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Decisione

13.2023.19

Reclamo in materia di spese. Fissazione delle spese ripetibili. Valore di causa. Ampio potere di apprezzamento del giudice entro i minimi e massimi della tariffa

15 maggio 2023Italiano6 min

i quali motivi,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2023.19

Lugano

15 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2022.1300 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

di fallimento 11 novembre 2022 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 novembre 2022 RE

1 ha chiesto la pronuncia del fallimento nei confronti di CO 1 per l’importo di

fr. 1'190.30;

che nel termine

impartitogli dal Pretore aggiunto il convenuto ha inoltrato le proprie

osservazioni e con scritto 11 gennaio 2023 ha chiesto di essere convocato per

un’udienza;

che all’udienza 1°

febbraio 2023 il convenuto si è impegnato a versa alla controparte l’importo di

fr. 1'830.40, a copertura del capitale e delle spese giudiziarie fino alla

comminatoria di fallimento compresa, rimanendo aperta unicamente la decisione

sulle ripetibili relative all’istanza di fallimento;

che con decisione 6

febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a

carico del convenuto ripetibili per fr. 107.10;

che con reclamo 17

febbraio 2023 RE 1 chiede che la decisione del Pretore aggiunto sia annullata e

le ripetibili fissate in fr. 1'458.30;

che

la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le

ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è

così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza

del valore litigioso;

che

giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato

in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;

che

in concreto, all’istanza di fallimento essendo applicabile la procedura

sommaria, il termine di reclamo è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 febbraio 2023 sicché il

reclamo, rimesso alla posta il 17 febbraio 2023 è tempestivo e da questo punto

di vista ammissibile;

che,

giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore;

che giusta l’art. 106 cpv.

1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente,

ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;

che, per l’art. 105 cpv. 2

CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art.

96 CPC);

che

in Ticino torna applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar);

che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o

determinabile, le ripetibili sono stabilite in funzione del valore litigioso

sulla base delle tariffe ivi esposte tenendo conto entro questi limiti, dell’importanza

della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

11 cpv. 5 Rtar);

che

secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore fino a

fr. 20'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 15 e il 25 % del

valore litigioso. Nelle procedure speciali di esecuzione e fallimenti le

ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato giusta il

cpv. 1 dell’art. 11 Rtar;

che,

per un valore di causa di fr. 1'190.30, le ripetibili si situano tra un minimo

di fr. 35.70 e un massimo di fr. 208.30;

che la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il

Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è

censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento ciò che di regola

non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi

delle tariffe applicabili (III CCA 20 febbraio 2019, inc. n. 13.2019.8, II CCA

13 maggio 2020 inc. n. 12.2019.197);

che,

fissando le ripetibili in fr. 107.10 il Pretore aggiunto ha applicato la

tariffa media, tenendo in considerazione le peculiarità della procedura,

considerato anche che i costi precedenti alla domanda di fallimento sono tutti

stati liquidati con il versamento dell’importo stabilito nel corso dell’udienza

1° febbraio 2023;

che

la decisione impugnata appare quindi conforme alla tariffa, né la reclamante

asserisce il contrario;

che i rimproveri rivolti

al primo giudice, segnatamente di non aver considerato “… l’ostruzionismo fatto

dalla parte convenuta durante l’intera procedura e le spese inutili così

causate” alla reclamante, non sono tali da far apparire la decisione oggetto di

un manifestamente errato accertamento dei fatti né di un’errata applicazione

del diritto;

che pure la doglianza

della mancanza di motivazione è da respingere, non avendo il primo giudice particolari

obblighi di motivazione laddove non si è scostato dai limiti della tariffa;

che di conseguenza il

reclamo è da respingere;

che giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata

tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel caso concreto le

spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e

poste a carico della reclamante, soccombente;

che non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

che il reclamo, trattato

in procedura sommaria, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per

Fatti

i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 17 febbraio

2023 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 febbraio 2023 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).