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Decisione

13.2023.16

Anticipo delle spese processuali. Il reclamo deve essere scritto e motivato e contenere precise domande di giudizio

2 maggio 2023Italiano5 min

2023 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore, “a nome e per conto degli eredi __________”

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.16

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 13

febbraio 2023 di

RE 1

contro

l’ordinanza 3 febbraio 2023 del Pretore di Locarno-Campagna nella procedura

inc. n. SO.2023.117;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su istanza di A__________

il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha emesso il certificato

ereditario del defunto __________, indicando quali eredi la madre A__________,

la sorellastra RE 1 e il fratellastro R__________.

B. Con istanza 9 gennaio

2023 l’avv. __________ ha chiesto al Pretore, “a nome e per conto degli eredi __________”

“di nominare un/una rappresentante per la comunione ereditaria fino alla

divisione della successione” (sic!).

C. Con decisione 26 gennaio

2023 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale rappresentante della

successione fu __________. L’onorario del rappresentante è stato fissato in fr.

250.-/ora.

D. Con ordinanza 3

febbraio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 e __________ un termine di 15

giorni per versare l’importo di fr. 2'000.- quale “anticipo di causa”.

E. Con reclamo 13

febbraio 2023 RE 1 insorge contro la precitata decisione.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 6 febbraio 2023

sicché il reclamo, rimesso alla posta il 13 febbraio 2023, è tempestivo e

quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

3.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro,

precise domande di causa. Nel caso concreto la reclamante si limita a sostenere

che “la richiesta non è finanziariamente sostenibile”, ma non formula domande

di sorta. Implicitamente essa sostiene di non essere in grado di versare

l’anticipo richiesto, ma non fornisce alcuna indicazione al riguardo, né indica

se e di quanto sarebbe da ridurre l’anticipo affinché sia per lei sopportabile,

senza contare che anche il di lei fratello è chiamato a prestare l’anticipo. Il

reclamo è quindi inammissibile.

Comunque sia, nulla

indizia che con la richiesta d’anticipo qui contestata il Pretore abbia applicato

in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti,

ritenuto comunque che le spese del rappresentante della successione sono da

anticipare da chi ne ha chiesta l’istituzione. Nel merito il reclamo sarebbe

quindi comunque da respingere.

4.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

5.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 13 febbraio

2023.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore

litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte

ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del

rimedio di diritto.