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Decisione

13.2023.116

Reclamo contro la sospensione del procedimento. Eccezione di litispendenza quale motivo d'opportunità.

8 gennaio 2024Italiano6 min

2023 ha sospeso la presente vertenza in attesa della decisione di quel Tribunale.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.116

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2023.54 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in

data 2 ottobre 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 7 dicembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 novembre 2023 con

cui il Pretore ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con azione 2 ottobre

2023 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 giugno 2010

con CO 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.

B. Con scritto 20

ottobre 2023 CO 1 ha sollevato l’eccezione di litispendenza, sostenendo di aver

introdotto un’azione di divorzio al Regionalgericht Bern-Mittelland. L’atto

sarebbe stato consegnato alla Posta svizzera alle ore 00.01 del 2 ottobre 2023,

quindi prima che il marito inoltrasse la sua causa alla Pretura di Locarno.

C. Il Pretore, interpellata

la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland e preso atto che la questione

della litispendenza sarebbe stata da lei esaminata, con decisione 23 novembre

2023 ha sospeso la presente vertenza in attesa della decisione di quel Tribunale.

D. Con reclamo 7

dicembre 2023 l’attore chiede che la decisione di sospensione sia annullata e

l’incarto rinviato al Pretore per la riattivazione della procedura.

Non sono state chieste

osservazioni alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello.

La decisione 23 novembre 2023

è pervenuta al reclamante il 27 novembre 2023, sicché il reclamo, rimesso alla

posta il 7 dicembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC dispone che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice

gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve

pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la

procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio

di celerità della causa in corso (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014,

n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC).

4.

Giusta l’art. 59 CPC

il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti

processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientra fra

questi l’assenza di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC).

4.1

In concreto CO 1 ha sollevato

l’eccezione di litispendenza sostenendo di aver consegnato alla Posta svizzera

un’azione di divorzio indirizzata al Regionalgericht Bern-Mittelland alle ore 00.01

del 2 ottobre 2023. RE 1 dal canto suo ha affermato di aver consegnato la

propria petizione di divorzio alla Pretura di Locarno-Campagna il 2 ottobre

2023.

alle ore 08.45 contestando che l’atto della moglie sia stato rimesso alla

posta nei termini da essa indicati. Il Pretore ha quindi sospeso la causa rilevando

che la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland avrebbe esaminato se la

petizione di divorzio inviata da CO 1 al suo Tribunale era stata effettivamente

rimessa alla posta il 2 ottobre 2023 alle 00.01, ritenuto che la relativa

decisione avrebbe avuto un effetto pregiudiziale per l’esame della

litispendenza da parte della Pretura di Locarno-Campagna.

4.2

La decisione merita conferma.

Dovendosi preliminarmente accertare quando CO 1 ha rimesso alla posta la sua

domanda di divorzio, non v’è infatti chi non veda che la presidente del Regionalgericht

Bern-Mittelland è meglio in grado di accertare quando è stato rimesso alla

posta l’atto di CO 1 ad essa inviato. La decisione di attendere la decisione

del giudice adito asseritamente per primo non è quindi frutto di un abuso di

apprezzamento, ma neppure inopportuna.

La conclusione apodittica

del reclamante, che i fatti da lui evidenziati dimostrano che l’invio non è

avvenuto nei termini sostenuti da controparte non porta a diversa conclusione. Prima

di poter proseguire con la procedura, le pretese incongruenze dovranno infatti

essere verificate - ciò che, come testé detto, il Regionalgericht

Bern-Mittelland è meglio in grado di fare - e l’eccezione di litispendenza

decisa.

Per quanto concerne poi il

rimprovero rivolto al primo giudice di aver accertato in modo manifestamente

errato dei fatti, si rileva che il Pretore i fatti non li ha ancora accertati, ma

ha sospeso la procedura in attesa degli accertamenti da parte del

Regionalgericht Bern-Mittelland. Su questo punto il reclamo, privo di

consistenza, non merita ulteriore disamina.

Il reclamo, manifestamente

infondato è da respingere.

5.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 400.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2023 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 dicembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.