13.2023.15
Tassazione della nota professionale. Di un conteggio particolareggiato vanno indicate le prestazioni da stralciare o ridurre. Una riduzione forfettaria e generica è indicativa di insufficiente motivazione. Intervento di più legali
16 maggio 2023Italiano17 min
dicembre 2018 si è tenuto il dibattimento, dove sono state confermate le richieste
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.15
Lugano
16 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2018.204 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 giugno 2018 da
PI
1
patrocinato
dall’ RE 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 10
febbraio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 6 febbraio 2023 con cui il
Pretore ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito
patrocinatore (tassazione della nota professionale);
ritenuto
in fatto: A. Tra il 1° giugno 2015 e il
29 settembre 2016 PI 1 è stato in cura dal dr. CO 1, medico dentista, per un
risanamento completo della sua dentatura, cura autorizzata e finanziata in
parte dalla Cassa cantonale di compensazione dell’Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS). PI 1 ha contestato il trattamento così operato insieme ai tentativi
tesi a risolvere le complicazioni che ne sono seguite e per il cui ripristino e
sistemazione si è infine rivolto ad un altro medico dentista.
Fatti
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2018 introdotta innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 ha chiesto la condanna di CO 1
al pagamento di fr. 16'142.– oltre accessori quale risarcimento del danno
patito (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento e fr. 1'500.– torto morale). Egli
ha altresì chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con osservazioni 19 luglio
2018 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione contestando ogni addebito mosso
a suo carico.
Con replica 21 settembre
2018 presentata in sede di udienza l’attore ha confermato le sue contestazioni
e aumentato l’importo richiesto a titolo di risarcimento a fr. 27'108.15 oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2015 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr.
2'045.30 perizie di parte, fr. 5'420.85 onorario legale sin lì maturato e fr.
5'000.– torto morale). Il convenuto ha ribadito la sua integrale opposizione
alle citate richieste con duplica 26 novembre 2018.
C. Il 3 aprile 2019 PI 1
è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa e con
la rappresentanza dello studio legale avv. RE 1 di __________.
D. Nel frattempo il 7
dicembre 2018 si è tenuto il dibattimento, dove sono state confermate le richieste
di giudizio delle parti e sono state notificate le prove. L’istruttoria che ne è
seguita ha visto l’audizione di vari testi, l’interrogatorio delle parti e l’allestimento
di una perizia giudiziaria, delucidazione e complemento inclusi.
Le parti hanno rinunciato
all’udienza finale inoltrando le conclusioni scritte 15 ottobre 2021 con cui
hanno ribadito il loro antitetico punto di vista. L’attore ha limitato la sua
pretesa a fr. 21'687.30 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr. 2'045.30
perizie di parte e fr. 5'000.– torto morale) con riserva della nota d’onorario di
fr. 14'907.80 coperta dal gratuito patrocinio già concesso. Nello specifico l’annesso
dettaglio della nota di fr. 14'907.80 distingue fino al 31.12.2017 un onorario
di fr. 1'005.20, spese di fr. 52.– e IVA di fr. 84.60, rispettivamente con
effetto dal 01.01.2018 un onorario di fr. 12'195.–, spese di fr. 587.– e IVA di
fr. 984.20.
E. Con decisione 10
agosto 2022, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha condannato
CO 1 a pagare a PI 1 fr. 19'187.– oltre accessori. Non ha prelevato tasse e
spese e ha condannato il convenuto a versare all’attore fr. 2'900.– di spese ripetibili.
F. Con decisione 6
febbraio 2023 il Pretore ha tassato la nota professionale dell’avv. RE 1 al
quale ha riconosciuto la remunerazione di fr. 4'561.- per l’attività svolta a
far tempo dal 01.01.2018, e meglio fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese
e fr. 326.10 di IVA al 7.7% da cui, dedotti fr. 2'900.– di ripetibili di
possibile incasso, un saldo finale di fr. 1'661.10 (dispositivo n. 1).
G. Con reclamo 10
febbraio 2023 l’avv. RE 1 chiede di annullare la decisione 6 febbraio 2023 e di
disporre il rinvio dell’incarto al Pretore affinché gli riconosca l’importo di fr.
14'907.80 come indicato nella sua nota professionale 15 ottobre 2021. Dedotte
le ripetibili di possibile incasso di fr. 2'900.–, il saldo a suo favore è di
fr. 12'007.80.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1
Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319.
lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a
ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con
rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha
ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al
1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.
45.
ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2
Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non
prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre
reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e
5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata,
recapitata il 7 febbraio 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 10
febbraio 2023. Motivo per cui, in quanto tempestivo, da questo punto di vista
il presente gravame è senz’altro ammissibile.
1.3
Infine, vista (per analogia)
la procedura sommaria e comunque non essendo data una questione di principio o
di rilevante importanza, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore ha in sostanza considerato
eccessiva una retribuzione di fr. 14'907.80 rispetto ai sistemi previsti dal Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) ed escluso le
poste dell’anno 2017. Con effetto dal 1° gennaio 2018 ha in definitiva riconosciuto
fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese e fr. 326.10 di IVA al 7.7%, da cui
ha dedotto fr. 2'900.– di ripetibili di possibile incasso, per un saldo finale
a favore del reclamante di fr. 1'661.10.
2.2
Il reclamante lamenta la
violazione del diritto di essere sentito e l’errata applicazione degli art. 29
cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, rimproverando al Pretore di non avere motivato la
sua decisione nonostante il conteggio particolareggiato e dettagliato prodotto
agli atti. Rileva pure un’errata applicazione degli art. 13 Rtar, 2 Rtar e 122
CPC con conseguente accertamento manifestamente errato dei fatti, in quanto il Pretore
non gli aveva riconosciuto un’adeguata remunerazione per l’attività svolta e il
maggior dispendio di tempo necessario alla conduzione della causa. Da cui
l’obbligo di ammettere integralmente la sua nota d’onorario.
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.
53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando
vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.
238.
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della
fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del
Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:
non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario
dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non
si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste
invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende
scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene
ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il
destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di
causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.
cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1°
febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions
en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance
judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n.
74.
con rinvio a nota 68, pag. 74).
4.
La nota
professionale del reclamante, che conteggia una pretesa complessiva di fr.
14'907.80, tiene conto di un dispendio di tempo di 4400 minuti - di cui 335
minuti (5 ore e 35 minuti) fino al 31.12.2017 - ovvero 73 ore e 20 minuti alla
tariffa oraria di fr. 180.–, oltre spese e IVA. Dal canto suo il Pretore ha rilevato
che l’importo era eccessivo rispetto ai sistemi di calcolo previsti dal citato
Regolamento, che tengono conto tanto del dispendio di tempo alla tariffa oraria
di fr. 180.– quanto del valore di causa e che erano da applicare a titolo
comparativo e da non superare, indicando per il resto di stralciare le poste dell’anno
2017.
poiché riferite alla procedura di conciliazione.
4.1
Vero è che, già di primo
acchito, la richiesta di fr. 14'907.80 avanzata dal reclamante va ben oltre l’indennità
massima ottenibile a dipendenza del sistema di calcolo delle ripetibili che per
le pratiche aventi un valore di causa determinato o determinabile tra fr. 20'000.–
e fr. 50'000.– stabilisce un tasso percentuale che si situa tra il 10% e il 20%
(art. 11 cpv. 1 Rtar). In effetti, posto un valore litigioso di fr. 27'108.15
(act. IV pag. 10) rispettivamente di fr. 21'687.30 (act. XIX pag. 8), la
relativa indennità si attesterebbe tutt’al più tra fr. 5'421.– e fr. 4'337.–. Addirittura,
la cifra di fr. 14'907.80 è oltre la metà dei valori di causa così considerati
e per i quali il reclamante ha dato avvio alla procedura giudiziaria.
Nondimeno. L’art. 122 CPC
prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal
Cantone. Questo significa che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per
le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle
spese (art. 2 Rtar). Più in particolare, nel Canton Ticino, l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar),
mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo
forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). Sicché, a fronte di
un totale di 73 ore e 20 minuti di attività lavorativa, l’onorario di fr. 3'850.–
si traduce in un compenso orario di fr. 52.50, all’incirca ad un terzo della tariffa
applicabile di fr. 180.– l’ora. Ciò posto, di fatto con l’indennità così
stabilita il Pretore ha inteso remunerare il lavoro di patrocinio svolto dal reclamante
limitatamente a 21 ore e 25 minuti. Spiegato lo stralcio di 5 ore e 35 minuti in
quanto attinenti la procedura di conciliazione del 2017, egli ha di riflesso proceduto
al taglio netto delle restanti e complessive 46 ore e 20 minuti conteggiate dal
1° gennaio 2018 in quanto parevano “eccessive” alla luce del Rtar, ma senza aggiungere
altra specifica.
4.2
Ora, nel contesto delle
circostanze concrete e appena descritte, il monte ore di lavoro indicato dal
reclamante (73 ore e 20 minuti) può senz’altro dirsi inusuale e straordinario. Al
riguardo, peraltro, non risulta nemmeno che con l’invio della nota
professionale il reclamante abbia in qualche modo evidenziato delle circostanze
eccezionali tali da giustificare un particolare maggior dispendio di ore (act.
XIX pag. 7 e lettera accompagnatoria 15 ottobre 2021). Ciò non toglie che rispetto
ad un dettaglio delle prestazioni legali - come già indicato (sopra, consid. 3)
- il giudice ha l’obbligo di identificare quali fra le menzionate operazioni
presentano una durata eccessiva o in che misura va ridotto il tempo di ognuna
di esse, quantomeno facendo un distinguo per tipologia di attività (ad esempio
scritturazioni varie, contatti e colloqui con il cliente, udienze, elaborazione
di allegati, preparazione e studio, ecc.) (Colombini,
in: Commentaire Romand, CPC, 2020, n. 21 ad art. 122). In tal senso non
basta invece una stima generica e sommaria del tempo necessario all’esecuzione
dell’intero mandato, equiparabile ad una riduzione forfettaria e - come tale - costitutiva
di una insufficiente motivazione (Colombini,
op. cit., n. 21 ad art. 122; Jent-Sørensen,
in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1a ad art. 122). Trattandosi
- lo si è detto - della remunerazione dovuta al gratuito patrocinatore da
determinarsi secondo il dispendio di tempo (art. 4 Rtar; sopra, consid. 4.1), in
concreto non è da considerare un minor rigore, semmai ipotizzabile laddove la
tariffa cantonale di riferimento prevedesse degli importi forfettari che
pongono in secondo piano le ore di lavoro (cfr. Jent-Sørensen,
op. cit., n. 1a con riferimento a DTF 143 IV 453). Ma siffatta
eventualità non si realizza nel caso che qui ci occupa. Né, a ben vedere,
risulta che un importo massimo in tal senso sia mai stato fissato dal primo giudice
e comunicato al reclamante, facoltà che senz’altro gli compete (art. 8 Rtar).
4.3
Invero - giova ancora
rilevare - nel mandato di gratuito patrocinio qui in discussione sono di fatto
intervenuti - insieme quando non singolarmente - l’avv. RE 1, l’avv. __________
e l’avv. __________, rispettivamente sono stati in tal senso presentati
allegati firmati in sostituzione dell’avv. RE 1. Ora, la decisione 3 aprile
2019.
con cui era stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio
indicava “con la rappresentanza dello studio legale Avv. RE 1, __________”
(inc. n. SO.2018.3427; sopra, consid. C). Ma va da sé che era comunque
implicita e auspicabile la conduzione dell’intero patrocinio da parte di un
solo legale. Si può certo ipotizzare che, dandosene la necessità, un
collaboratore del medesimo studio legale possa agire in forza di un accordo
interno su delega dell’avvocato designato quale gratuito patrocinatore, il
quale resta però responsabile per l’esecuzione dell’incarico ricevuto (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 527 pag.
184). Ancorché non sia dato vedere se nel caso specifico sia mai stato un tema
quello di una ipotetica sostituzione di legali giustificata e/o avvallata dal Pretore
(Colombini, op. cit., n. 11 ad
art. 122 con riferimento a DTF 141 I 70), va pur sempre considerato che giocoforza
l’intervento di più persone in veste di rappresentanti possa comportare un
maggior dispendio di ore di lavoro rispetto a quello ragionevolmente
ammissibile per un solo legale, dettato dall’esigenza di recuperare ed
aggiornare la conoscenza e l’informazione di quanto sin lì accaduto, attività
questa che in sé non può essere messa in conto per stabilire la remunerazione
dovuta. E di ciò anche il reclamante deve essere conscio, fermo restando che
laddove si realizzasse questo scenario, quel maggior onere andrebbe comunque identificato
e spiegato dal giudice per poi giustificare una riduzione del relativo dispendio
di tempo.
4.4
In definitiva, riassumendo, tenuto
conto di un onorario di fr. 3'850.– il dispendio di tempo remunerabile alla
tariffa di fr. 180.-/ora corrisponde a 21 ore e 25 minuti. Ad eccezione delle 5
ore e 35 minuti dell’anno 2017 che il Pretore ha provveduto a giustificare, egli
ha in pratica operato una decurtazione di tempo ritenuto eccessivo
quantificabile in ben 46 ore e 20 minuti ma senza un confronto con il dettaglio
delle prestazioni che è stato prodotto agli atti dal reclamante. Rispetto al
dispendio totale da questi esposto, la riduzione è pari al 63% che, immotivata,
neppure può trovare una pertinente giustificazione alla luce dell’ampio potere
di apprezzamento di cui gode il primo giudice e su cui l’istanza superiore
interviene con riserbo (III CCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). La
pretesa violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 cpv. 1 CPC invocata dal
reclamante risulta quindi fondata.
Ritenuto come non sia
compito dell’autorità di reclamo sovvenire alla così evidenziata carenza di
motivazione, il reclamo merita accoglimento e la decisione annullata. Giusta l’art.
327.
cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio dell’incarto al Pretore, affinché
si chini nuovamente sulla fattispecie ed emetta un nuovo giudizio debitamente
motivato.
5.
Le spese processuali
del reclamo sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG Richiamato il
principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato
del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro
l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad
un’adeguata indennità per ripetibili (DTF 125 II 518 consid. 5b; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione
#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti).
In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità
di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla
tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12, 13 e 14 Rtar), dispendio senz’altro sufficiente
per proporre il pertinente argomento sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa
motivazione della decisione.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2023
dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 6 febbraio 2023 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. SE.2018.204), è annullata.
La causa è rinviata al Pretore per nuova decisione.
2.
Le spese processuali
del reclamo, di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino,
il quale rifonderà all’avv. RE 1 fr. 500.– di ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr.
7'450.– (arrotondato), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).