13.2023.114
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5 marzo 2024Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.114
Lugano
5 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (azione di divorzio - procedura di
diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 26 agosto 2020 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 27
novembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 novembre 2023 con cui il Pretore
aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle parti al contratto prematrimoniale
8 marzo 1991;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1, entrambi di
nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________
(Sudafrica, ZA). Dall’unione è nato __________. In esito ad una procedura di
protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha
autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il
relativo accordo.
B. In data 26 agosto
2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e l’adozione
di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 RE 1 ha aderito alla domanda
di divorzio e le parti hanno entrambe dato atto del principio di ripartizione
delle prestazioni di libero passaggio come per legge. Il 1° febbraio 2021 il
marito ha motivato le sue richieste in punto al contributo di mantenimento e alla
liquidazione del regime matrimoniale, punti rimasti litigiosi.
Con risposta dell’8 marzo
2021 la moglie ha formulato le proprie richieste, e così il marito con replica
11 novembre 2021 e con duplica 17 gennaio 2022 la moglie. In parallelo è poi
altresì proseguito il procedimento cautelare.
C. Con decisione 28
marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento
della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di
un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del
termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da
questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26).
Nel frattempo la causa di
merito e quella cautelare sono state sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20
ottobre 2022.
D. All’udienza del 15
dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di
merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di
circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto
prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual
system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH) in modo da chiarire il regime
matrimoniale vigente tra i coniugi.
E. Il Pretore aggiunto
ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023
e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per
documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi
hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie
in data 6 febbraio 2023.
F. Con decisione
processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta
avanzata il 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH.
Con ordinanza suppletoria
di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi
assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio
2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e
respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere
dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della
moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13
giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34).
G. Il 5 settembre 2023
il Pretore aggiunto ha indicato alle parti che la questione incidentale era
matura per il giudizio. Con ordinanza 8 settembre 2023 ha respinto l’istanza del
marito di formulare delle osservazioni finali, argomentando che l’applicazione
del diritto era accertata d’ufficio dal giudice e che, dal canto loro, era
stato dato modo alle parti di documentare il contenuto del diritto sudafricano.
H. Con istanza 12
ottobre 2023 di assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) la moglie ha
prodotto la sentenza 10 ottobre 2023 della Corte costituzionale sudafricana inerente
all’applicazione del diritto di “redistribuzione” ai matrimoni celebrati in
Sudafrica dopo il 1984 (in applicazione del “Matrimonial Property Act
del 1° novembre 1984”). Il 26 ottobre 2023 il marito vi si è opposto e il 6
novembre 2023 ha chiesto l’assegnazione di un termine per elaborare una sua presa
di posizione.
Il nuovo documento è stato
assunto agli atti con ordinanza 9 novembre 2023, respingendo l’opposizione e la
domanda di assegnazione di termine del marito.
Fatti
I. Con decisione 15
novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle
parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion
of the accrual system” 8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi fissato
in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e non ha
riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 2).
L. Con reclamo 27
novembre 2023 RE 1 chiede di riformare la decisione 15 novembre 2023 sicché il
contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the
accrual system” 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e non vincolante
per le parti, le spese processuali di fr. 4'000.– siano poi poste a carico di CO
1 e non siano assegnate ripetibili o indennità d’inconvenienza.
Non sono state raccolte
osservazioni.
M. Il parallelo reclamo
12 dicembre 2023 di CO 1, teso alla riforma del dispositivo n. 2 (seconda
frase) della decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare RE 1 a versargli
fr. 9'500.– di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il
rinvio al Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore, è oggetto
di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.118).
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione impugnata,
in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato
sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 e ha statuito
in materia di spese e ripetibili.
1.1
Le decisioni limitate a
“singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere
finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni
finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono
fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni
incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente
risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse
giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1
CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo
indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1
e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi,
in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e
7.
ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).
1.2
Non rientrano in queste
categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett.
a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine
totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della
lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o
semplificare il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (ad
es. la qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015
consid. 3.6.2 pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo
il diritto internazionale: Bastons
Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad
art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda
del caso, di “altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali”
impugnabili nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi
stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo
laddove sia dato un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319
lett. b cifra 2 CPC) (Heinzmann/Braidi,
op. cit., n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons
Bulletti, op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).
1.3
In concreto, la decisione
impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo
1991.
(sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su
una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che -
senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità
- fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO,
3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente
formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il merito,
non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai sensi
dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione incidentale
giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità giudiziaria
superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora da procedere
all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Inoltre, non configura
neanche una decisione parziale in quanto non pone fine alla causa su una questione
indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione 15 novembre 2023, con cui
il Pretore aggiunto ha accertato come valido e vincolante per le parti il contratto
prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta una decisione su un incidente del
processo - resa su unanime ed esplicita richiesta delle parti (sopra, consid.
D) - nel senso di “un’altra decisione” giusta l’art. 319 lett. b CPC.
2.
Per l’art. 48 lett.
c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con
reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel
termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la
procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art.
321.
cpv. 2 CPC).
La decisione qui in esame è
pervenuta alla reclamante il 16 novembre 2023. Spedito lunedì 27 novembre 2023
(art. 142 cpv. 3 CPC), ovvero in ossequio al termine minimo di 10 giorni (art.
321.
CPC), il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
3.
Con il rimedio del
reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo
secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non
può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza
finale favorevole.
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante
deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il
pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del
processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la
decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante
in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto
rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere
modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel
processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di
apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
4.
A conforto del suo
pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante sostiene che l’accertamento
della validità del contratto prematrimoniale di cui al doc. HH risulta
significativo per la liquidazione del regime matrimoniale nell’ambito del
divorzio, in quanto stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono
retti dalla separazione dei beni con l’esclusione del sistema
dell’accrescimento, ovvero l’esclusione di qualsiasi suddivisione della
ricchezza creata in costanza di matrimonio. Di contro, laddove quel contratto
fosse stato dichiarato invalido, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento
del regime matrimoniale dei beni secondo il principio della comunione dei beni,
ovvero il regime previsto dalla legge sudafricana in assenza di pattuizioni tra
coniugi.
La decisione impugnata ha accertato
come vincolante e valido il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, con cui i
coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni con esclusione di
profitti e perdite ed esclusione del sistema di accrescimento, secondo il
diritto sudafricano (decisione impugnata, n. 5 in fine a pag. 11). Dal canto
suo la reclamante non pretende di non avere sottoscritto questo contratto,
bensì di averne semmai sostenuto l’inefficacia e l’invalidità (reclamo, n. 5 a
pag. 3 e n. 7 a pag. 4). E, in particolare, l’interessata individua il suo
pregiudizio difficilmente riparabile contrapponendovi l’alternativa nel senso
che, laddove quel contratto fosse appunto stato dichiarato non valido, in base
al diritto sudafricano determinante fra i coniugi sarebbe diventato il regime
matrimoniale della comunione dei beni. Nondimeno, la reclamante medesima
rammenta nella cronologia processuale dei fatti succedutisi in corso di causa, che
il Pretore aggiunto in data 9 novembre 2023 ha accolto la sua istanza 12
ottobre 2023 tesa a completare il parere di diritto sudafricano da lei prodotto
facendo assumere in applicazione dell’art. 229 CPC la “recentissima decisione
della Corte costituzionale del Sudafrica la quale, in estrema sintesi, sancisce
il diritto incondizionato alla cosiddetta “ridistribuzione” anche per il
coniuge assoggettato ad un contratto prematrimoniale senza sistema di
accrescimento di diritto sudafricano ” (reclamo, n. III/9 a pag. 10). Se del
caso quindi, il pregiudizio difficilmente riparabile avrebbe dovuto essere
confortato tenendo altresì conto di questo aspetto. Ora, non solo la reclamante
non pretende questo. Ma è pure da rilevare che su questo punto il Pretore
aggiunto si è limitato a rammentare l’esistenza e l’assunzione agli atti di
quel documento in accoglimento di quell’istanza 12 ottobre 2023 nella narrativa
fattuale della decisione impugnata (consid. M), senza tuttavia trarre nello
specifico alcuna conclusione. Motivo per cui, a maggior ragione la tesi di un
verosimile pregiudizio difficilmente riparabile cade nel vuoto.
5.
Obietta invero la
reclamante di avere 58 anni, di essersi sposata a 26 anni lasciando poco dopo
il Sudafrica, sua terra natale, per trasferirsi in Svizzera, di essersi poi dedicata
alla famiglia - marito e figlio - e, per il resto, di avere avuto modo di lavorare
solo per società appartenenti al marito, da cui era però stata licenziata
allorquando l’unione coniugale era stata sospesa. A suo modo di vedere, la
validità di quel contratto prematrimoniale amplificava in modo esponenziale il
rischio per la reclamante di ritrovarsi esclusa da una qualsivoglia
liquidazione in capitale, senza avere avuto modo di costituirne uno proprio, e questo
malgrado fosse pacifico il suo contributo nella gestione e nella costituzione
della ricchezza della famiglia. Evidente pertanto che questa situazione non
avrebbe mai potuto essere riequilibrata nell’ambito di una regolamentazione
degli altri aspetti divorzili, ovvero quelli alimentari e pensionistici. E
questo ben comportava un pregiudizio, concreto ed essenziale, difficilmente
riparabile che una successiva sentenza finale favorevole non avrebbe mai potuto
soccorrere e ribaltare. Da cui la compromissione della posizione complessiva
della reclamante in seno al processo di divorzio.
Tuttavia, la situazione
personale e finanziaria della reclamante in costanza di matrimonio è parte
integrante dell’esame che sottende la regolamentazione degli aspetti alimentari
e pensionistici dovuti al divorzio. E, considerato che in merito il Pretore
aggiunto non si è ancora pronunciato, pare quantomeno prematuro escludere a
priori un possibile e sufficiente riequilibrio economico a beneficio della
reclamante. Sicché, sotto questo profilo, mal si vede come a questo stadio e in
concreto la posizione complessiva dell’interessata nel processo possa ritenersi
irrimediabilmente compromessa. Inoltre, già si è detto dei motivi per i quali il
presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile non appare verosimile in
punto all’accertamento della validità del contratto prematrimoniale 8 marzo
1991.
e al relativo regime matrimoniale dei beni determinante ai sensi del diritto
sudafricano (sopra, consid. 4). Al riguardo, non occorre pertanto qui ripetersi.
Di fatto, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un
eventuale giudizio di merito negativo, ipotesi che però non configura un
pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in
tutte le cause.
6.
Per le suesposte
ragioni (sopra, consid. 4 e 5), in assenza di una premessa fondamentale del
reclamo, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile. Questo rende
inutile esprimersi sulle censure di merito invocate dalla reclamante.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si
situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, posto che nello specifico non sono state raccolte
osservazioni.
8.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo,
che a fronte di una prospettiva di giudizio inammissibile sarebbe ad ogni modo
stata respinta.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 novembre
2023.
di RE 1 è inammissibile.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 27 novembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).