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Decisione

13.2023.15

Tassazione della nota professionale. Di un conteggio particolareggiato vanno indicate le prestazioni da stralciare o ridurre. Una riduzione forfettaria e generica è indicativa di insufficiente motivazione. Intervento di più legali

16 maggio 2023Italiano17 min

dicembre 2018 si è tenuto il dibattimento, dove sono state confermate le richieste

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.15

Lugano

16 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2018.204 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 giugno 2018 da

PI

1

patrocinato

dall’ RE 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 10

febbraio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 6 febbraio 2023 con cui il

Pretore ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito

patrocinatore (tassazione della nota professionale);

ritenuto

in fatto: A. Tra il 1° giugno 2015 e il

29 settembre 2016 PI 1 è stato in cura dal dr. CO 1, medico dentista, per un

risanamento completo della sua dentatura, cura autorizzata e finanziata in

parte dalla Cassa cantonale di compensazione dell’Istituto delle assicurazioni

sociali (IAS). PI 1 ha contestato il trattamento così operato insieme ai tentativi

tesi a risolvere le complicazioni che ne sono seguite e per il cui ripristino e

sistemazione si è infine rivolto ad un altro medico dentista.

Fatti

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2018 introdotta innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 ha chiesto la condanna di CO 1

al pagamento di fr. 16'142.– oltre accessori quale risarcimento del danno

patito (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento e fr. 1'500.– torto morale). Egli

ha altresì chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Con osservazioni 19 luglio

2018 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione contestando ogni addebito mosso

a suo carico.

Con replica 21 settembre

2018 presentata in sede di udienza l’attore ha confermato le sue contestazioni

e aumentato l’importo richiesto a titolo di risarcimento a fr. 27'108.15 oltre

interessi al 5% dal 1° giugno 2015 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr.

2'045.30 perizie di parte, fr. 5'420.85 onorario legale sin lì maturato e fr.

5'000.– torto morale). Il convenuto ha ribadito la sua integrale opposizione

alle citate richieste con duplica 26 novembre 2018.

C. Il 3 aprile 2019 PI 1

è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa e con

la rappresentanza dello studio legale avv. RE 1 di __________.

D. Nel frattempo il 7

dicembre 2018 si è tenuto il dibattimento, dove sono state confermate le richieste

di giudizio delle parti e sono state notificate le prove. L’istruttoria che ne è

seguita ha visto l’audizione di vari testi, l’interrogatorio delle parti e l’allestimento

di una perizia giudiziaria, delucidazione e complemento inclusi.

Le parti hanno rinunciato

all’udienza finale inoltrando le conclusioni scritte 15 ottobre 2021 con cui

hanno ribadito il loro antitetico punto di vista. L’attore ha limitato la sua

pretesa a fr. 21'687.30 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr. 2'045.30

perizie di parte e fr. 5'000.– torto morale) con riserva della nota d’onorario di

fr. 14'907.80 coperta dal gratuito patrocinio già concesso. Nello specifico l’annesso

dettaglio della nota di fr. 14'907.80 distingue fino al 31.12.2017 un onorario

di fr. 1'005.20, spese di fr. 52.– e IVA di fr. 84.60, rispettivamente con

effetto dal 01.01.2018 un onorario di fr. 12'195.–, spese di fr. 587.– e IVA di

fr. 984.20.

E. Con decisione 10

agosto 2022, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha condannato

CO 1 a pagare a PI 1 fr. 19'187.– oltre accessori. Non ha prelevato tasse e

spese e ha condannato il convenuto a versare all’attore fr. 2'900.– di spese ripetibili.

F. Con decisione 6

febbraio 2023 il Pretore ha tassato la nota professionale dell’avv. RE 1 al

quale ha riconosciuto la remunerazione di fr. 4'561.- per l’attività svolta a

far tempo dal 01.01.2018, e meglio fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese

e fr. 326.10 di IVA al 7.7% da cui, dedotti fr. 2'900.– di ripetibili di

possibile incasso, un saldo finale di fr. 1'661.10 (dispositivo n. 1).

G. Con reclamo 10

febbraio 2023 l’avv. RE 1 chiede di annullare la decisione 6 febbraio 2023 e di

disporre il rinvio dell’incarto al Pretore affinché gli riconosca l’importo di fr.

14'907.80 come indicato nella sua nota professionale 15 ottobre 2021. Dedotte

le ripetibili di possibile incasso di fr. 2'900.–, il saldo a suo favore è di

fr. 12'007.80.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a

ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con

rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha

ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al

1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n.

45.

ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non

prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e

5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata,

recapitata il 7 febbraio 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 10

febbraio 2023. Motivo per cui, in quanto tempestivo, da questo punto di vista

il presente gravame è senz’altro ammissibile.

1.3

Infine, vista (per analogia)

la procedura sommaria e comunque non essendo data una questione di principio o

di rilevante importanza, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore ha in sostanza considerato

eccessiva una retribuzione di fr. 14'907.80 rispetto ai sistemi previsti dal Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) ed escluso le

poste dell’anno 2017. Con effetto dal 1° gennaio 2018 ha in definitiva riconosciuto

fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese e fr. 326.10 di IVA al 7.7%, da cui

ha dedotto fr. 2'900.– di ripetibili di possibile incasso, per un saldo finale

a favore del reclamante di fr. 1'661.10.

2.2

Il reclamante lamenta la

violazione del diritto di essere sentito e l’errata applicazione degli art. 29

cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, rimproverando al Pretore di non avere motivato la

sua decisione nonostante il conteggio particolareggiato e dettagliato prodotto

agli atti. Rileva pure un’errata applicazione degli art. 13 Rtar, 2 Rtar e 122

CPC con conseguente accertamento manifestamente errato dei fatti, in quanto il Pretore

non gli aveva riconosciuto un’adeguata remunerazione per l’attività svolta e il

maggior dispendio di tempo necessario alla conduzione della causa. Da cui

l’obbligo di ammettere integralmente la sua nota d’onorario.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.

53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando

vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche

- che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un

altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata

del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della

fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del

Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti:

non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario

dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non

si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste

invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende

scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene

ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il

destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di

causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op.

cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1°

febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions

en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance

judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n.

74.

con rinvio a nota 68, pag. 74).

4.

La nota

professionale del reclamante, che conteggia una pretesa complessiva di fr.

14'907.80, tiene conto di un dispendio di tempo di 4400 minuti - di cui 335

minuti (5 ore e 35 minuti) fino al 31.12.2017 - ovvero 73 ore e 20 minuti alla

tariffa oraria di fr. 180.–, oltre spese e IVA. Dal canto suo il Pretore ha rilevato

che l’importo era eccessivo rispetto ai sistemi di calcolo previsti dal citato

Regolamento, che tengono conto tanto del dispendio di tempo alla tariffa oraria

di fr. 180.– quanto del valore di causa e che erano da applicare a titolo

comparativo e da non superare, indicando per il resto di stralciare le poste dell’anno

2017.

poiché riferite alla procedura di conciliazione.

4.1

Vero è che, già di primo

acchito, la richiesta di fr. 14'907.80 avanzata dal reclamante va ben oltre l’indennità

massima ottenibile a dipendenza del sistema di calcolo delle ripetibili che per

le pratiche aventi un valore di causa determinato o determinabile tra fr. 20'000.–

e fr. 50'000.– stabilisce un tasso percentuale che si situa tra il 10% e il 20%

(art. 11 cpv. 1 Rtar). In effetti, posto un valore litigioso di fr. 27'108.15

(act. IV pag. 10) rispettivamente di fr. 21'687.30 (act. XIX pag. 8), la

relativa indennità si attesterebbe tutt’al più tra fr. 5'421.– e fr. 4'337.–. Addirittura,

la cifra di fr. 14'907.80 è oltre la metà dei valori di causa così considerati

e per i quali il reclamante ha dato avvio alla procedura giudiziaria.

Nondimeno. L’art. 122 CPC

prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal

Cantone. Questo significa che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per

le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle

spese (art. 2 Rtar). Più in particolare, nel Canton Ticino, l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar),

mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo

forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). Sicché, a fronte di

un totale di 73 ore e 20 minuti di attività lavorativa, l’onorario di fr. 3'850.–

si traduce in un compenso orario di fr. 52.50, all’incirca ad un terzo della tariffa

applicabile di fr. 180.– l’ora. Ciò posto, di fatto con l’indennità così

stabilita il Pretore ha inteso remunerare il lavoro di patrocinio svolto dal reclamante

limitatamente a 21 ore e 25 minuti. Spiegato lo stralcio di 5 ore e 35 minuti in

quanto attinenti la procedura di conciliazione del 2017, egli ha di riflesso proceduto

al taglio netto delle restanti e complessive 46 ore e 20 minuti conteggiate dal

1° gennaio 2018 in quanto parevano “eccessive” alla luce del Rtar, ma senza aggiungere

altra specifica.

4.2

Ora, nel contesto delle

circostanze concrete e appena descritte, il monte ore di lavoro indicato dal

reclamante (73 ore e 20 minuti) può senz’altro dirsi inusuale e straordinario. Al

riguardo, peraltro, non risulta nemmeno che con l’invio della nota

professionale il reclamante abbia in qualche modo evidenziato delle circostanze

eccezionali tali da giustificare un particolare maggior dispendio di ore (act.

XIX pag. 7 e lettera accompagnatoria 15 ottobre 2021). Ciò non toglie che rispetto

ad un dettaglio delle prestazioni legali - come già indicato (sopra, consid. 3)

- il giudice ha l’obbligo di identificare quali fra le menzionate operazioni

presentano una durata eccessiva o in che misura va ridotto il tempo di ognuna

di esse, quantomeno facendo un distinguo per tipologia di attività (ad esempio

scritturazioni varie, contatti e colloqui con il cliente, udienze, elaborazione

di allegati, preparazione e studio, ecc.) (Colombini,

in: Commentaire Romand, CPC, 2020, n. 21 ad art. 122). In tal senso non

basta invece una stima generica e sommaria del tempo necessario all’esecuzione

dell’intero mandato, equiparabile ad una riduzione forfettaria e - come tale - costitutiva

di una insufficiente motivazione (Colombini,

op. cit., n. 21 ad art. 122; Jent-Sørensen,

in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1a ad art. 122). Trattandosi

- lo si è detto - della remunerazione dovuta al gratuito patrocinatore da

determinarsi secondo il dispendio di tempo (art. 4 Rtar; sopra, consid. 4.1), in

concreto non è da considerare un minor rigore, semmai ipotizzabile laddove la

tariffa cantonale di riferimento prevedesse degli importi forfettari che

pongono in secondo piano le ore di lavoro (cfr. Jent-Sørensen,

op. cit., n. 1a con riferimento a DTF 143 IV 453). Ma siffatta

eventualità non si realizza nel caso che qui ci occupa. Né, a ben vedere,

risulta che un importo massimo in tal senso sia mai stato fissato dal primo giudice

e comunicato al reclamante, facoltà che senz’altro gli compete (art. 8 Rtar).

4.3

Invero - giova ancora

rilevare - nel mandato di gratuito patrocinio qui in discussione sono di fatto

intervenuti - insieme quando non singolarmente - l’avv. RE 1, l’avv. __________

e l’avv. __________, rispettivamente sono stati in tal senso presentati

allegati firmati in sostituzione dell’avv. RE 1. Ora, la decisione 3 aprile

2019.

con cui era stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio

indicava “con la rappresentanza dello studio legale Avv. RE 1, __________”

(inc. n. SO.2018.3427; sopra, consid. C). Ma va da sé che era comunque

implicita e auspicabile la conduzione dell’intero patrocinio da parte di un

solo legale. Si può certo ipotizzare che, dandosene la necessità, un

collaboratore del medesimo studio legale possa agire in forza di un accordo

interno su delega dell’avvocato designato quale gratuito patrocinatore, il

quale resta però responsabile per l’esecuzione dell’incarico ricevuto (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 527 pag.

184). Ancorché non sia dato vedere se nel caso specifico sia mai stato un tema

quello di una ipotetica sostituzione di legali giustificata e/o avvallata dal Pretore

(Colombini, op. cit., n. 11 ad

art. 122 con riferimento a DTF 141 I 70), va pur sempre considerato che giocoforza

l’intervento di più persone in veste di rappresentanti possa comportare un

maggior dispendio di ore di lavoro rispetto a quello ragionevolmente

ammissibile per un solo legale, dettato dall’esigenza di recuperare ed

aggiornare la conoscenza e l’informazione di quanto sin lì accaduto, attività

questa che in sé non può essere messa in conto per stabilire la remunerazione

dovuta. E di ciò anche il reclamante deve essere conscio, fermo restando che

laddove si realizzasse questo scenario, quel maggior onere andrebbe comunque identificato

e spiegato dal giudice per poi giustificare una riduzione del relativo dispendio

di tempo.

4.4

In definitiva, riassumendo, tenuto

conto di un onorario di fr. 3'850.– il dispendio di tempo remunerabile alla

tariffa di fr. 180.-/ora corrisponde a 21 ore e 25 minuti. Ad eccezione delle 5

ore e 35 minuti dell’anno 2017 che il Pretore ha provveduto a giustificare, egli

ha in pratica operato una decurtazione di tempo ritenuto eccessivo

quantificabile in ben 46 ore e 20 minuti ma senza un confronto con il dettaglio

delle prestazioni che è stato prodotto agli atti dal reclamante. Rispetto al

dispendio totale da questi esposto, la riduzione è pari al 63% che, immotivata,

neppure può trovare una pertinente giustificazione alla luce dell’ampio potere

di apprezzamento di cui gode il primo giudice e su cui l’istanza superiore

interviene con riserbo (III CCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). La

pretesa violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 cpv. 1 CPC invocata dal

reclamante risulta quindi fondata.

Ritenuto come non sia

compito dell’autorità di reclamo sovvenire alla così evidenziata carenza di

motivazione, il reclamo merita accoglimento e la decisione annullata. Giusta l’art.

327.

cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio dell’incarto al Pretore, affinché

si chini nuovamente sulla fattispecie ed emetta un nuovo giudizio debitamente

motivato.

5.

Le spese processuali

del reclamo sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG Richiamato il

principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato

del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro

l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad

un’adeguata indennità per ripetibili (DTF 125 II 518 consid. 5b; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione

#8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti).

In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità

di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla

tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12, 13 e 14 Rtar), dispendio senz’altro sufficiente

per proporre il pertinente argomento sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa

motivazione della decisione.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2023

dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 6 febbraio 2023 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. SE.2018.204), è annullata.

La causa è rinviata al Pretore per nuova decisione.

2.

Le spese processuali

del reclamo, di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino,

il quale rifonderà all’avv. RE 1 fr. 500.– di ripetibili.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr.

7'450.– (arrotondato), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).