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Decisione

13.2023.13

Cauzione processuale per spese ripetibili

3 agosto 2023Italiano20 min

Con osservazioni del 15 dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto di respingere integralmente

Source ti.ch

Incarto

n.

13.2023.13

Lugano

3 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del

Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

vicecancelliere:

Annovazzi

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)

per statuire nella causa inc. OR.2022.205 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 novembre 2022 da

CO 1

patrocinata dallo PA 2

contro

RE 1

patrocinata

daPA 1 ,

e ora sul reclamo del 30 gennaio 2023 di RE 1 contro la decisione del 19

gennaio 2023, con cui il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta di

imporre all'attrice la prestazione di una cauzione processuale per spese

ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con

petizione del 7 novembre 2022 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di USD

29 849 490 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2022 e il rigetto in

via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano il __________ per l'importo di

fr. 28 090 011.80, oltre accessori.

Fatti

B. Con

istanza del 5 dicembre 2022, RE 1 ha chiesto di imporre a CO 1 una cauzione per

spese ripetibili giusta gli art. 99 cpv. 1 lett. b e d CPC di fr. 559 167.52

o “a quell'altra somma ritenuta di giustizia”, oltre all'annullamento, in

subordine la sospensione, del termine impartito per presentare la risposta di

causa, fino ad avvenuta prestazione della cauzione.

Con osservazioni del 15 dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto di respingere integralmente

l'istanza. La RE 1, con replica spontanea del 22 dicembre 2022, e la CO 1,

con duplica spontanea dell'11 gennaio 2023, hanno ribadito le rispettive reciproche

antitetiche tesi e richieste di giudizio.

Con

decisione ordinatoria processuale del 19 gennaio 2023, il Pretore ha respinto

l'istanza di cauzione.

C. Con

reclamo del 30 gennaio 2023, RE 1 chiede – previa concessione dell'effetto

sospensivo – che la propria istanza sia accolta e, in subordine, che la decisione

del 19 gennaio 2023 sia annullata e la causa rinviata al Pretore.

La

richiesta di effetto sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale del

9 febbraio 2023.

Invitata

a formulare osservazioni il 16 giugno 2023, con scritto del 28 giugno 2023 la CO

1 ha postulato in via preliminare che l'effetto sospensivo sia revocato e che

il reclamo sia integralmente respinto.

Con

replica spontanea del 14 luglio 2023 RE 1 ha confermato le proprie domande.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in

materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in

applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b n. 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c n. 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla

terza Camera civile del Tribunale d'appello.

La

decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 20 gennaio 2023. Spedito con

invio raccomandato il 30 gennaio 2023, il reclamo è quindi tempestivo.

Quanto alle osservazioni, l'assegnazione del termine di 10 giorni per

osservazioni da parte di questa Camera è giunto alla parte interessata il 19

giugno 2023. Il termine è cominciato a decorrere il giorno successivo ed è

scaduto il 29 giugno 2023 – ovvero in concomitanza con la festività di San

Pietro e Paolo (art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel

Cantone Ticino; RL 843.200) – salvo quindi protrarsi al 30 giugno 2023 in

ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Pervenute al tribunale quel medesimo giorno le

osservazioni sono tempestive.

Il

presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante

importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

2.

Per l'art. 320 CPC con il reclamo si possono

censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta

l'art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per

le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se

risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato

fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono

attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese

giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri

motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo

della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento

delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il

recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno

particolarmente difficile (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1; 141 III 157 consid.

4.3; Tappy, in: Commentaire Romand,

CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed.,

2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n.

1.

ad art. 99; Suter/von Holzen,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi,

in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta

non deve dimostrare l'impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare

le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall'art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità,

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L'art.

99.

cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a

tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in

questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente

a rischio (Tappy, op. cit., n. 38

ad art. 99; Suter/Von Holzen, op.

cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica,

spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del Tribunale federale 5A_221/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3,

pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini,

op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter,

op. cit., n. 13 ad art. 99).

3.3

Il

Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a

mo' di esempio il cosiddetto asset

stripping prima del fallimento, con cui l'attore si disfa dei suoi attivi,

per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene, inoltre, che anche meri

indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti

esecuzioni pendenti a carico dell'attore, di per sé insufficienti a dimostrare

la sua insolvenza giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per

rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione

(III CCA sentenza inc. n. 13.2013.63 del 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 24 segg. ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o

fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far

fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i

propri attivi (Rüegg/Rüegg, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17 ad art. 99). Se il fatto

di essere oggetto di esecuzioni o di aver subito un pignoramento ancora non

significa nullatenenza, vale a dire incapacità di onorare i propri debiti,

trattasi comunque di indizi d'insolvenza che il giudice deve valutare nel caso

concreto.

4.

Il

Pretore ha dapprima constatato che la convenuta RE 1 è una società avente quale

scopo la prestazione di servizi finanziari, in particolare la consulenza in

materia di investimenti e la gestione patrimoniale. La CO 1 ha per oggetto la

prestazione di servizi di consulenza nell'ambito blockchain. La convenuta ne è

titolare in ragione di 30/200 quote, mentre ciascuno dei signori __________ in

ragione di 85/200 quote. Lo scopo di CO 1 è di fornire consulenza alla RE 1 nella

gestione del fondo d'investimento __________, fondo che è gestito dalla società

__________, la quale ha però esternalizzato alcune parti della gestione del

fondo __________ a RE 1, nei termini di un “Portfolio Management Agreement”. La

costituzione di CO 1 era finalizzata a migliorare questa capacità di gestione,

riunendo sotto il denominatore di CO 1 il know-how di RE 1 e dei signori __________.

Tra CO 1 e RE 1 sono stati sottoscritti due contratti datati 22 giugno 2020: un

“Investment Advisory Agreement” (doc. H) e un “Consultancy Agreement” (doc. I),

entrambi poi disdetti il 9 marzo 2022 dalla RE 1 (doc. X, Y), ciò che ha

comportato la cessazione della collaborazione.

A

sostegno della richiesta di cauzione, fondata sugli art. 99 cpv. 1 lett. b e d

– continua il Pretore – la convenuta ha prodotto una situazione debitoria di CO

1.

al 30 giugno 2022 (doc. 1) per fr. 582 800.72 (per le voci indicate

in quello scritto). Il 5 luglio 2022 la convenuta ha versato all'attrice

fr. 139 742.– in esito all'accordo raggiunto tra le parti (doc. 2).

Il 22 luglio 2022 ha versato ulteriori fr. 287 669.– (doc. BB).

Questi importi costituivano anticipi sulla “performance fee” che RE 1 avrebbe

incassato dal fondo PBI. La situazione finanziaria di CO 1 è rimasta delicata

anche nel seguito (estratto del registro delle esecuzioni del 24 novembre 2022,

doc. 3; decisione di rigetto dell'opposizione del 30 novembre 2022, per un

importo contenuto di fr. 13 585.– oltre interessi moratori, doc. 4;

esecuzioni di cui dà atto anche il suo patrocinatore il 24 novembre 2022, in

cui chiede a RE 1 il pagamento di ulteriori anticipi sulle performance fees,

doc. 5). Nel frattempo i piccoli importi di fr. 3212.50 e di fr. 3413.60

sembrano essere stati pagati, mentre resta scoperto l'importo di

fr. 13 601.45 (doc. 3).

Definita

dapprima “incauta” la soluzione trovata “dal punto di vista della consistenza

patrimoniale” di CO 1, il Pretore non ha ritenuto realizzati i presupposti

dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. “L'ambizione” di RE 1 – ritenuto come nel

peggiore dei casi CO 1 (l'attrice) percepirà da RE 1 (la convenuta) un “importo

molto consistente” (v. istanza cautelare del 31 agosto 2022 di CWM SA, n. 67) –

è di “partecipare alla sua gestione e, in particolare, alle operazioni di

recupero di questo credito e – nella misura in cui sia fondato – nella

suddivisione dei denari che dovessero entrare in cassa di conseguenza” (v.

decisione cautelare del 27 dicembre 2022 pag. 4, inc. CA.2022.251/252). Ciò

premesso, il Pretore ha negato che lo stato d'indebitamento attuale

dell'attrice sia di rilevanza ai fini dell'art. 99 CPC, ritenuto che a dire

della stessa parte convenuta, si tratta di uno stato contingente e che verrà

superato grazie all'accredito in suo favore di un importo molto significativo.

Richiamata la nozione di insolvenza secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, il Pretore

ha rammentato che la nullatenenza e la conseguente incapacità di onorare i

propri debiti non va confusa – in particolare – con il fatto di essere oggetto

di esecuzioni, anche frequenti, di avere subito un pignoramento che non è

risultato infruttuoso, di avere ricevuto delle comminatorie di fallimento, di

essere in stato di liquidazione e del rilascio di un attestato d'insufficienza

del pegno (art. 158 LEF). Ritenuto che questi avvenimenti possono rappresentare

degli indizi d'insolvenza dell'attore, che il giudice valuta in ogni singolo

caso concreto, il Pretore ha ritenuto non soltanto che non vi è alcun attestato

ufficiale di questo tipo in capo alla parte attrice, ma neppure il concetto di

nullatenenza troverebbe spazio applicativo, stante il credito di cui l'attrice

è titolare nei confronti della convenuta, da lei stesso ammesso, in funzione

della performance fee che ha incassato o dovrà incassare dal fondo __________ e

di cui la stessa RE 1 si è dichiarata debitrice nei confronti di CO 1, per un

“importo molto consistente”.

La

medesima logica – ha continuato il Pretore – vale con riguardo all'art. 99 cpv.

1.

lett. d CPC, poiché a questa futura consistenza patrimoniale si aggiunge

anche “la presenza del gerente di CO 1 nella persona di __________, nei termini

indicati nel dispositivo del provvedimento cautelare del 27 dicembre 2022,

cresciuto in regiudicata (CA.2022.251 e CA.2022.252)”, ossia alfine di tutelare

(anche) i diritti del socio RE 1 su questo “importo molto consistente”, essendo

__________ suo rappresentante. Quanto all'argomento proposto in replica che “la

performance fee non è ancora divenuta esigibile, né si sa quando e se mai lo

sarà”, il Pretore lo ha ritenuto non pertinente, già perché collide “con il

tenore del § 67 suddetto, che non contiene alcuna di queste variabili”. Inoltre,

la questione è litigiosa e forma l'oggetto del contenzioso giudiziale. “La sede

per dibattere su questo tema non è dunque quella dell'art. 99 CPC bensì la

petizione/risposta/ replica/duplica e pertanto risulta vano il tentativo di

parte convenuta di trasfigurare in questa sede il suo argomento difensivo,

usandolo per sostenere una pretesa di cauzione per le spese ripetibili, che non

realizza appunto i presupposti dell'art. 99 CPC”.

5.

A

mente della reclamante la motivazione del Pretore si fonda su un accertamento

manifestamente errato dei fatti, non essendovi nessuna certezza di una futura

disponibilità patrimoniale per CO 1, trovandosi in uno stato di “insolvenza

documentale ed evidente”. Basandosi su un fatto errato – ovvero la certezza

della futura disponibilità di liquidità e dipendente da CWM SA, fatto che in

realtà sarebbe tutt'altro che certo e sarebbe addirittura escluso dalla stessa

controparte – la motivazione, poi, applicherebbe erroneamente il diritto, la

BIA Sagl risultando dunque insolvente ex art. 99 cpv. 1 lett. b CPC (“una

sostanziale insolvenza di CO 1 in maniera univoca e concordante”); in ogni caso

il pagamento delle ripetibili risultando seriamente compromesso ex art. 99 cpv.

1.

lett. d CPC.

5.1

La

reclamante sostiene, in particolare, che l'asserita contingenza dello stato di

indebitamento dell'attrice è divenuta una “lente distorta” attraverso cui

valutare i presupposti per (non) ordinare la cauzione processuale, ribadendo

che non vi sarebbe alcuna certezza di una futura disponibilità patrimoniale di CO

1.

Si tratterebbe di un elemento inequivocabile risultante dai documenti agli

atti e riconosciuto dalla controparte. Il diritto alla performance fee di CO 1 sorge

5.

giorni dopo il suo ricevimento da parte di RE 1. La RE 1 non ha ricevuto la

performance fee e non vi è alcuna garanzia che RE 1 la ottenga, tantomeno ora

che tale decisione spetta al liquidatore del fondo PBI su cui RE 1e, anche

stando alla controparte, non ha alcuna influenza.

5.2

“In

punto di diritto”, la reclamante contesta al Pretore di non trarre le dovute

conclusioni, escludendo a priori di analizzare la situazione, nella misura in

cui “anche se ritenuti sussistenti tali indizi” non sarebbero concludenti

“stante l'indigenza unicamente temporanea (contingente)” dell'attrice CO 1.

Sarebbe “documentale e incontestato” che la CO 1 è stata destinataria negli

ultimi mesi, con cadenza mensili di precetti esecutivi per importi irrisori e

relativamente a spese ordinarie: solo in ottobre due precetti esecutivi opposti

per fr. 3337.55 e fr. 3528.15 (creditrice __________), in novembre un precetto

esecutivo opposto per fr. 13 601.46 a titolo di emolumenti IVA dovuti

all'Amministrazione federale per le contribuzioni (AFC) e in dicembre 2022 un

precetto esecutivo per fr. 2296.05 da parte della Cassa cantonale di

compensazione AVS, relativo a contributi paritetici del mese di settembre 2022.

Dal giugno 2022 CO 1 espressamente dichiara di non disporre nemmeno dei fondi

necessari per pagare le spese ordinarie correnti. Tant'è che nel giugno del 2022

ha chiesto a RE 1 di prendersi carico di fatture scoperte per fr. 582 800.72

a cui essa non era asseritamente in grado di far fronte. Solo grazie

all'importo di fr. 287 669.– versato da RE 1 a titolo di management fee

“(e non performance fee, come erroneamente indicato nella decisione a pag. 2)”

e ulteriori fr. 139 742.55 accreditatele da RE 1 a luglio 2022 al

solo scopo di assicurare la continuità aziendale, essa sarebbe finora riuscita

a evitare il peggio. Nonostante l'importo importante ricevuto, i soldi non sarebbero

bastati neppure fino a ottobre: con la ricezione mensile di precetti esecutivi

per spese ordinarie, essa dimostrerebbe di non essere nuovamente in grado di

far fronte alle spese. Quanto addotto dal Pretore sarebbe poi contrario alla

ratio della disposizione, nella misura in cui chiunque fosse in difficoltà

economica potrebbe permettersi “liti temerarie per importi esorbitanti e

infondati” tentando il tutto e per tutto, esponendo il convenuto a un rischio

da cui, invece, l'art. 99 CPC “vuole proteggerlo”.

5.3

Il

pagamento delle ripetibili, dipoi, risulterebbe seriamente compromesso. A giugno

2022.

controparte avrebbe espressamente dichiarato di avere debiti per oltre mezzo

milione di franchi senza avere la possibilità di farvi fronte. Nonostante importi

ricevuti per complessivi fr. 427 411.55 da RE 1, CO 1 è tornata a non

pagare precetti esecutivi relativi a spese correnti per importi minori. Non solo:

essa avrebbe espressamente dichiarato di non intendere procedere al pagamento dei

precetti esecutivi chiedendo a RE 1 di farsene carico. Inoltre, secondo quanto

dichiarato da controparte, la Società è di fatto destinata alla liquidazione.

Essa nel mese di giugno 2022 già versava in una grave situazione finanziaria.

6.

Preliminarmente,

la resistente postula la revoca dell'effetto sospensivo, rilevando che non vi

era motivo per concederlo a una decisione di rifiuto di prestare una cauzione

per ripetibili.

Sul

merito, la CO 1 sottolinea che le condizioni di cui all'art. 99 CPC non sono in

concreto adempiute, per cui la decisione pretorile merita conferma.

6.1

CO

1.

contesta di aver manifestato di non voler procedere al pagamento delle spese

correnti oppure che in futuro la società potrà avere difficoltà di liquidità o

che proprio quest'ultima possa essere addirittura esclusa. Essa neppure ha mai espressamente

dichiarato di non avere la possibilità di far fronte ai pagamenti, non ha

omesso di pagare le spese correnti e in nessun caso ha dichiarato di non voler

procedere al pagamento di precetti esecutivi, ciò di cui proprio gli allegati

danno contezza. Per stessa ammissione di RE 1, come accertato dal primo

giudice, CO 1 vanta un credito perlomeno quantificato in USD 4 160 881,

tuttora trattenuto dalla reclamante. Tale garanzia, anche solo limitata ai realized

gains, sarebbe pacifica e ciò indipendentemente dal fatto che il fondo __________

sia in liquidazione, a causa dell'abusivo agire di RE 1 che mira – agendo contra

factum proprio – a trattenere la performance fee a discapito di CO 1.

Tenuto

conto dell'ottima capitalizzazione del fondo __________, la CO 1 potrebbe sicuramente

beneficiare dell'importo minimo di USD 4 160 881, motivo per cui non

risulta né insolvente né nullatenente. Lo stato di temporanea contingenza di CO

1.

non è mutato. In particolare, la momentanea situazione difficoltosa a cui CO

1.

ha dovuto far fronte era dovuta dall'infondata reticenza della reclamante a

corrispondere gli importi dovuti. La reclamante non potrebbe pertanto

utilizzare a suo favore istituti giuridici, quali quello di cui all'art. 99 CPC,

al fine di ostacolare abusivamente l'accertamento del quantum definitivo della

performance fee dovuta e così trame un indebito profitto. Al contrario di quanto

sostenuto in modo “fuorviante”, sarebbe lo “scellerato comportamento” della

reclamante che ha causato tale provvisoria situazione. La decisione pretorile

riporta come delle poche procedure esecutive intentate, “praticamente tutte

sono state saldate sul nascere”. Nonostante il cospicuo importo trattenuto da RE

1, “che peraltro ha altresì causato la fine delle attività della resistente

terminando l’Advisory Agreement”, CO 1 “ha sempre saldato i propri debiti”.

6.2

Contesta

qualsiasi “accertamento di fatto manifestamente errato” nella decisione

impugnata. Manifestamente infondata sarebbe la tesi per cui la resistente non

possa contare su una certezza patrimoniale futura e dipendente da RE 1, mentre

mai CO 1 ha affermato di non poter contare su una futura certezza patrimoniale.

Della richiesta di causa di USD 29 849 490, ben USD 4 160 881

(importo relativo ai realized gains) sono pacificamente e incontestabilmente

dovuti per stessa ammissione di controparte, ciò che garantisce la futura sicurezza

economica di CO 1. Neppure vi sarebbero elementi per ritenere un'insolvenza in

capo a CO 1.

7.

La

decisione impugnata regge alle critiche della reclamante. Nella misura in cui il

primo giudice sembra estendere, anche se sporadicamente, la motivazione alla

pretesa di merito avanzata dall'attrice – a prescindere dalla posizione della

controparte circa la fondatezza – in concreto la decisione impugnata non

trascende i limiti del giudizio, che riguarda soltanto la cauzione processuale.

La

situazione finanziaria di CO 1, come accertata dal Pretore, non soddisfa i

requisiti dell'art. 99 lett. b CPC e non basta per applicare l'art. 99

lett. d CPC, quest'ultimo in quanto clausola generale che offre un certo

margine al giudice nello stabilire se è dato un serio rischio d'incasso delle

ripetibili. Infatti, le esecuzioni agli atti non possono ancora essere ritenute

di per sé scriminanti (per quantità ed entità), tanto più che l'aspettativa che

determinati importi vengano assunti dalla convenuta in virtù di proprie pretese

ancora non basta a configurare una situazione di insolvenza. Inoltre, se è vero

che è chiamata a far fronte a impegni finanziari considerevoli – il

30.

giugno 2022 la società presentava debiti per fr. 582 800.–,

di cui fr. 152 942.32 per forniture e prestazioni (in franchi

svizzeri), fr. 80 888.47 di salari verso dipendenti (in particolare

fr. 28 866.65 dovuti a __________ e fr. 33 647.45 dovuti a __________),

fr. 49 444.89 di rimborsi spese verso dipendenti (in particolare

fr. 24 123.63 dovuti a __________ e fr. 19 483.43 dovuti a __________;

v. fascicolo doc. 1), fr. 11 020.66 dovuti alle assicurazioni

sociali, fr. 47 917.– per un prestito COVID, fr. 31 768.57

di “prestiti azionisti” e fr. 42 911.90 per il conguaglio imposte

2020.

– CO 1 non può essere ritenuta incapace di onorare i propri debiti, nella

misura in cui è titolare di un credito cospicuo (nell'ordine di milioni di

dollari), che fa parte degli attivi e che ha da essere considerato, non

ostandovi il solo fatto che lo stesso sia oggetto del contendere tra le parti.

Al Pretore non può quindi essere imputato un accertamento manifestamente errato

dei fatti imputabile, né le sue conclusioni possono ritenersi frutto di un'applicazione

errata del diritto.

8.

Per

concludere, l'assenza di elementi costitutivi di un'errata applicazione del

diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la

reiezione del reclamo. Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in

fr. 2000.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.

100.– e fr. 10 000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a

carico della convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), con l'obbligo di rifondere alla parte

attrice fr. 2000.– di ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo del 30 gennaio 2023 di RE 1 è

respinto.

2.

Le

spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 2000.– e già anticipate

dalla reclamante, restano a suo carico. Inoltre, RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2000.– di ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente alla replica spontanea del 14 luglio 2023 alla controparte):

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile

del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30 000.–, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.