Lexipedia

Decisione

13.2023.127

Reclamo contro decisione emessa su istanza di rettifica. La rettifica è destinata a emendare semplici sviste formali di un dispositivo poco chiaro, ambiguo o incompleto, non invece errori di merito.

7 marzo 2024Italiano9 min

il primo giudice ha omologato il punto 1 della convenzione relativo all’assegnazione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.127

Lugano

7 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2023.5095 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in

data 30 ottobre 2023 da

RE

1

(già

patr. dall’avv. __________)

contro

CO

1

e ora sul reclamo 21 dicembre 2023 di RE 1;

ritenuto

in fatto: A. Con domanda comune di

divorzio 14 luglio 2022 RE 1 e CO 1 hanno chiesto lo scioglimento del

matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Fatti

B. Con sentenza 1° marzo

2023 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la

convenzione regolantene gli effetti accessori.

Per quanto qui di rilievo

il primo giudice ha omologato il punto 1 della convenzione relativo all’assegnazione

dell’abitazione coniugale, che prevede quanto segue:

“L'abitazione

coniugale (fondo n. __________ RFD __________, PPP n. __________, quota

43/1000) viene assegnata in uso alla moglie fino alla maggiore età di __________.

La

moglie continuerà a far fronte agli oneri ipotecari e alle spese condominiali.

Il marito dovrà far fronte al fondo di rinnovamento.

Le

spese ordinarie restano a carico della moglie, le spese straordinarie verranno

concordate con il marito e da quest'ultimo assunte.

L'adeguata

indennità ex art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla

metà delle spese ordinarie dell'abitazione.

Nel

caso in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la moglie ha un

diritto di prelazione che verrà iscritto a registro fondiario a seguito della

crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Se il diritto di prelazione

verrà esercitato dalla moglie, dal prezzo dovranno essere dedotti CHF 50'000.00

(contributo della moglie per l'acquisto dell'abitazione) e CHF 8'600.00

(ammortamento pagato dalla moglie per gli anni 2020, 2021 e 2022). Tali importi

verranno dedotti dal prezzo richiesto che dovrà rispettare il valore venale in

essere in quel momento. Il valore venale verrà stabilito mediante un perito che

verrà deciso di comune accordo tra le parti. Se invece il diritto di prelazione

non verrà esercitato dalla moglie e l'abitazione verrà venduta a terzi, il

ricavato della vendita sarà diviso in ragione di 1/2 ciascuno tra la moglie e

il marito.”

C. Con istanza 30

ottobre 2023 RE 1 ha chiesto

“…

la convocazione delle parti ad un’udienza affinché si possa procedere alla

rettifica della sentenza della Pretura di Lugano, sezione 6, di data 1. marzo

2023 cresciuta in giudicato, in particolare del punto 1 della convenzione sugli

effetti accessori del divorzio. In seguito, il Pretore procederà direttamente

all’iscrizione del diritto di prelazione a Registro fondiario”.

Su richiesta del Pretore,

la richiedente ha poi precisato la propria domanda nei seguenti termini:

“L'abitazione

coniugale (fondo n. __________ RFD __________, PPP n. __________, quota

43/1000), intestata al marito quale unico proprietario, anche se acquistata

utilizzando mezzi finanziari di entrambe le parti, viene assegnata in uso

alla moglie fino alla maggiore età di __________.

La

moglie continuerà a far fronte agli oneri ipotecari e alle spese condominiali.

Il marito dovrà far fronte al fondo di rinnovamento.

Le

spese ordinarie restano a carico della moglie, le spese straordinarie verranno

concordate con il marito e da quest'ultimo assunte.

L'adeguata

indennità ex art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla

metà delle spese ordinarie dell'abitazione.

Nel

caso in cui l'abitazione dovesse essere venduta a terzi, la moglie ha un

diritto di prelazione della durata di 25 anni (ex art. 216a CO) che verrà

iscritto dal Pretore a registro fondiario a seguito della crescita in

giudicato della sentenza di divorzio. Se il diritto di prelazione verrà

esercitato dalla moglie, dal prezzo dovranno essere dedotti CHF 50'000.00

(contributo della moglie per l'acquisto dell'abitazione) e CHF 8'600.00

(ammortamento pagato dalla moglie per gli anni 2020, 2021 e 2022). Tali importi

verranno dedotti dal prezzo richiesto che dovrà rispettare il valore venale in

essere in quel momento. Il valore venale verrà stabilito mediante un perito che

verrà deciso di comune accordo tra le parti. Se invece il diritto di prelazione

non verrà esercitato dalla moglie e l'abitazione verrà venduta a terzi, il

ricavato della vendita sarà diviso in ragione di 1/2 ciascuno tra la moglie e

il marito”.

A mente di RE 1 l’Ufficio

del registro fondiario ha rifiutato l’iscrizione del diritto di prelazione

perché l’istanza non è stata sottoscritta dal proprietario immobiliare e perché

mancavano i documenti d’identificazione del medesimo. Inoltre, non era stata stabilita

la durata del diritto di prelazione. Ha poi rilevato che un’istanza ex art. 257

CPC, inoltrata nei confronti di CO 1 e intesa a fargli firmare l’istanza di

iscrizione e a produrre i documenti necessari era stata respinta.

D. Con decisione 4

dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza di rettifica.

E. Con reclamo 21 dicembre

2023 RE 1 chiede che sia fatto obbligo al Pretore di iscrivere il diritto di

prelazione a registro fondiario. Ritiene pure eccessive le spese accollatele

con la decisione impugnata.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

L’art. 334 cpv. 3

CPC dispone che la decisione sull’istanza di interpretazione o rettifica è

impugnabile mediante reclamo, da inoltrare nel termine di 30 giorni (art. 321

cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto la

decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 5 dicembre 2023 sicché

il gravame qui in esame, consegnato alla posta il 21 dicembre 2023, è

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato, deve

segnatamente contenere una domanda di giudizio e deve confrontarsi con la decisione

impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il

diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti.

3.

Giusta l’art.

334.

cpv. 1 CPC, se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o

d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Un dispositivo è poco chiaro se

è stato formulato in maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni ed

è incompleto se è stato omesso di riportare nello stesso una questione decisa

nel giudizio; è invece ambiguo o in contraddizione con i considerandi se è in

contraddizione con altri dispositivi o considerandi. La rettifica - e così

l’interpretazione - è destinata a emendare semplici sviste formali, non errori

di merito, ritenuto che la modifica del contenuto di una decisione può avvenire

solo attraverso i normali rimedi giuridici.

4.

Gioverà qui

anzitutto rilevare che il dispositivo della sentenza 1° marzo 2023 è chiaro,

che non vi sono contraddizioni tra il dispositivo e le motivazioni che lo

sostengono, e che neppure sono possibili divergenze interpretative. Il

dispositivo è poi completo, perché risponde a tutte le domande poste dalle

parti. Neppure v’è quindi necessità di una rettifica. Ciò è stato spiegato dal

Pretore nella decisione impugnata, alle cui pertinenti argomentazioni si rinvia

integralmente. Con quelle argomentazioni la reclamante neppure si confronta,

sicché il reclamo si rivela inammissibile per carenza di motivazione.

5.

Comunque sia, il

fatto che l’Ufficio del registro fondiario abbia rifiutato l’annotazione del

diritto di prelazione non conduce a diversa conclusione. Se è pur vero che la

parte convenuta non pare disposta a dar seguito a un impegno da essa assunto,

peraltro sancito da una sentenza cresciuta in giudicato, costringendo così la

controparte a trovare una via alternativa per farlo eseguire, va anche rilevato

che l’omessa indicazione della durata del diritto di prelazione è imputabile a

entrambe le parti. Siffatta via alternativa non può però essere un’istanza di rettifica

che, in concreto, non è intesa a fare chiarezza su un punto oscuro della

sentenza. La reclamante in realtà non chiede la correzione di errori formali o

la rettifica di una svista o ancora un chiarimento, ma pretende che il primo

giudice completi a posteriori la convenzione con nuovi contenuti che non sono

però stati negoziati dalle parti. Come pertinentemente rilevato dal Pretore, ciò

non può però essere fatto mediante un’istanza di rettifica.

Non sono quindi

ravvisabili nella decisione impugnata un manifestamente errato accertamento dei

fatti o un’errata applicazione del diritto. Nella misura in cui non è

inammissibile, il reclamo, manifestamente infondato, è respinto.

6.

Per quanto concerne

le spese della decisione impugnata, la reclamante sostiene che si tratta di un

“importo del tutto proporzionato (sic) considerata la mia modesta situazione

finanziaria”. Tale motivazione non è però tale da far apparire la decisione

impugnata frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata

applicazione del diritto. Anche su questo punto il reclamo è respinto.

7.

Il reclamo può essere

evaso dalla camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

cifra 2 LOG). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2 e 14

LTG in complessivi fr. 300.-, sono poste a carico della reclamante, soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto

inoltrare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 21 dicembre

2023.

di RE 1 contro la sentenza sull’istanza di rettifica 4 dicembre 2023 è

respinto.

2.

Le spese processuali

fissate complessivamente in fr. 300.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 21 dicembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).