13.2023.19
Reclamo in materia di spese. Fissazione delle spese ripetibili. Valore di causa. Ampio potere di apprezzamento del giudice entro i minimi e massimi della tariffa
15 maggio 2023Italiano6 min
i quali motivi,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2023.19
Lugano
15 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2022.1300 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
di fallimento 11 novembre 2022 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 novembre 2022 RE
1 ha chiesto la pronuncia del fallimento nei confronti di CO 1 per l’importo di
fr. 1'190.30;
che nel termine
impartitogli dal Pretore aggiunto il convenuto ha inoltrato le proprie
osservazioni e con scritto 11 gennaio 2023 ha chiesto di essere convocato per
un’udienza;
che all’udienza 1°
febbraio 2023 il convenuto si è impegnato a versa alla controparte l’importo di
fr. 1'830.40, a copertura del capitale e delle spese giudiziarie fino alla
comminatoria di fallimento compresa, rimanendo aperta unicamente la decisione
sulle ripetibili relative all’istanza di fallimento;
che con decisione 6
febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a
carico del convenuto ripetibili per fr. 107.10;
che con reclamo 17
febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione del Pretore aggiunto sia annullata e
le ripetibili fissate in fr. 1'458.30;
che
la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le
ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è
così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza
del valore litigioso;
che
giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato
in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;
che
in concreto, all’istanza di fallimento essendo applicabile la procedura
sommaria, il termine di reclamo è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 febbraio 2023 sicché il
reclamo, rimesso alla posta il 17 febbraio 2023 è tempestivo e da questo punto
di vista ammissibile;
che,
giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore;
che giusta l’art. 106 cpv.
1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente,
ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;
che, per l’art. 105 cpv. 2
CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art.
96 CPC);
che
in Ticino torna applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar);
che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o
determinabile, le ripetibili sono stabilite in funzione del valore litigioso
sulla base delle tariffe ivi esposte tenendo conto entro questi limiti, dell’importanza
della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11 cpv. 5 Rtar);
che
secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore fino a
fr. 20'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 15 e il 25 % del
valore litigioso. Nelle procedure speciali di esecuzione e fallimenti le
ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato giusta il
cpv. 1 dell’art. 11 Rtar;
che,
per un valore di causa di fr. 1'190.30, le ripetibili si situano tra un minimo
di fr. 35.70 e un massimo di fr. 208.30;
che la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il
Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è
censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento ciò che di regola
non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi
delle tariffe applicabili (III CCA 20 febbraio 2019, inc. n. 13.2019.8, II CCA
13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197);
che,
fissando le ripetibili in fr. 107.10 il Pretore aggiunto ha applicato la
tariffa media, tenendo in considerazione le peculiarità della procedura,
considerato anche che i costi precedenti alla domanda di fallimento sono tutti
stati liquidati con il versamento dell’importo stabilito nel corso dell’udienza
1° febbraio 2023;
che
la decisione impugnata appare quindi conforme alla tariffa, né la reclamante
asserisce il contrario;
che i rimproveri rivolti
al primo giudice, segnatamente di non aver considerato “… l’ostruzionismo fatto
dalla parte convenuta durante l’intera procedura e le spese inutili così
causate” alla reclamante, non sono tali da far apparire la decisione oggetto di
un manifestamente errato accertamento dei fatti né di un’errata applicazione
del diritto;
che pure la doglianza
della mancanza di motivazione è da respingere, non avendo il primo giudice particolari
obblighi di motivazione laddove non si è scostato dai limiti della tariffa;
che di conseguenza il
reclamo è da respingere;
che giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata
tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel caso concreto le
spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e
poste a carico della reclamante, soccombente;
che non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
che il reclamo, trattato
in procedura sommaria, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per
Fatti
i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 17 febbraio
2023 di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 febbraio 2023 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).