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Decisione

13.2023.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2024Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decisione 15

novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle

parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion

of the accrual system” 8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi fissato

in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e non ha

riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 2).

L. Con reclamo 27

novembre 2023 RE 1 chiede di riformare la decisione 15 novembre 2023 sicché il

contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the

accrual system” 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e non vincolante

per le parti, le spese processuali di fr. 4'000.– siano poi poste a carico di CO

1 e non siano assegnate ripetibili o indennità d’inconvenienza.

Non sono state raccolte

osservazioni.

M. Il parallelo reclamo

12 dicembre 2023 di CO 1, teso alla riforma del dispositivo n. 2 (seconda

frase) della decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare RE 1 a versargli

fr. 9'500.– di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il

rinvio al Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore, è oggetto

di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.118).

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata,

in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato

sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 e ha statuito

in materia di spese e ripetibili.

1.1

Le decisioni limitate a

“singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere

finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni

finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono

fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni

incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente

risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse

giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1

CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo

indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1

e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi,

in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e

7.

ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).

1.2

Non rientrano in queste

categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett.

a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine

totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della

lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o

semplificare il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (ad

es. la qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015

consid. 3.6.2 pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo

il diritto internazionale: Bastons

Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad

art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda

del caso, di “altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali”

impugnabili nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi

stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo

laddove sia dato un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319

lett. b cifra 2 CPC) (Heinzmann/Braidi,

op. cit., n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons

Bulletti, op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy,

op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).

1.3

In concreto, la decisione

impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo

1991.

(sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su

una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che -

senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità

- fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO,

3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente

formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il merito,

non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai sensi

dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione incidentale

giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità giudiziaria

superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora da procedere

all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Inoltre, non configura

neanche una decisione parziale in quanto non pone fine alla causa su una questione

indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione 15 novembre 2023, con cui

il Pretore aggiunto ha accertato come valido e vincolante per le parti il contratto

prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta una decisione su un incidente del

processo - resa su unanime ed esplicita richiesta delle parti (sopra, consid.

D) - nel senso di “un’altra decisione” giusta l’art. 319 lett. b CPC.

2.

Per l’art. 48 lett.

c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con

reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel

termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la

procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art.

321.

cpv. 2 CPC).

La decisione qui in esame è

pervenuta alla reclamante il 16 novembre 2023. Spedito lunedì 27 novembre 2023

(art. 142 cpv. 3 CPC), ovvero in ossequio al termine minimo di 10 giorni (art.

321.

CPC), il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

3.

Con il rimedio del

reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo

secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non

può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza

finale favorevole.

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante

deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il

pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del

processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la

decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante

in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto

rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere

modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel

processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di

apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

4.

A conforto del suo

pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante sostiene che l’accertamento

della validità del contratto prematrimoniale di cui al doc. HH risulta

significativo per la liquidazione del regime matrimoniale nell’ambito del

divorzio, in quanto stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono

retti dalla separazione dei beni con l’esclusione del sistema

dell’accrescimento, ovvero l’esclusione di qualsiasi suddivisione della

ricchezza creata in costanza di matrimonio. Di contro, laddove quel contratto

fosse stato dichiarato invalido, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento

del regime matrimoniale dei beni secondo il principio della comunione dei beni,

ovvero il regime previsto dalla legge sudafricana in assenza di pattuizioni tra

coniugi.

La decisione impugnata ha accertato

come vincolante e valido il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, con cui i

coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni con esclusione di

profitti e perdite ed esclusione del sistema di accrescimento, secondo il

diritto sudafricano (decisione impugnata, n. 5 in fine a pag. 11). Dal canto

suo la reclamante non pretende di non avere sottoscritto questo contratto,

bensì di averne semmai sostenuto l’inefficacia e l’invalidità (reclamo, n. 5 a

pag. 3 e n. 7 a pag. 4). E, in particolare, l’interessata individua il suo

pregiudizio difficilmente riparabile contrapponendovi l’alternativa nel senso

che, laddove quel contratto fosse appunto stato dichiarato non valido, in base

al diritto sudafricano determinante fra i coniugi sarebbe diventato il regime

matrimoniale della comunione dei beni. Nondimeno, la reclamante medesima

rammenta nella cronologia processuale dei fatti succedutisi in corso di causa, che

il Pretore aggiunto in data 9 novembre 2023 ha accolto la sua istanza 12

ottobre 2023 tesa a completare il parere di diritto sudafricano da lei prodotto

facendo assumere in applicazione dell’art. 229 CPC la “recentissima decisione

della Corte costituzionale del Sudafrica la quale, in estrema sintesi, sancisce

il diritto incondizionato alla cosiddetta “ridistribuzione” anche per il

coniuge assoggettato ad un contratto prematrimoniale senza sistema di

accrescimento di diritto sudafricano ” (reclamo, n. III/9 a pag. 10). Se del

caso quindi, il pregiudizio difficilmente riparabile avrebbe dovuto essere

confortato tenendo altresì conto di questo aspetto. Ora, non solo la reclamante

non pretende questo. Ma è pure da rilevare che su questo punto il Pretore

aggiunto si è limitato a rammentare l’esistenza e l’assunzione agli atti di

quel documento in accoglimento di quell’istanza 12 ottobre 2023 nella narrativa

fattuale della decisione impugnata (consid. M), senza tuttavia trarre nello

specifico alcuna conclusione. Motivo per cui, a maggior ragione la tesi di un

verosimile pregiudizio difficilmente riparabile cade nel vuoto.

5.

Obietta invero la

reclamante di avere 58 anni, di essersi sposata a 26 anni lasciando poco dopo

il Sudafrica, sua terra natale, per trasferirsi in Svizzera, di essersi poi dedicata

alla famiglia - marito e figlio - e, per il resto, di avere avuto modo di lavorare

solo per società appartenenti al marito, da cui era però stata licenziata

allorquando l’unione coniugale era stata sospesa. A suo modo di vedere, la

validità di quel contratto prematrimoniale amplificava in modo esponenziale il

rischio per la reclamante di ritrovarsi esclusa da una qualsivoglia

liquidazione in capitale, senza avere avuto modo di costituirne uno proprio, e questo

malgrado fosse pacifico il suo contributo nella gestione e nella costituzione

della ricchezza della famiglia. Evidente pertanto che questa situazione non

avrebbe mai potuto essere riequilibrata nell’ambito di una regolamentazione

degli altri aspetti divorzili, ovvero quelli alimentari e pensionistici. E

questo ben comportava un pregiudizio, concreto ed essenziale, difficilmente

riparabile che una successiva sentenza finale favorevole non avrebbe mai potuto

soccorrere e ribaltare. Da cui la compromissione della posizione complessiva

della reclamante in seno al processo di divorzio.

Tuttavia, la situazione

personale e finanziaria della reclamante in costanza di matrimonio è parte

integrante dell’esame che sottende la regolamentazione degli aspetti alimentari

e pensionistici dovuti al divorzio. E, considerato che in merito il Pretore

aggiunto non si è ancora pronunciato, pare quantomeno prematuro escludere a

priori un possibile e sufficiente riequilibrio economico a beneficio della

reclamante. Sicché, sotto questo profilo, mal si vede come a questo stadio e in

concreto la posizione complessiva dell’interessata nel processo possa ritenersi

irrimediabilmente compromessa. Inoltre, già si è detto dei motivi per i quali il

presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile non appare verosimile in

punto all’accertamento della validità del contratto prematrimoniale 8 marzo

1991.

e al relativo regime matrimoniale dei beni determinante ai sensi del diritto

sudafricano (sopra, consid. 4). Al riguardo, non occorre pertanto qui ripetersi.

Di fatto, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un

eventuale giudizio di merito negativo, ipotesi che però non configura un

pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in

tutte le cause.

6.

Per le suesposte

ragioni (sopra, consid. 4 e 5), in assenza di una premessa fondamentale del

reclamo, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile. Questo rende

inutile esprimersi sulle censure di merito invocate dalla reclamante.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si

situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a

carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, posto che nello specifico non sono state raccolte

osservazioni.

8.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo,

che a fronte di una prospettiva di giudizio inammissibile sarebbe ad ogni modo

stata respinta.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 novembre

2023.

di RE 1 è inammissibile.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 27 novembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).