13.2023.126
La decisione che nega all'avvocato la facoltà di rappresentare una parte è una disposizione ordinatoria processuale costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile (con la decisione finale) tanto per la parte che per l'avvocato. Conflitto d'interesse e diritto di essere sentito.
2 febbraio 2024Italiano10 min
stipendio l’importo di fr. 1'100.- mensili e di versare detto importo direttamente
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Incarto n.
13.2023.126
Lugano
2 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2023.5356 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza 14 novembre 2023 da
PI
1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 20
dicembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 5 dicembre 2023 con cui il
Pretore aggiunto ha accertato la carenza del presupposto processuale della sua capacità
di postulare nella procedura di cui all’incarto SO.2023.5356;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 14 aprile 2011
il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto il 28 gennaio 2000 da CO 1 e __________ e omologato la convenzione
disciplinante le conseguenze accessorie del divorzio. Per quanto qui di
rilievo, la figlia PI 1 è stata affidata alle cure della madre e l’autorità
parentale è stata attribuita congiuntamente a entrambi i genitori. È pure stato
stabilito che CO 1 avrebbe versato per la figlia un contributo alimentare di
fr. 1'100.- mensili (non comprensivo degli assegni famigliari) “fino alla
maggiore età, rispettivamente sino al termine di un’adeguata formazione
scolastica o professionale, tenuto conto che dopo il raggiungimento del 18°
anno di età da parte di PI 1 è richiamata l’applicazione dell’art. 277 CCS”.
Fatti
B. Con istanza di
diffida ai debitori del 14 novembre 2023 PI 1, rappresentata dall’avv. RE 1,
rilevato che il padre aveva cessato di versarle il contributo alimentare a far
tempo dal mese di settembre 2022, ha chiesto, in via supercautelare, cautelare
e nel merito, di far ordine al datore di lavoro di CO 1 di trattenere dal suo
stipendio l’importo di fr. 1'100.- mensili e di versare detto importo direttamente
a lei.
C. Con decisione 5
dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la carenza del presupposto
processuale della capacità di postulare dell’avv. RE 1 nella procedura di cui
all’incarto SO.2023.5356.
D. Con reclamo 20
dicembre 2023 l’avv. RE 1 ha impugnato quest’ultima decisione chiedendone
l’annullamento.
Con osservazioni 10
gennaio 2024 CO 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui
è negata a un avvocato la facoltà di rappresentare una parte è una disposizione
ordinatoria processuale giusta l’art. 319 lett. b CPC. Essa è costitutiva di un
pregiudizio difficilmente riparabile in quanto non più rimediabile in sede di
decisione finale, visto che il processo si è nel frattempo comunque svolto
senza la partecipazione di quel legale. Il pregiudizio è dato tanto per la
parte quanto per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnare la
decisione (sentenza del Tribunale federale del 12 ottobre 2021 4A_20/2021
consid. 1, 2).
1.1
Trattandosi di una
disposizione ordinatoria processuale, la decisione 5 dicembre 2023 è
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello
(art. 319 lett. b cifra 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG). Il gravame va
proposto nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto il giudizio
impugnato è stato notificato alla reclamante il 12 dicembre 2023. Rimesso alla
posta il 20 dicembre 2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
1.2
Il CPC prevede che con
il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile è in concreto dato (cfr. sopra consid. 1)
sicché è da entrare nel merito del reclamo.
2.
La facoltà di
postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla
conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente, è un presupposto
processuale, anche se non figura esplicitamente all’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC
(sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2020 5A_469/2019 consid. 3.2).
Come tale il giudice ne esamina d’ufficio l’esistenza (art. 60 CPC).
3.
L’art. 68 cpv.
1.
CPC dispone che ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. In tutti i procedimenti, la
facoltà di rappresentanza professionale in giudizio è riconosciuta agli
avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale
svizzero giusta la LLCA (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC).
3.1
Fra
le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il
principio cardine dell’art. 12 lett. c LLCA (Legge sulla liberazione
circolazione degli avvocati), secondo cui l’avvocato deve evitare “qualsiasi
conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha
rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola
generale dell’art. 12 lett. a LLCA, che impone all’avvocato di esercitare la
professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell’art. 12
lett. b LLCA, che impone all’avvocato di esercitare l’attività professionale in
piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell’art.
13.
LLCA relativo al segreto professionale.
3.2
Ove
sopraggiunga un possibile conflitto d’interessi, l’avvocato deve rinunciare al
mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d’interessi l’avvocato non
rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli
procede gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162 consid. 2.5).
Atti processuali compiuti da persone prive della capacità di postulare sono
inefficaci e il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo assegna anche
alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima gli atti compiuti dal
legale, ratificandoli, oppure designi un altro patrocinatore (sentenza del
Tribunale federale del 10 aprile 2012 4A_87/2012 consid. 3.2.3). Chi dirige il
procedimento statuisce d’ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio
di un mandatario professionale (DTF 141 IV 257 consid. 2.2).
4.
Il
Pretore aggiunto fonda la decisione impugnata sulla premessa che “l’avv. RE 1
era la patrocinatrice della madre nella procedura di divorzio tra i genitori di
PI 1”. Ne deduce un conflitto d’interessi essendovi “il rischio, concreto e
verosimile che l’avv. RE 1, essendo stata patrocinatrice della madre
dell’istante, abbia acquisito delle conoscenze suscettibili di essere usate
contro il padre qui convenuto”.
La reclamante censura anzitutto la violazione del diritto di essere
sentito, rimproverando al Pretore aggiunto di non aver dato alle parti la
possibilità di esprimersi sulla questione della rappresentanza. Essa contesta
poi l’esistenza di un conflitto d’interessi, rimproverando al primo giudice di
essersi limitato a rilevare l’esistenza di un conflitto d’interessi teorico, senza
accertarne l’effettiva esistenza nel caso concreto.
5.
Gioverà
esaminare dapprima la pretesa violazione del diritto di esser sentito che, se
verificata, renderebbe inutile l’esame delle ulteriori censure.
Il diritto di
essere sentito delle parti, sancito dall’art. 53 cpv. 1 CPC, gode della
garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione
comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Esso comprende
segnatamente il diritto dell’interessato di esprimersi sugli elementi
pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua
situazione giuridica. Il diritto di essere sentito riguarda principalmente
questioni di fatto. Tuttavia, le parti devono essere eventualmente anche
sentite su questioni di diritto quando l’autorità intende basare la propria
decisione su norme o motivi mai evocati in precedenza, che le parti non
potevano ragionevolmente prevedere sarebbero stati presi in considerazione (sentenza
del TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008).
5.1
Sollevando d’ufficio la
questione della capacità di postulare dell’avv. RE 1, il Pretore aggiunto ha
fondato la propria decisione su norme e motivi mai evocati in precedenza. Né le
parti potevano attendersi che sarebbe stata messa in dubbio la capacità di
postulare dell’avv. RE 1. Volendosi basare su un argomento mai sollevato in
precedenza da alcuno, il Pretore aggiunto avrebbe quindi dovuto dapprima
avvisare le parti, concedere loro il diritto di essere sentite in merito e
disporre i necessari chiarimenti. Ciò non è stato fatto. La violazione del
diritto di essere sentito è quindi manifesta e l’annullamento della decisione
impugnata inevitabile.
6.
Di transenna gioverà
rilevare che l’incapacità di postulare dell’avv. RE 1 è tutt’altro che
evidente. Il Pretore aggiunto ritiene che vi sia “il rischio, concreto e verosimile che l’avv. RE 1, essendo stata
patrocinatrice della madre dell’istante, abbia acquisito delle conoscenze
suscettibili di essere usate contro il padre qui convenuto” e ne deduce
l’esistenza di un conflitto d’interessi. Va qui rilevato che nella
procedura di divorzio l’avv. RE 1 patrocinava la moglie del qui convenuto, la
quale procedeva, al medesimo tempo, quale sostituto processuale della figlia
per ottenere i contributi alimentari per la minore. In quella procedura CO 1
era quindi parte avversa. Ora essa patrocina la figlia, divenuta maggiorenne,
sempre nei confronti del padre, che con un’altra procedura chiede la
soppressione del contributo alimentare e dove gli interessi che essa difende
paiono sostanzialmente in linea con quelli della precedente causa. Non si è
quindi nella situazione dove il legale procede contro un ex cliente con il
rischio che potrebbero essere utilizzate contro di lui informazioni ottenute
nell’ambito di un precedente mandato svolto per il medesimo. Quali siano in
concreto gli interessi, e riferiti a chi, che entrerebbero in conflitto a
dipendenza dell’uso nella presente causa di conoscenze acquisite dall’avv.
l’avv. RE 1 nell’ambito della procedura di divorzio tanto da doverne dedurre
che il patrocinatore abbia mancato al suo dovere di diligenza il primo giudice
non lo spiega. Peraltro, neppure il convenuto ha ravvisato l’esistenza di un
conflitto d’interessi.
Il reclamo merita quindi accoglimento
e la decisione va annullata. L’incarto è rinviato al primo giudice affinché dia alle parti la possibilità di esprimersi
sulla capacità di postulare dell’avv. RE 1 e, se del caso, si pronunci
nuovamente sulla questione.
7.
Per quanto riguarda
le spese, CO 1 sostiene che non gli possono essere addossate perché nel
procedimento egli non è controparte. A prescindere che egli è stato convenuto
nella presente causa e di conseguenza mal si vede come egli possa sostenere di
non essere parte, rimettendosi al giudizio di questa Camera egli non ha
resistito al reclamo e non può quindi essere considerato soccombente. Le spese
giudiziarie non possono quindi essere messe a suo carico. Stante la
particolarità della fattispecie si giustifica di porre le spese processuali a
carico dello Stato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 dicembre 2023
dell’avv. RE 1 è accolto. La decisione 5 dicembre 2023 del Pretore aggiunto è
annullata.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nella presente causa il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.-. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore di causa non essendo in concreto
definito, la parte ricorrente dovrà indicare preliminarmente il valore di
causa.