanzate il 16 aprile
2020.
Per quanto si è detto quindi (sopra, consid. 6.1) anche il loro interesse
degno di protezione a ottenere una decisione sulla loro istanza di gratuito
patrocinio 30 marzo 2021 ancora pendente era venuto meno. Motivo per cui, l’istanza
avrebbe persino potuto essere dichiarata priva d’interesse invece che respinta,
senza necessità quindi di esaminare il requisito della probabilità di esito
favorevole della causa.
7.
Ciò premesso, la
decisione impugnata meriterebbe comunque conferma. I reclamanti lamentano una violazione
del diritto processuale e dell’accertamento dei fatti, sostenendo che solo il
provvedimento supercautelare era subordinato alla prestazione della garanzia
giusta l’art. 264 CPC. Non invece l’emanazione del provvedimento cautelare e la
continuazione della procedura cautelare, sicché la causa non era sprovvista di
esito favorevole.
7.1
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo
2020.
consid. 7.1; Trezzini, op.
cit. n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad
art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le
possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo
lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di
gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale
federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142
III 138 consid. 5.1).
7.2
L’istanza di gratuito
patrocinio 30 marzo 2021 è stata inoltrata quando il Pretore, ordinata il 17
aprile 2020 in via supercautelare l’annotazione della restrizione della facoltà
di disporre a carico del fondo n. __________, con decisione 2 giugno 2020 ha
poi subordinato il mantenimento del provvedimento alla prestazione di una garanzia
ex art. 264 CPC di fr. 140'000.–. Già si è evidenziato, nella decisione 11
gennaio 2022 di questa Camera (inc. n. 13.2021.35, consid. 5.4), che la
garanzia giusta l’art. 264 CPC può essere imposta anche all’istante in stato
d’indigenza e al beneficio del gratuito patrocinio, poiché non si tratta di una
cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC) sicché non si applica
l’esenzione di cui all’art. 118 cpv. 1 lett. a CPC. Poiché la prestazione di
una garanzia di fr. 140'000.– era la condizione per la continuazione della
procedura doveva essere evidente che la stessa era non solo condizione per
mantenere la restrizione della facoltà di disporre, ma anche la premessa perché
l’istanza cautelare potesse infine essere accolta. Dovendosi valutare la
situazione esistente al momento in cui è stata presentata l’istanza di gratuito
patrocinio, la conclusione del Pretore regge quindi alla critica dei
reclamanti.
7.3
Obiettano invero i reclamanti
che il mancato pagamento della garanzia ex art. 264 CPC non poteva determinare
l’assenza di probabilità di successo della loro causa, giacché nulla permetteva
al Pretore di ritenere che al termine della procedura cautelare essi non
sarebbero stati in grado di versarla. Ancora soggiungono che la causa è
diventata priva d’oggetto a causa della vendita del fondo avvenuta il 12
ottobre 2021, circostanza non prevedibile e che era subentrata ben dopo l’inoltro
della loro istanza di gratuito patrocinio. Nondimeno, accanto al fatto di non
avere fornito la citata garanzia - ciò che aveva comportato la revoca del
provvedimento 17 aprile 2020 - il Pretore ha anche rilevato che essi non
avevano in alcun modo sostanziato di potervi fare fronte in un futuro prossimo.
Ed essi non solo non pretendono ora il contrario, ma con le loro osservazioni
23.
aprile 2021 confermano siffatta prospettiva. Peraltro, la motivazione
addotta dal Pretore (sopra, consid. 4) neppure accenna alla vendita del fondo. La
critica dei reclamanti è quindi infondata.
7.4
Invano i reclamanti reputano
contraddittoria la conclusione del Pretore che già aveva ritenuto pertinente la
loro tesi, tanto da pronunciare il provvedimento supercautelare 17 aprile 2020.
Se non che, quella misura si fondava solo sull’istanza 16 aprile 2020. Ponderati
poi gli argomenti esposti il 7 maggio 2020 dalla convenuta, rispettivamente il 26
maggio 2020 dagli istanti, il mantenimento di quel provvedimento è stato
subordinato con decisione 2 giugno 2020 alla prestazione della garanzia di fr.
140'000.–. Se del caso quindi, la pretesa contraddittorietà che essi imputano al
Pretore era da sostanziare tenendo altresì conto di questi aspetti, in assenza
di cui la critica risulta di nuovo inammissibile e immotivata.
7.5
Accennano infine i reclamanti
al tema per cui la garanzia ex art. 264 CPC non assurge a presupposto
processuale, in difetto del quale una causa può essere stralciata. Ma non è in
forza di questo argomento che il Pretore ha negato loro il gratuito patrocinio.
Il primo giudice ha rilevato che la prestazione della garanzia restava una
condizione inderogabile per la pronuncia della misura cautelare richiesta, e
che essi non avevano fornito elementi dai quali dedurre che sarebbero stato in
grado di fornirla (sopra, consid. 7.2 e 7.3) sicché le sorti del procedimento
già erano segnate al momento della richiesta del gratuito patrocinio. La
critica è quindi inconsistente.
Sul dispositivo
delle spese giudiziarie
8.
Il Pretore ha
ripartito le spese giudiziarie secondo equità giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e
CPC attenendosi, in quanto preminente nel caso specifico, al criterio della
parte all’origine dei motivi che hanno reso privo d’oggetto il procedimento. Ha
spiegato che la procedura cautelare include anche l’eventualità per la parte procedente
di dover prestare una garanzia ex art. 264 CPC, parte che è quindi tenuta ad
assumersene il rischio insieme a ciò che ne conseguirebbe se non vi potesse poi
far fronte. Così doveva essere rispetto alla revoca del provvedimento 17 aprile
2020, sicché la perdita d’interesse della causa era da imputare agli istanti
che, chiamati a prestare la garanzia, non l’avevano mai versata. Per contro, la
vendita del fondo non era di peso nell’ottica della ripartizione delle spese, giacché
era diritto della convenuta di disporre liberamente del fondo una volta
revocato quel provvedimento. Spettava così ai reclamanti farsi carico delle spese
e rifondere le ripetibili alla convenuta.
Il Pretore ha stabilito il
valore di causa in fr. 700'000.–, ovvero 2/4 del valore del fondo di fr.
1'400'000.–. Ha poi applicato il tasso percentuale del 4%, ridotto ancora al
20% (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b Rtar), tenuto conto di spese per fr. 500.–
(art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA, stimando così in fr. 6'600.– le ripetibili. Ha
escluso una deroga ai tassi percentuali minimi poiché, pur in assenza di una decisione
di merito finale, la causa aveva richiesto un certo lavoro e quell’importo
remunerava almeno 20 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–.
9.
Giusta l’art. 106
cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. L’art.
107.
cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in
quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può
prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e
procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi quale parte ha
occasionato la causa, quale sarebbe stato l’esito della causa se la stessa non
fosse divenuta priva d’oggetto, quale parte ha causato inutilmente delle spese
e quale parte ha generato i motivi che hanno condotto alla perdita d’oggetto (sentenza
TF 4A_164/2022 22 agosto 2022 consid. 2.1; Trezzini,
op. cit., n. 20 [n. 23 versione e-book #8 al 1° febbraio 2020]
ad
art. 107; Sutter-Somm/Seiler, in:
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 107;
Stoudmann, in: Petit Commentaire,
CPC, 2020, n. 24 ad art. 107; Sterchi,
in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107).
9.1
L’art. 107 CPC è una norma
dispositiva (“Kann-Bestimmung”) in virtù della quale il giudice dispone
di un grande margine di apprezzamento e di manovra: pur trattandosi di una
questione di diritto che può essere rivista liberamente, l’autorità superiore -
come anche il Tribunale federale (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5; 4A_164/2022 22
agosto 2022 consid. 2.2) - non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a
quello dell’autorità inferiore, con riserva di un abuso o eccesso del diritto
costitutivo di un risultato manifestamente ingiusto e manifestamente iniquo (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 107 [e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 1 ad art. 107]; Stoudmann,
op. cit., n. 3, 4, 7 e 21 ad art. 107; Tappy,
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 e 6 ad art. 107).
Dell’ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle
ripetibili riconosciuta al Pretore per costante giurisprudenza, sicché la sua
valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del suo potere di
apprezzamento, ha già dato atto anche questa Camera (III CCA 13.2019.8 20
febbraio 2019, 13.2015.96 29 gennaio 2016 consid. 4 con rinvii).
9.2
Non esiste un ordine di
priorità fra i criteri validi ai fini di una valutazione secondo equità giusta
l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, né - a ben vedere - è necessario che siano
esaminati cumulativamente (sentenza TF 5D_126/2012 26 ottobre 2012 consid. 3.2; Sutter-Somm/Seiler,
op. cit., n. 12 ad art. 107; Schmid/Jent-Sørensen, in:
Kurzkommentar ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 107; Stoudmann, op. cit., n. 24 ad art. 107).
Piuttosto è da individuare, nelle circostanze specifiche, quale criterio
si adatti meglio alla situazione (cfr. sentenza TF 5A_1047/2019 3 marzo 2020
consid. 3.1.1, citata in: Stoudmann, op.
cit., n. 24 ad art. 107).
10.
I reclamanti
contestano la ripartizione delle spese giudiziarie decisa dal Pretore, a cui rimproverano
un’errata applicazione del diritto e un abuso del potere di apprezzamento per
non avere considerato il probabile esito della causa, evidente alla luce del provvedimento
supercautelare già pronunciato. Essi rilevano ad ogni modo che anche il
criterio applicato dal Pretore non legittimava una conclusione diversa, in
quanto la causa era diventata priva d’oggetto solo a seguito della vendita del
fondo da parte della convenuta. Quest’ultima aveva così privato gli istanti
della possibilità di far valere in giudizio i loro pertinenti argomenti e aveva
evitato le conseguenze negative a suo scapito. Non vi era invece alcuna correlazione
tra il mancato pagamento della garanzia e la perdita dell’oggetto del litigio.
Di fatto, decidendo di vendere il fondo la convenuta aveva agito in malafede e
si era assunta la responsabilità di avere reso la causa priva d’oggetto, il che
giustificava di porre a suo carico le spese e le ripetibili.
10.1
Nondimeno, il Pretore ha
spiegato perché nello specifico ha ritenuto prevalente attenersi al criterio
della parte che era stata all’origine dei motivi che avevano condotto alla
perdita dell’oggetto della causa. Ha più precisamente rilevato (sopra, consid.
8) che dando avvio alla procedura cautelare i reclamanti dovevano prendere in
considerazione la prospettiva di una richiesta di garanzia ex art. 264 CPC, che
il provvedimento 17 aprile 2020 era appunto stato revocato perché quella garanzia
non era stata versata e che, in conseguenza di ciò, a quel momento gli istanti
si erano pertanto assunti anche il rischio di una perdita dell’oggetto della
causa poi concretizzatasi con la vendita del fondo. Trattandosi di una facoltà
conferitale dalla legge, ha escluso l’ipotesi di una colpa imputabile alla convenuta
per avere postulato la prestazione della garanzia ex art. 264 CPC. Ed era anche
stato un suo diritto quello di vendere il fondo, visto che quel fondo era ritornato
nella sua piena disponibilità una volta venuta meno l’annotazione della
restrizione della facoltà di disporre. Ora, sugli argomenti così ritenuti i reclamanti
non spendono alcuna parola, limitandosi ad obiettare che è stata la convenuta a
vendere il fondo e a privare la causa del suo oggetto, oltretutto in malafede. Ma,
senza un confronto critico che spieghi perché le ragioni così indicate dal
Pretore non sarebbero sostenibili, il reclamo si rivela quindi immotivato.
Ad ogni modo risulta riduttivo
sostenere l’evidenza della probabilità di esito favorevole della causa in forza
del solo provvedimento disposto il 17 aprile 2020. Basti qui rinviare a quanto
già si è detto (sopra, consid. 7 segg.). Per il resto, e a mero titolo aggiuntivo,
questa Camera aveva finanche sollevato perplessità in punto all’interesse
legittimo di portare avanti una procedura nella misura in cui fosse stato a
priori evidente che quella garanzia non sarebbe mai stata fornita, rispettivamente
alla facoltà di postulare di nuovo in via cautelare e in assenza di mutamenti
di sorta una misura già ottenuta ma poi revocata, giungendo infine ad osservare
che pure il considerevole numero di richieste di prova da assumere avanzate dai
reclamanti travalicava manifestamente i limiti di una procedura cautelare (III
CCA 13.2021.35 11 gennaio 2022 consid. 6 segg.).
10.2
A fronte di un reclamo insufficientemente
motivato, nulla indica che la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal
Pretore è costitutiva di un abuso o eccesso del margine di apprezzamento di cui
gode. Il relativo giudizio merita così conferma.
Sul gratuito
patrocinio e gli oneri giudiziari del reclamo
11.
La domanda di gratuito
patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure perlopiù
inammissibili o comunque prive di motivazione, la proposizione del reclamo non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b
CPC).
12.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), e neppure lo è la
procedura di reclamo limitata alle spese. Le spese processuali del presente
giudizio sono fissate in fr. 600.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), e poste a carico dei reclamanti, qui
soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 20 novembre 2023 di RE 1 e RE 2 è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo di RE 1 e di RE 2 è respinta.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio sono fissate in fr. 600.– e poste a carico di RE 1 e di RE
2.
con vincolo di solidarietà.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 20 novembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Considerato
un valore di causa di fr. 700'000, contro la presente sentenza è dato il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 72 segg. e 100
cpv. 1 e 2 LTF).