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Decisione

13.2023.120

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Sulla legittimazione attiva ha da pronunciarsi anzitutto il primo giudice.

8 gennaio 2024Italiano6 min

stralciato dai ruoli con decisione 14 giugno 2023 per mancato pagamento dell’anticipo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.120

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione

4 maggio 2021 da

CO

1

patrocinato dall’a PA 1

contro

RE

1

e ora sul reclamo 15

dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 4 dicembre

2023 del Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 4

maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €

2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.

B. Con risposta 28

novembre 2021 RE 1 ha chiesto che la petizione sia dichiarata inammissibile. In

via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma

“di almeno CHF 25'000'000.-”.

C. Con decisione 5

aprile 2023 il Pretore ha statuito sulle eccezioni preliminari sollevate da RE

1 e sulle prove notificate dalle parti. Egli ha respinto le contestazioni

riguardo alla notificazione dell’ordinanza 16 gennaio 2023 e della replica,

accertando che tali atti erano stati regolarmente notificati alla convenuta e

così la richiesta di assegnare un termine suppletorio per presentare la

duplica. Ha rinviato al merito la decisione sulle contestazioni in punto alla

legittimazione attiva, alla prescrizione, alla procura e alla perenzione del

precetto esecutivo. Ha respinto la richiesta di dichiarare nullo il

provvedimento 7 giugno 2022. Ha ammesso i documenti presentati dalle parti e il

richiamo dell’incarto relativo alla conciliazione. Ha assegnato alle parti un

termine per procedere alla consultazione degli incarti penali e presentare i

relativi documenti rilevanti. Ha respinto il richiamo degli incarti esecutivi.

Ha ammesso l’interrogatorio/deposizione di CO 1. Ha rinviato a ulteriore

decisione le rimanenti prove.

Con reclamo 28 aprile 2023

RE 1 ha chiesto l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento

della predetta decisione. Respinta con sentenza 17 maggio 2023 l’istanza di

gratuito patrocinio della reclamante, il gravame è in seguito è stato

stralciato dai ruoli con decisione 14 giugno 2023 per mancato pagamento dell’anticipo

delle spese processuali.

D. Con istanza 28

novembre 2023 RE 1 ha chiesto di accertare preliminarmente la mancanza di

legittimazione attiva, l’intervenuta prescrizione, l’intervenuta riduzione del

credito preteso dall’attore nonché il “difetto di giurisdizione del Pretore di

Lugano”.

E. Con ordinanza 4

dicembre 2023 il Pretore ha anzitutto constatato che l’udienza delle prime

arringhe si era tenuta il 28 settembre 2023 e l’istruttoria era in corso. Considerato

poi che una volta terminato lo scambio degli allegati scritti le parti sono

ammesse a presentare fatti nuovi e nuovi mezzi di prova solo nei limiti

dell’art. 229 CPC, ha rilevato che la convenuta non spiegava il fondamento

processuale di questa sua ulteriore iniziativa. Da ultimo ha rammentato che sul

modo di procedere in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta egli già

si era espresso con l’ordinanza 5 aprile 2023 rispettivamente in coda

all’udienza delle prime arringhe del 28 settembre 2023. Non avendo ravvisato

motivi per ritornare su quanto ivi stabilito, ha quindi evaso la richiesta

“come a’considerandi”.

F. Con reclamo 15 dicembre

2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, con cui il Pretore si è “…

rifiutato illegittimamente di evadere la sua preliminare e pregiudiziale

eccezione di difetto di legittimazione attiva di CO 1, e parimenti ha relegato

invece il giudizio in sentenza, quindi senza istruttoria, le altre

pregiudiziali questioni …”. Essa chiede quindi che questa Camera di “accertare,

ovvero constatare il difetto di legittimazione attiva di CO 1 …”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è

una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, impugnabile

mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine

di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione 4 dicembre

2023.

è pervenuta alla reclamante il giorno successivo. Rimesso alla posta il 15

dicembre 2023

il gravame è tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

2.

Giusta l’art. 48

lett. c LOG la Terza Camera civile giudica in seconda istanza i reclami contro

le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art.

319.

lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia.

La domanda della

reclamante di decidere in luogo del primo giudice - che ancora non si è

pronunciato in merito alla legittimazione dell’attore - esula quindi dalle

competenze di questa Camera ed è quindi d’acchito inammissibile, e così il

reclamo.

3.

Ma v’è di più. Il

CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente

previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile

quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

Il CPC non prevede

esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che

l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

Nel caso concreto la

reclamante neppure sostiene che dalla decisione impugnata le deriverebbe un

pregiudizio difficilmente riparabile. Anche per questo motivo il reclamo è

inammissibile.

3.2

Comunque, diversamente da

quanto afferma apoditticamente la reclamante, la sentenza del Tribunale

federale 6B_306/2019 non permette di concludere sic et simpliciter per

l’assenza di legittimazione attiva di CO 1 nella causa in oggetto. Considerate poi

le contestazioni in essere, la decisione del Pretore di procedere

all’assunzione delle prove prima di decidere in merito alle varie eccezioni

sollevate dalla convenuta non rileva né da un manifestamente errato

accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.

4.

Per i motivi che

precedono il reclamo è inammissibile.

5.

Giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è

fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno

fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante,

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Non trattandosi di

questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 15 dicembre 2023 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 600.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.