13.2023.17
Condono e dilazione delle spese processuali possibile una volta chiusa la procedura, e non rispetto alla richiesta di anticipo
2 maggio 2023Italiano4 min
gennaio 2023 RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.17
13.2023.8
Lugano
2 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2023.4 della Giudicatura di pace di Lugano Est promossa con istanza 1°
dicembre 2022 da
RE
1
contro
CO
1
e ora
sulla richiesta 23 gennaio 2023 di RE 1 di condono delle spese processuali;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione 1° dicembre 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento
di fr. 2'619.30 oltre accessori.
B. Con ordinanza 20
gennaio 2023 il Giudice di pace ha assegnato all’istante un termine per versare
l’importo di fr. 150.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con scritto 23
gennaio 2023 RE 1 chiede il condono delle tasse di giustizia e il gratuito patrocinio.
L’atto non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320
CPC).
Nel caso concreto la
richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 23 gennaio 2023 sicché il
reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Con atto unico RE 1
chiede il condono delle tasse di giustizia per tre diverse cause. Si prescinde
dal chiedere la disgiunzione delle richieste, ritenuto che per ciascuna
procedura sarà da procedere con una decisione separata.
3.
Giusta l’art. 98
CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce
un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
4.
RE 1 chiede il
condono della tassa di giustizia invocando una precaria situazione finanziaria.
Va qui rilevato al proposito che la dilazione (posticipo della scadenza di un
debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso,
integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono
possibili solo una volta chiusa la procedura. Poiché in concreto la procedura
non è ancora terminata, non sono date le condizioni per una richiesta di
condono, che va quindi respinta.
4.1
Vero è che il proseguimento
della causa dipende dal pagamento dell’anticipo delle spese, ma la questione deve
essere risolta diversamente. In caso di mancanza di mezzi, è possibile chiedere
il beneficio del gratuito patrocinio. Per l’art. 117 CPC ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e,
cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Esso comprende segnatamente l’esenzione dagli anticipi, dalle
cauzioni e dalle spese processuali. La relativa istanza, debitamente motivata e
documentata, dev’essere presentata al Giudice di pace. Qualora non siano
adempiuti i presupposti del gratuito patrocinio, è possibile inoltrare una
richiesta di rateazione, anche questa debitamente motivata.
5.
Tenuto conto della
particolarità della situazione, si prescinde dal prelevare spese per il presente
giudizio. Questo rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.
6.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
La domanda di condono 23
gennaio 2023 di RE 1 è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace di Lugano Est.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera