13.2023.116
Reclamo contro la sospensione del procedimento. Eccezione di litispendenza quale motivo d'opportunità.
8 gennaio 2024Italiano6 min
2023 ha sospeso la presente vertenza in attesa della decisione di quel Tribunale.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.116
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2023.54 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in
data 2 ottobre 2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 7 dicembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 novembre 2023 con
cui il Pretore ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con azione 2 ottobre
2023 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 giugno 2010
con CO 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
B. Con scritto 20
ottobre 2023 CO 1 ha sollevato l’eccezione di litispendenza, sostenendo di aver
introdotto un’azione di divorzio al Regionalgericht Bern-Mittelland. L’atto
sarebbe stato consegnato alla Posta svizzera alle ore 00.01 del 2 ottobre 2023,
quindi prima che il marito inoltrasse la sua causa alla Pretura di Locarno.
C. Il Pretore, interpellata
la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland e preso atto che la questione
della litispendenza sarebbe stata da lei esaminata, con decisione 23 novembre
2023 ha sospeso la presente vertenza in attesa della decisione di quel Tribunale.
D. Con reclamo 7
dicembre 2023 l’attore chiede che la decisione di sospensione sia annullata e
l’incarto rinviato al Pretore per la riattivazione della procedura.
Non sono state chieste
osservazioni alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319.
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
La decisione 23 novembre 2023
è pervenuta al reclamante il 27 novembre 2023, sicché il reclamo, rimesso alla
posta il 7 dicembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC dispone che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice
gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve
pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la
procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio
di celerità della causa in corso (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014,
n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
4.
Giusta l’art. 59 CPC
il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientra fra
questi l’assenza di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC).
4.1
In concreto CO 1 ha sollevato
l’eccezione di litispendenza sostenendo di aver consegnato alla Posta svizzera
un’azione di divorzio indirizzata al Regionalgericht Bern-Mittelland alle ore 00.01
del 2 ottobre 2023. RE 1 dal canto suo ha affermato di aver consegnato la
propria petizione di divorzio alla Pretura di Locarno-Campagna il 2 ottobre
2023.
alle ore 08.45 contestando che l’atto della moglie sia stato rimesso alla
posta nei termini da essa indicati. Il Pretore ha quindi sospeso la causa rilevando
che la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland avrebbe esaminato se la
petizione di divorzio inviata da CO 1 al suo Tribunale era stata effettivamente
rimessa alla posta il 2 ottobre 2023 alle 00.01, ritenuto che la relativa
decisione avrebbe avuto un effetto pregiudiziale per l’esame della
litispendenza da parte della Pretura di Locarno-Campagna.
4.2
La decisione merita conferma.
Dovendosi preliminarmente accertare quando CO 1 ha rimesso alla posta la sua
domanda di divorzio, non v’è infatti chi non veda che la presidente del Regionalgericht
Bern-Mittelland è meglio in grado di accertare quando è stato rimesso alla
posta l’atto di CO 1 ad essa inviato. La decisione di attendere la decisione
del giudice adito asseritamente per primo non è quindi frutto di un abuso di
apprezzamento, ma neppure inopportuna.
La conclusione apodittica
del reclamante, che i fatti da lui evidenziati dimostrano che l’invio non è
avvenuto nei termini sostenuti da controparte non porta a diversa conclusione. Prima
di poter proseguire con la procedura, le pretese incongruenze dovranno infatti
essere verificate - ciò che, come testé detto, il Regionalgericht
Bern-Mittelland è meglio in grado di fare - e l’eccezione di litispendenza
decisa.
Per quanto concerne poi il
rimprovero rivolto al primo giudice di aver accertato in modo manifestamente
errato dei fatti, si rileva che il Pretore i fatti non li ha ancora accertati, ma
ha sospeso la procedura in attesa degli accertamenti da parte del
Regionalgericht Bern-Mittelland. Su questo punto il reclamo, privo di
consistenza, non merita ulteriore disamina.
Il reclamo, manifestamente
infondato è da respingere.
5.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 400.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2023 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 dicembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.