13.2023.13
Cauzione processuale per spese ripetibili
3 agosto 2023Italiano20 min
Con osservazioni del 15 dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto di respingere integralmente
Source ti.ch
Incarto
n.
13.2023.13
Lugano
3 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG)
per statuire nella causa inc. OR.2022.205 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 novembre 2022 da
CO 1
patrocinata dallo PA 2
contro
RE 1
patrocinata
daPA 1 ,
e ora sul reclamo del 30 gennaio 2023 di RE 1 contro la decisione del 19
gennaio 2023, con cui il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta di
imporre all'attrice la prestazione di una cauzione processuale per spese
ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con
petizione del 7 novembre 2022 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di USD
29 849 490 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2022 e il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano il __________ per l'importo di
fr. 28 090 011.80, oltre accessori.
Fatti
B. Con
istanza del 5 dicembre 2022, RE 1 ha chiesto di imporre a CO 1 una cauzione per
spese ripetibili giusta gli art. 99 cpv. 1 lett. b e d CPC di fr. 559 167.52
o “a quell'altra somma ritenuta di giustizia”, oltre all'annullamento, in
subordine la sospensione, del termine impartito per presentare la risposta di
causa, fino ad avvenuta prestazione della cauzione.
Con osservazioni del 15 dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto di respingere integralmente
l'istanza. La RE 1, con replica spontanea del 22 dicembre 2022, e la CO 1,
con duplica spontanea dell'11 gennaio 2023, hanno ribadito le rispettive reciproche
antitetiche tesi e richieste di giudizio.
Con
decisione ordinatoria processuale del 19 gennaio 2023, il Pretore ha respinto
l'istanza di cauzione.
C. Con
reclamo del 30 gennaio 2023, RE 1 chiede – previa concessione dell'effetto
sospensivo – che la propria istanza sia accolta e, in subordine, che la decisione
del 19 gennaio 2023 sia annullata e la causa rinviata al Pretore.
La
richiesta di effetto sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale del
9 febbraio 2023.
Invitata
a formulare osservazioni il 16 giugno 2023, con scritto del 28 giugno 2023 la CO
1 ha postulato in via preliminare che l'effetto sospensivo sia revocato e che
il reclamo sia integralmente respinto.
Con
replica spontanea del 14 luglio 2023 RE 1 ha confermato le proprie domande.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in
materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in
applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b n. 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c n. 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d'appello.
La
decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 20 gennaio 2023. Spedito con
invio raccomandato il 30 gennaio 2023, il reclamo è quindi tempestivo.
Quanto alle osservazioni, l'assegnazione del termine di 10 giorni per
osservazioni da parte di questa Camera è giunto alla parte interessata il 19
giugno 2023. Il termine è cominciato a decorrere il giorno successivo ed è
scaduto il 29 giugno 2023 – ovvero in concomitanza con la festività di San
Pietro e Paolo (art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel
Cantone Ticino; RL 843.200) – salvo quindi protrarsi al 30 giugno 2023 in
ossequio all'art. 142 cpv. 3 CPC. Pervenute al tribunale quel medesimo giorno le
osservazioni sono tempestive.
Il
presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante
importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
2.
Per l'art. 320 CPC con il reclamo si possono
censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta
l'art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per
le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se
risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato
fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono
attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese
giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri
motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo
della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento
delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il
recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno
particolarmente difficile (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1; 141 III 157 consid.
4.3; Tappy, in: Commentaire Romand,
CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed.,
2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n.
1.
ad art. 99; Suter/von Holzen,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi,
in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta
non deve dimostrare l'impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare
le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall'art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità,
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L'art.
99.
cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a
tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in
questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente
a rischio (Tappy, op. cit., n. 38
ad art. 99; Suter/Von Holzen, op.
cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica,
spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del Tribunale federale 5A_221/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3,
pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini,
op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter,
op. cit., n. 13 ad art. 99).
3.3
Il
Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a
mo' di esempio il cosiddetto asset
stripping prima del fallimento, con cui l'attore si disfa dei suoi attivi,
per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene, inoltre, che anche meri
indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti
esecuzioni pendenti a carico dell'attore, di per sé insufficienti a dimostrare
la sua insolvenza giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per
rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione
(III CCA sentenza inc. n. 13.2013.63 del 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 24 segg. ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o
fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far
fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i
propri attivi (Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17 ad art. 99). Se il fatto
di essere oggetto di esecuzioni o di aver subito un pignoramento ancora non
significa nullatenenza, vale a dire incapacità di onorare i propri debiti,
trattasi comunque di indizi d'insolvenza che il giudice deve valutare nel caso
concreto.
4.
Il
Pretore ha dapprima constatato che la convenuta RE 1 è una società avente quale
scopo la prestazione di servizi finanziari, in particolare la consulenza in
materia di investimenti e la gestione patrimoniale. La CO 1 ha per oggetto la
prestazione di servizi di consulenza nell'ambito blockchain. La convenuta ne è
titolare in ragione di 30/200 quote, mentre ciascuno dei signori __________ in
ragione di 85/200 quote. Lo scopo di CO 1 è di fornire consulenza alla RE 1 nella
gestione del fondo d'investimento __________, fondo che è gestito dalla società
__________, la quale ha però esternalizzato alcune parti della gestione del
fondo __________ a RE 1, nei termini di un “Portfolio Management Agreement”. La
costituzione di CO 1 era finalizzata a migliorare questa capacità di gestione,
riunendo sotto il denominatore di CO 1 il know-how di RE 1 e dei signori __________.
Tra CO 1 e RE 1 sono stati sottoscritti due contratti datati 22 giugno 2020: un
“Investment Advisory Agreement” (doc. H) e un “Consultancy Agreement” (doc. I),
entrambi poi disdetti il 9 marzo 2022 dalla RE 1 (doc. X, Y), ciò che ha
comportato la cessazione della collaborazione.
A
sostegno della richiesta di cauzione, fondata sugli art. 99 cpv. 1 lett. b e d
– continua il Pretore – la convenuta ha prodotto una situazione debitoria di CO
1.
al 30 giugno 2022 (doc. 1) per fr. 582 800.72 (per le voci indicate
in quello scritto). Il 5 luglio 2022 la convenuta ha versato all'attrice
fr. 139 742.– in esito all'accordo raggiunto tra le parti (doc. 2).
Il 22 luglio 2022 ha versato ulteriori fr. 287 669.– (doc. BB).
Questi importi costituivano anticipi sulla “performance fee” che RE 1 avrebbe
incassato dal fondo PBI. La situazione finanziaria di CO 1 è rimasta delicata
anche nel seguito (estratto del registro delle esecuzioni del 24 novembre 2022,
doc. 3; decisione di rigetto dell'opposizione del 30 novembre 2022, per un
importo contenuto di fr. 13 585.– oltre interessi moratori, doc. 4;
esecuzioni di cui dà atto anche il suo patrocinatore il 24 novembre 2022, in
cui chiede a RE 1 il pagamento di ulteriori anticipi sulle performance fees,
doc. 5). Nel frattempo i piccoli importi di fr. 3212.50 e di fr. 3413.60
sembrano essere stati pagati, mentre resta scoperto l'importo di
fr. 13 601.45 (doc. 3).
Definita
dapprima “incauta” la soluzione trovata “dal punto di vista della consistenza
patrimoniale” di CO 1, il Pretore non ha ritenuto realizzati i presupposti
dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. “L'ambizione” di RE 1 – ritenuto come nel
peggiore dei casi CO 1 (l'attrice) percepirà da RE 1 (la convenuta) un “importo
molto consistente” (v. istanza cautelare del 31 agosto 2022 di CWM SA, n. 67) –
è di “partecipare alla sua gestione e, in particolare, alle operazioni di
recupero di questo credito e – nella misura in cui sia fondato – nella
suddivisione dei denari che dovessero entrare in cassa di conseguenza” (v.
decisione cautelare del 27 dicembre 2022 pag. 4, inc. CA.2022.251/252). Ciò
premesso, il Pretore ha negato che lo stato d'indebitamento attuale
dell'attrice sia di rilevanza ai fini dell'art. 99 CPC, ritenuto che a dire
della stessa parte convenuta, si tratta di uno stato contingente e che verrà
superato grazie all'accredito in suo favore di un importo molto significativo.
Richiamata la nozione di insolvenza secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, il Pretore
ha rammentato che la nullatenenza e la conseguente incapacità di onorare i
propri debiti non va confusa – in particolare – con il fatto di essere oggetto
di esecuzioni, anche frequenti, di avere subito un pignoramento che non è
risultato infruttuoso, di avere ricevuto delle comminatorie di fallimento, di
essere in stato di liquidazione e del rilascio di un attestato d'insufficienza
del pegno (art. 158 LEF). Ritenuto che questi avvenimenti possono rappresentare
degli indizi d'insolvenza dell'attore, che il giudice valuta in ogni singolo
caso concreto, il Pretore ha ritenuto non soltanto che non vi è alcun attestato
ufficiale di questo tipo in capo alla parte attrice, ma neppure il concetto di
nullatenenza troverebbe spazio applicativo, stante il credito di cui l'attrice
è titolare nei confronti della convenuta, da lei stesso ammesso, in funzione
della performance fee che ha incassato o dovrà incassare dal fondo __________ e
di cui la stessa RE 1 si è dichiarata debitrice nei confronti di CO 1, per un
“importo molto consistente”.
La
medesima logica – ha continuato il Pretore – vale con riguardo all'art. 99 cpv.
1.
lett. d CPC, poiché a questa futura consistenza patrimoniale si aggiunge
anche “la presenza del gerente di CO 1 nella persona di __________, nei termini
indicati nel dispositivo del provvedimento cautelare del 27 dicembre 2022,
cresciuto in regiudicata (CA.2022.251 e CA.2022.252)”, ossia alfine di tutelare
(anche) i diritti del socio RE 1 su questo “importo molto consistente”, essendo
__________ suo rappresentante. Quanto all'argomento proposto in replica che “la
performance fee non è ancora divenuta esigibile, né si sa quando e se mai lo
sarà”, il Pretore lo ha ritenuto non pertinente, già perché collide “con il
tenore del § 67 suddetto, che non contiene alcuna di queste variabili”. Inoltre,
la questione è litigiosa e forma l'oggetto del contenzioso giudiziale. “La sede
per dibattere su questo tema non è dunque quella dell'art. 99 CPC bensì la
petizione/risposta/ replica/duplica e pertanto risulta vano il tentativo di
parte convenuta di trasfigurare in questa sede il suo argomento difensivo,
usandolo per sostenere una pretesa di cauzione per le spese ripetibili, che non
realizza appunto i presupposti dell'art. 99 CPC”.
5.
A
mente della reclamante la motivazione del Pretore si fonda su un accertamento
manifestamente errato dei fatti, non essendovi nessuna certezza di una futura
disponibilità patrimoniale per CO 1, trovandosi in uno stato di “insolvenza
documentale ed evidente”. Basandosi su un fatto errato – ovvero la certezza
della futura disponibilità di liquidità e dipendente da CWM SA, fatto che in
realtà sarebbe tutt'altro che certo e sarebbe addirittura escluso dalla stessa
controparte – la motivazione, poi, applicherebbe erroneamente il diritto, la
BIA Sagl risultando dunque insolvente ex art. 99 cpv. 1 lett. b CPC (“una
sostanziale insolvenza di CO 1 in maniera univoca e concordante”); in ogni caso
il pagamento delle ripetibili risultando seriamente compromesso ex art. 99 cpv.
1.
lett. d CPC.
5.1
La
reclamante sostiene, in particolare, che l'asserita contingenza dello stato di
indebitamento dell'attrice è divenuta una “lente distorta” attraverso cui
valutare i presupposti per (non) ordinare la cauzione processuale, ribadendo
che non vi sarebbe alcuna certezza di una futura disponibilità patrimoniale di CO
1.
Si tratterebbe di un elemento inequivocabile risultante dai documenti agli
atti e riconosciuto dalla controparte. Il diritto alla performance fee di CO 1 sorge
5.
giorni dopo il suo ricevimento da parte di RE 1. La RE 1 non ha ricevuto la
performance fee e non vi è alcuna garanzia che RE 1 la ottenga, tantomeno ora
che tale decisione spetta al liquidatore del fondo PBI su cui RE 1e, anche
stando alla controparte, non ha alcuna influenza.
5.2
“In
punto di diritto”, la reclamante contesta al Pretore di non trarre le dovute
conclusioni, escludendo a priori di analizzare la situazione, nella misura in
cui “anche se ritenuti sussistenti tali indizi” non sarebbero concludenti
“stante l'indigenza unicamente temporanea (contingente)” dell'attrice CO 1.
Sarebbe “documentale e incontestato” che la CO 1 è stata destinataria negli
ultimi mesi, con cadenza mensili di precetti esecutivi per importi irrisori e
relativamente a spese ordinarie: solo in ottobre due precetti esecutivi opposti
per fr. 3337.55 e fr. 3528.15 (creditrice __________), in novembre un precetto
esecutivo opposto per fr. 13 601.46 a titolo di emolumenti IVA dovuti
all'Amministrazione federale per le contribuzioni (AFC) e in dicembre 2022 un
precetto esecutivo per fr. 2296.05 da parte della Cassa cantonale di
compensazione AVS, relativo a contributi paritetici del mese di settembre 2022.
Dal giugno 2022 CO 1 espressamente dichiara di non disporre nemmeno dei fondi
necessari per pagare le spese ordinarie correnti. Tant'è che nel giugno del 2022
ha chiesto a RE 1 di prendersi carico di fatture scoperte per fr. 582 800.72
a cui essa non era asseritamente in grado di far fronte. Solo grazie
all'importo di fr. 287 669.– versato da RE 1 a titolo di management fee
“(e non performance fee, come erroneamente indicato nella decisione a pag. 2)”
e ulteriori fr. 139 742.55 accreditatele da RE 1 a luglio 2022 al
solo scopo di assicurare la continuità aziendale, essa sarebbe finora riuscita
a evitare il peggio. Nonostante l'importo importante ricevuto, i soldi non sarebbero
bastati neppure fino a ottobre: con la ricezione mensile di precetti esecutivi
per spese ordinarie, essa dimostrerebbe di non essere nuovamente in grado di
far fronte alle spese. Quanto addotto dal Pretore sarebbe poi contrario alla
ratio della disposizione, nella misura in cui chiunque fosse in difficoltà
economica potrebbe permettersi “liti temerarie per importi esorbitanti e
infondati” tentando il tutto e per tutto, esponendo il convenuto a un rischio
da cui, invece, l'art. 99 CPC “vuole proteggerlo”.
5.3
Il
pagamento delle ripetibili, dipoi, risulterebbe seriamente compromesso. A giugno
2022.
controparte avrebbe espressamente dichiarato di avere debiti per oltre mezzo
milione di franchi senza avere la possibilità di farvi fronte. Nonostante importi
ricevuti per complessivi fr. 427 411.55 da RE 1, CO 1 è tornata a non
pagare precetti esecutivi relativi a spese correnti per importi minori. Non solo:
essa avrebbe espressamente dichiarato di non intendere procedere al pagamento dei
precetti esecutivi chiedendo a RE 1 di farsene carico. Inoltre, secondo quanto
dichiarato da controparte, la Società è di fatto destinata alla liquidazione.
Essa nel mese di giugno 2022 già versava in una grave situazione finanziaria.
6.
Preliminarmente,
la resistente postula la revoca dell'effetto sospensivo, rilevando che non vi
era motivo per concederlo a una decisione di rifiuto di prestare una cauzione
per ripetibili.
Sul
merito, la CO 1 sottolinea che le condizioni di cui all'art. 99 CPC non sono in
concreto adempiute, per cui la decisione pretorile merita conferma.
6.1
CO
1.
contesta di aver manifestato di non voler procedere al pagamento delle spese
correnti oppure che in futuro la società potrà avere difficoltà di liquidità o
che proprio quest'ultima possa essere addirittura esclusa. Essa neppure ha mai espressamente
dichiarato di non avere la possibilità di far fronte ai pagamenti, non ha
omesso di pagare le spese correnti e in nessun caso ha dichiarato di non voler
procedere al pagamento di precetti esecutivi, ciò di cui proprio gli allegati
danno contezza. Per stessa ammissione di RE 1, come accertato dal primo
giudice, CO 1 vanta un credito perlomeno quantificato in USD 4 160 881,
tuttora trattenuto dalla reclamante. Tale garanzia, anche solo limitata ai realized
gains, sarebbe pacifica e ciò indipendentemente dal fatto che il fondo __________
sia in liquidazione, a causa dell'abusivo agire di RE 1 che mira – agendo contra
factum proprio – a trattenere la performance fee a discapito di CO 1.
Tenuto
conto dell'ottima capitalizzazione del fondo __________, la CO 1 potrebbe sicuramente
beneficiare dell'importo minimo di USD 4 160 881, motivo per cui non
risulta né insolvente né nullatenente. Lo stato di temporanea contingenza di CO
1.
non è mutato. In particolare, la momentanea situazione difficoltosa a cui CO
1.
ha dovuto far fronte era dovuta dall'infondata reticenza della reclamante a
corrispondere gli importi dovuti. La reclamante non potrebbe pertanto
utilizzare a suo favore istituti giuridici, quali quello di cui all'art. 99 CPC,
al fine di ostacolare abusivamente l'accertamento del quantum definitivo della
performance fee dovuta e così trame un indebito profitto. Al contrario di quanto
sostenuto in modo “fuorviante”, sarebbe lo “scellerato comportamento” della
reclamante che ha causato tale provvisoria situazione. La decisione pretorile
riporta come delle poche procedure esecutive intentate, “praticamente tutte
sono state saldate sul nascere”. Nonostante il cospicuo importo trattenuto da RE
1, “che peraltro ha altresì causato la fine delle attività della resistente
terminando l’Advisory Agreement”, CO 1 “ha sempre saldato i propri debiti”.
6.2
Contesta
qualsiasi “accertamento di fatto manifestamente errato” nella decisione
impugnata. Manifestamente infondata sarebbe la tesi per cui la resistente non
possa contare su una certezza patrimoniale futura e dipendente da RE 1, mentre
mai CO 1 ha affermato di non poter contare su una futura certezza patrimoniale.
Della richiesta di causa di USD 29 849 490, ben USD 4 160 881
(importo relativo ai realized gains) sono pacificamente e incontestabilmente
dovuti per stessa ammissione di controparte, ciò che garantisce la futura sicurezza
economica di CO 1. Neppure vi sarebbero elementi per ritenere un'insolvenza in
capo a CO 1.
7.
La
decisione impugnata regge alle critiche della reclamante. Nella misura in cui il
primo giudice sembra estendere, anche se sporadicamente, la motivazione alla
pretesa di merito avanzata dall'attrice – a prescindere dalla posizione della
controparte circa la fondatezza – in concreto la decisione impugnata non
trascende i limiti del giudizio, che riguarda soltanto la cauzione processuale.
La
situazione finanziaria di CO 1, come accertata dal Pretore, non soddisfa i
requisiti dell'art. 99 lett. b CPC e non basta per applicare l'art. 99
lett. d CPC, quest'ultimo in quanto clausola generale che offre un certo
margine al giudice nello stabilire se è dato un serio rischio d'incasso delle
ripetibili. Infatti, le esecuzioni agli atti non possono ancora essere ritenute
di per sé scriminanti (per quantità ed entità), tanto più che l'aspettativa che
determinati importi vengano assunti dalla convenuta in virtù di proprie pretese
ancora non basta a configurare una situazione di insolvenza. Inoltre, se è vero
che è chiamata a far fronte a impegni finanziari considerevoli – il
30.
giugno 2022 la società presentava debiti per fr. 582 800.–,
di cui fr. 152 942.32 per forniture e prestazioni (in franchi
svizzeri), fr. 80 888.47 di salari verso dipendenti (in particolare
fr. 28 866.65 dovuti a __________ e fr. 33 647.45 dovuti a __________),
fr. 49 444.89 di rimborsi spese verso dipendenti (in particolare
fr. 24 123.63 dovuti a __________ e fr. 19 483.43 dovuti a __________;
v. fascicolo doc. 1), fr. 11 020.66 dovuti alle assicurazioni
sociali, fr. 47 917.– per un prestito COVID, fr. 31 768.57
di “prestiti azionisti” e fr. 42 911.90 per il conguaglio imposte
2020.
– CO 1 non può essere ritenuta incapace di onorare i propri debiti, nella
misura in cui è titolare di un credito cospicuo (nell'ordine di milioni di
dollari), che fa parte degli attivi e che ha da essere considerato, non
ostandovi il solo fatto che lo stesso sia oggetto del contendere tra le parti.
Al Pretore non può quindi essere imputato un accertamento manifestamente errato
dei fatti imputabile, né le sue conclusioni possono ritenersi frutto di un'applicazione
errata del diritto.
8.
Per
concludere, l'assenza di elementi costitutivi di un'errata applicazione del
diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la
reiezione del reclamo. Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in
fr. 2000.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.
100.– e fr. 10 000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a
carico della convenuta, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), con l'obbligo di rifondere alla parte
attrice fr. 2000.– di ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo del 30 gennaio 2023 di RE 1 è
respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 2000.– e già anticipate
dalla reclamante, restano a suo carico. Inoltre, RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2000.– di ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente alla replica spontanea del 14 luglio 2023 alla controparte):
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile
del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30 000.–, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.