13.2023.127
Reclamo contro decisione emessa su istanza di rettifica. La rettifica è destinata a emendare semplici sviste formali di un dispositivo poco chiaro, ambiguo o incompleto, non invece errori di merito.
7 marzo 2024Italiano9 min
il primo giudice ha omologato il punto 1 della convenzione relativo all’assegnazione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.127
Lugano
7 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2023.5095 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in
data 30 ottobre 2023 da
RE
1
(già
patr. dall’avv. __________)
contro
CO
1
e ora sul reclamo 21 dicembre 2023 di RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda comune di
divorzio 14 luglio 2022 RE 1 e CO 1 hanno chiesto lo scioglimento del
matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
Fatti
B. Con sentenza 1° marzo
2023 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la
convenzione regolantene gli effetti accessori.
Per quanto qui di rilievo
il primo giudice ha omologato il punto 1 della convenzione relativo all’assegnazione
dell’abitazione coniugale, che prevede quanto segue:
“L'abitazione
coniugale (fondo n. __________ RFD __________, PPP n. __________, quota
43/1000) viene assegnata in uso alla moglie fino alla maggiore età di __________.
La
moglie continuerà a far fronte agli oneri ipotecari e alle spese condominiali.
Il marito dovrà far fronte al fondo di rinnovamento.
Le
spese ordinarie restano a carico della moglie, le spese straordinarie verranno
concordate con il marito e da quest'ultimo assunte.
L'adeguata
indennità ex art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla
metà delle spese ordinarie dell'abitazione.
Nel
caso in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la moglie ha un
diritto di prelazione che verrà iscritto a registro fondiario a seguito della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Se il diritto di prelazione
verrà esercitato dalla moglie, dal prezzo dovranno essere dedotti CHF 50'000.00
(contributo della moglie per l'acquisto dell'abitazione) e CHF 8'600.00
(ammortamento pagato dalla moglie per gli anni 2020, 2021 e 2022). Tali importi
verranno dedotti dal prezzo richiesto che dovrà rispettare il valore venale in
essere in quel momento. Il valore venale verrà stabilito mediante un perito che
verrà deciso di comune accordo tra le parti. Se invece il diritto di prelazione
non verrà esercitato dalla moglie e l'abitazione verrà venduta a terzi, il
ricavato della vendita sarà diviso in ragione di 1/2 ciascuno tra la moglie e
il marito.”
C. Con istanza 30
ottobre 2023 RE 1 ha chiesto
“…
la convocazione delle parti ad un’udienza affinché si possa procedere alla
rettifica della sentenza della Pretura di Lugano, sezione 6, di data 1. marzo
2023 cresciuta in giudicato, in particolare del punto 1 della convenzione sugli
effetti accessori del divorzio. In seguito, il Pretore procederà direttamente
all’iscrizione del diritto di prelazione a Registro fondiario”.
Su richiesta del Pretore,
la richiedente ha poi precisato la propria domanda nei seguenti termini:
“L'abitazione
coniugale (fondo n. __________ RFD __________, PPP n. __________, quota
43/1000), intestata al marito quale unico proprietario, anche se acquistata
utilizzando mezzi finanziari di entrambe le parti, viene assegnata in uso
alla moglie fino alla maggiore età di __________.
La
moglie continuerà a far fronte agli oneri ipotecari e alle spese condominiali.
Il marito dovrà far fronte al fondo di rinnovamento.
Le
spese ordinarie restano a carico della moglie, le spese straordinarie verranno
concordate con il marito e da quest'ultimo assunte.
L'adeguata
indennità ex art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla
metà delle spese ordinarie dell'abitazione.
Nel
caso in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la moglie ha un
diritto di prelazione della durata di 25 anni (ex art. 216a CO) che verrà
iscritto dal Pretore a registro fondiario a seguito della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio. Se il diritto di prelazione verrà
esercitato dalla moglie, dal prezzo dovranno essere dedotti CHF 50'000.00
(contributo della moglie per l'acquisto dell'abitazione) e CHF 8'600.00
(ammortamento pagato dalla moglie per gli anni 2020, 2021 e 2022). Tali importi
verranno dedotti dal prezzo richiesto che dovrà rispettare il valore venale in
essere in quel momento. Il valore venale verrà stabilito mediante un perito che
verrà deciso di comune accordo tra le parti. Se invece il diritto di prelazione
non verrà esercitato dalla moglie e l'abitazione verrà venduta a terzi, il
ricavato della vendita sarà diviso in ragione di 1/2 ciascuno tra la moglie e
il marito”.
A mente di RE 1 l’Ufficio
del registro fondiario ha rifiutato l’iscrizione del diritto di prelazione
perché l’istanza non è stata sottoscritta dal proprietario immobiliare e perché
mancavano i documenti d’identificazione del medesimo. Inoltre, non era stata stabilita
la durata del diritto di prelazione. Ha poi rilevato che un’istanza ex art. 257
CPC, inoltrata nei confronti di CO 1 e intesa a fargli firmare l’istanza di
iscrizione e a produrre i documenti necessari era stata respinta.
D. Con decisione 4
dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di rettifica.
E. Con reclamo 21 dicembre
2023 RE 1 chiede che sia fatto obbligo al Pretore di iscrivere il diritto di
prelazione a registro fondiario. Ritiene pure eccessive le spese accollatele
con la decisione impugnata.
Il gravame non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
L’art. 334 cpv. 3
CPC dispone che la decisione sull’istanza di interpretazione o rettifica è
impugnabile mediante reclamo, da inoltrare nel termine di 30 giorni (art. 321
cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 5 dicembre 2023 sicché
il gravame qui in esame, consegnato alla posta il 21 dicembre 2023, è
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato, deve
segnatamente contenere una domanda di giudizio e deve confrontarsi con la decisione
impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il
diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti.
3.
Giusta l’art.
334.
cpv. 1 CPC, se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o
d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Un dispositivo è poco chiaro se
è stato formulato in maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni ed
è incompleto se è stato omesso di riportare nello stesso una questione decisa
nel giudizio; è invece ambiguo o in contraddizione con i considerandi se è in
contraddizione con altri dispositivi o considerandi. La rettifica - e così
l’interpretazione - è destinata a emendare semplici sviste formali, non errori
di merito, ritenuto che la modifica del contenuto di una decisione può avvenire
solo attraverso i normali rimedi giuridici.
4.
Gioverà qui
anzitutto rilevare che il dispositivo della sentenza 1° marzo 2023 è chiaro,
che non vi sono contraddizioni tra il dispositivo e le motivazioni che lo
sostengono, e che neppure sono possibili divergenze interpretative. Il
dispositivo è poi completo, perché risponde a tutte le domande poste dalle
parti. Neppure v’è quindi necessità di una rettifica. Ciò è stato spiegato dal
Pretore nella decisione impugnata, alle cui pertinenti argomentazioni si rinvia
integralmente. Con quelle argomentazioni la reclamante neppure si confronta,
sicché il reclamo si rivela inammissibile per carenza di motivazione.
5.
Comunque sia, il
fatto che l’Ufficio del registro fondiario abbia rifiutato l’annotazione del
diritto di prelazione non conduce a diversa conclusione. Se è pur vero che la
parte convenuta non pare disposta a dar seguito a un impegno da essa assunto,
peraltro sancito da una sentenza cresciuta in giudicato, costringendo così la
controparte a trovare una via alternativa per farlo eseguire, va anche rilevato
che l’omessa indicazione della durata del diritto di prelazione è imputabile a
entrambe le parti. Siffatta via alternativa non può però essere un’istanza di rettifica
che, in concreto, non è intesa a fare chiarezza su un punto oscuro della
sentenza. La reclamante in realtà non chiede la correzione di errori formali o
la rettifica di una svista o ancora un chiarimento, ma pretende che il primo
giudice completi a posteriori la convenzione con nuovi contenuti che non sono
però stati negoziati dalle parti. Come pertinentemente rilevato dal Pretore, ciò
non può però essere fatto mediante un’istanza di rettifica.
Non sono quindi
ravvisabili nella decisione impugnata un manifestamente errato accertamento dei
fatti o un’errata applicazione del diritto. Nella misura in cui non è
inammissibile, il reclamo, manifestamente infondato, è respinto.
6.
Per quanto concerne
le spese della decisione impugnata, la reclamante sostiene che si tratta di un
“importo del tutto proporzionato (sic) considerata la mia modesta situazione
finanziaria”. Tale motivazione non è però tale da far apparire la decisione
impugnata frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata
applicazione del diritto. Anche su questo punto il reclamo è respinto.
7.
Il reclamo può essere
evaso dalla camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a
cifra 2 LOG). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2 e 14
LTG in complessivi fr. 300.-, sono poste a carico della reclamante, soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto
inoltrare osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 21 dicembre
2023.
di RE 1 contro la sentenza sull’istanza di rettifica 4 dicembre 2023 è
respinto.
2.
Le spese processuali
fissate complessivamente in fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 dicembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).