13.2023.128
Reclamo. Anticipo delle spese per l'azione di contestazione della graduatoria. Valore litigioso, domanda e interesse nella causa.
26 febbraio 2024Italiano11 min
liquidazione è una società iscritta a RC l’8 maggio 2014, il cui scopo è “l’esercizio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.128
Lugano
26 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2023.184 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 dicembre 2023 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
e
ora sul reclamo 28 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2023 con
cui il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese
di causa;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE 1 è proprietario
del mappale __________ RFD di __________ sul quale sorge uno stabile abitativo.
__________ Sagl in
liquidazione è una società iscritta a RC l’8 maggio 2014, il cui scopo è “l’esercizio
di un’impresa generale di costruzione per opere dell’edilizia e del genio
civile. Ai fini dello scopo sociale potrà esercitare l’attività quale
generale-contractor, acquistare, detenere, amministrare, gestire e vendere
fondi, fabbricati e immobili in generale. Potrà acquisire, rappresentanze e
mandati sia commerciali che tecnici quale studio di Architettura, studio
Ingegneria, direzione lavori e ufficio tecnico”. __________ è socio e gerente
della società.
CO 1 è una società
iscritta a RC il 18 ottobre 1998. Scopo è “la progettazione, l’esecuzione, il
servizio riparazioni di: impianti sanitari, riscaldamenti, piscine, impianti di
irrigazione per giardini, impianti di ventilazione, di condizionamento, come
pure di impianti per lo sfruttamento di energie alternative”.
B. CO 1 ha eseguito sul
mappale di proprietà di RE 1 opere di sanitario e risaldamento. Le sue
prestazioni non essendo state integralmente pagate, essa ha chiesto dapprima l’annotazione
di un’ipoteca legale per gli artigiani sul mappale n. __________ RFD di __________
e, ottenutala, con petizione 14 giugno ha chiesto l’iscrizione dell’ipoteca
legale definitiva. RE 1 si è opposto, sostenendo - tra l’altro - di non aver stipulato
alcun contratto con CO 1, la quale sarebbe intervenuta quale subappaltatrice
della __________ Sagl.
Con sentenza 5 ottobre
2023 la petizione è stata accolta e l’ipoteca legale iscritta per l’importo di
fr. 23'624.35.
La sentenza è stata dedotta
in appello da RE 1 e il gravame è tuttora pendente.
C. Nel frattempo, in
data 27 settembre 2022 è stato pronunciato il fallimento di __________ Sagl. CO
1 ha insinuato nel fallimento un proprio credito ammesso in graduatoria per
l’importo di fr. 38'847.20 nella classe 3, con l’indicazione della causale
“Fattura del 25.07.2019 re. 4° acconto RE 1 __________”. Il 24 novembre 2023
l’Ufficio dei fallimenti ha depositato la graduatoria inerente al fallimento.
D. Con petizione 11
dicembre 2023 RE 1 ha contestato la graduatoria, chiedendo che il credito di
fr. 38'847.20 di CO 1 sia stralciato dalla graduatoria.
Con ordinanza 15 dicembre
2023 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare
l’importo di fr. 1'250.- quale anticipo delle spese giudiziarie.
Con istanza 27 dicembre
2023 l’attore ha chiesto al Pretore di annullare la sua decisione.
E. Con reclamo 28
dicembre 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’incarto
ritornato al Pretore per nuova decisione.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC) da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC).
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta all’interessato il 19 dicembre 2023 e, di
conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 28 dicembre 2023, è
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame alle censure contenute nel reclamo. Sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova
nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Il doc. D va quindi estromesso dagli atti.
4.
Giusta l’art. 321
cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve contenere una
concreta domanda. In particolare laddove è impugnata una decisione sulle spese
giudiziarie, la richiesta di giudizio dev’essere cifrata. Il reclamante però
non indica quale dovrebbe essere nel caso concreto l’ammontare delle spese. Il
reclamo è quindi inammissibile.
5.
Comunque sia, anche
nel merito il reclamo sarebbe destinato all’insuccesso.
Giusta l’art. 98 CPC, il
giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili. Le tariffe per le spese giudiziarie
sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi
costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, e il
principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità
(art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la
tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e
deve rientrare entro limiti ragionevoli. Nei limiti dei menzionati principi
l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza
superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di
eccesso o di abuso di siffatto potere.
5.1
Nel caso di cui trattasi, RE
1.
ha inoltrato un’azione di contestazione della graduatoria fondata sull’art.
250.
cpv. 2 LEF, intesa a ottenere lo stralcio dalla graduatoria del credito di
fr. 38'847.20 di CO 1, inserito nella classe 3.
Basandosi su questa
domanda, il Pretore, ritenuto un valore litigioso di fr. 38'847.20, ha fissato
l’anticipo delle spese in fr. 1'250.- applicando la legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG). Dando poi seguito ai dettami dell’art. 96 CPC, l’art. 7 LTG ha
quindi previsto degli esborsi forfettari per le decisioni, stabiliti in modo scalare
per differenti fasce di valore di causa. Così, l’art. 7 cpv. 1 LTG dispone che
la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è
fissata, per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 50'000.- tra fr. 2'500.- e
fr. 5'000.-.
Tenuto conto di un
valore di causa di fr. 38'847.20, l’anticipo di fr. 1'250.- richiesto non presta
quindi il fianco a critiche, essendo inferiore al minimo previsto dalla LTG.
6.
Il reclamante
rimprovera al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti e
un’applicazione errata del diritto per aver accertato in modo errato il valore
litigioso. Egli sostiene che nelle cause di contestazione della graduatoria il
valore litigioso non corrisponde all’importo del credito contestato bensì al
dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento che, nel caso concreto, è
pari zero.
6.1
L’art. 91 CPC dispone che il
valore litigioso è determinato dalla domanda, ritenuto che gli interessi e le
spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della
decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (cpv. 1).
Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore
litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al
dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per
quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Nell’azione fondata
sull’art. 250 cpv. 1 LEF (ove il creditore chiede di ammettere un suo credito
rigettato o non collocato nel grado rivendicato) è quindi determinante l’aumento
che, per effetto dell’azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso
contestazione. Se fondata sull’art. 250 cpv. 2 LEF (contestazione del credito o
del grado di un altro creditore), il valore litigioso dell’azione sarà invece costituito
dall’aumento che spetterà a chi l’ha promossa oltre, una volta coperta
totalmente la sua pretesa, all’eventuale eccedenza spettante alla massa
fallimentare (Hierholzer/Sogo, in:
Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed., 2021, n. 49 segg. ad art.
250). Tuttavia, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 675, consid. 3.4; sentenza 5A_878/2012
del 26 agosto 2013, consid. 1.2.1.2) anche nel caso in cui è ipotizzabile un
dividendo fallimentare dello 0% il creditore può avere un interesse (indiretto) a promuovere l’azione di contestazione
della graduatoria, specie se intende evitare che il convenuto riceva più
del dovuto nel processo in cui per ipotesi fa valere diritti della massa in
virtù dell’art. 260 LEF. In tali circostanze, il valore litigioso non è però
quello della riduzione del credito del convenuto chiesta dall’attore bensì il
valore litigioso minimo corrispondente all’interesse simbolico che presenta la
lite, interesse che secondo il Tribunale federale è indipendente dall’esito
diretto del processo
(DTF 138 III 675, consid. 3.5).
7.
L’art. 221 cpv. 1
lett. c CPC dispone che la petizione deve contenere l’indicazione del valore
litigioso. L’attore ha chiesto lo stralcio dalla graduatoria del credito di fr.
38'847.20 vantato dalla CO 1. Non ha però ritenuto di dover indicare un valore
litigioso diverso da quello, segnatamente a quanto sarebbe stimato il dividendo
che gli pertoccherebbe. In mancanza di siffatte indicazioni non si può seriamente
rimproverare al primo giudice di aver considerato quale valore litigioso
l’importo indicato nella domanda. Incombeva semmai alla parte attrice indicare
un diverso valore. Neppure era compito del Pretore indagare in merito, non con
interpello né tantomeno con indagine presso l’ufficio fallimenti.
7.1
A prescindere da ciò, va poi
rilevato che, indicando quale valore di causa “zero”, sorge il problema
dell’interesse nella lite, che ha da essere esaminato d’ufficio. In questo caso
non si tratta invero di un interesse meramente simbolico. L’attore medesimo ha
infatti indicato il suo interesse, sostenendo che a garanzia del credito in
oggetto la creditrice CO 1 ha ottenuto l’iscrizione sul fondo di sua proprietà di
un’ipoteca legale pari al credito oggetto di causa, sicché egli teme che
qualora essa non venga tacitata nell’ambito della procedura fallimentare egli possa
essere escusso sulla base della garanzia ipotecaria. Considerato che il
dividendo che CO 1 può attendersi è stimato pari a zero, il suo interesse in
causa è quindi pari all’importo dell’ipoteca legale. Anche da questo punto di
vista quindi non è ravvisabile un manifestamente errato accertamento dei fatti
o un’applicazione errata del diritto.
7.2
Di transenna si rileva ancora
che, qualora il Pretore dovesse ritenere che il valore litigioso è inferiore a
fr. 5'000.- nel qual caso sarebbe data la competenza del Giudice di pace, ciò
non comporta un suo obbligo di trasmissione degli atti al giudice di pace. Dovesse
l’azione essere respinta per incompetenza, spetterà all’attore procedere a norma dell’art. 63 cpv. 1 CPC.
8.
Per i motivi che
precedono, il Pretore ha quindi determinato correttamente il valore litigioso.
Neppure l’importo dell’anticipo, fissato sotto il minimo della tariffa, appare esorbitante
per rapporto all’importanza della causa nè è tale da configurare gli estremi
dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del medesimo,
al quale non si può rimproverare di aver accertato in modo errato i fatti né di
aver applicato in modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto da respingere.
9.
Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-) sono poste
a carico del reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
10.
La presente decisione
rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al gravame.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 28 dicembre
2023.
di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al gravame è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 dicembre 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.