13.2023.16
Anticipo delle spese processuali. Il reclamo deve essere scritto e motivato e contenere precise domande di giudizio
2 maggio 2023Italiano5 min
2023 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore, “a nome e per conto degli eredi __________”
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.16
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 13
febbraio 2023 di
RE 1
contro
l’ordinanza 3 febbraio 2023 del Pretore di Locarno-Campagna nella procedura
inc. n. SO.2023.117;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su istanza di A__________
il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha emesso il certificato
ereditario del defunto __________, indicando quali eredi la madre A__________,
la sorellastra RE 1 e il fratellastro R__________.
B. Con istanza 9 gennaio
2023 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore, “a nome e per conto degli eredi __________”
“di nominare un/una rappresentante per la comunione ereditaria fino alla
divisione della successione” (sic!).
C. Con decisione 26 gennaio
2023 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale rappresentante della
successione fu __________. L’onorario del rappresentante è stato fissato in fr.
250.-/ora.
D. Con ordinanza 3
febbraio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 e __________ un termine di 15
giorni per versare l’importo di fr. 2'000.- quale “anticipo di causa”.
E. Con reclamo 13
febbraio 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 6 febbraio 2023
sicché il reclamo, rimesso alla posta il 13 febbraio 2023, è tempestivo e
quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
3.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,
precise domande di causa. Nel caso concreto la reclamante si limita a sostenere
che “la richiesta non è finanziariamente sostenibile”, ma non formula domande
di sorta. Implicitamente essa sostiene di non essere in grado di versare
l’anticipo richiesto, ma non fornisce alcuna indicazione al riguardo, né indica
se e di quanto sarebbe da ridurre l’anticipo affinché sia per lei sopportabile,
senza contare che anche il di lei fratello è chiamato a prestare l’anticipo. Il
reclamo è quindi inammissibile.
Comunque sia, nulla
indizia che con la richiesta d’anticipo qui contestata il Pretore abbia applicato
in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti,
ritenuto comunque che le spese del rappresentante della successione sono da
anticipare da chi ne ha chiesta l’istituzione. Nel merito il reclamo sarebbe
quindi comunque da respingere.
4.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
5.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 13 febbraio
2023.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore
litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte
ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del
rimedio di diritto.