13.2023.119
Fondo gravato da un diritto di superficie. Sostituzione di parte per intervenuta vendita del fondo, con subingresso in causa dell'acquirente. Negata la richiesta della proprietaria originaria del fondo (alienante) di mantenere la posizione processuale di parte attrice nella causa.
12 marzo 2024Italiano13 min
impianti ubicata sul fondo n. __________0. Il tutto con comminatoria penale giusta
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.119
Lugano
12 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2021.370 (provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 15 novembre 2021 da
RE
1
PI
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 14
dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 28 novembre 2023 con cui il Pretore
ha respinto la sua richiesta di mantenere la posizione processuale di parte attrice
nella causa;
ritenuto
in fatto: A. Il fondo n. __________0 RFD
del Comune di __________ confina con il fondo n. __________8 RFD del Comune di __________.
Sui due fondi, entrambi costituiti in proprietà per piani, sorge lo stabile
commerciale “__________”.
RE 1 e PI 1 erano
proprietarie in ragione di 1/2 ciascuna della PPP n. __________ (PPP n. 1) del
fondo base n. __________0 RFD di Collina d’Oro, l’altra PPP n. __________ (PPP
n. 2) essendo invece detenuta in proprietà esclusivamente da PI 1. RE 1 è inoltre
proprietaria di due PPP del fondo base n. __________8 RFD del Comune di __________
PI 1 di altre quote PPP del medesimo fondo.
Il fondo base n. __________0
è gravato da una servitù di superficie a favore di CO 1 - già __________ - per
costruire e gestire una stazione di servizio con edifici accessori, impianti
tecnici e servizi di assistenza. Questa servitù grava una parte comune del
fondo assegnata in uso riservato alla PPP n. 2 già di proprietà di PI 1. Regolarmente
iscritta a registro fondiario, la servitù è stata costituita il 1° marzo 1994.
Il canone annuo è stato fissato in fr. 60'000.– e la durata del diritto in 25 anni
a far tempo dal 10 marzo 1994, prorogabile automaticamente di 5 anni in 5 anni
salvo rinuncia delle parti con 6 mesi di preavviso dalla scadenza. Il contratto
di costituzione del diritto di superficie stabilisce segnatamente che “con la
fine della servitù di superficie, alla scadenza del contratto prevista in 25
anni, tutte le costruzioni sopra e sotto il suolo sono devolute senza indennità
al proprietario. Il proprietario potrà altresì richiedere, a proprio giudizio
la completa demolizione e lo sgombero delle costruzioni realizzate, da
effettuare a spese del superficiario”.
Fatti
B. Con istanza 15
novembre 2021 RE 1 e PI 1 hanno chiesto in via supercautelare di vietare a CO 1
l’esecuzione/prosecuzione di lavori di demolizione di qualsiasi natura e/o di
smantellamento degli impianti e della stazione di servizio e dei relativi
impianti ubicata sul fondo n. __________0. Il tutto con comminatoria penale giusta
l’art. 292 CPS. Quali (com)proprietarie del fondo n. __________0, esse rivendicano
in sostanza il diritto, alla cessazione della servitù di superficie, di vedersi
devolvere gratuitamente da CO 1 tutte le costruzioni - sopra e sotto il suolo -
che fanno parte della stazione di servizio operativa dal 1995.
Respinta il 15 novembre
2021 la domanda di provvedimenti supercautelari, la causa è stata sospesa per
trattative dal 19 novembre 2021 al 20 gennaio 2022.
C. Con osservazioni del 15
marzo 2022 CO 1 ha integralmente avversato l’istanza. In particolare ha contestato
la legittimazione nella procedura di RE 1 e ha rivendicato il diritto di disporre
liberamente delle proprie costruzioni come un proprietario del fondo, inclusa
la facoltà demolire e/o smantellare dette opere, fintanto che fosse durato il
contratto di superficie.
Entrambe le parti hanno
riaffermato le loro posizioni, RE 1 e PI 1 con replica spontanea 4 aprile 2022
e CO 1 con duplica spontanea 26 aprile 2022.
D. La causa è stata
sospesa per trattative il 2 maggio 2022. Il 28 luglio 2023 CO 1 ne ha chiesto
la riattivazione, rilevando che il fondo n. __________0 oggetto del diritto di
superficie era nel frattempo stato venduto a terzi.
Con decisione 31 luglio 2023
il Pretore ha riattivato la causa e, verificato l’avvenuto trapasso di
proprietà del fondo n. __________0 in data 5 maggio 2022 a PI 2 di __________, ha
assegnato a quest’ultima un termine per indicare se intendeva subentrare nella causa
al posto dell’alienante giusta l’art. 83 CPC.
Il 21 agosto 2023 PI 2 ha
comunicato di voler subentrare nella lite quale nuova proprietaria del fondo n.
__________0. Così sollecitato, il 21 agosto 2023 il Pretore ha fissato a RE 1
un termine per circostanziare una sua eventuale e formale richiesta per rimanere
parte alla procedura. Il 4 settembre 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore che fosse
mantenuto il suo statuto di parte nel processo. CO 1 vi si è opposta con
scritto 18 settembre 2023. RE 1 ha ribadito la richiesta con replica spontanea
2 ottobre 2023, ancora avversata da CO 1 il 10 ottobre 2023.
E. Con decisione 28
novembre 2023 il Pretore ha disposto il subingresso nella causa di PI 2 in
sostituzione di RE 1 e di PI 1 (dispositivo n. 1). Ha per contro respinto l’istanza
con cui RE 1 chiedeva di mantenere la posizione processuale di attrice nella
causa (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 14
dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare la decisione 28 novembre 2023 nel senso
di accogliere la sua richiesta di mantenere lo statuto di parte nel processo in
corso.
Non sono state raccolte
osservazioni.
G. Nel frattempo, con
decisione cautelare 15 dicembre 2023 il Pretore ha fatto divieto a CO 1 di
procedere all’esecuzione di lavori di demolizione di qualsiasi natura presso la
stazione di servizio ubicata sul fondo n. __________0, con contestuale ordine
di sospendere eventuali lavori di demolizione e/o smantellamento degli impianti
già in corso, il tutto assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CPS.
Ha quindi assegnato a PI 2 un termine di 60 giorni per promuovere l’azione di
merito a convalida della misura cautelare, pena il decadimento del divieto e
posto le spese giudiziarie a carico della convenuta.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con la decisione 28
novembre 2023 il Pretore ha disposto, in applicazione dell’art. 83 CPC, la
sostituzione delle originarie parti istanti RE 1 e di PI 1 con PI 2
(dispositivo n. 1) e ha poi respinto la richiesta di RE 1 di mantenere la
qualità di attrice in seno al processo (dispositivo n. 2).
RE 1 impugna il solo
dispositivo n. 2, con cui è stata respinta la sua richiesta di continuare a stare
in causa nel ruolo di attrice a tutela di propri specifici interessi diretti.
Quest’ultima decisione essendo una disposizione ordinatoria processuale, richiamata
anche la procedura sommaria, per i combinati disposti degli art. 124, 319 lett.
b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci
giorni.
Il giudizio 28 novembre
2023.
è pervenuto alla reclamante in data 4 dicembre 2023. Spedito con invio
raccomandato il 14 dicembre 2023, il gravame è tempestivo e quindi, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato fatti
(lett. b).
3.
L’art. 83 CPC dispone
che se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può
subentrare nel processo al posto dell’alienante. La parte subentrante risponde
per tutte le spese giudiziarie e la parte che si ritira risponde solidalmente per
le spese giudiziarie già maturate (cpv. 2).
Quando subentra nel
processo al posto dell’alienante, l’acquirente diventa quindi parte in causa al
suo posto. In altre parole lo sostituisce, come risulta dal titolo del titolo
quinto, capitolo 6 del CPC. A seguito della sostituzione il venditore non è
quindi più legittimato a stare in causa.
3.1
Il Pretore, premesso che l’istanza
di provvedimenti cautelari in oggetto era fondata sul contratto di costituzione
del diritto di superficie, ha rilevato che il diritto di agire a tutela di quel
contratto stesso spettava unicamente al proprietario del fondo sicché, il fondo
medesimo essendo stato alienato, nulla ostava al subentro in lite della nuova
proprietaria. Su questo punto la decisione non è stata impugnata e non pare
meno che corretta.
4.
Il Pretore ha
respinto la richiesta di RE 1 di continuare a essere parte in causa. Ha
rilevato che invocando ora il diritto di vicinato per proseguire nella
procedura, essa aveva modificato la causa petendi ciò che costituiva una
mutazione dell’azione, inammissibile per mancanza di un sufficiente nesso
causale materiale con la pretesa precedente. Di conseguenza non le poteva essere
riconosciuto il diritto di mantenere la qualità di attrice.
4.1
La reclamante contesta che vi
sia una mutazione dell’azione rilevando che la domanda di causa è rimasta la
medesima, cioè di vietare i lavori di demolizione della stazione di servizio.
La conclusione del primo
giudice merita conferma. Dopo l’alienazione del fondo a PI 2, RE 1 ha sostenuto
che “… ritiene di poter fondare la propria legittimazione a continuare a
prendere parte alla procedura in forza delle disposizioni relative al diritto
di vicinato …” (osservazioni 4 settembre 2023, pag. 3 n. 5). Invocando ora le norme
regolanti il diritto di vicinato invece del contratto di costituzione del
diritto di superficie in appoggio delle sue richieste, essa ha cambiato il fondamento
della causa. Tema originale dell’istanza è infatti il diritto di riversione, ed
è chiesto il rispetto del contratto di costituzione del diritto di superficie. Ora
il tema è invece quello delle immissioni che potrebbero essere originate dalla
demolizione della stazione di servizio ed è qui invocato il rispetto del
diritto di vicinato. Trattasi indubbiamente di una mutazione dell’azione, in
concreto inammissibile non essendo verificate le condizioni poste dall’art. 227
cpv. 1 CPC. La decisione impugnata merita quindi conferma.
4.2
La reclamante sostiene inoltre
di essere legittimata a proseguire nella causa in quanto da considerare “comproprietaria”
del fondo gravato poiché proprietaria di due PPP, ovvero la n. __________ e n. __________
del fondo base n. __________8 su cui è insediato da anni il complesso
commerciale __________, edificio che appunto occupa altresì il contiguo fondo
base n. __________0. A suo dire, quand’anche edificato su fondi siti in due
diversi comuni e sottoposti a due ordinamenti catastali, il __________ sarebbe
da intendere quale unica entità, sicché laddove i due fondi si fossero trovati
su un solo comune vi sarebbe stata una proprietà per piani unica e le due unità
PPP appartenenti alla reclamante avrebbero fatto parte (insieme a tutte le
altre) del fondo base gravato dal diritto di superficie oggetto della lite. La
stazione di servizio eretta sul fondo n. __________0 in forza di quel diritto
di superficie sarebbe così una componente di tutto il complesso commerciale con
la conseguenza che l’alienazione dell’oggetto della lite sarebbe solo parziale.
Di conseguenza la reclamante, in quanto proprietaria attuale delle due citate
PPP del fondo base n. __________8 avrebbe il diritto di rimanere parte nella
procedura giudiziaria tesa a preservare la costruzione.
4.3
Va qui rammentato che il
diritto di superficie è una servitù che consente al superficiario di costruire
o mantenere una costruzione o altre opere, sopra o sotto un fondo altrui e di
esserne proprietario (art. 675 CC). Il diritto di riversione è disciplinato
dall’art. 779c CC, il quale prevede che, all’estinzione del diritto di
superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui
diventano in quel momento parti costitutive. L’art. 779d CC stabilisce poi che
alla scadenza del diritto di superficie il proprietario del fondo deve al
superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute.
Il diritto di superficie
conferisce quindi al superficiario il diritto, ma non l’obbligo, di mantenere
una costruzione sul fondo gravato sino alla scadenza del diritto medesimo. La
costruzione è di proprietà del superficiario, che ne può disporre a pieno a
titolo. Solo alla scadenza della servitù la costruzione diventa parte
costitutiva del fondo su cui sorge (art. 779c CC) e fino a quel momento il
proprietario del fondo gravato non può vantare alcun diritto sulla stessa.
4.4
In concreto, per il diritto
di riversione le parti hanno ripreso la disciplina del CC. In deroga all’art.
779d CC hanno tuttavia pattuito che alla scadenza della servitù tutte le
costruzioni sopra e sotto il suolo sarebbero state devolute senza indennità al
proprietario, il quale inoltre poteva altresì richiedere, a proprio giudizio,
la completa demolizione e lo sgombero delle costruzioni realizzate a spese del
superficiario. Il contenuto della servitù non risulta per il resto che sia
stato modificato; segnatamente non risultano restrizioni di sorta al diritto di
proprietà del superficiario né oneri supplementari a suo carico, in particolare
non l’obbligo di mantenere la costruzione fino alla scadenza del diritto di
superficie, obbligo che neppure può essere dedotto dalla rinuncia all’indennità
al momento della scadenza del diritto.
Ciò premesso, rilevato che
il diritto di superficie grava unicamente il fondo n. __________0 ma non il confinante
fondo n. __________8, la reclamante non può più vantare alcun diritto sul fondo
gravato perché non ne è (più) proprietaria. La sua comproprietà del confinante
fondo n. __________8, sul quale sorge una costruzione che si estende anche sul
fondo gravato, nulla vi cambia poiché i suoi diritti di proprietaria non
travalicano i limiti della sua proprietà. È qui evidente che in relazione al
diritto di superficie l’alienazione dell’oggetto litigioso non può essere
ritenuta solo parziale.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si
situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, posto che nello specifico non sono state raccolte
osservazioni.
6.
Il presente giudizio
rende inoltre priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al
reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 dicembre 2023 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 800.–, sono a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 dicembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2
LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).