13.2023.14
Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo
2 maggio 2023Italiano8 min
per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.14
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2023.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione
12 gennaio 2023 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora
sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese
processuali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. V__________ e CO 1
hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente
per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.
RE 1 è il marito di V__________.
Con scritti datati
31 agosto 2022, 29 settembre 2022 e 1 ottobre 2022 inviati a V__________, CO 1
ha rescisso il contratto di affitto.
B. Con disdetta datata
29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il
contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 29
settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________ che l’ha ritirata
il 30 settembre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata sempre il
medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________,
che l’ha ritirata il 5 ottobre 2022.
Con disdetta datata 29
settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto
di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 30 settembre
2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________, che l’ha ritirata il 4
ottobre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata il medesimo giorno,
sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________ che l’ha ritirata il
5 ottobre 2022.
C. Con petizione 12
gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la
nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre
2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022
relative al contratto d’affitto agricolo stipulato con V__________”. In via
subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di
6 anni.
Con ordinanza 17
gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle
spese processuali di fr. 25'000.-.
D. Con reclamo 27 gennaio
2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone l’annullamento e postulando
che l’anticipo sia fissato al massimo in fr. 2'000.- con la possibilità di
pagare a rate di al massimo fr. 500.- al mese.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 18 gennaio 2023 sicché
il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e quindi, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto
all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti
ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a
verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o
abuso.
3.
Il reclamante
contesta la decisione del Pretore aggiunto sostenendo di aver contestato le
disdette inviategli perché non è parte al contratto con CO 1. A suo dire non
gli si può negare l’accesso alla giustizia per una disdetta nulla. L’importo
richiesto quale anticipo delle spese sarebbe poi sproporzionato e irrispettoso
della LTG. Inoltre, la procedura potrebbe essere congiunta con altre due
procedure già pendenti, avviate dalla moglie V__________, la quale ha anch’essa
contestato le disdette inviatele da CO 1.
3.1
Nel Canton Ticino, le spese
processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del
30.
novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo
scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le cause
trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura
ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).
3.2
Il valore litigioso è
determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e
prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art.
92.
cpv. 1 CPC). In concreto il reclamante contesta la validità della disdetta
del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il
valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta
(1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8
anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene il reclamante). Tenuto conto del
canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr.
416'666.-.
3.3
L’art. 7 cpv. 1 LTG
stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un
massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e
500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr.
25'000.- egli ha superato il limite massimo della tariffa, senza peraltro
spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi fondato e la
decisione impugnata è da annullare.
4.
Il reclamante adduce
che tra le parti sono pendenti varie procedure che potrebbero essere congiunte
sicché l’anticipo richiesto potrebbe ammontare per tutte al massimo a fr. 14'000.-.
Rileva di aver avviato la procedura per ovviare a un errore di CO 1 al quale
sono da addossare tutti i costi e chiede di conseguenza che non gli sia chiesto
l’anticipo delle spese.
Va anzitutto rilevato che
se, come sostiene, il reclamante non è parte al contratto di locazione, allora neppure
ha interesse a contestare le disdette inviategli, perché le stesse sarebbero
comunque prive d’efficacia. Se è parte nel contratto di locazione non vi sono motivi
per esentarlo dal versare gli anticipi per le spese dell’azione di
contestazione della disdetta.
Per quanto concerne le ulteriori
cause pendenti sullo stesso oggetto, promosse dalla moglie del reclamante,
intese anch’esse ad annullare le disdette, va rilevato che RE 1 e V__________
hanno deciso di procedere con più azioni separate. Il modo di procedere del
primo giudice, che ha prelevato un anticipo per ciascuna procedura senza tener
conto delle altre non può quindi essere considerato a priori errato. Allo stato
attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più
che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una
moderazione potrebbe essere opportuna.
5.
Ciò premesso,
considerato che, per i motivi esposti sopra (consid. 3.3) la decisione è
comunque da annullare, si prescinde dal fissare l’importo delle spese che
dovranno nuovamente essere fissate dal primo giudice.
Per quanto concerne il
problema della richiesta di rateazione, la stessa va sottoposta, se del caso,
al Pretore aggiunto. In questa sede la domanda è invece inammissibile.
6.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
sono poste a carico del reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere
poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e
non può quindi essere considerato soccombente.
7.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 27 gennaio
2023.
di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata.
L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.