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Decisione

13.2023.14

Anticipo delle spese processuali. Importo e valore litigioso. Disdetta contratto d'affitto agricolo

2 maggio 2023Italiano8 min

per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.14

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2023.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione

12 gennaio 2023 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora

sul reclamo 27 gennaio 2023 di RE 1 contro la richiesta di anticipo delle spese

processuali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. V__________ e CO 1

hanno concluso in data 27 gennaio 2017 un contratto d’affitto agricolo avente

per oggetto i fondi n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________.

RE 1 è il marito di V__________.

Con scritti datati

31 agosto 2022, 29 settembre 2022 e 1 ottobre 2022 inviati a V__________, CO 1

ha rescisso il contratto di affitto.

B. Con disdetta datata

29 ottobre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il

contratto di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 29

settembre 2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________ che l’ha ritirata

il 30 settembre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata sempre il

medesimo giorno, sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________,

che l’ha ritirata il 5 ottobre 2022.

Con disdetta datata 29

settembre 2022, redatta sul formulario ufficiale, CO 1 ha rescisso il contratto

di affitto per il 01 ottobre 2022. La disdetta è stata inviata il 30 settembre

2022 con plico raccomandato a RE 1 c/o __________, che l’ha ritirata il 4

ottobre 2022. La medesima disdetta gli è poi stata inviata il medesimo giorno,

sempre con plico raccomandato, all’indirizzo di __________ che l’ha ritirata il

5 ottobre 2022.

C. Con petizione 12

gennaio 2023 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo che sia “accertata la

nullità di tutte le disdette 29 ottobre e 29 settembre 2022 per il 1° ottobre

2022 e ricevute il 30 settembre 2022, poi il 4 ottobre e il 5 ottobre 2022

relative al contratto d’affitto agricolo stipulato con V__________”. In via

subordinata ha chiesto la protrazione del contratto d’affitto per il periodo di

6 anni.

Con ordinanza 17

gennaio 2023 la Pretura ha chiesto a RE 1 il versamento di un anticipo delle

spese processuali di fr. 25'000.-.

D. Con reclamo 27 gennaio

2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone l’annullamento e postulando

che l’anticipo sia fissato al massimo in fr. 2'000.- con la possibilità di

pagare a rate di al massimo fr. 500.- al mese.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 18 gennaio 2023 sicché

il reclamo, rimesso alla posta il 27 gennaio 2023, è tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto

all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti

ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a

verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o

abuso.

3.

Il reclamante

contesta la decisione del Pretore aggiunto sostenendo di aver contestato le

disdette inviategli perché non è parte al contratto con CO 1. A suo dire non

gli si può negare l’accesso alla giustizia per una disdetta nulla. L’importo

richiesto quale anticipo delle spese sarebbe poi sproporzionato e irrispettoso

della LTG. Inoltre, la procedura potrebbe essere congiunta con altre due

procedure già pendenti, avviate dalla moglie V__________, la quale ha anch’essa

contestato le disdette inviatele da CO 1.

3.1

Nel Canton Ticino, le spese

processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del

30.

novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo

scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa. Per le cause

trattate in procedura semplificata la tariffa è uguale a quella della procedura

ordinaria (art. 8 cpv. 1 LTG).

3.2

Il valore litigioso è

determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 CPC). Trattandosi di rendite e

prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano (art.

92.

cpv. 1 CPC). In concreto il reclamante contesta la validità della disdetta

del contratto d’affitto la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2030. Il

valore litigioso corrisponde quindi alla pigione per il periodo dalla disdetta

(1° settembre 2022) fino al termine contrattualmente previsto, vale a dire 8

anni e 4 mesi (non già 7 anni come sostiene il reclamante). Tenuto conto del

canone d’affitto annuale di fr. 50'000.- il valore di causa è pari a fr.

416'666.-.

3.3

L’art. 7 cpv. 1 LTG

stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– ad un

massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 200'000.- e

500'000.-. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha fissato l’anticipo in fr.

25'000.- egli ha superato il limite massimo della tariffa, senza peraltro

spiegarne il motivo. Da questo punto di vista il reclamo è quindi fondato e la

decisione impugnata è da annullare.

4.

Il reclamante adduce

che tra le parti sono pendenti varie procedure che potrebbero essere congiunte

sicché l’anticipo richiesto potrebbe ammontare per tutte al massimo a fr. 14'000.-.

Rileva di aver avviato la procedura per ovviare a un errore di CO 1 al quale

sono da addossare tutti i costi e chiede di conseguenza che non gli sia chiesto

l’anticipo delle spese.

Va anzitutto rilevato che

se, come sostiene, il reclamante non è parte al contratto di locazione, allora neppure

ha interesse a contestare le disdette inviategli, perché le stesse sarebbero

comunque prive d’efficacia. Se è parte nel contratto di locazione non vi sono motivi

per esentarlo dal versare gli anticipi per le spese dell’azione di

contestazione della disdetta.

Per quanto concerne le ulteriori

cause pendenti sullo stesso oggetto, promosse dalla moglie del reclamante,

intese anch’esse ad annullare le disdette, va rilevato che RE 1 e V__________

hanno deciso di procedere con più azioni separate. Il modo di procedere del

primo giudice, che ha prelevato un anticipo per ciascuna procedura senza tener

conto delle altre non può quindi essere considerato a priori errato. Allo stato

attuale le procedure sono di per sé ancora da trattare separatamente, tanto più

che neppure risulta che ne sia chiesta la congiunzione, nel qual caso una

moderazione potrebbe essere opportuna.

5.

Ciò premesso,

considerato che, per i motivi esposti sopra (consid. 3.3) la decisione è

comunque da annullare, si prescinde dal fissare l’importo delle spese che

dovranno nuovamente essere fissate dal primo giudice.

Per quanto concerne il

problema della richiesta di rateazione, la stessa va sottoposta, se del caso,

al Pretore aggiunto. In questa sede la domanda è invece inammissibile.

6.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

sono poste a carico del reclamante. Le spese giudiziarie non possono essere

poste a carico della controparte, cui il reclamo neppure è stato notificato e

non può quindi essere considerato soccombente.

7.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 27 gennaio

2023.

di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2023 è annullata.

L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto per nuova decisione.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 27 gennaio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.