13.2023.118
Reclamo in materia di spese ripetibili. Distinguo tra decisione finale, incidentale, disposizione ordinatoria processuale e altra decisione (decisione su un incidente del processo).
5 marzo 2024Italiano22 min
dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 2 (seconda frase) della
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.118
Lugano
5 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (azione di divorzio - procedura di
diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 26 agosto 2020 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 12
dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 novembre 2023 con cui il Pretore
aggiunto non gli ha riconosciuto un’indennità per spese ripetibili (dispositivo
n. 2);
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, entrambi di
nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________
(Sudafrica, ZA). Dall’unione è nato __________. In esito ad una procedura di
protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha
autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il
relativo accordo.
B. In data 26 agosto
2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’adozione
di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 CO 1 ha aderito alla domanda
di divorzio. Le parti hanno poi entrambe dato atto del principio di
ripartizione delle prestazioni di libero passaggio come per legge. Il 1°
febbraio 2021 il marito ha motivato le sue richieste in merito al contributo di
mantenimento e alla liquidazione del regime matrimoniale, punti rimasti
litigiosi.
Con risposta dell’8 marzo
2021 la moglie ha formulato le proprie richieste, e così il marito con replica
11 novembre 2021 e con duplica 17 gennaio 2022 la moglie. In parallelo è poi
altresì proseguito il procedimento cautelare.
C. Con decisione 28
marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento
della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione
di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del
termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da
questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26).
Nel frattempo la causa di
merito e quella cautelare sono rimaste sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20
ottobre 2022.
D. All’udienza del 15
dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di
merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di
circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto
prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual
system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH), in modo da chiarire il regime
matrimoniale vigente tra i coniugi.
E. Il Pretore aggiunto
ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023
e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per
documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i
coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e
la moglie in data 6 febbraio 2023.
F. Con decisione
processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta 6
febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH.
Con ordinanza suppletoria
di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi
assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio
2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e
respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere
dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della
moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13
giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34).
G. Il 5 settembre 2023
il Pretore aggiunto ha indicato alle parti che la questione incidentale era
matura per il giudizio. Con ordinanza 8 settembre 2023 ha respinto l’istanza
del marito di formulare delle osservazioni finali, argomentando che
l’applicazione del diritto era accertata d’ufficio dal giudice e che, dal canto
loro, era stato dato modo alle parti di documentare il contenuto del diritto
sudafricano.
H. Con istanza 12
ottobre 2023 di assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) la moglie ha
prodotto la sentenza 10 ottobre 2023 della Corte costituzionale sudafricana
inerente all’applicazione del diritto di “redistribuzione” ai matrimoni
celebrati in Sudafrica dopo il 1984 (in applicazione del “Matrimonial
Property Act del 1° novembre 1984”). Il 26 ottobre 2023 il marito vi si è
opposto e il 6 novembre 2023 ha chiesto l’assegnazione di un termine per
elaborare una sua presa di posizione.
Il nuovo documento è stato
assunto agli atti con ordinanza 9 novembre 2023, respingendo l’opposizione e la
domanda di assegnazione di termine del marito.
Fatti
I. Con decisione 15
novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle
parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion
of the accrual system” dell’8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi
fissato in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e
non ha riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo
n. 2).
L. Con reclamo 12
dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 2 (seconda frase) della
decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare CO 1 a versargli fr. 9'500.–
di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il rinvio al
Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore. Rivendica
altresì fr. 2'900.– di spese ripetibili per la procedura di reclamo.
Con osservazioni 21
febbraio 2024 CO 1 postula che il gravame sia dichiarato irricevibile, in
subordine che sia respinto.
M. Il parallelo reclamo 27
novembre 2023 di CO 1 contro la decisione 15 novembre 2023, con cui è chiesto
che il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e
non vincolante per le parti e che le spese processuali di fr. 4'000.– siano
poste a carico di RE 1 senza assegnazione di spese ripetibili o indennità, è
oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.114).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione impugnata,
in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato
sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 ed ha statuito
in materia di spese e ripetibili.
1.1
Le decisioni limitate a
“singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere
finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni
finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono
fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni
incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente
risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse
giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1
CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo
indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1
e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi,
in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e
7.
ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).
1.2
Non rientrano in queste
categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett.
a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine
totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della
lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o semplificare
il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (così, ad es. la
qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015 consid.
3.6.2
pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo il
diritto internazionale: Bastons Bulletti,
in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad art. 237; I CCA
11.2013.101
19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda del caso, di
“altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali” impugnabili
nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi stabiliti dalla
legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo laddove sia dato
un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2
CPC) (Heinzmann/Braidi, op. cit.,
n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons Bulletti,
op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).
1.3
In concreto, la decisione
impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo
1991.
(sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su
una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che -
senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità
- fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO,
3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente
formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il
merito, non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai
sensi dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione
incidentale giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità
giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora
da procedere all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni.
Inoltre, non configura neanche una decisione parziale in quanto non pone fine
alla causa su una questione indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione
15.
novembre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha accertato come valido e
vincolante per le parti il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta
una decisione su un incidente del processo - resa su unanime ed esplicita
richiesta delle parti (sopra, consid. D) - nel senso di “un’altra decisione”
giusta l’art. 319 lett. b CPC.
2.
Per l’art. 48 lett.
c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con
reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel
termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la
procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art.
321.
cpv. 2 CPC). Anche l’art. 110 CPC dispone poi che il dispositivo in materia
di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a
prescindere se - nel merito - la controversia in sé è soggetta ad appello
oppure a reclamo.
2.1
Ora, l’impugnazione in esame è
in concreto diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in
una decisione su un incidente del processo nel senso di “un’altra decisione”
giusta l’art. 319 lett. b CPC, che, come spiegato (sopra, consid. 1.3), non è
né finale (art. 236 CPC) né incidentale (art. 237 CPC). Motivo per cui, la
trattazione del presente reclamo proposto in applicazione dell’art. 110 CPC compete
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG),
in luogo dell’autorità di merito (art. 48 lett. a cifra 8a LOG).
2.2
La decisione impugnata, che
non è stata emessa in procedura sommaria e non è una disposizione ordinatoria processuale
ai sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), è pervenuta il 16 novembre
2023.
al reclamante. Spedito il 12 dicembre 2023, il gravame ossequia il termine
di 30 giorni (art. 321 CPC). In quanto tempestivo il gravame risulta quindi, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.3
Con il rimedio del reclamo
possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320
CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Con la decisione
impugnata il Pretore aggiunto, accertata la validità del contratto
prematrimoniale che ha ritenuto vincolante per le parti (dispositivo punto 1)
ha poi fissato le spese processuali in fr. 4'000.– ponendole a carico della moglie,
soccombente (dispositivo n. 2 prima frase). Non ha invece assegnato né ripetibili
né indennità d’inconvenienza al marito perché non le aveva chieste (dispositivo
n. 2 seconda frase).
Il reclamante rimprovera
al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti e un’errata
applicazione del diritto, per aver ritenuto a torto ch’egli non aveva chiesto
l’attribuzione di ripetibili, ciò considerato che la specifica richiesta era
stata formulata negli allegati introduttivi e che le domande di causa erano state
confermate in occasione del dibattimento. A mente del reclamante il Pretore
aggiunto avrebbe poi violato il suo diritto di essere sentito, respingendo la
sua richiesta di inoltrare conclusioni al termine della procedura sulla
validità della convenzione prematrimoniale. Postula in via principale di sanare
la violazione in sede di reclamo, in subordine di rinviare gli atti al primo
giudice affinché statuisca sulle ripetibili. Chiede, in riforma della decisione
impugnata, che gli venga assegnata un’indennità pari a fr. 9'500.– (spese e IVA
incluse). A suo dire l’importo si giustifica a fronte del valore di causa di
oltre fr. 5'000'000.– quantificato dalla controparte per rapporto al tema del
regime matrimoniale dei beni e si rivela persino adeguato tenuto conto di un
dispendio di tempo per l’attività legale di oltre 30 ore di lavoro.
4.
Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC,
garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere
sulle relative risultanze prima che sia pronunciata una decisione (DTF 132 II
485.
consid. 3.2; Hurni in: Berner
Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 37 ad art. 53). La violazione del diritto di
essere sentiti comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid.
2.2).
4.1
Va qui rilevato che con la
petizione di divorzio il marito ha, tra l’altro, sostenuto che le parti avevano
sottoscritto un contratto prematrimoniale e che, vigendo il regime della
separazione dei beni tra i coniugi, non v’era alcun regime matrimoniale da
liquidare. Con la risposta 8 marzo 2021 la convenuta ha contestato la validità
del contratto prematrimoniale, ritenendolo nullo. All’udienza del 15 dicembre
2022.
le parti hanno quindi convenuto di limitare la lite alla questione della
validità dell’accordo prematrimoniale dell’8 marzo 1991. Con ordinanza 4
gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove limitate a
questo tema e, assunte le medesime, con ordinanza 5 settembre 2023 ha ritenuto
“che la questione incidentale sulla validità del contratto prematrimoniale è
matura per il giudizio e pertanto, salvo opposizioni motivate delle parti, si
passa a decisione”. Con scritto 7 settembre 2023 il marito, rilevato di non
avere opposizioni di principio a una decisione sulle questioni incidentali, ha
nondimeno chiesto di poter inoltrare osservazioni scritte. La richiesta è stata
respinta con ordinanza 8 settembre 2023 con la motivazione che “la decisione
sulla validità del contratto prematrimoniale verte sull’applicazione del
diritto straniero il quale è accertato d’ufficio dal giudice”.
4.2
Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2
CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo
rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta
conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e
sul merito della lite. Negando all’attore la facoltà di inoltrare conclusioni
sulla questione della validità del contratto prematrimoniale, il Pretore
aggiunto ha quindi violato il suo diritto di essere sentito. Che il giudice
debba accertare d’ufficio il contenuto del diritto straniero non è motivo per
privare le parti dei loro diritti, non da ultimo considerato che in concreto il
Pretore aggiunto non si è limitato ad accertare il contenuto del diritto
straniero, ma ha statuito anche sulla validità del contratto prematrimoniale.
Se nel caso concreto la
violazione del diritto di essere sentiti sia tale da dover annullare la
decisione e rinviarla al primo giudice per procedere a sanare il vizio - che
peraltro affligge di per sé la decisione intera e non solo il dispositivo sulle
spese - è questione che può restare aperta perché, comunque sia la decisione
dev’essere annullata per i motivi illustrati qui di seguito.
5.
Il reclamante
sostiene che il mancato riconoscimento di spese ripetibili a suo favore fonda
su un accertamento manifestamente errato dei fatti. Rileva che - diversamente
da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - fra le sue domande di giudizio
avanzate e ribadite in corso di procedura (allegati e udienze) vi era anche quella
con cui protestava “tasse, spese e ripetibili”.
5.1
Va qui rilevato
che con la petizione di divorzio 26 agosto 2020 l’attore, dopo aver chiesto lo
scioglimento del matrimonio per divorzio (domanda 1.1), senza contributo di
mantenimento fra i coniugi (domanda 1.2) e la ripartizione delle prestazioni di
libero passaggio (domanda 1.3), al punto n. 2 ha indicato “protestate tasse,
spese e ripetibili” (pag. 7). In seguito, la richiesta è stata ribadita con la domanda
n. 2 della “motivazione dell’azione unilaterale del divorzio” del 1° febbraio
2021.
(pag. 7).
Il verbale d’udienza del
15.
dicembre 2022 indica che il marito “si riconferma nei suoi allegati scritti”
(verbale 15 dicembre 2022 pag. 5). Limitata la lite alla questione della
validità dell’accordo prematrimoniale ed esperita la relativa istruttoria, il
Pretore aggiunto ha poi emanato la decisione qui impugnata.
La motivazione del primo
giudice che “non vengono per contro assegnate ripetibili né indennità
d’inconvenienza, in quanto il marito non le ha rivendicate” è quindi il frutto
di un manifesto errore nell’accertamento dei fatti.
5.2
Nelle sue osservazioni 21
febbraio 2024 CO 1 rileva che la domanda di accertamento della nullità della
convenzione prematrimoniale è stata da essa sollevata con la risposta di causa 8
marzo 2021. Su questo punto il reclamante non ha mai formulato opposizioni di
sorta, segnatamente non con l’allegato di replica, e neppure nelle fasi
successive del procedimento.
Se non che, come
illustrato nel considerando precedente, RE 1 aveva sostenuto nella sua
petizione che fra le parti era in vigore un contratto prematrimoniale e di
conseguenza non era da procedere allo scioglimento del regime dei beni. La
convenuta ha contestato la validità del contratto in oggetto, chiedendo a
titolo di liquidazione del regime dei beni un importo non ancora quantificato
ma da quantificare “a dipendenza delle risultanze istruttorie”. La richiesta
dell’attore di non assegnare alcunché alla moglie a titolo di scioglimento del
regime dei beni per la vigenza di un contratto prematrimoniale è speculare a
quella della moglie che chiede la sua parte della sostanza sostenendo la
nullità del medesimo contratto. Di conseguenza non è dato di vedere per quale
motivo egli non avrebbe formulato una richiesta di attribuzione di spese
ripetibili quando si tratta di decidere in punto alla validità del predetto contratto.
L’argomento della resistente, la cui natura defatigatoria non sfugge, non
merita protezione.
6.
In definitiva il
reclamo merita quindi accoglimento nel senso che il dispositivo n. 2, seconda
frase va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante la richiesta di
condannare la moglie a versargli fr. 9'500.- di ripetibili non va però accolta
per i motivi che seguono.
6.1
L’art. 104 cpv. 1 CPC stabilisce
che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione
finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere
ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2
CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.
95.
cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di
per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato
in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b
CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95
cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se
individuabili (Sterchi, in: Berner
Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 7 e 8 ad art. 104).
6.2
Dalle decisioni incidentali
dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali
(art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319
lett. b CPC; Naegeli/Mayhall, in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 8 ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la
ripartizione di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015 inc. n. 13.2014.76 e
12.
novembre 2014 inc. n. 13.2013.92; Schmid/Jent-Sørensen,
in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7 e 8 ad art. 104;
Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95
e n. 4 ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo
forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il
giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22
ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e
la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale
e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile
laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in
base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché
a maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo
complesso e non in funzione del singolo atto processuale.
6.3
Si è detto che la decisione
in esame, a cui il dispositivo qui impugnato si rapporta, non è assimilabile ad
una decisione parziale, di per sé finale giusta l’art. 236 CPC, in quanto non
pone fine alla causa su una questione indipendente (sopra, consid. 1.3), e
questo esclude pertanto la fattispecie prevista dall’art. 104 cpv. 1 CPC
(sopra, consid. 6.1). D’altra parte non si tratta neppure di una decisione
incidentale secondo l’art. 237 CPC, giacché un diverso esito dell’autorità
giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento (sopra, consid. 1.3),
motivo per cui nello specifico nemmeno è dato un caso di applicazione dell’art.
104.
cpv. 2 CPC (sopra, consid. 6.1) rilevato, comunque sia, che questa norma non
impone al giudice un obbligo ma gli conferisce una facoltà.
6.4
Sebbene da un punto di vista
formale il giudizio 15 novembre 2023, di cui il dispositivo qui impugnato è parte
integrante, non configuri una mera disposizione ordinatoria processuale ai
sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), ma neppure una decisione
incidentale, nel caso che qui ci occupa torna utile ispirarsi ai principi
validi in materia di spese e ripetibili (III CCA 1° ottobre 2020 inc. n.
13.2020.19). Così, richiamato quanto esposto sopra (consid. 6.1 e 6.2), nello
specifico l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili saranno da definire alla
fine del procedimento considerando l’intera attività processuale svolta dal
legale. Nel caso concreto ciò appare anche più opportuno, considerato che, seppure
il reclamante abbia ottenuto causa vinta nella misura in cui è stata accertata
la validità e vincolatività del contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, ciò non
consente ancora di ritenere già evaso e definito il tema dello scioglimento del
regime matrimoniale dei beni fra le parti, e neppure si può dare per scontato
che le sue rivendicazioni trovino pieno accoglimento a scapito di ogni e
qualsiasi pretesa formulata in tal senso dalla moglie.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, richiamati gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.-
e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo) sono stabilite in fr. 500.-. Visto
l’esito del gravame, che vede entrambe le parti soccombenti, esse sono poste a loro
carico in ragione di metà per ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 dicembre 2023 di RE
1.
è parzialmente accolto.
§ Il dispositivo n.
2, seconda frase, della decisione 15 novembre 2023 del Pretore aggiunto è
annullato.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico delle parti in ragione
di fr. 250.- ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).