Lexipedia

Decisione

13.2023.128

Reclamo. Anticipo delle spese per l'azione di contestazione della graduatoria. Valore litigioso, domanda e interesse nella causa.

26 febbraio 2024Italiano11 min

liquidazione è una società iscritta a RC l’8 maggio 2014, il cui scopo è “l’esercizio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.128

Lugano

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

cancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2023.184 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 dicembre 2023 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

e

ora sul reclamo 28 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2023 con

cui il Pretore gli ha assegnato un termine per versare l’anticipo delle spese

di causa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE 1 è proprietario

del mappale __________ RFD di __________ sul quale sorge uno stabile abitativo.

__________ Sagl in

liquidazione è una società iscritta a RC l’8 maggio 2014, il cui scopo è “l’esercizio

di un’impresa generale di costruzione per opere dell’edilizia e del genio

civile. Ai fini dello scopo sociale potrà esercitare l’attività quale

generale-contractor, acquistare, detenere, amministrare, gestire e vendere

fondi, fabbricati e immobili in generale. Potrà acquisire, rappresentanze e

mandati sia commerciali che tecnici quale studio di Architettura, studio

Ingegneria, direzione lavori e ufficio tecnico”. __________ è socio e gerente

della società.

CO 1 è una società

iscritta a RC il 18 ottobre 1998. Scopo è “la progettazione, l’esecuzione, il

servizio riparazioni di: impianti sanitari, riscaldamenti, piscine, impianti di

irrigazione per giardini, impianti di ventilazione, di condizionamento, come

pure di impianti per lo sfruttamento di energie alternative”.

B. CO 1 ha eseguito sul

mappale di proprietà di RE 1 opere di sanitario e risaldamento. Le sue

prestazioni non essendo state integralmente pagate, essa ha chiesto dapprima l’annotazione

di un’ipoteca legale per gli artigiani sul mappale n. __________ RFD di __________

e, ottenutala, con petizione 14 giugno ha chiesto l’iscrizione dell’ipoteca

legale definitiva. RE 1 si è opposto, sostenendo - tra l’altro - di non aver stipulato

alcun contratto con CO 1, la quale sarebbe intervenuta quale subappaltatrice

della __________ Sagl.

Con sentenza 5 ottobre

2023 la petizione è stata accolta e l’ipoteca legale iscritta per l’importo di

fr. 23'624.35.

La sentenza è stata dedotta

in appello da RE 1 e il gravame è tuttora pendente.

C. Nel frattempo, in

data 27 settembre 2022 è stato pronunciato il fallimento di __________ Sagl. CO

1 ha insinuato nel fallimento un proprio credito ammesso in graduatoria per

l’importo di fr. 38'847.20 nella classe 3, con l’indicazione della causale

“Fattura del 25.07.2019 re. 4° acconto RE 1 __________”. Il 24 novembre 2023

l’Ufficio dei fallimenti ha depositato la graduatoria inerente al fallimento.

D. Con petizione 11

dicembre 2023 RE 1 ha contestato la graduatoria, chiedendo che il credito di

fr. 38'847.20 di CO 1 sia stralciato dalla graduatoria.

Con ordinanza 15 dicembre

2023 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare

l’importo di fr. 1'250.- quale anticipo delle spese giudiziarie.

Con istanza 27 dicembre

2023 l’attore ha chiesto al Pretore di annullare la sua decisione.

E. Con reclamo 28

dicembre 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo che, previa

concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia annullata e l’incarto

ritornato al Pretore per nuova decisione.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC) da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC).

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta all’interessato il 19 dicembre 2023 e, di

conseguenza, il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 28 dicembre 2023, è

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame alle censure contenute nel reclamo. Sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Il doc. D va quindi estromesso dagli atti.

4.

Giusta l’art. 321

cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve contenere una

concreta domanda. In particolare laddove è impugnata una decisione sulle spese

giudiziarie, la richiesta di giudizio dev’essere cifrata. Il reclamante però

non indica quale dovrebbe essere nel caso concreto l’ammontare delle spese. Il

reclamo è quindi inammissibile.

5.

Comunque sia, anche

nel merito il reclamo sarebbe destinato all’insuccesso.

Giusta l’art. 98 CPC, il

giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o

totale delle spese processuali presumibili. Le tariffe per le spese giudiziarie

sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi

costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, e il

principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità

(art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la

tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e

deve rientrare entro limiti ragionevoli. Nei limiti dei menzionati principi

l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza

superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di

eccesso o di abuso di siffatto potere.

5.1

Nel caso di cui trattasi, RE

1.

ha inoltrato un’azione di contestazione della graduatoria fondata sull’art.

250.

cpv. 2 LEF, intesa a ottenere lo stralcio dalla graduatoria del credito di

fr. 38'847.20 di CO 1, inserito nella classe 3.

Basandosi su questa

domanda, il Pretore, ritenuto un valore litigioso di fr. 38'847.20, ha fissato

l’anticipo delle spese in fr. 1'250.- applicando la legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG). Dando poi seguito ai dettami dell’art. 96 CPC, l’art. 7 LTG ha

quindi previsto degli esborsi forfettari per le decisioni, stabiliti in modo scalare

per differenti fasce di valore di causa. Così, l’art. 7 cpv. 1 LTG dispone che

la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è

fissata, per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 50'000.- tra fr. 2'500.- e

fr. 5'000.-.

Tenuto conto di un

valore di causa di fr. 38'847.20, l’anticipo di fr. 1'250.- richiesto non presta

quindi il fianco a critiche, essendo inferiore al minimo previsto dalla LTG.

6.

Il reclamante

rimprovera al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti e

un’applicazione errata del diritto per aver accertato in modo errato il valore

litigioso. Egli sostiene che nelle cause di contestazione della graduatoria il

valore litigioso non corrisponde all’importo del credito contestato bensì al

dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento che, nel caso concreto, è

pari zero.

6.1

L’art. 91 CPC dispone che il

valore litigioso è determinato dalla domanda, ritenuto che gli interessi e le

spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della

decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (cpv. 1).

Nelle azioni di contestazione della graduatoria, il valore

litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al

dividendo stimato dall’amministrazione del fallimento o dai liquidatori per

quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2 con rinvii). Nell’azione fondata

sull’art. 250 cpv. 1 LEF (ove il creditore chiede di ammettere un suo credito

rigettato o non collocato nel grado rivendicato) è quindi determinante l’aumento

che, per effetto dell’azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso

contestazione. Se fondata sull’art. 250 cpv. 2 LEF (contestazione del credito o

del grado di un altro creditore), il valore litigioso dell’azione sarà invece costituito

dall’aumento che spetterà a chi l’ha promossa oltre, una volta coperta

totalmente la sua pretesa, all’eventuale eccedenza spettante alla massa

fallimentare (Hierholzer/Sogo, in:

Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed., 2021, n. 49 segg. ad art.

250). Tuttavia, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 675, consid. 3.4; sentenza 5A_878/2012

del 26 agosto 2013, consid. 1.2.1.2) anche nel caso in cui è ipotizzabile un

dividendo fallimentare dello 0% il creditore può avere un interesse (indiretto) a promuovere l’azione di contestazione

della graduatoria, specie se intende evitare che il convenuto riceva più

del dovuto nel processo in cui per ipotesi fa valere diritti della massa in

virtù dell’art. 260 LEF. In tali circostanze, il valore litigioso non è però

quello della riduzione del credito del convenuto chiesta dall’attore bensì il

valore litigioso minimo corrispondente all’interesse simbolico che presenta la

lite, interesse che secondo il Tribunale federale è indipendente dall’esito

diretto del processo

(DTF 138 III 675, consid. 3.5).

7.

L’art. 221 cpv. 1

lett. c CPC dispone che la petizione deve contenere l’indicazione del valore

litigioso. L’attore ha chiesto lo stralcio dalla graduatoria del credito di fr.

38'847.20 vantato dalla CO 1. Non ha però ritenuto di dover indicare un valore

litigioso diverso da quello, segnatamente a quanto sarebbe stimato il dividendo

che gli pertoccherebbe. In mancanza di siffatte indicazioni non si può seriamente

rimproverare al primo giudice di aver considerato quale valore litigioso

l’importo indicato nella domanda. Incombeva semmai alla parte attrice indicare

un diverso valore. Neppure era compito del Pretore indagare in merito, non con

interpello né tantomeno con indagine presso l’ufficio fallimenti.

7.1

A prescindere da ciò, va poi

rilevato che, indicando quale valore di causa “zero”, sorge il problema

dell’interesse nella lite, che ha da essere esaminato d’ufficio. In questo caso

non si tratta invero di un interesse meramente simbolico. L’attore medesimo ha

infatti indicato il suo interesse, sostenendo che a garanzia del credito in

oggetto la creditrice CO 1 ha ottenuto l’iscrizione sul fondo di sua proprietà di

un’ipoteca legale pari al credito oggetto di causa, sicché egli teme che

qualora essa non venga tacitata nell’ambito della procedura fallimentare egli possa

essere escusso sulla base della garanzia ipotecaria. Considerato che il

dividendo che CO 1 può attendersi è stimato pari a zero, il suo interesse in

causa è quindi pari all’importo dell’ipoteca legale. Anche da questo punto di

vista quindi non è ravvisabile un manifestamente errato accertamento dei fatti

o un’applicazione errata del diritto.

7.2

Di transenna si rileva ancora

che, qualora il Pretore dovesse ritenere che il valore litigioso è inferiore a

fr. 5'000.- nel qual caso sarebbe data la competenza del Giudice di pace, ciò

non comporta un suo obbligo di trasmissione degli atti al giudice di pace. Dovesse

l’azione essere respinta per incompetenza, spetterà all’attore procedere a norma dell’art. 63 cpv. 1 CPC.

8.

Per i motivi che

precedono, il Pretore ha quindi determinato correttamente il valore litigioso.

Neppure l’importo dell’anticipo, fissato sotto il minimo della tariffa, appare esorbitante

per rapporto all’importanza della causa nè è tale da configurare gli estremi

dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del medesimo,

al quale non si può rimproverare di aver accertato in modo errato i fatti né di

aver applicato in modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto da respingere.

9.

Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-) sono poste

a carico del reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

10.

La presente decisione

rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al gravame.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 28 dicembre

2023.

di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al gravame è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 dicembre 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.