13.2023.117
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Diritto di essere sentito e motivazione della decisione.
6 febbraio 2024Italiano24 min
ha motivato la domanda di divorzio. Mentre al termine dell’udienza tenutasi il 19
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.117
Lugano
6 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2021.39 (azione di divorzio - procedura di diritto matrimoniale) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 20 ottobre 2021/6
maggio 2022 da
CO 1
già patrocinato dall’ RE 1
ora patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 2
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 11
dicembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 28 novembre 2023 con cui il
Pretore aggiunto ha tassato la sua nota d’onorario;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e CO 2 si sono uniti
in matrimonio il 2 settembre 2013 a __________. Dalla loro unione è nato __________.
In esito ad una procedura
di protezione dell’unione coniugale chiusa il 6 aprile 2020, il Pretore
aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha autorizzato la vita separata
delle parti dal 26 agosto 2019, affidato alla madre il figlio con riserva delle
relazioni personali e dei diritti di visita con il padre, assegnato alla madre
l’abitazione coniugale di __________ e fissato i contributi a carico del padre
per il mantenimento e l’accudimento del figlio (inc. n. SO.2019.465/CA.2019.49).
Le parti sono state poi interessate da varie procedure innanzi l’Autorità di
regionale di protezione n. 2 di Mendrisio (di seguito: ARP), che hanno visto la
nomina di un curatore educativo (__________) del figlio e - più volte - la
ridefinizione delle relazioni personali e dei diritti di visita tra padre e
figlio.
B. Con petizione 20
ottobre 2021 CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale
e di regolare le conseguenze accessorie. Il 25 novembre 2021 CO 2 ha postulato di
essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Analoga richiesta è stata
presentata da CO 1 il 26 gennaio 2022.
C. All’udienza del 24
febbraio 2022 CO 2 ha acconsentito al divorzio. Il Pretore aggiunto, rilevata la
oltremodo gravosa conflittualità tra le parti sulle questioni riguardanti il
figlio ha ordinato l’esecuzione di una perizia sulle loro capacità genitoriali,
perizia affidata il 1° marzo 2022 al dr. med. __________.
Con decisioni 1° marzo
2022 il Pretore aggiunto ha concesso alle parti il gratuito patrocinio, inclusi
Fatti
i costi dei rispettivi legali, e meglio dell’avv. RE 1 per CO 1 e dell’avv. PA
2 per CO 2.
D. Il 6 maggio 2022 CO 1
ha motivato la domanda di divorzio. Mentre al termine dell’udienza tenutasi il 19
maggio 2022, sentiti il curatore e le parti, il Pretore aggiunto ha ordinato
una serie di misure a protezione del figlio.
Il 7 luglio 2022 CO 2 ha trasmesso
il memoriale di risposta con le richieste di giudizio. Sono seguite la replica
12 settembre 2022 di CO 1 e la duplica 20 ottobre 2022 di CO 2.
E. All’udienza del 15
dicembre 2022 le parti hanno notificato i mezzi di prova. È poi seguita l’istruttoria
con l’assunzione di documenti, il richiamo di incarti, l’audizione dei
testimoni e la perizia sul valore dell’abitazione coniugale.
F. L’11 gennaio 2023 è
stato rassegnato il rapporto peritale sulle capacità genitoriali delle parti,
di cui CO 1 il 1° febbraio 2023 CO 1 ha chiesto il complemento e la
delucidazione, accolto dal Pretore aggiunto con decisione 13 febbraio 2023.
Il 1° settembre 2023 CO 1
ha ricusato il perito giudiziario dr. med. __________, istanza che il Pretore
aggiunto ha respinto il 16 ottobre 2023.
G. Il 16 ottobre 2023
l’avv. RE 1 ha comunicato al Pretore aggiunto la revoca del mandato di rappresentanza
di CO 1, a cui era quindi da rivolgersi direttamente.
H. All’udienza del 19
ottobre 2023 CO 1 ha dichiarato di accettare il referto peritale 11 gennaio
2023 del dr. med. __________, mentre le parti, concordato un nuovo assetto sui
diritti di visita che il Pretore aggiunto ha omologato, si sono impegnate a non
litigare e screditarsi vicendevolmente innanzi al figlio.
I. Il 15 novembre 2023
CO 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la formale sostituzione del gratuito
patrocinatore per l’intervenuta grave sfiducia nella legale designatale. Il 16
novembre 2023 il Pretore aggiunto, ritenuta giustificata la richiesta, ha
indicato l’avv. PA 1 quale nuovo patrocinatore.
L. Il 24 novembre 2023
l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale per la tassazione
di rito, esponendo un totale di fr. 23'166.25, di cui fr. 20'340.– di onorario,
fr. 1'170.– di spese e fr. 1'656.25 di IVA al 7.7%.
M. Con decisione 28
novembre 2023 il Pretore aggiunto ha stabilito il compenso dovuto all’avv. RE 1
in fr. 14'248.70, di cui fr. 12'600.– di onorario, fr. 630.– di spese e fr.
1'018.70 di IVA al 7.7%.
N. Con reclamo 11
dicembre 2023 l’avv. RE 1 chiede la riforma di questa decisione nel senso che
le sia riconosciuto un compenso totale di fr. 22'983.20, di cui fr. 20'340.– di
onorario, fr. 1'000.– di spese e fr. 1'643.20 di IVA al 7.7%.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non
ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book
al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione in esame, recapitata
il 29 novembre 2023, è stata impugnata con reclamo spedito lunedì 11 dicembre
2023.
(art. 142 cpv. 3 CPC). In gravame è quindi tempestivo e, da questo profilo,
è ammissibile.
1.3
Richiamata (per analogia) la
procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
La reclamante lamenta
una carente motivazione per non avere spiegato il Pretore aggiunto le ragioni
della riduzione delle ore di lavoro riconosciute ed essersi limitato a
riassumere i principi.
3.1
Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il
giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante
di quel diritto di essere sentito (Hurni,
in: Berner Kommentar, ZPO,
vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali sia giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
3.2
Il Pretore aggiunto ha ricordato
i principi validi in materia di tassazione delle note professionali a cui si è
ispirato per l’esame del dispendio di tempo esposto dalla reclamante,
segnatamente la non retroattività della domanda, il potere di apprezzamento, il
rapporto ragionevole tra prestazione e responsabilità assunta dal legale, la congruità
dell’onorario dovuto, la ponderazione in base alla ragionevole conduzione del
mandato rispetto a prestazioni di carattere strettamente forensi escluso sostegno
morale e aiuto sociale. Stabilito poi dal 26 gennaio 2022 al 16 ottobre 2023 il
periodo temporale determinante, ha distinto fra tre tipologie di prestazioni. Per
colloqui e corrispondenza con il cliente ed eventuali terzi ha ammesso un
complessivo di 15 ore, indicando come eccessive i 160 messaggi di posta
elettronica con il cliente in aggiunta alle telefonate e agli incontri, i 40
messaggi con il curatore e i 10 messaggi con i medici del figlio. A titolo di
preparazione degli allegati di causa, inteso per la petizione, la replica, la
fase peritale e gli incidenti processuali, ha considerato un totale di 40 ore di
lavoro. Infine per la partecipazione alle udienze ha riconosciuto 15 ore. Alla tariffa
oraria di fr. 180.– si aveva un onorario di fr. 12'600.–, oltre a fr. 630.–
(art. 6 Rtar) e l’IVA del 7.7%. Foss’anche a fronte di un’argomentazione
pretorile stringata e una riduzione di onorario non condivisa dalla reclamante,
la sedicente mancanza di motivazione risulta - come meglio si vedrà nel seguito
- infondata e persino pretestuosa.
4.
L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie
per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento
ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]).
In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di
cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). Salvo diversa
decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in
quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è
riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr.
4200.– (art. 5 Rtar).
4.1
La liquidazione delle spese
giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale,
trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato
e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da
essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi
necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo
esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la
causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività
del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio
anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha
richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere
d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il
risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134
del 30 marzo 2021 consid. 3).
4.2
Nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza,
e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza,
valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello
destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il
risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio
2011).
5.
Giova anzitutto
rilevare che il Pretore aggiunto, richiamati il principio di non retroattività
dell’istanza di gratuito patrocinio e la rinuncia al mandato manifestata dalla
legale, ha limitato tra il 26 gennaio 2022 e il 16 ottobre 2023 il periodo
determinante. E in merito la reclamante non solleva specifiche contestazioni. Ciò
posto, il dispendio di tempo indicato dall’interessata tra l’11 agosto 2021 e
il 19 gennaio 2022 assomma a 11 ore e 45 minuti (705 minuti). Dal 16 ottobre
2023.
incluso - la revoca del mandato non rientra all’evidenza nell’attività
legale svolta nell’interesse del cliente - risulta poi il conteggio di 1 ora e
55.
minuti (115 minuti). Da cui, già solo per questo, il legittimo stralcio di totali
13.
ore e 40 minuti (820 minuti), e l’inammissibilità della censura.
6.
La reclamante
contesta le 40 ore di lavoro riconosciute come adeguate dal Pretore aggiunto per
la “preparazione degli allegati di causa con la specifica di petizione,
replica, fase peritale e incidenti processuali”. Rimprovera al primo giudice di
avere travalicato e violato il suo pur ampio potere di apprezzamento in materia
di tassazione della nota professionale. Indica di essersi limitata ad esporre
un complessivo di 16 ore e 30 minuti per il solo allestimento degli allegati di
causa (petizione motivata, replica, domande di completamento e delucidazione
della perizia e istanza di ricusazione), obiettando che il dettaglio di ore di prestazioni
conteggiate è congruo e proporzionato, che la procedura è stata litigiosa, che il
tempo richiesto da un allegato di causa non si riduce alle effettive ore di
allestimento essendo ancora da considerare le prestazioni accessorie quali l’esame
di documenti, gli scambi di corrispondenza vari e lo studio giuridico della
fattispecie. Il tutto poi l’aveva costretta ad un lavoro particolarmente scrupoloso
che il Pretore aggiunto, consapevole dell’animosità della controversia, le
avrebbe dovuto riconoscere.
6.1
La reclamante propone invero una
serie di argomenti generici, ma non tenta nemmeno di dimostrare che le 40 ore
di lavoro ammesse dal primo giudice non coprono sufficientemente il lavoro da
lei svolto in attinenza con la “preparazione degli allegati di causa”. Scorrendo
il dettaglio della nota agli atti si identificano fino all’udienza di
discussione 19 maggio 2022 un tempo complessivo di 8 ore (480 minuti) di
prestazioni attinenti questa categoria di prestazioni, e meglio la preparazione
dell’istanza di gratuito patrocinio (26 gennaio 2022), i contatti scritti e
telefonici con la Pretura (10 febbraio 2022, 24 marzo 2022, 31 marzo 2022),
l’esame di documenti trasmessi dalla legale di controparte (5 aprile 2022), la preparazione
della petizione (6 maggio 2022) e i contatti con Ufficio previdenza, __________
e Ufficio tassazioni (6 maggio 2022 e 10 maggio 2022).
Proseguendo fino
all’udienza di dibattimento del 15 dicembre 2022 risultano ancora 8 ore e
35.
minuti (515 minuti) fra contatti scritti e telefonici con la Pretura (20
maggio 2022, 2 giugno 2022, 14 giugno 2022, 24 giugno 2022, 28 giugno 2022, 11
agosto 2022, 16 settembre 2022), esame risposta, lettera e duplica della
controparte (12 luglio 2022, 30 agosto 2022, 31 ottobre 2022), esame rapporto
Servizio medico-psicologico (18 agosto 2022), allestimento della replica (12
settembre 2022) e visione rapporto Centro coppia e famiglia (12 settembre 2022).
Ancora fino all’udienza
24.
agosto 2023, emerge un tempo totale di 15 ore e 5 minuti (905 minuti) fra
contatti scritti e telefonici con legale di controparte e relativo esami di documenti
prodotti (23 dicembre 2022, 11 gennaio 2023, 2 febbraio 2023, 15 febbraio 2023,
27.
aprile 2023, 6 giugno 2023), contatti scritti e telefonici con la Pretura (10
gennaio 2023, 16 gennaio 2023, 1° febbraio 2023, 8 febbraio 2023, 30 maggio
2023, 6 giugno 2023, 13 giugno 2023, 14 luglio 2023, 11 agosto 2023),
preparazione documenti, trasferta per consegna documenti alla Pretura, visione
incarto presso Pretura e trasferta (16 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023), analisi
perizia sulle capacità genitoriali e allestimento domande di completamento e
delucidazione (17 gennaio 2023, 1° febbraio 2023), scritti alla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG (27 gennaio 2023) e redazione dell’autorizzazioni di svincolo
segreto professionale per il notaio avv. __________ (14 giugno 2023, 11 luglio
2023).
Emerge infine un tempo
complessivo di 7 ore e 40 minuti (460 minuti) per allestimento dell’istanza di
ricusazione del perito (1° settembre 2023), contatti scritti con la Pretura (5
settembre 2023, 29 settembre 2023, 2 ottobre 2023, 5 ottobre 2023), visione
delle osservazioni di controparte e del perito (19 settembre 2023, 3 ottobre
2023) e visione del rapporto del curatore (20 settembre 2023).
6.2
Nelle circostanze così
descritte si giunge ad un dispendio di tempo pari a 39 ore e 20 minuti (2360
minuti), che tiene finanche conto di 30 minuti di trasferta esposti dalla
reclamante per la sola consegna di documenti in Pretura (16 gennaio 2023). Non
si può pertanto dire che la stima di 40 ore riconosciuta dal Pretore aggiunto
sia costituiva di una riduzione di ore di lavoro. La critica, insieme a quella
di carente motivazione (sopra, consid. 3), è così priva di ogni consistenza e
quantomeno imprudente.
7.
La reclamante si
duole poi delle 15 ore di lavoro ammesse dal Pretore aggiunto per la “partecipazione
alle udienze”. Precisa che oltre alla comparsa in Pretura va altresì
considerata la preparazione dell’udienza, e quindi la rilettura dell’incarto e
dei documenti, l’elaborazione delle domande, i contatti con il cliente e la
controparte, l’elaborazione della strategia processuale e persino
l’approfondimento di un componimento bonale della vertenza. Una limitazione in
tal senso dell’onorario impedisce al legale di percorrere anche quest’ultima
via, svuotando di ogni contenuto il suo dovere deontologico.
7.1
Tuttavia, una volta di più la
reclamante si diffonde in argomenti generici senza neanche abbozzare un tentativo
che conforti l’insufficienza delle 15 ore di lavoro ammesse dal primo giudice a
copertura delle prestazioni da lei esposte e riconducibili alla “partecipazione
alle udienze”. Dal dettaglio della nota risulta la prima udienza del 24
febbraio 2022 per totali 2 ore e 35 minuti (155 minuti) comprendenti il colloquio
con il cliente e relativa preparazione dell’udienza (23 febbraio 2022) e la trasferta
con partecipazione alla medesima (24 febbraio 2022). Per l’udienza del 19
maggio 2022 sono state esposte 3 ore e 5 minuti (185 minuti) per i contatti
scritti con Pretura, __________ e il cliente (17 maggio 2022), preparazione dell’udienza
(17 maggio 2022) e trasferta con partecipazione alla medesima (19 maggio 2022).
Per l’udienza del 15 dicembre 2022 vi è un dispendio di 2 ore e 15
minuti (135 minuti) fra contatto scritto con cliente (14 dicembre 2022), preparazione
dell’udienza (14 dicembre 2022) e trasferta con partecipazione alla medesima
(15 dicembre 2022) e allestimento notifica delle prove (15 dicembre 2022).
Infine sono state esposte 4 ore e 25 minuti (265 minuti) in relazione all’udienza
del 24 agosto 2023 per contatti scritti con il cliente (22/23 agosto 2023),
preparazione dell’udienza (23 agosto 2023) e trasferta con partecipazione alla
medesima (24 agosto 2023) e contatto scritto con curatore (24 agosto 2023).
7.2
Gli atti processuali non
danno invece riscontro di un’udienza tenutasi il 2 febbraio 2023 come esposto
dalla reclamante nel dettaglio delle prestazioni per un complessivo di attività
ad essa correlate di 2 ore e 40 minuti (160 minuti) di colloquio con cliente e
preparazione dell’udienza (1° febbraio 2023), trasferta e partecipazione alla
medesima (2 febbraio 2023) e allestimento notifica delle prove (2 febbraio 2023).
7.3
Da ciò ne consegue che il
dispendio di ore di 12 ore e 20 minuti (740 minuti) indicato dalla reclamante
risulta a ben vedere (e di nuovo) inferiore rispetto alle 15 ore riconosciute
dal Pretore aggiunto. Non essendovi traccia di una riduzione, la censura
inclusa la pretesa carente motivazione (sopra, consid. 3), risulta di nuovo del
tutto inconsistente e, una volta ancora, addirittura imprudente.
8.
Il Pretore aggiunto
ha per il resto stimato in 15 ore il tempo remunerabile a titolo di colloqui e
corrispondenza con il cliente e con eventuali terzi. In merito ha precisato di
non poter riconoscere gli oltre 160 messaggi di posta elettronica con il
cliente, in aggiunta ai relativi colloqui telefonici e incontri con il medesimo,
né i circa 40 messaggi con il curatore e i 10 con i medici che si occupavano o
si erano occupati del figlio.
8.1
La reclamante reputa la
riduzione a 15 ore arbitraria, e richiama l’estrema litigiosità della
controversia e la conseguente necessità di confrontarsi più del necessario con
il cliente e i terzi, questo anche a fronte della perizia sulle capacità
genitoriali delle parti che lo stesso Pretore aggiunto aveva voluto e ordinato.
Con il cliente ed il curatore aveva tenuto i contatti via e-mail e per
telefono, limitando al minimo gli incontri personali con il cliente, e questo proprio
per contenere le spese legali. Tutti questi contatti, insieme a quelli con i
medici, erano fondamentali in discussione essendovi appunto gli aspetti medici
e l’esercizio del diritto di visita con il figlio, temi che andavano poi
trasposti negli allegati di causa.
8.2
È indubbio che il compito di
rappresentanza legale svolto in un contesto familiare caratterizzato da grave
litigiosità può risultare difficoltoso in quanto comporta la gestione di certe
dinamiche non sempre facili. Nondimeno, le procedure legate al diritto di
famiglia sono per natura particolarmente emotive, sicché situazioni di (anche)
ampia divergenza non possono sorprendere e sono da prevedere allorquando se ne assume
il mandato. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (IIICCA 13.2023.10
4.
maggio 2023 consid. 8.1), va da sé che per il patrocinatore, estensore della
nota e del relativo dettaglio, sia indispensabile ogni singola prestazione. Ma
in regime di gratuito patrocinio spetta al giudice stabilire la remunerazione
dovutagli. E l’adeguatezza di un onorario non presuppone per forza che sia
integralmente indennizzato il dispendio di tempo esposto, sicché quel giudice
si limiti a tener conto del computo matematico di ogni singola attività
indicata. L’esame del giudice non si traduce in semplice e mero esercizio di
ratifica e convalida della pretesa avanzata da quel legale tenuto a
considerare, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento, l’eventualità che
quanto egli reputi giustificato non trovi poi necessario riscontro nella
decisione di tassazione. Al patrocinatore legale va senz’altro riconosciuto un
certo margine di apprezzamento riguardo al tempo dedicato al patrocinio, ma è
pur sempre da ritenere che questo non si estende al sostegno morale e sociale (cfr.
anche Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 122 [versione #8 e-book al
1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 122]). Ciò che lo stesso Pretore
aggiunto ha avuto cura di evidenziare richiamato i principi a cui si è ispirato
a sostegno del suo giudizio (sopra, consid. 3.2).
8.3
In concreto l’esistenza di
una particolare conflittualità tra le parti per rapporto alle questioni
inerenti il figlio non è in discussione. Ma a tale scopo erano appunto già stati
attivati dei provvedimenti a loro supporto nel corso della vertenza di
protezione dell’unione coniugale e di quella innanzi l’ARP, fra cui la nomina del
curatore educativo del figlio (act. VIII pag. 3 e 4; act. II pag. 2) - i cui
compiti sono poi stati estesi in pendenza di divorzio includendovi la
supervisione della frequenza scolastica da parte del figlio e i rapporti tra
quest’ultimo con le varie figure mediche (act. IX pag. 4 n. 1, 2 e 3) - e
l’obbligo per i genitori di seguire un processo di mediazione (act. IX pag. 4
dispositivo n. 5). Sicché, era quantomeno da spiegare perché oltre a ciò, la
trattazione degli aspetti giuridici del divorzio abbia ulteriormente imposto
anche alla legale un particolare maggior dispendio di tempo in contatti con il cliente,
questi a tratti con cadenza giornaliera, e ancora con il curatore, di norma in
concomitanza con quelli con il cliente. Mal si comprende poi come l’esecuzione
della perizia giudiziaria sulle competenze genitoriali possa giustificare
alcunché in proposito, fermo restando che la gestione dell’attività peritale compete
al perito giudiziario preposto e non ai rappresentanti legali delle parti. Non
risultano peraltro documenti medici prodotti con la petizione motivata, di modo
che a ben vedere viene altresì meno l’oggettiva esigenza di contatti con le
figure mediche occupatesi del figlio. Altresì discutibile che il tempo esposto
per la pianificazione di percorsi formativi nell’interesse del proprio
assistito (contatti con __________) valga alla stregua di un’attività legale
remunerabile in regime di gratuito patrocinio. Sicché, nel complesso, la
riduzione del dispendio di tempo in punto a “contatti e corrispondenza con il
cliente e terzi” operata dal Pretore aggiunto (che non include però quelli
avuti con la Pretura, la legale di controparte, vari uffici e in parte pure con
il cliente, in quanto considerati a parte [sopra, consid. 6 e 7]) non può dirsi
frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, e men che meno di un’errata
applicazione del diritto. Da cui la reiezione del reclamo.
9.
Argomenta infine la
reclamante di essersi attenuta alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, malgrado
la difficile gestione della fattispecie giustificasse la tariffa oraria
superiore di fr. 250.–. L’art. 4 cpv. 2 Rtar (Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 1997 [RL 178.310]) stabilisce che se la
pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto
studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e
complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr.
250.–. Se non che l’interessata non accenna ad esigenze di studio e conoscenze
speciali, né pretende di avere dovuto tematizzare aspetti giuridici nuovi e
complessi, e ancor meno le ha evocate contestualmente all’invio in Pretura
della nota professionale. Formulata per la prima volta innanzi a questa Camera
il motivo, nuovo (art. 326 cpv. 1 CPC), è inammissibile.
10.
Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e
sono poste a carico della reclamante per effetto della sua soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle
ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 11 dicembre 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate, restano a carico della
reclamante.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 8'917.55, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).