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Decisione

13.2023.12

Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo

2 maggio 2023Italiano11 min

oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.12

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta de giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.2 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

2 gennaio 2023 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora

sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese

processuali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 e CO 1 hanno

concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente per

oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

B. Con scritto 31 agosto

2022 CO 1 ha rescisso il contratto di affitto con effetto immediato.

In seguito, con

disdetta datata 29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO

1 ha rescisso il medesimo contratto d’affitto per il 1° ottobre 2022. La

disdetta è stata spedita con plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa

alla posta il 29 settembre 2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 30

settembre 2022. La medesima disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno,

sempre con plico raccomandato, all’indirizzo __________, che essa ha ritirato

il 5 ottobre 2022.

Con disdetta datata 29

settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale del Cantone, CO 1 ha ancora rescisso

il contratto d’affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata spedita con

plico raccomandato a RE 1 c/o __________. Rimessa alla posta il 30 settembre

2022, essa è pervenuta nelle mani di RE 1 il 4 ottobre 2022. La medesima

disdetta le è poi stata inviata il medesimo giorno, sempre con plico

raccomandato, all’indirizzo di __________, che essa ha ritirato il 5 ottobre

2022.

C. Con petizione 2

gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia accertata la

nullità delle disdette 31 agosto e 1° settembre 2022. In via subordinata ha

chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di 6 anni. La

causa è stata rubricata con il n. SE.2023.2.

Con ordinanza 17 gennaio

2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle spese

processuali di fr. 25'000.-.

D. Con ulteriore

petizione 2 gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia

“accertata la nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per

il 1° ottobre 2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5

ottobre 2022. In via subordinata ha chiesto la protrazione del contratto

d’affitto per il periodo di 6 anni. La causa è stata rubricata con il n. SE.2023.1.

Con ordinanza 17

gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle

spese processuali di fr. 25'000.-.

E. Con un unico reclamo datato

27 gennaio 2023 RE 1 insorge contro le precitate decisioni, chiedendone

l’annullamento e postulando che le richieste d’anticipo siano ridotte a fr.

14'000.-da suddividere in misura di fr. 7'000.- su ciascuna procedura.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte la cui posizione processuale non è toccata dalla

decisione impugnata.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto le

richieste d’anticipo sono state ricevute dalla reclamante il 18 gennaio 2023

sicché il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e

quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

RE 1 impugna due

ordinanze riferite a due diverse procedure con un unico reclamo. Si prescinde

dall’ordinare la disgiunzione dei reclami ritenuto che, comunque si procederà

con due giudizi separati.

3.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

4.

La reclamante

contesta la decisione del Pretore aggiunto che le ha chiesto un anticipo di fr.

25'000.- per la procedura SE.2023.2. Sostiene che, il valore di causa essendo

pari a fr. 350'000.- (pari al canone annuo di fr. 50'000.- per 7 anni), la

tassa di giustizia dovrebbe essere fissata in fr. 14'000.- quale valore medio

della forchetta prevista dalla LTG.

4.1

Nel Canton Ticino, le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in

modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le

cause trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della

procedura ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).

4.2

Il valore litigioso è

determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e

prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art.

92.

cpv. 1 CPC). In concreto la reclamante contesta la validità della disdetta

del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il

valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta

(1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8

anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene la reclamante). Tenuto conto del

canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr. 416'666.-.

4.3

L’art. 7 cpv. 1 LTG

stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un

massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e

500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr.

25'000.- egli ha quindi superato il limite massimo della tariffa, senza

peraltro spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi

fondato e la decisione impugnata è da annullare.

5.

La reclamante adduce

che tra le parti sono pendenti varie procedure per le quali la Pretura ha

chiesto complessivamente fr. 90'000.- di anticipo per le spese. Il motivo della

molteplicità delle procedure risiederebbe nel fatto che il convenuto ha inviato

complessivamente 10 disdette per il medesimo contratto di locazione - di cui 4

al marito dell’attrice - ciò che ha reso necessario procedere alla

contestazione delle stesse. Sostiene che, avendo avviato due cause parallele

per contestare tali disdette, la tassa di giustizia sarebbe da suddividere in

parti uguali sulle due procedure di contestazione della disdetta, fissandola

per ciascuna in fr. 7'000.-.

5.1

In merito alla rescissione

del contratto d’affitto va rilevato che vi è stata una prima disdetta, datata 31

agosto 2022, inviata personalmente da CO 1 a RE 1 (doc. CC). Con scritto del

giorno successivo il di lui legale, rilevata la mora dell’affittuario, ha poi

comunicato che CO 1 “recede senza preavviso e con effetto immediato dal contratto

d’affitto (come da lettera inviata per iscritto e qui riprodotta in copia)”.

Non si tratta quindi di due disdette distinte bensì della conferma della

disdetta già data il giorno precedente.

A questa sono poi seguite

due ulteriori disdette: una è datata 29 ottobre 2022, ma è stata inviata il 29

settembre 2022. L’altra è datata 29 settembre 2022, ed è stata inviata il 30

settembre 2022. Ognuna di queste due disdette è stata inviata a RE 1 due volte

e meglio all’indirizzo c/o __________ e all’indirizzo __________. Una prima

constatazione è che non v’è alcun motivo per poter ritenere che la medesima

disdetta, inviata al medesimo destinatario ma a due indirizzi differenti, siano

da considerare come due disdette. Una seconda constatazione riguarda l’ultima

disdetta in ordine di tempo, datata 29 settembre 2022 e rimessa alla posta il

30.

settembre 2022. Stante l’evidente l’errore nella disdetta che, datata 29

ottobre 2022 è però stata rimessa alla posta il 29 settembre 2022, è verosimile

che il mittente abbia così inteso correggere l’errore. La situazione è quindi

ben meno complessa di quanto lamentato dalla reclamante. Ciò premesso, non si

intravvede comunque alcuna necessità di avviare due distinte cause (in realtà

tre, considerata anche quella promossa separatamente dal marito della

reclamante) per contestare delle disdette che - anche considerandole

separatamente - sono comunque tutte riferite al medesimo contratto d’affitto. In

questa situazione la reclamante ha deciso di avviare personalmente due cause. In

mancanza di altre indicazioni, il primo giudice correttamente le ha trattate

separatamente. Seppure non si possa escludere che in futuro le stesse possano

essere in qualche modo riunite, fino a quel momento è corretto che siano trattate

in modo indipendente. Non si può quindi seriamente rimproverare al Pretore

aggiunto di non aver ripartito d’ufficio l’anticipo delle spese sulle due

procedure, il cui modo di procedere non può essere considerato errato ma è la

conseguenza della, invero singolare, strategia processuale della reclamante. È

possibile che dal prelievo dell’intera tassa di giustizia per ciascuna causa

possa, infine, anche risultare un esubero, ma ciò dipenderà essenzialmente dal

seguito, non ancora definito, della procedura. Allo stato attuale le procedure

sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più che neppure risulta

che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una moderazione potrebbe

indubbiamente essere opportuna.

6.

Ciò premesso,

considerato che, per i motivi esposti sopra (consid. 4.3) la decisione è

comunque da annullare, si prescinde dal fissare l’importo delle spese che

dovranno nuovamente essere stabilite dal primo giudice.

Per quanto concerne il

problema della scarsità dei mezzi addotta dalla reclamante, la rateazione sarà,

se del caso, da chiedere in prima istanza. In questa sede la domanda è invece

inammissibile.

7.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

sono poste a carico della reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere

poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e

non può quindi essere considerato soccombente.

8.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 27 gennaio

2023.

di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata.

L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.