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Decisione

13.2023.17

Condono e dilazione delle spese processuali possibile una volta chiusa la procedura, e non rispetto alla richiesta di anticipo

2 maggio 2023Italiano4 min

gennaio 2023 RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.17

13.2023.8

Lugano

2 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2023.4 della Giudicatura di pace di Lugano Est promossa con istanza 1°

dicembre 2022 da

RE

1

contro

CO

1

e ora

sulla richiesta 23 gennaio 2023 di RE 1 di condono delle spese processuali;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione 1° dicembre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento

di fr. 2'619.30 oltre accessori.

B. Con ordinanza 20

gennaio 2023 il Giudice di pace ha assegnato all’istante un termine per versare

l’importo di fr. 150.- quale anticipo delle spese di causa.

C. Con scritto 23

gennaio 2023 RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.

L’atto non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni in

materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103.

CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124.

CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321

cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320

CPC).

Nel caso concreto la

richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 23 gennaio 2023 sicché il

reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Con atto unico RE 1

chiede il condono delle tasse di giustizia per tre diverse cause. Si prescinde

dal chiedere la disgiunzione delle richieste, ritenuto che per ciascuna

procedura sarà da procedere con una decisione separata.

3.

Giusta l’art. 98

CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura

parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce

un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).

4.

RE 1 chiede il

condono della tassa di giustizia invocando una precaria situazione finanziaria.

Va qui rilevato al proposito che la dilazione (posticipo della scadenza di un

debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso,

integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono

possibili solo una volta chiusa la procedura. Poiché in concreto la procedura

non è ancora terminata, non sono date le condizioni per una richiesta di

condono, che va quindi respinta.

4.1

Vero è che il proseguimento

della causa dipende dal pagamento dell’anticipo delle spese, ma la questione deve

essere risolta diversamente. In caso di mancanza di mezzi, è possibile chiedere

il beneficio del gratuito patrocinio. Per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e,

cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Esso comprende segnatamente l’esenzione dagli anticipi, dalle

cauzioni e dalle spese processuali. La relativa istanza, debitamente motivata e

documentata, dev’essere presentata al Giudice di pace. Qualora non siano

adempiuti i presupposti del gratuito patrocinio, è possibile inoltrare una

richiesta di rateazione, anche questa debitamente motivata.

5.

Tenuto conto della

particolarità della situazione, si prescinde dal prelevare spese per il presente

giudizio. Questo rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.

6.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

La domanda di condono 23

gennaio 2023 di RE 1 è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace di Lugano Est.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera