13.2023.120
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile. Sulla legittimazione attiva ha da pronunciarsi anzitutto il primo giudice.
8 gennaio 2024Italiano6 min
stralciato dai ruoli con decisione 14 giugno 2023 per mancato pagamento dell’anticipo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.120
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
4 maggio 2021 da
CO
1
patrocinato dall’a PA 1
contro
RE
1
e ora sul reclamo 15
dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 4 dicembre
2023 del Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 4
maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
B. Con risposta 28
novembre 2021 RE 1 ha chiesto che la petizione sia dichiarata inammissibile. In
via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma
“di almeno CHF 25'000'000.-”.
C. Con decisione 5
aprile 2023 il Pretore ha statuito sulle eccezioni preliminari sollevate da RE
1 e sulle prove notificate dalle parti. Egli ha respinto le contestazioni
riguardo alla notificazione dell’ordinanza 16 gennaio 2023 e della replica,
accertando che tali atti erano stati regolarmente notificati alla convenuta e
così la richiesta di assegnare un termine suppletorio per presentare la
duplica. Ha rinviato al merito la decisione sulle contestazioni in punto alla
legittimazione attiva, alla prescrizione, alla procura e alla perenzione del
precetto esecutivo. Ha respinto la richiesta di dichiarare nullo il
provvedimento 7 giugno 2022. Ha ammesso i documenti presentati dalle parti e il
richiamo dell’incarto relativo alla conciliazione. Ha assegnato alle parti un
termine per procedere alla consultazione degli incarti penali e presentare i
relativi documenti rilevanti. Ha respinto il richiamo degli incarti esecutivi.
Ha ammesso l’interrogatorio/deposizione di CO 1. Ha rinviato a ulteriore
decisione le rimanenti prove.
Con reclamo 28 aprile 2023
RE 1 ha chiesto l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento
della predetta decisione. Respinta con sentenza 17 maggio 2023 l’istanza di
gratuito patrocinio della reclamante, il gravame è in seguito è stato
stralciato dai ruoli con decisione 14 giugno 2023 per mancato pagamento dell’anticipo
delle spese processuali.
D. Con istanza 28
novembre 2023 RE 1 ha chiesto di accertare preliminarmente la mancanza di
legittimazione attiva, l’intervenuta prescrizione, l’intervenuta riduzione del
credito preteso dall’attore nonché il “difetto di giurisdizione del Pretore di
Lugano”.
E. Con ordinanza 4
dicembre 2023 il Pretore ha anzitutto constatato che l’udienza delle prime
arringhe si era tenuta il 28 settembre 2023 e l’istruttoria era in corso. Considerato
poi che una volta terminato lo scambio degli allegati scritti le parti sono
ammesse a presentare fatti nuovi e nuovi mezzi di prova solo nei limiti
dell’art. 229 CPC, ha rilevato che la convenuta non spiegava il fondamento
processuale di questa sua ulteriore iniziativa. Da ultimo ha rammentato che sul
modo di procedere in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta egli già
si era espresso con l’ordinanza 5 aprile 2023 rispettivamente in coda
all’udienza delle prime arringhe del 28 settembre 2023. Non avendo ravvisato
motivi per ritornare su quanto ivi stabilito, ha quindi evaso la richiesta
“come a’considerandi”.
F. Con reclamo 15 dicembre
2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, con cui il Pretore si è “…
rifiutato illegittimamente di evadere la sua preliminare e pregiudiziale
eccezione di difetto di legittimazione attiva di CO 1, e parimenti ha relegato
invece il giudizio in sentenza, quindi senza istruttoria, le altre
pregiudiziali questioni …”. Essa chiede quindi che questa Camera di “accertare,
ovvero constatare il difetto di legittimazione attiva di CO 1 …”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è
una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, impugnabile
mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione 4 dicembre
2023.
è pervenuta alla reclamante il giorno successivo. Rimesso alla posta il 15
dicembre 2023
il gravame è tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
2.
Giusta l’art. 48
lett. c LOG la Terza Camera civile giudica in seconda istanza i reclami contro
le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art.
319.
lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia.
La domanda della
reclamante di decidere in luogo del primo giudice - che ancora non si è
pronunciato in merito alla legittimazione dell’attore - esula quindi dalle
competenze di questa Camera ed è quindi d’acchito inammissibile, e così il
reclamo.
3.
Ma v’è di più. Il
CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente
previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile
quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
Il CPC non prevede
esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che
l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso concreto la
reclamante neppure sostiene che dalla decisione impugnata le deriverebbe un
pregiudizio difficilmente riparabile. Anche per questo motivo il reclamo è
inammissibile.
3.2
Comunque, diversamente da
quanto afferma apoditticamente la reclamante, la sentenza del Tribunale
federale 6B_306/2019 non permette di concludere sic et simpliciter per
l’assenza di legittimazione attiva di CO 1 nella causa in oggetto. Considerate poi
le contestazioni in essere, la decisione del Pretore di procedere
all’assunzione delle prove prima di decidere in merito alle varie eccezioni
sollevate dalla convenuta non rileva né da un manifestamente errato
accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.
4.
Per i motivi che
precedono il reclamo è inammissibile.
5.
Giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è
fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno
fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Non trattandosi di
questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 dicembre 2023 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 600.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.