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Decisione

13.2023.118

Reclamo in materia di spese ripetibili. Distinguo tra decisione finale, incidentale, disposizione ordinatoria processuale e altra decisione (decisione su un incidente del processo).

5 marzo 2024Italiano22 min

dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 2 (seconda frase) della

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.118

Lugano

5 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

cancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (azione di divorzio - procedura di

diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione 26 agosto 2020 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 12

dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 novembre 2023 con cui il Pretore

aggiunto non gli ha riconosciuto un’indennità per spese ripetibili (dispositivo

n. 2);

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1, entrambi di

nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________

(Sudafrica, ZA). Dall’unione è nato __________. In esito ad una procedura di

protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha

autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il

relativo accordo.

B. In data 26 agosto

2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’adozione

di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 CO 1 ha aderito alla domanda

di divorzio. Le parti hanno poi entrambe dato atto del principio di

ripartizione delle prestazioni di libero passaggio come per legge. Il 1°

febbraio 2021 il marito ha motivato le sue richieste in merito al contributo di

mantenimento e alla liquidazione del regime matrimoniale, punti rimasti

litigiosi.

Con risposta dell’8 marzo

2021 la moglie ha formulato le proprie richieste, e così il marito con replica

11 novembre 2021 e con duplica 17 gennaio 2022 la moglie. In parallelo è poi

altresì proseguito il procedimento cautelare.

C. Con decisione 28

marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento

della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione

di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del

termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da

questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26).

Nel frattempo la causa di

merito e quella cautelare sono rimaste sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20

ottobre 2022.

D. All’udienza del 15

dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di

merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di

circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto

prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual

system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH), in modo da chiarire il regime

matrimoniale vigente tra i coniugi.

E. Il Pretore aggiunto

ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023

e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per

documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i

coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e

la moglie in data 6 febbraio 2023.

F. Con decisione

processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta 6

febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH.

Con ordinanza suppletoria

di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi

assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio

2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e

respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere

dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della

moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13

giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34).

G. Il 5 settembre 2023

il Pretore aggiunto ha indicato alle parti che la questione incidentale era

matura per il giudizio. Con ordinanza 8 settembre 2023 ha respinto l’istanza

del marito di formulare delle osservazioni finali, argomentando che

l’applicazione del diritto era accertata d’ufficio dal giudice e che, dal canto

loro, era stato dato modo alle parti di documentare il contenuto del diritto

sudafricano.

H. Con istanza 12

ottobre 2023 di assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) la moglie ha

prodotto la sentenza 10 ottobre 2023 della Corte costituzionale sudafricana

inerente all’applicazione del diritto di “redistribuzione” ai matrimoni

celebrati in Sudafrica dopo il 1984 (in applicazione del “Matrimonial

Property Act del 1° novembre 1984”). Il 26 ottobre 2023 il marito vi si è

opposto e il 6 novembre 2023 ha chiesto l’assegnazione di un termine per

elaborare una sua presa di posizione.

Il nuovo documento è stato

assunto agli atti con ordinanza 9 novembre 2023, respingendo l’opposizione e la

domanda di assegnazione di termine del marito.

Fatti

I. Con decisione 15

novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle

parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion

of the accrual system” dell’8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi

fissato in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e

non ha riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo

n. 2).

L. Con reclamo 12

dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 2 (seconda frase) della

decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare CO 1 a versargli fr. 9'500.–

di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il rinvio al

Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore. Rivendica

altresì fr. 2'900.– di spese ripetibili per la procedura di reclamo.

Con osservazioni 21

febbraio 2024 CO 1 postula che il gravame sia dichiarato irricevibile, in

subordine che sia respinto.

M. Il parallelo reclamo 27

novembre 2023 di CO 1 contro la decisione 15 novembre 2023, con cui è chiesto

che il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e

non vincolante per le parti e che le spese processuali di fr. 4'000.– siano

poste a carico di RE 1 senza assegnazione di spese ripetibili o indennità, è

oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.114).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con la decisione impugnata,

in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato

sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 ed ha statuito

in materia di spese e ripetibili.

1.1

Le decisioni limitate a

“singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere

finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni

finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono

fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni

incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente

risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse

giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1

CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo

indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1

e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi,

in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e

7.

ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).

1.2

Non rientrano in queste

categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett.

a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine

totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della

lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o semplificare

il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (così, ad es. la

qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015 consid.

3.6.2

pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo il

diritto internazionale: Bastons Bulletti,

in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad art. 237; I CCA

11.2013.101

19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda del caso, di

“altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali” impugnabili

nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi stabiliti dalla

legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo laddove sia dato

un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2

CPC) (Heinzmann/Braidi, op. cit.,

n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons Bulletti,

op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy,

op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin,

in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).

1.3

In concreto, la decisione

impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo

1991.

(sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su

una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che -

senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità

- fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO,

3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente

formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il

merito, non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai

sensi dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione

incidentale giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità

giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora

da procedere all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni.

Inoltre, non configura neanche una decisione parziale in quanto non pone fine

alla causa su una questione indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione

15.

novembre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha accertato come valido e

vincolante per le parti il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta

una decisione su un incidente del processo - resa su unanime ed esplicita

richiesta delle parti (sopra, consid. D) - nel senso di “un’altra decisione”

giusta l’art. 319 lett. b CPC.

2.

Per l’art. 48 lett.

c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con

reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel

termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la

procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art.

321.

cpv. 2 CPC). Anche l’art. 110 CPC dispone poi che il dispositivo in materia

di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a

prescindere se - nel merito - la controversia in sé è soggetta ad appello

oppure a reclamo.

2.1

Ora, l’impugnazione in esame è

in concreto diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in

una decisione su un incidente del processo nel senso di “un’altra decisione”

giusta l’art. 319 lett. b CPC, che, come spiegato (sopra, consid. 1.3), non è

né finale (art. 236 CPC) né incidentale (art. 237 CPC). Motivo per cui, la

trattazione del presente reclamo proposto in applicazione dell’art. 110 CPC compete

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG),

in luogo dell’autorità di merito (art. 48 lett. a cifra 8a LOG).

2.2

La decisione impugnata, che

non è stata emessa in procedura sommaria e non è una disposizione ordinatoria processuale

ai sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), è pervenuta il 16 novembre

2023.

al reclamante. Spedito il 12 dicembre 2023, il gravame ossequia il termine

di 30 giorni (art. 321 CPC). In quanto tempestivo il gravame risulta quindi, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.3

Con il rimedio del reclamo

possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320

CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Con la decisione

impugnata il Pretore aggiunto, accertata la validità del contratto

prematrimoniale che ha ritenuto vincolante per le parti (dispositivo punto 1)

ha poi fissato le spese processuali in fr. 4'000.– ponendole a carico della moglie,

soccombente (dispositivo n. 2 prima frase). Non ha invece assegnato né ripetibili

né indennità d’inconvenienza al marito perché non le aveva chieste (dispositivo

n. 2 seconda frase).

Il reclamante rimprovera

al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti e un’errata

applicazione del diritto, per aver ritenuto a torto ch’egli non aveva chiesto

l’attribuzione di ripetibili, ciò considerato che la specifica richiesta era

stata formulata negli allegati introduttivi e che le domande di causa erano state

confermate in occasione del dibattimento. A mente del reclamante il Pretore

aggiunto avrebbe poi violato il suo diritto di essere sentito, respingendo la

sua richiesta di inoltrare conclusioni al termine della procedura sulla

validità della convenzione prematrimoniale. Postula in via principale di sanare

la violazione in sede di reclamo, in subordine di rinviare gli atti al primo

giudice affinché statuisca sulle ripetibili. Chiede, in riforma della decisione

impugnata, che gli venga assegnata un’indennità pari a fr. 9'500.– (spese e IVA

incluse). A suo dire l’importo si giustifica a fronte del valore di causa di

oltre fr. 5'000'000.– quantificato dalla controparte per rapporto al tema del

regime matrimoniale dei beni e si rivela persino adeguato tenuto conto di un

dispendio di tempo per l’attività legale di oltre 30 ore di lavoro.

4.

Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC,

garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti

rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere

sulle relative risultanze prima che sia pronunciata una decisione (DTF 132 II

485.

consid. 3.2; Hurni in: Berner

Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 37 ad art. 53). La violazione del diritto di

essere sentiti comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid.

2.2).

4.1

Va qui rilevato che con la

petizione di divorzio il marito ha, tra l’altro, sostenuto che le parti avevano

sottoscritto un contratto prematrimoniale e che, vigendo il regime della

separazione dei beni tra i coniugi, non v’era alcun regime matrimoniale da

liquidare. Con la risposta 8 marzo 2021 la convenuta ha contestato la validità

del contratto prematrimoniale, ritenendolo nullo. All’udienza del 15 dicembre

2022.

le parti hanno quindi convenuto di limitare la lite alla questione della

validità dell’accordo prematrimoniale dell’8 marzo 1991. Con ordinanza 4

gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove limitate a

questo tema e, assunte le medesime, con ordinanza 5 settembre 2023 ha ritenuto

“che la questione incidentale sulla validità del contratto prematrimoniale è

matura per il giudizio e pertanto, salvo opposizioni motivate delle parti, si

passa a decisione”. Con scritto 7 settembre 2023 il marito, rilevato di non

avere opposizioni di principio a una decisione sulle questioni incidentali, ha

nondimeno chiesto di poter inoltrare osservazioni scritte. La richiesta è stata

respinta con ordinanza 8 settembre 2023 con la motivazione che “la decisione

sulla validità del contratto prematrimoniale verte sull’applicazione del

diritto straniero il quale è accertato d’ufficio dal giudice”.

4.2

Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2

CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo

rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta

conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e

sul merito della lite. Negando all’attore la facoltà di inoltrare conclusioni

sulla questione della validità del contratto prematrimoniale, il Pretore

aggiunto ha quindi violato il suo diritto di essere sentito. Che il giudice

debba accertare d’ufficio il contenuto del diritto straniero non è motivo per

privare le parti dei loro diritti, non da ultimo considerato che in concreto il

Pretore aggiunto non si è limitato ad accertare il contenuto del diritto

straniero, ma ha statuito anche sulla validità del contratto prematrimoniale.

Se nel caso concreto la

violazione del diritto di essere sentiti sia tale da dover annullare la

decisione e rinviarla al primo giudice per procedere a sanare il vizio - che

peraltro affligge di per sé la decisione intera e non solo il dispositivo sulle

spese - è questione che può restare aperta perché, comunque sia la decisione

dev’essere annullata per i motivi illustrati qui di seguito.

5.

Il reclamante

sostiene che il mancato riconoscimento di spese ripetibili a suo favore fonda

su un accertamento manifestamente errato dei fatti. Rileva che - diversamente

da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - fra le sue domande di giudizio

avanzate e ribadite in corso di procedura (allegati e udienze) vi era anche quella

con cui protestava “tasse, spese e ripetibili”.

5.1

Va qui rilevato

che con la petizione di divorzio 26 agosto 2020 l’attore, dopo aver chiesto lo

scioglimento del matrimonio per divorzio (domanda 1.1), senza contributo di

mantenimento fra i coniugi (domanda 1.2) e la ripartizione delle prestazioni di

libero passaggio (domanda 1.3), al punto n. 2 ha indicato “protestate tasse,

spese e ripetibili” (pag. 7). In seguito, la richiesta è stata ribadita con la domanda

n. 2 della “motivazione dell’azione unilaterale del divorzio” del 1° febbraio

2021.

(pag. 7).

Il verbale d’udienza del

15.

dicembre 2022 indica che il marito “si riconferma nei suoi allegati scritti”

(verbale 15 dicembre 2022 pag. 5). Limitata la lite alla questione della

validità dell’accordo prematrimoniale ed esperita la relativa istruttoria, il

Pretore aggiunto ha poi emanato la decisione qui impugnata.

La motivazione del primo

giudice che “non vengono per contro assegnate ripetibili né indennità

d’inconvenienza, in quanto il marito non le ha rivendicate” è quindi il frutto

di un manifesto errore nell’accertamento dei fatti.

5.2

Nelle sue osservazioni 21

febbraio 2024 CO 1 rileva che la domanda di accertamento della nullità della

convenzione prematrimoniale è stata da essa sollevata con la risposta di causa 8

marzo 2021. Su questo punto il reclamante non ha mai formulato opposizioni di

sorta, segnatamente non con l’allegato di replica, e neppure nelle fasi

successive del procedimento.

Se non che, come

illustrato nel considerando precedente, RE 1 aveva sostenuto nella sua

petizione che fra le parti era in vigore un contratto prematrimoniale e di

conseguenza non era da procedere allo scioglimento del regime dei beni. La

convenuta ha contestato la validità del contratto in oggetto, chiedendo a

titolo di liquidazione del regime dei beni un importo non ancora quantificato

ma da quantificare “a dipendenza delle risultanze istruttorie”. La richiesta

dell’attore di non assegnare alcunché alla moglie a titolo di scioglimento del

regime dei beni per la vigenza di un contratto prematrimoniale è speculare a

quella della moglie che chiede la sua parte della sostanza sostenendo la

nullità del medesimo contratto. Di conseguenza non è dato di vedere per quale

motivo egli non avrebbe formulato una richiesta di attribuzione di spese

ripetibili quando si tratta di decidere in punto alla validità del predetto contratto.

L’argomento della resistente, la cui natura defatigatoria non sfugge, non

merita protezione.

6.

In definitiva il

reclamo merita quindi accoglimento nel senso che il dispositivo n. 2, seconda

frase va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante la richiesta di

condannare la moglie a versargli fr. 9'500.- di ripetibili non va però accolta

per i motivi che seguono.

6.1

L’art. 104 cpv. 1 CPC stabilisce

che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione

finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere

ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2

CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art.

95.

cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di

per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato

in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b

CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95

cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se

individuabili (Sterchi, in: Berner

Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 7 e 8 ad art. 104).

6.2

Dalle decisioni incidentali

dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali

(art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319

lett. b CPC; Naegeli/Mayhall, in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 8 ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la

ripartizione di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015 inc. n. 13.2014.76 e

12.

novembre 2014 inc. n. 13.2013.92; Schmid/Jent-Sørensen,

in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7 e 8 ad art. 104;

Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95

e n. 4 ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo

forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il

giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22

ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e

la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale

e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile

laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in

base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché

a maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo

complesso e non in funzione del singolo atto processuale.

6.3

Si è detto che la decisione

in esame, a cui il dispositivo qui impugnato si rapporta, non è assimilabile ad

una decisione parziale, di per sé finale giusta l’art. 236 CPC, in quanto non

pone fine alla causa su una questione indipendente (sopra, consid. 1.3), e

questo esclude pertanto la fattispecie prevista dall’art. 104 cpv. 1 CPC

(sopra, consid. 6.1). D’altra parte non si tratta neppure di una decisione

incidentale secondo l’art. 237 CPC, giacché un diverso esito dell’autorità

giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento (sopra, consid. 1.3),

motivo per cui nello specifico nemmeno è dato un caso di applicazione dell’art.

104.

cpv. 2 CPC (sopra, consid. 6.1) rilevato, comunque sia, che questa norma non

impone al giudice un obbligo ma gli conferisce una facoltà.

6.4

Sebbene da un punto di vista

formale il giudizio 15 novembre 2023, di cui il dispositivo qui impugnato è parte

integrante, non configuri una mera disposizione ordinatoria processuale ai

sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), ma neppure una decisione

incidentale, nel caso che qui ci occupa torna utile ispirarsi ai principi

validi in materia di spese e ripetibili (III CCA 1° ottobre 2020 inc. n.

13.2020.19). Così, richiamato quanto esposto sopra (consid. 6.1 e 6.2), nello

specifico l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili saranno da definire alla

fine del procedimento considerando l’intera attività processuale svolta dal

legale. Nel caso concreto ciò appare anche più opportuno, considerato che, seppure

il reclamante abbia ottenuto causa vinta nella misura in cui è stata accertata

la validità e vincolatività del contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, ciò non

consente ancora di ritenere già evaso e definito il tema dello scioglimento del

regime matrimoniale dei beni fra le parti, e neppure si può dare per scontato

che le sue rivendicazioni trovino pieno accoglimento a scapito di ogni e

qualsiasi pretesa formulata in tal senso dalla moglie.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, richiamati gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.-

e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo) sono stabilite in fr. 500.-. Visto

l’esito del gravame, che vede entrambe le parti soccombenti, esse sono poste a loro

carico in ragione di metà per ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 dicembre 2023 di RE

1.

è parzialmente accolto.

§ Il dispositivo n.

2, seconda frase, della decisione 15 novembre 2023 del Pretore aggiunto è

annullato.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico delle parti in ragione

di fr. 250.- ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).